Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17454 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
In1 7454/ 02 Aula A RE P U B B L-I CA LA CO E S PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.10058/00 Dott. Vincenzo Mileo 11 Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Francesco A. Maiorano 11 Rep. If Cron.41090 " Filippo Curcuruto " Ud.5/7/2002 " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IA CO IA,elett.dom.in Roma, via Domenicol Cucchiari n.57 presso l'avv.Spalluto rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Giorgi, per procura speciale a margine del ricorso;
e de ultimo d'ufficio presso be cancelleria delle Corte di Cassezione. RICORRENTE CONTRO 3318 I.N.P.S.,in persona del legale rappresentante pro- tempore,elett.dom.in Roma, via della Frezza n.17,presso gli avv.Vincenzo Cerioni e Antonino Todaro che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
1 RESISTENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 15 novembre 1999,n.2645 (R.G.N.4531/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 5/7/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Martone che ha concluso perSost.Proc.Gen.Dr.Antonio l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 maggio 1997 il Pretore del lavoro di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell'INPS da RI ON CO, bracciante agricola, accertava il suo diritto alla percezione dell'indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa e obbligatoria.La decisione, su appello dell'Istituto, veniva riformata dal Tribunale che, con sentenza del 15 novembre 1999, rigettava la domanda dell'assicurata. Osservava, in particolare, il Tribunale che per gli anni 1992 e 1993 l'appellata era risultata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per cui,in mancanza di prova dell'avvenuta impugnazione del provvedimento dell'INPS,la domanda difettava del necessario presupposto della iscrizione. La CO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.L'Istituto ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo, denunciandosi omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere disatteso la domanda della CO, volta al riconoscimento della chiesta indennità di maternità in quanto cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Al contrario,il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la circostanza del lavoro della stessa, negli anni 1992 e 1993,presso la Cooperativa Agrimass come bracciante era stata confermata dai testi escussi e che, dall'altro, avverso il provvedimento di proposti ricorsi alle competenti cancellazione, erano stati profilo, l'atto avrebbe potuto commissioni onde, anche in tale essere disapplicato incidenter tantum. violazione degli Con il secondo motivo, denunciandosi artt.2699 e 2697,2° comma, c.c.,416 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che della cancellazione della CO dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,per gli anni 1992/1993,l'INPS non aveva fornito valida prova depositando i verbali redatti dagli ispettori l'estrattoal cospetto dell'assicurata. Né contributivo, prodotto all'udienza del 30 settembre 1999, poteva essere considerato valida prova documentale, in difetto della aveva rilasciato identificazione dell'autorità amministrativa che la certificazione e di qualsivoglia sottoscrizione. congiuntamente per I due motivi, da esaminarsi connessione, vanno accolti perché fondati. 3 Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno - l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di una facoltà che trova lavoro ai fini previdenziali, esercitando conferma nell'art.9 del D.Lgs. n.375 del 1993;ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza,la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie),e,poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto conseguenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale (cfr. tra le tante, Cass.,12 giugno 2000,n.7995;26 dicembre 2000, n. 16199; vedi anche Cass.,5ottobre 2000, n.1133;27 aprile 2000,n.4232,sugli oneri a carico del lavoratore agricolo per conseguire le prestazioni e sul valore della iscrizione о cancellazione dagli elenchi;
e Cass., 21 gennaio 1993, n.729,16 luglio 1992,n.8626,sulla disapplicazione del provvedimento di iscrizione o di cancellazione ove non conformi a legge ). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che, in riforma della decisione pretorile, ha disconosciuto il diritto della CO al conseguimento della indennità di maternità, in difetto del presupposto della iscrizione per gli anni - sempre secondo il Tribunale 1992-1993.L'INPS aveva documentato la cancellazione dagli appositi elenchi dei lavoratori per il - periodo all'esame e, dall'altro, la lavoratrice non aveva impugnato il provvedimento. --Sennonchè l'impugnata sentenza proprio su tali punti oltre ad avere omesso di descrivere e di apprezzare la documentazione prodotta dall'appellante in ordine alla asserita cancellazione (la cui validità è censurata dalla ricorrente con il secondo motivo ) - non ha considerato le dichiarazioni rese dai testi in secondo CO, riguardanti grado sui capi articolati dalla l'espletamento di un effettivo,e non fittizio, rapporto di lavoro oneroso per il tempo richiesto dalla legge e, soprattutto, - ai fini della eventuale disapplicazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi da parte dell'Istituto nel periodo in gli atti allegati (vedi memoria di costituzione e questione - difesa in appello,pag.2 e 3), attestanti l'impugnazione di quel provvedimento davanti alle Commissioni Provinciali e Centrale. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice ai principi e criteri enunciati, provvederàche, nell'uniformarsi anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Lecce. Roma, 5 luglio 2002 5 Vincenzo Miles Il Consigliere est. Mars Fellato Downlo Il Presidente ✓✓ CANCELLIERE Cancelleria Depositar / DIC 2012 CANCELLIERE 3 G . 3 1 E 7 G 3 N A D 5 L E 8 1 - L - L E 0 N R S ' L I L T I S T R I E D A T A I D 1 E O . O S A S E D A S S A O O S G E I I T P G N , E A R T , R I L I A D P O L S M E I N D E S D T , T B A O O E 6