Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 44621
CASS
Sentenza 8 luglio 2016

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma ottavo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 4 Cost., nella parte in cui non prevede che il questore debba tener conto dell'attività lavorativa svolta dall'interessato ai fini dell'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia, atteso che per tutte le prescrizioni inerenti la comparizione personale, ivi comprese quelle in esame, l'art. 6, comma secondo, della stessa legge impone di tenere conto delle esigenze di lavoro dell'obbligato.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost., nella parte in cui non subordina l'adozione del provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive al presupposto della straordinaria necessità ed urgenza, atteso che, trattandosi di atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato rientrante nelle previsioni dell'art. 13 Cost., spetta all'autorità amministrativa motivare in relazione all'esistenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza ed all'autorità giudiziaria valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle predette condizioni. (V. Coste cost., sent. n. 512 del 2002).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che nei confronti della persona già destinataria di un divieto del questore di accedere a manifestazioni sportive (DASPO) è sempre disposta la prescrizione di presentarsi presso i competenti uffici o comandi di polizia, stabilendo che la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 44621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44621
    Data del deposito : 8 luglio 2016

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