Sentenza 8 luglio 2016
Massime • 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma ottavo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 4 Cost., nella parte in cui non prevede che il questore debba tener conto dell'attività lavorativa svolta dall'interessato ai fini dell'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia, atteso che per tutte le prescrizioni inerenti la comparizione personale, ivi comprese quelle in esame, l'art. 6, comma secondo, della stessa legge impone di tenere conto delle esigenze di lavoro dell'obbligato.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost., nella parte in cui non subordina l'adozione del provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive al presupposto della straordinaria necessità ed urgenza, atteso che, trattandosi di atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato rientrante nelle previsioni dell'art. 13 Cost., spetta all'autorità amministrativa motivare in relazione all'esistenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza ed all'autorità giudiziaria valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle predette condizioni. (V. Coste cost., sent. n. 512 del 2002).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che nei confronti della persona già destinataria di un divieto del questore di accedere a manifestazioni sportive (DASPO) è sempre disposta la prescrizione di presentarsi presso i competenti uffici o comandi di polizia, stabilendo che la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 44621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44621 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
Testo completo
missmeris 44 6 2 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1753 Aldo Fiale - Presidente - sez. Vito di Nicola -CC 08/07/2016 -- Relatore - R.G.N. 53214/2015 Aldo Aceto Emanuela Gai Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA FA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 06-06-2015 del Gip presso il tribunale di GL;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. FA RA ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di GL ha convalidato il provvedimento emesso in data 1 giugno 2015 dal Questore della predetta città nella parte in cui è stato disposto, per la durata di anni otto, il divieto di accesso ai luoghi siti in tutto il territorio nazionale ove si svolgono competizioni agonistiche di calcio nonché a tutti gli incontri, anche amichevoli, che la squadra GL LC disputerà in qualsiasi stadio italiano o all'estero; il divieto di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto delle persone che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime, di accedere in località Sa Ruma, al centro sportivo del GL LC e alla strada di accesso;
nonché la presentazione presso la stazione Carabinieri di GL- Pirri nel corso degli incontri del GL LC, sia in casa che in trasferta.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, articola cinque motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi va dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con essi il ricorrente deduce la violazione di legge per erronea interpretazione dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 sul rilievo che detta norma consente al Questore di applicare le misure di prevenzione a carico delle persone che si siano rese responsabili di azioni criminose esclusivamente in occasione e a causa di manifestazioni sportive, laddove i fatti posti a fondamento del "divieto di accesso alle manifestazioni sportive" (d'ora in poi Daspo) irrogato nei confronti del ricorrente erano avvenuti presso il centro sportivo "Asseminiello" dove la squadra del GL LC era in ritiro e, quindi, in un contesto estraneo a manifestazioni sportive, secondo la nozione datane dall'articolo 2-bis, comma 1, della legge 19 ottobre 2001, n. 377 (di conversione del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336) e convalidata dalla giurisprudenza - amministrativa, di cui viene fatto ampio cenno nel ricorso unitamente ad alcune pronunce di legittimità. L'episodio violento in contestazione, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto allora essere sanzionato in altro modo ma non rientrava nella fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 401 del 1989, di cui doveva essere data interpretazione restrittiva incidendo su diritti costituzionalmente garantiti (primo motivo); lamenta, poi, il difetto di motivazione su un punto decisivo per il giudizio ed in particolare sulla partecipazione del ricorrente ai fatti contestati nel Daspo convalidato, sul rilievo che la debolezza del quadro indiziario emergerebbe dall'assenza di una identificazione del medesimo sul luogo del fatto e dalla 2 inattendibilità del tracciato del traffico telefonico (segnatamente della cella agganciata dal telefono cellulare) che non sarebbe in grado di fornire un dato certo sulla presenza e i movimenti dell'interessato. Il giudice della convalida, inoltre, avrebbe omesso di verificare la corrispondenza tra quanto asserito dalla Questura e le risultanze investigative e, soprattutto, di indicare il contributo prestato dal ricorrente alle azioni violente, presupposto del provvedimento censurato (secondo motivo); si duole, ancora, della violazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 401 del 1989 nonché del difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli, ossia di eventi difficilmente individuabili e conoscibili preventivamente dal destinatario, spesso neppure pubblicizzati o comunque non pubblicizzati adeguatamente (terzo motivo); denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alle doglianze illustrate con memoria difensiva tempestivamente depositata (quarto motivo); censura, infine, di illegittimità costituzionale l'articolo 4, comma 8, del n decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 - e v ottobre 2014, n. 146, e subordinatamente dell'articolo 6, comma 8, della legge 401 del 1989 sul rilievo che il Questore, in base al citato decreto legge n. 119 del 2014, sarebbe obbligato a sottoporre chi sia già destinatario di un precedente Daspo) a un divieto con obbligo di presentazione da cinque a otto anni, non necessariamente con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tale disposizione sarebbe completamente disallineata rispetto a quanto previsto dalla legge quadro sulle misure di prevenzione in base alla quale il giudice stabilisce la durata della misura che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque. Ne consegue che, con riferimento a soggetti particolarmente pericolosi, la durata della misura di prevenzione sarebbe inferiore a quella prevista per i soggetti sottoposti al Daspo, i quali sarebbero sottoposti all'incremento sanzionatorio non in quanto avrebbero violato le prescrizioni riguardanti l'obbligo di presentazione ma esclusivamente perché sottoposti, magari molto tempo prima, ad un precedente Daspo. Ed allora l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge, n. 119 del 2014 sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 4 e 13, comma 3, della costituzione nella parte in cui dispone che "nei confronti della persona già destinatario del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a 5 anni e superiore ad 8 anni" ed anche nella parte in cui non prevede che il Questore debba tenere conto, per l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dell'attività lavorativa svolta dall'interessato. L'articolo 3 della Costituzione risulterebbe violato sotto il profilo della ragionevolezza, laddove impone al questore di dover applicare 3 necessariamente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria anche laddove il soggetto già destinatario del divieto di cui al primo periodo non sia incorso in alcuna violazione dello stesso e sarebbe altresì irragionevole la previsione di una durata minima di cinque anni e massima di otto anni se confrontata con la durata minima e la durata massima delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. L'articolo 4 della Costituzione sarebbe violato nella misura in cui l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria prescinde da qualsiasi altra valutazione, ivi compresa l'attività lavorativa svolta dal soggetto, che potrebbe essere in contrasto con il citato obbligo, con conseguente compressione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito. Infine sarebbe violato l'articolo 13, comma 3, della Costituzione nella parte in cui, disciplinando una misura restrittiva della libertà personale applicabile dall'autorità di pubblica sicurezza, oltre a prevederne la successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria, non ne subordina l'adozione al presupposto della eccezionale necessità ed urgenza richiesto dall'articolo 13, terzo comma, della Costituzione (quinto motivo). n e v CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, devono ricomprendersi tra le condotte commesse "a causa di manifestazioni sportive", non solo quelle tenute direttamente in occasione delle competizioni sportive, ma anche quelle a queste collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità (Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Marena, Rv. 267362). E' pertanto errata l'interpretazione suggerita dal ricorrente che, riducendo l'ambito di applicabilità della fattispecie alle manifestazioni sportive "in corso" e quindi soltanto agli atti di violenza commessi in occasione del loro svolgimento, omette di prendere in considerazione, nell'esegesi della norma, un elemento ad essa intrinseco (ossia il fatto che gli atti di violenza vengano commessi "a causa di manifestazioni sportive") che connota, al pari degli atti di violenza commessi in occasione di dette manifestazioni, la descrizione del modello legale. Nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato, risulta che, presso il centro sportivo del GL LC ove la squadra si trovava in ritiro, un gruppo di circa trenta persone (ultras), con atteggiamento aggressivo, intimidatorio e con toni perentori, costringevano i calciatori e l'allenatore a raggiungerli nella zona parcheggi dove, dopo avere allontanati i dirigenti, li 4 ingiuriavano e li minacciavano ed in alcuni casi li schiaffeggiavano, proferendo invettive finalizzate ad ottenere un maggiore impegno e risultati sportivi adeguati alle aspettative dei tifosi in occasione delle restanti partite. Quindi si addebitava ai giocatori di non essersi impegnati sufficientemente nelle precedenti competizioni e si ponevano in essere atti di violenza affinché l'impegno fosse profuso nelle future manifestazioni sportive che la squadra, essendo in ritiro, si accingeva a svolgere. Correttamente, pertanto, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che fosse indiscutibile il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.
3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per aspecificità e per essere le doglianze state presentate nei casi non consentiti. Con adeguata motivazione immune da vizi di manifesta illogicità, come tale insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità, il giudice della convalida ha ritenuto accertato come la partecipazione del ricorrente ai fatti di violenza sia stata desunta dall'attività investigativa della Digos, effettuata attraverso sommarie informazioni delle persone presenti ai fatti e l'analisi dei tabulati va telefonici e delle celle interessanti la zona geografica del centro sportivo ove il GL LC si trovava in ritiro. In altri termini, è stata accertata la presenza del ricorrente nei luoghi in cui sono stati commessi gli atti di violenza, senza che fosse stata allegata da parte sua alcuna giustificazione dimostrativa della presenza in quei luoghi per altre ragioni. Quest'ultimo dato è stato del tutto pretermesso dal ricorrente, che si è limitato a fornire una propria e diversa ricostruzione dei fatti di causa, contestando genericamente che gli elementi indicati nel provvedimento di convalida fossero idonei a supportare i facta probanda, attraverso un'operazione logica non consentita perché sganciata dal preciso riferimento agli atti del processo dai quali sarebbe stato desumibile il vizio di motivazione denunciato e quindi confezionando una censura del tutto disallineata rispetto al principio di autosufficienza del ricorso.
4. Il terzo motivo di impugnazione non è fondato perché, in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3, n. 5 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363). Viene meno, in tal modo, la ragione della prospettata doglianza perché, quando l'obbligo di presentazione è imposto anche per gli incontri amichevoli, l'ingiunzione opera soltanto per le manifestazioni che, al pari di quelle ufficiali, siano previamente conoscibili.
5. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso infatti che il giudice della convalida ha nella sostanza tenuto conto dei rilievi formulati con la memoria allegata al presente ricorso, va precisato che detta memoria non risulta affatto depositata presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari;
né l'atto allegato al ricorso risulta munito della attestazione del deposito.
6. La dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 è manifestamente infondata e, in parte, non rilevante nel giudizio a quo. L'art. 6 della legge n. 401 del 1989, come novellato dal decreto legge n. ve 119 del 2014 convertito in legge n. 146 del 2014, stabilisce che, nei confronti della persona già destinataria del Daspo, è sempre disposta la prescrizione di presentarsi presso i competenti uffici o comandi di polizia e, soprattutto, la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione per l'irragionevolezza di tale previsione sanzionatoria rispetto a quanto previsto per le misure di prevenzione in via generale. La pericolosità e l'allarme che destano i comportamenti sanzionati con la disposizione di legge censurata (comportamenti che si accompagnano, come nel caso in esame, a reati anche di una certa gravità, essendo stato ravvisato, nella specie, il delitto di violenza privata pluriaggravata), a torto perciò sottodimensionati e svalutati dal ricorrente, hanno portato all'articolazione di un apparato sanzionatorio di prevenzione e di difesa sociale che si sottrae, con tutta evidenza, al sindacato di costituzionalità, posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è censurabile il ricorso a scelte legislative che, nella tipizzazione delle sanzioni, involge apprezzamenti tipicamente politici, salvo il caso in cui le scelte legislative trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (Corte cost. sentenza n. 247 del 2013), che non sono predicabili nel caso di specie neppure con riferimento ad eventuali disarmonie del catalogo legislativo, perché la supposta sperequazione normativa segnalata dal ricorrente coinvolge figure (il Daspo, da un lato, come misura di prevenzione atipica e 6 speciale e le altre misure di prevenzione, dall'altro) tra loro disomogenee, cosicché il trattamento censurato pare sorretto da una ragionevole giustificazione attingendo il recidivo, ossia il soggetto che, già sottoposto ad analogo provvedimento (Daspo), commette ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente, oltre ad essere sottoposto a precedente ed analogo provvedimento in data 24 aprile 2006 del Questore di GL per le violenze commesse in occasione della partita a GL-Fiorentina del 22 marzo 2006, ha continuamente inottemperato anche all'obbligo di presentazione, tanto da essere condannato dal tribunale di GL ad un anno di reclusione € 10.000 di multa, con conseguente irrogazione della sanzione accessoria del divieto di accedere nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive del GL LC per un periodo di anni tre, con l'obbligo di presentarsi presso la stazione Carabinieri durante lo svolgimento di dette manifestazioni. Vi è poi, nel caso di specie, un correttivo normativo che, a conferma della natura speciale ed atipica di detta misura di prevenzione, esclude che il "Daspo n e del recidivo" sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. v L'art. 6, comma 8-bis della legge 401 del 1989, introdotto con il decreto legge n. 119 del 2014, stabilisce, tra l'altro, che, dopo tre anni dall'applicazione del provvedimento, l'interessato può chiedere la cessazione della misura anche nel caso in cui sia stato destinatario di più divieti, qualora abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, con la conseguenza che la rigidità del trattamento sanzionatorio, ispirato ad un logico rigore per la pericolosità dei comportamenti, è sempre suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva tenuta dal destinatario del provvedimento. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Manifestamente infondata è anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 con riferimento all'art. 4 Cost. Le esigenze di lavoro dell'interessato, contrariamente a quanto assume il ricorrente, devono essere tenute in conto, vigendo anche per tali misure i criteri di adeguatezza e di proporzionalità ed essendo ciò espressamente previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 401 del 1989, laddove si afferma che il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o 7 in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di accesso. A tal fine l'articolo 6, comma 8, stessa legge prevede che, nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione sul rilievo che la stessa non richiama il comma 5 dell'articolo 6 della legge 401 del 1989 ma quest'ultima norma è accessoria rispetto alla disposizione dettata dall'articolo 6, comma 2, perché non prevede la misura (che è tipizzata nel comma 2) ma prevede e regolamenta la sua durata, con la conseguenza che, per tutte le prescrizioni inerenti la comparizione personale, vige la regola secondo la quale, nell'imporre la prescrizione, si deve tenere conto dell'attività lavorativa dell'interessato. Peraltro, il comma 8 dell'art.6 applicabile comunque al combinato disposto dei commi 2 e 5, regola casi anche diversi dall'espletamento di attività lavorative (come, ad esempio, per ragioni di salute e familiari), consentendo giustificati esoneri dalla presentazione in maniera da consentire comunque all'autorità di a polizia di controllare il luogo nel quale si trova l'interessato. v Il quale, infine, apoditticamente assume che, nel caso come quello in esame, l'intervento dell'autorità di polizia sia disancorato dai requisiti di necessità ed urgenza che legittimano, in via sostitutiva, detta autorità ad intervenire nell'adozione di provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale. La Corte costituzionale ha chiarito, sul punto, che il provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, irrogato al soggetto cui sia stato vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive medesime, è atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato secondo una autonoma valutazione del questore, sicché esso rientra a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione, sia per quanto concerne l'obbligo di motivazione dell'autorità amministrativa (sul piano della necessità ed urgenza e sul piano dell'adeguatezza del contenuto) sia per quanto concerne la verifica delle richieste condizioni da parte dell'autorità giudiziaria in sede di convalida ed ha già dichiarato, pertanto, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevata, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione sull'erroneo assunto che l'adozione della misura di comparizione non sia subordinata alla verifica della sussistenza della eccezionale necessità ed urgenza (Corte cost. sentenza n. 512 del 2002). 8 Secondo il dictum della Consulta, il presupposto della eccezionale necessità ed urgenza, richiesto dall'art. 13 della Costituzione, affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale, è pienamente vigente nell'ordinamento giuridico, rappresentando attualmente sia un presupposto dell'azione amministrativa, sia un criterio per il relativo giudizio di convalida effettuato dall'autorità giudiziaria, avendo la Corte costituzionale già affermato (sentenza n. 64 del 1977) che il fatto stesso che tali misure siano qualificate dalla legge come facoltative come accade nel caso di specie obbliga il soggetto titolare del potere a "verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento", consentendo, conseguentemente al giudice della convalida di verificarne l'effettiva esistenza (compito al quale il Gip, nel caso in esame, non si è sottratto). Il fatto che la legge, in ossequio all'art. 13 della Costituzione, abbia definito tassativamente i casi in cui il questore può imporre l'obbligo di comparizione, implica infatti che la stessa autorità di pubblica sicurezza debba motivare il provvedimento in relazione all'esistenza di situazioni di eccezionale necessità ed urgenza. La non automaticità del provvedimento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l'autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione. In secondo luogo, spetta alla autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 della Costituzione, valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l'adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 9
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Fiale Делодове ито сли ма DEPOCITATA CELLERIAL 24 OTT 2016 ERE ant 10