Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 30408
CASS
Sentenza 8 aprile 2016

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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo , della legge 13 dicembre 1989 n.401, per contrasto con l'art.117 Cost. in relazione all'art. 6 Cedu, laddove non prevede la possibilità, su richiesta dell'interessato, della trattazione in udienza pubblica del procedimento di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., in quanto la regola della pubblicità non è assoluta e deve confrontarsi con le caratteristiche di celerità e di immediatezza imposte dal giudizio di convalida, volte alla salvaguardia di evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico , rientranti nelle eccezioni alla pubblicità dell'udienza tollerate dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, devono ricomprendersi tra le condotte commesse "a causa di manifestazioni sportive", non solo quelle tenute direttamente in occasione delle competizioni sportive, ma anche quelle a queste collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la convalida del gip del provvedimento del questore emesso in relazione a condotta posta in essere in occasione degli allenamenti di una squadra di calcio). (Conf. Sez.3, n.30400 del 2016, n.m.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 30408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30408
Data del deposito : 8 aprile 2016

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