Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 33539
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Sentenza 14 luglio 2016

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È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che non convalida il provvedimento di divieto del questore di accedere a manifestazioni sportive (DASPO), trattandosi di decisione che incide sulla libertà personale.

Il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore, senza che rilevi, a tal fine, la partecipazione di tale soggetto a "condotte di gruppo", previste dalla medesima disposizione di legge. (In motivazione, la Corte ha affermato la compatibilità della norma con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 33539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33539
    Data del deposito : 14 luglio 2016

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