Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33861
CASS
Sentenza 9 maggio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la motivazione in ordine alla urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice in relazione a competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria.

In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, può dedursi logicamente dall'inaffidabilità del soggetto, desumibile dalla pericolosità di questi e dalla gravità del fatto, essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto.

Commentario1

  • 1Atti difensivi inoltrati via pec: non comporta violazione del diritto di difesa anche quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2021

    (Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Ravenna convalidava un provvedimento D.a.spo. del questore di Ravenna con cui si faceva divieto ad una persona di accedere a manifestazioni sportive presso impianti ubicati sul territorio nazionale, riguardanti il calcio, basket e pallavolo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa pronuncia, la persona sottoposta al provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione mediante i seguenti tre motivi: vizio di omessa motivazione in relazione alla valutazione della memoria presentata con cui si rappresentavano questioni in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente e circa la risalenza nel tempo dei Daspo precedenti, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33861
Data del deposito : 9 maggio 2007

Testo completo