Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 2
In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la motivazione in ordine alla urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice in relazione a competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria.
In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, può dedursi logicamente dall'inaffidabilità del soggetto, desumibile dalla pericolosità di questi e dalla gravità del fatto, essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto.
Commentario • 1
- 1. Atti difensivi inoltrati via pec: non comporta violazione del diritto di difesa anche quando il giudice non ne sia venuto a conoscenzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Ravenna convalidava un provvedimento D.a.spo. del questore di Ravenna con cui si faceva divieto ad una persona di accedere a manifestazioni sportive presso impianti ubicati sul territorio nazionale, riguardanti il calcio, basket e pallavolo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa pronuncia, la persona sottoposta al provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione mediante i seguenti tre motivi: vizio di omessa motivazione in relazione alla valutazione della memoria presentata con cui si rappresentavano questioni in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente e circa la risalenza nel tempo dei Daspo precedenti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33861 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 422
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 44518/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di TR Vito, n. a Catania il 27.7.1955;
Avverso l'ordinanza 31.5.2006, con cui il GIP del tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Parma, in data 8.5.2006, ai sensi della L. n. 401 del 1979, art.
6. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 8.5.2006 il Questore di Parma - ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 e succ. modif. - disponeva, nei confronti di
TR Vito, il divieto di accesso agli stadi in occasione dello svolgimento di partite di calcio disputate dalla squadra del Catania, per la durata di tre anni, prescrivendogli altresì l'obbligo di presentarsi presso il Comando Stazione Carabinieri di San Gregorio di Catania "al 10 e 40 minuto di ciascuno dei due tempi regolamentari" nei giorni in cui si terranno le predette manifestazioni sportive. Tale provvedimento veniva notificato all'interessato e ritualmente comunicato al Procuratore della Repubblica, il quale ne chiedeva la convalida al GIP. il 30.5.2006.
Il G.I.P. del Tribunale di Parma, con ordinanza depositata alle ore 16,00 del 31.5.2006, convalidava il provvedimento del Questore, argomentando di avere verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata L. n. 401 del 1989. Accertava, in particolare il G.I.P., che lo TR, in occasione dello svolgimento della partita di calcio tra il Brescia e il Catania, giocatasi a Brescia il 14.1.2006, assieme ad un gruppo di tifosi del Catania, aveva invaso la stazione di Parma ed il piazzale antistante, impedendo la partenza dei pullman di linea e causando il blocco della circolazione stradale.
Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore dello TR, il quale ha eccepito vizio di motivazione della stessa riguardo ai seguenti punti: a) gravita indiziaria;
b) pericolosità concreta ed attuale di esso intimato;
c) sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura;
d) proporzionalità della misura.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. La convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif è prescritta soltanto in relazione all'obbligo di presentazione i presso l'ufficio di polizia, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà i personale del soggetto interessato, e non anche ai divieti imposti dal Questore ai sensi del comma 1 della medesima disposizione (vedi Cass., Sez. 1^, 26.3.2004, n. 14923, Rocchi). Deve escludersi, pertanto, che il controllo del giudice possa investire il contenuto, delle prescrizioni che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge (vedi Cass., Sez. 1^, 13.6.2000, n. 3558, Carafa);
2. Le Sezioni Unite - con la sentenza 12.11.2004, n. 44273, ric. Labbia - hanno i statuito che, in sede di convalida, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge) ed investire, altresì, la durata della misura che, se ritenuta eccessiva può essere congruamente ridotta dallo stesso giudice (vedi pure Corte Cost, sentenza n. 512/2002). Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, però, è legittima anche la motivazione della convalida "per relationem", attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del P.M., con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto il provvedimento convalidato (vedi Cass.: Sez. 6^, 12.3.2004, n. 12110, Di Chio;
Sez. 1^, 20.1.2004, n. 1338, Scarola;
Sez. 1^, 18.7.2003, n. 30306, Beghini;
Sez. 1^, 18.3.2003, n. 12719, Leggeri). Nella fattispecie in esame il provvedimento del Questore, richiamato nell'ordinanza e notificato all'interessato, indicava specificamente i comportamenti presupposti all'intimazione dell'obbligo e le relative fonti di prova, desumendo da essi la pericolosità del soggetto intimato nonché le ragioni di necessità e di urgenza connesse al rischio attuale e concreto di potenziali turbative dell'ordine pubblico in caso di sua presenza sui luoghi di future manifestazioni sportive calcistiche.
Il G.I.P. del Tribunale di Parma, in sede di convalida, non si è limitato ad un controllo meramente formale ma ha dimostrato, con motivazione sufficiente, di avere valutato e condiviso le anzidette argomentazioni dell'autorità di P.S. circa la ricorrenza dei presupposti del provvedimento. Ed invero:
- la gravita indiziaria, in ordine ai reati di cui agli artt. 340 cod. pen. e L. n. 401 del 1989, art. 6, per i quali il ricorrente è
stato denunziato, è stata desunta dall'identificazione dello stesso a seguito della visione di un filmato.
Il motivo di ricorso, sul punto, non è specifico, perché prospetta un mero dubbio ipotetico ma non indica alcun elemento fattuale che permetta di sorreggere perplessità concrete e ragionevoli sulla identificazione;
- la proporzionalità della misura si ricava direttamente dal grado di pericolosità dimostrata. Quanto alla ricorrenza del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza richiesto dall'art. 13 Cost., comma 2, affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale condivide sostanzialmente il Collegio le argomentazioni svolte nell'ordinanza 24.11.2006, n. 39049 della 7^ Sezione (già recepite dalla sentenza 30.11.2006, Centofanti di questa Sezione), secondo le quali:
a) La motivazione sulla necessità di provvedere può anche dedursi logicamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravita della condotta da lui tenuta o dalla sua pericolosità, risultando palese in tali casi l'esigenza di garantire, con la prescrizione della presentazione in un ufficio di Polizia, l'osservanza del divieto di accedere agli stadi. In presenza di manifestazioni violente, infatti, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo di presentazione per l'anzì detta finalità di garanzia nonché per prevenire il ripetersi di violenze.
Il legislatore, proprio perché l'obbligo di presentazione ad un ufficio di Polizia in coincidenza con la manifestazione sportiva può considerarsi oggettivamente necessario alla stregua della pericolosità del soggetto, ha disposto, con la L. n. 210 del 2005, che l'obbligo medesimo debba essere comunque applicato quando risulti, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha già violato il divieto di accesso agli stadi (vedi l'ultima parte del comma 5 dell'art. 6 in esame). In tali casi il Questore non deve fornire alcuna motivazione circa la necessità di prescrivere la presentazione in un ufficio di Polizia, poiché essa è imposta dalla legge.
b) La motivazione sul requisito dell'urgenza si correla, ex art. 13 Cost., ai provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice. Il provvedimento emanato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif., però, è destinato ad avere esecuzione a decorrere dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione medesima. L'autorità amministrativa non ha il potere di anticiparne l'esecuzione, sicché l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato dell'art. 13 Cost., si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice in relazione a competizioni sportive tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria. Le argomentazioni anzidette non sono inficiate dalla circostanza che tra l'emissione del provvedimento del Questore e la convalida sia decorso un apprezzabile lasso temporale, posto che l'urgenza va parametrata rispetto al dato di attività sportive ancora in corso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2007