Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificato dal D.L. n. 336 del 2001, convertito in legge n. 377 del 2001, è prescritta (e la mancata convalida è causa di inefficacia) soltanto in relazione all'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia e non anche ai "divieti" imposti dal Questore ai sensi del comma primo della medesima disposizione. (In applicazione di questi principi la Corte ha osservato che, mentre la previsione di cui al primo comma del citato art. 6 va configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell'Autorità di P.S., la previsione dell'obbligo di presentazione all'ufficio di P.S., di cui al secondo comma, ha carattere accessorio e strumentale, connotato, da un lato, dalla funzione di assicurare l'effettiva osservanza del provvedimento del Questore, ma incidente, dall'altro, sulla libertà personale del soggetto, cui impone uno specifico obbligo di "facere", sì che se ne rende necessaria la convalida, entro termini perentori, da parte dell'Autorità giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 14923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14923 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19.02.2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 978
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 027106/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI NR ZI N. IL 25/02/1985;
avverso ORDINANZA del 23/03/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del Dr. Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto dei ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 23.3.2003 il GIP del Tribunale di Roma convalidava, a norma dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 e succ. mod., il provvedimento in data 17.3.2003 del Questore della stessa città, notificato il successivo giorno 21, con il quale si faceva divieto a CC CO RI, il quale aveva preso parte ad episodi di violenza in occasione di una partita di calcio svoltasi tra le squadre del "Perugia" e della "Roma", di accedere, per il periodo di tre anni, negli stadi e nelle aree circostanti ai medesimi, ove si sarebbero svolti incontri di calcio con la partecipazione della squadra della "Roma" in tutto il territorio nazionale, e inoltre si prescriveva al medesimo di comparire personalmente presso il competente Ufficio di Polizia 30 minuti dopo l'inizio e 30 minuti prima della fine di ogni incontro di calcio nei giorni in cui avrebbero avuto luogo incontri della compagine della "Roma" in Italia e all'estero.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il CC, lamentando:
a) violazione del diritto di difesa, per non essere stata data al medesimo la possibilità di presentare memorie difensive, essendo stata la notifica del provvedimento del Questore effettuata alle ore 13,20 del 21.3.2003 (venerdì) ed essendo la convalida intervenuta alle ore 13,30 del 23.3.2003, che cadeva di domenica, e quindi in un giorno festivo, nel quale gli uffici sono chiusi, per cui, essendo stato vanificato, per la eccessiva brevità del termine concesso, il diritto di presentare al GIP memorie e deduzioni difensive, l'ordinanza impugnata era da annullare;
b) Difetto di motivazione della richiesta di convalida presentata dal P.M. al GIP;
c) Violazione di legge e carenza motivazionale, in quanto nel provvedimento del GIP non era stata precisata la durata della prescrizione di presentarsi periodicamente presso il Commissariato di zona;
d) Difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida, sul rilievo che, dopo le modifiche apportate alla legge n. 401/89 dalla legge n. 377/2001, la convalida deve riguardare non soltanto l'obbligo di presentazione periodica, bensì anche il divieto di accesso agli stadi;
inoltre, nel provvedimento di convalida non risultavano chiaramente specificate le manifestazioni sportive per le quali erano stati imposti il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione, e non era stato precisato se tali imposizioni riguardassero anche lo svolgimento di partite amichevoli;
e) violazione di legge, sul rilievo che la prescrizione di presentazione in occasione di incontri di calcio disputati dalla squadra della "Roma" riguardava genericamente anche competizioni svolgentisi all'estero, comportante implicitamente il divieto di recarsi fuori dai confini nazionali, oltre che l'inutile doppio obbligo di firma in occasione di incontri fuori sede o in Stati esteri;
f) Violazione di legge, sotto il profilo che il provvedimento del Questore aveva omesso di motivare in ordine alla pericolosità del prevenuto, incensurato e senza carichi pendenti;
g) Difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida, non potendo il giudice limitarsi, come nel caso di specie, ad una pura e semplice presa d'atto dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ma dovendo farsi carico della pericolosità del soggetto e della sussistenza degli elementi utilizzati dal Questore. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
1. In ordine al primo motivo di gravame, concernente il termine per presentare memorie difensive, va rilevato che la convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, commi 1^ e 2^, della legge 13.12.1989 n. 401 e succ. mod., abbia fatto divieto a taluno di accedere ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche e gli abbia nel contempo imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio di Polizia, deve intervenire, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 1997, pur nel rispetto del termine di 48 ore previsto dalla legge, in un tempo tale da consentire all'interessato la facoltà di presentare previamente al giudice memorie o deduzioni. Il termine del quale l'interessato deve poter fruire, per esercitare la facoltà suddetta, non può essere compresso in modo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio. Ma nella specie l'interessato ha avuto a disposizione uno spazio temporale di oltre 48 ore, termine che deve certamente ritenersi "ragionevole" ai fini dell'esercizio della facoltà di cui sopra, con esclusione di ogni nullità riconducitele alla violazione del diritto di difesa, a nulla rilevando che la convalida sia intervenuta di domenica, essendo le attività urgenti consentite anche in giorno festivo (A tal proposito, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 1338 del 31-10- 2003, rv. 226621, che ha ritenuto congruo il termine di 24 ore).
2. Relativamente al secondo motivo di gravame, è sufficiente rilevare che la motivazione della richiesta del P.M, in quanto non avente contenuto decisorio, può ritenersi soddisfatta anche con il semplice riferimento alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del provvedimento (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 1338 del 31.10.2003, Scarola).
3. Altrettanto infondata appare la terza doglianza, essendo evidente che, in mancanza di una ulteriore indicazione, anche la misura di periodica presentazione agli uffici della Questura deve necessariamente intendersi come applicata per il medesimo periodo fissato per quella del divieto di accesso alla manifestazioni agonistiche.
4. In ordine al quarto morivo di gravame, va precisato che, stante il preciso dettato normativo - ricavabile dal riferimento, contenuto nel comma 3, alla sola "prescrizione" di cui al comma 2^ dell'arte della L. 401/89 - la convalida è prescritta (e la mancata convalida è causa di inefficacia) soltanto in relazione all'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia e non anche ai "divieti" imposti dal Questore ai sensi del comma 1^. Infatti, mentre la previsione di cui al primo comma del citato articolo 6 va configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di P.S., la previsione dell'obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S., di cui al secondo comma del medesimo articolo, ha carattere puramente accessorio e strumentale, connotato dalla funzione di assicurare l'effettiva osservanza del provvedimento del questore, ma incide in maniera più pregnante sulla libertà personale del soggetto, cui impone uno specifico obbligo di facere, con la conseguenza che si rende necessaria la convalida, entro termini perentori, da parte dell'autorità giudiziaria. Il riferimento, contenuto nell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 6, alla perdita di efficacia delle "prescrizioni" (al plurale) non significa affatto che la mancata convalida del provvedimento del questore nei termini prescritti comporti la inefficacia dell'intero provvedimento, come sembra voler sostenere il ricorrente. Ciò, per la semplice ragione che il termine "prescrizioni" si riferisce soltanto alle modalità applicative dell'obbligo di presentazione all'ufficio di polizia di cui al secondo comma del citato art. 6 e non anche ai "divieti" di cui al primo comma.
Manifestamente infondata appare anche la censura riguardante l'omessa indicazione delle manifestazioni per le quali era stato prevista il divieto di accesso, in quanto il provvedimento di convalida si riferiva esplicitamente al contenuto del provvedimento del Questore, nel quale è stato chiaramente specificato che si trattava delle competizioni casistiche di campionato e delle coppe nazionali e internazionali alle quali avrebbe partecipato la squadra della Roma Calcio.
5. In ordine alla asserita genericità del riferimento alle competizioni svolgentisi all'estero, va intanto osservato che l'obbligo di controllo che compete al GIP è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della sussistenza o meno dei prescritti presupposti soggettivi ed oggettivi, dovendosi escludere che esso possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e la durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutatone discrezionale del predetto organo amministrativo, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla legge (v., ex plurimis, Cass., Sez. 1^, sent. n. 5754 del 20.11.1998, Morelli) Ora, una volta che sia stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per imporre l'obbligo di presentazione in occasione dello svolgimento di competizioni casistiche con la partecipazione della "Roma" (nella specie si è dato atto che il CC, in occasione di un incontro di calcio, aveva partecipato a degli scontri tra opposte tifoserie, lanciando sassi all'indirizzo degli avversali), l'atipica misura di prevenzione non può non esplicare i suoi effetti anche in relazione al concomitante svolgimento di competizioni calcistiche che si svolgano all'estero, senza che sia possibile distinguere tra manifestazioni che avvengano in Italia e manifestazioni che abbiano luogo in territorio straniero, non potendosi giustificare la violazione della suddetta misura in nome del rispetto della libertà di locomozione, che viene comunque sacrificata, analogamente a quanto avviene per gli incontri di calcio che si svolgono in Italia, limitatamente al concomitante svolgimento di determinate competizioni sportive.
Spetterà comunque all'autorità di polizia valutare se, in relazione alla distanza da Roma del luogo in cui si svolgeranno le singole manifestazioni, sarà o meno sufficiente una singola presentazione. 6, Quanto alla doglianza concernente specificamente l'asserita carenza motivazionale dell'ordinanza di convalida, va ricordato che questa Corte ha più volte precisato che l'atipica misura di prevenzione, introdotta dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod. "prescinde dall'avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità, ed è caratterizzata dall'applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale, dall'attribuzione del potere di disporla al questore, dall'obbligo di una pur concisa, motivazione, e dall'assoggettamento alla convalida dell'autorità giudiziaria (il G.I.P. presso la Pretura), da adottare con provvedimento de plano", (v. Cass., Sez. 6^, sent. n. 1155 del 04-06-1996, rv. 205661). Si può quindi prescindere da una valutazione in concreto della pericolosità del prevenuto, essendosi la legge limitata a consentire, in considerazione di situazioni sintomatiche di un pericolo genericamente indicato, l'applicazione di una misura preventiva non solo nei confronti delle persone che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione - o a causa -di manifestazioni sportive, ma anche nei confronti di chi vi si rechi con armi proprie.
Si è ulteriormente chiarito che "Il pretore (ora il GIP del Tribunale), chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, commi primo e secondo, nel far divieto a taluno di assistere a competizioni agonistiche, gli abbia imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia in coincidenza con lo svolgimento di dette competizioni, deve limitarsi alla verifica della legittimità del suindicato provvedimento, sotto il profilo della sussistenza o meno dei relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi. È quindi da escludere che il controllo siurisdizionale possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e la durata, il contenuto delle prescrizioni, le quali sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore." (cfr. Cass., Sez. 1^, sent n. 1598 del 08-04-1998, rv. 210238 e, nello stesso senso, Sez. 1^, sent. n. 825 del 5-10-2000, Frizione;
Sez. 3^, sent. n. 5965 del 18.1.2001, Pareschi). Ed ancora: "In tema di convalida del provvedimento del questore, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificato dalla legge n. 45 del 1995, compito del G.I.P. è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano tale provvedimento. Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di P.S. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi e oggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e di durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge" (Cass., Sez. 1^, sent. n. 3558 del 15-5-2000, Carafa). Ciò si desume chiaramente anche dal tenore letterale della legge, che prevede l'applicazione della misura in questione anche "nei confronti delle persone che risultano denunciate........per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza".
Nella specie l'ordinanza di convalida contiene una motivazione più che congrua, sia pure per relationem rispetto a quella contenuta nel provvedimento del Questore, e ha dato atto della esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e cioè dell'avvenuta denuncia del CC per avere preso parte attiva ad episodi di violenza verificatisi durante una manifestazione sportiva, oltre che della sussistenza del requisito della necessità ed urgenza di cui all'art. 13 della Costituzione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004