Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
È legittima l'imposizione da parte del Questore di un provvedimento di DASPO amministrativo, con relative prescrizioni, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa. (Fattispecie relativa ad un'aggressione, compiuta da un gruppo di tifosi all'interno dell'impianto sportivo utilizzato per gli allenamenti, nei confronti di giocatori ed allenatore di una squadra di calcio per contestarne il rendimento).
Commentario • 1
- 1. Sicurezza pubblica, daspo amministrativo, condotta commessa "in occasione o a causa di manifestazioni sportive"Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
0 1767-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 7 Dott.ssa ROSI Elisabetta Presidente aprile 2016 Dott. MANZON Enrico Consigliere SENTENZA N.839 Dott. LIBERATI Giovanni Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. MENGONI Enrico Consigliere REGISTRO GENERALE n. 34612 del 2015 31234/15 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FL GI, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di AR in data 6 giugno 2015; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vito D'AMBROSIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza depositata il 6 giugno 2015, alle ore 12, il Gip del Tribunale di AR ha convalidato il decreto emesso, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, dal Questore di AR a carico dell'odierno ricorrente e con il quale in considerazione del fatto che questi, in data 17 aprile 2015, si era reso protagonista, unitamente ad altre persone, delle quali solo alcune erano state identificate, di un episodio di violenza all'interno del centro sportivo utilizzato dalla squadra di calcio del AR, in danno dei calciatori di tale squadra e del loro allenatore - era stato imposto al medesimo, per la durata di anni 8, l'obbligo di comparire personalmente di fronte agli organi di pubblica sicurezza in occasione degli incontri di calcio disputati dalla compagine AR Calcio, secondo le modalità meglio indicate nel provvedimento amministrativo. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il OR, deducendo la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice della convalida per avere provveduto nel senso indicato sebbene i fatti di cui alla contestazione non si fossero verificati in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il ricorrente ha ulteriormente eccepito il vizio della ordinanza impugnata لله in relazione alla sussistenza degli elementi idonei a dimostrare che il OR si sia reso responsabile degli episodi a lui addebitati. Ha, quindi, dedotto il difetto di motivazione in relazione alla necessità di predisporre anche le prescrizioni oggetto di convalida ed in relazione al fatto che le medesime prevedano la loro attivazione anche in relazione alla disputa di incontri di calcio amichevoli della squadra del AR. E' stata ancora censurata la ordinanza nella parte in cui in essa, con ipotizzata omessa motivazione, non si è tenuto conto delle argomentazioni introdotte dal ricorrente con le depositate memorie illustrative. Infine il ricorrente ha prospettato alla Corte la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 13, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 119 del 2014, ovvero, in via subordinata, dell'art. 6, comma 8, della legge n. 401 del 1989, per contrasto con l'art. 4 della Costituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato.
2. Ritiene la Corte di dovere esaminare in via prioritaria, data la loro prevalenza logica, le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente. Siffatte questioni sono manifestamente infondate o inammissibili. Invero, chiarendo e rettificando in parte il contenuto del ricorso sul punto, risulta che il ricorrente ha inteso sottoporre all'esame di questo Collegio la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in prima istanza, dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989, come modificato per effetto della entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 119 del 2014, convertito con modificazioni con legge n. 146 del 2014, il quale ha introdotto, al citato comma 5, i seguenti periodi: "In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata (...dei divieti e delle prescrizioni accessorie...) non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni". AN Ad avviso del ricorrente, infatti, apparirebbe irragionevole che la durata massima della misura di prevenzione, secondo la previsione contenuta nella legge n. 1423 del 1956, debba essere contenuta entro il limite di 5 anni, mentre quella connessa alla operatività della legge n. 401 del 1989 possa travalicare detto limite. Ritiene, altresì, il ricorrente che non sia ragionevole l'aggravamento della durata delle prescrizioni sulla base del solo fatto che il soggetto destinatario di esse lo sia stato anche nel passato. Sempre ad avviso del ricorrente sarebbe, altresì, costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui, in violazione dell'art. 4 della Costituzione, il quale tutela il diritto al lavoro, essa impone al Questore l'obbligo di applicare la prescrizione, prescindendo da qualsiasi altra valutazione, comprese quelle volte a garantire la continuità del lavoro del destinatario del provvedimento. La disposizione censurata sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 13, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la misura di sicurezza, limitativa della libertà personale del destinatario, debba essere 3 adottata solo in presenza del presupposto della "eccezionale necessità ed urgenza", richiesto invece dalla disposizione costituzionale che si assume violata. In via subordinata, in particolare laddove questa Corte non ritenesse di dovere sollevare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1898 in relazione al parametro costituito dall'art. 4 della Costituzione, il ricorrente ritiene in contrasto con la Carta fondamentale, in particolare anche in questo caso con il suo art. 4, l'art. 6, comma 8, della legge n. 401 del 1989, nella parte in cui non consente al destinatario del provvedimento del Questore, ove ricorrano gravi e comprovate esigenze, di essere autorizzato, anche nella ipotesi di cui al comma 5 del medesimo art. 6, da detto organo a comunicare all'Autorità cui egli dovrebbe presentarsi il luogo di privata dimora presso il quale lo stesso sia reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive in relazione alle quali egli avrebbe avuto l'obbligo di presentazione.
3. Le questioni così come prospettate appaiono, si ribadisce, tutte manifestamente infondate o, comunque, inammissibili. Con riferimento, infatti, alla pretesa irragionevolezza della durata della prescrizione accessoria alla emissione del Daspo da parte della Autorità di AV pubblica sicurezza, durata che, in determinati casi, quale è peraltro quello dell'attuale ricorrente, è fissata dal legislatore nella misura minima di anni 5 ed in quella massima di anni 8,deve rilevarsi che la questione è, per un verso manifestamente infondata, atteso che la pretesa comparazione fra la disposizione indubbiata, cioè il comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, nel testo risultante a seguito della novellazione introdotta per effetto della entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 11 del 2014, convertito con modificazioni con legge n. 146 del 2014, e la legge n. 1423 del 1956 (è da ritenersi che il ricorrente intendesse riferirsi all'art. 4, comma 7, della citata legge) è evidentemente errata. A prescindere dal fatto che la disposizione indicata come tertium comparationis è stata abrogata per effetto dell'art. 120 del digs n. 159 del 2011, cosiddetto Codice antimafia, elemento questo che di per sé renderebbe vana la comparazione, va rilevato che seppure si intendesse trasferire il criterio comparativo sul nuovo art. 8, comma 1, del citato dlgs n. 159 del 2011, il quale prevede anch'esso che la durata della misura di prevenzione stabilita dal Tribunale nei confronti dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 4 del medesimo decreto legislativo, vada da un minimo di 1 4 anno ad un massimo di 5 anni, la evidente diversità di presupposti e di finalità fra le due diverse tipologie di misure, renderebbe del tutto impraticabile il tentativo di istituire un rapporto di valida comparazione fra le due discipline normative. Va, peraltro, detto che, in ogni caso, ove non appaia prima facie manifestamente sproporzionata al caso, la disciplina della durata anche delle misure di prevenzione è riservata alla discrezionalità del legislatore, sicché, in ogni caso, su di essa non potrebbe intervenire, non potendo tale organo sostituirsi nell'individuare un diversa più appropriata disciplina temporale della durata della misura, neppure la Corte costituzionale, esulando una siffatta determinazione, stante appunto l'ampio margine di libero apprezzamento che in materia è riservato in via esclusiva al legislatore, dall'ambito dei suoi poteri conformativi della disciplina legislativa. Neppure è riscontrabile la irragionevolezza dedotta dal ricorrente in relazione all'aggravamento della durata delle misure nell'ipotesi in cui le stesse debbano essere applicate a soggetto già in precedenza attinto da analoghi provvedimenti. Al riguardo va, peraltro, precisato - il ricorrente prende le mosse da una errato presupposto interpretativo della disposizione in questione;
parrebbe, AV infatti, dal tenore delle argomentazioni dal medesimo svolte, che egli abbia inteso la portata della disposizione in questione nel senso che l'automatismo della misura di prevenzione operi laddove essa concerna soggetti cui essa già sia stata applicata, anche nel caso in cui la sua durata si sia integralmente consumata;
tale assunto è, tuttavia, errato posto che, viceversa, la norma deve essere intesa nel senso che il detto automatismo e la relativa maggiorazione cronologica operi laddove i presupposti per la sua applicazione concernano soggetti, quale è d'altra parte lo stesso OR, per i quali la applicazione della precedente misura sia ancora in corso. E', infatti, evidente che è in un'ipotesi quale quella da ultimo descritta che si palesa come ineludibile la necessità di rendere concretamente efficace, attraverso la automatica applicazione delle prescrizioni, il divieto imposto al soggetto ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989; il fatto che questi, nonostante il divieto ancora in atto, si sia sottratto agli obblighi ad esso connessi, impone all'ordinamento l'apprestamento di mezzi, quali sono appunto le prescrizioni di cui al successivo comma 2, che assicurino, per il futuro, anche sotto la comminatoria della sanzione penale in caso di inosservanza, il puntuale adempimento di quanto da loro imposto. 5 Parimenti del tutto infondata è la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione sopra citata se parametrata con l'art. 4 della Costituzione, il quale tutela il diritto al lavoro. Infatti, a prescindere dalla evidente genericità della questione, non avendo il ricorrente chiarito in quali termini il suo personale diritto al lavoro potrebbe essere pregiudicato dalla applicazione della norma in ipotesi censurata, non vi è dubbio che, anche laddove la adozione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 sia imposta per legge, cioè nelle fattispecie previste a seguito della intervenuta novellazione del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, vale anche in questi casi la previsione di cui al citato comma 2, secondo la quale il Questore, nel modulare concretamente i termini nei quali è strutturato l'obbligo del destinatario del Daspo di presentarsi di fronte alla autorità di pubblica sicurezza, dovrà tenere conto, acciocché la misura non diventi esageratamente limitativa se non del tutto privativa della possibilità per costui di svolgere la sua attività lavorativa, del tipo di attività da quello svolta, individuando, nei limiti del possibile, un punto di contemperamento che salvaguardi sia le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che le esigenze di privata, ma non per questo trascurabile, rilevanza quale quella alla prosecuzione del lavoro dal parte del destinatario del provvedimento. AV Quanto alla violazione dell'art. 13, comma terzo, della Costituzione non vi è dubbio che essa non ricorra, posto che, come è evidente dalla piana lettura dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la immediata efficacia delle misure di cui al comma 2 della detta disposizione, in attesa della loro convalida da parte della autorità giudiziaria, è di per sé subordinata alla esigenza di immediata ed urgente salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica come evidenziato dalla puntuale indicazione, contenuta nel comma 1 della stessa disposizione, delle condizioni che, ponendo in luce una situazione di potenziale pericolo, legittimano la adozione delle misura in questione. Infine, con riferimento alla subordinata eccezione di illegittimità costituzionale, relativa all'art. 6, comma 8, della legge n. 401 del 1989, anch'essa articolata in relazione al preteso contrasto di detta norma con l'art. 4 della Costituzione, laddove, nel prevedere le ipotesi in cui il destinatario delle prescrizioni può essere autorizzato dal Questore, al posto della sua presentazione alla autorità di pubblica sicurezza, a comunicare a questa il luogo di privata dimora ove egli sarà reperibile negli orari di presentazione, non richiama, oltre ai casi di cui ai precedenti commi 2, 6 e 7, anche il caso 6 di cui al comma 5, non vuol dire che siffatta autorizzazione non possa essere concessa anche laddove la misura sia stata disposta ai sensi del comma 5, atteso che detto comma, a sua volta, in forza del richiamo in esso contenuto al comma 2, non esula dall'ambito di possibile operatività del comma 8 del citato art.
6. Così come non appare da escludersi che fra le gravi e comprovate esigenze che possono giustificare la autorizzazione de qua possa anche rientrare una necessità di carattere lavorativo, purché abbia le caratteristiche di certezza e gravità ordinariamente richieste dal citato comma 8. 4. Passando ai restanti motivi di impugnazione, rileva la Corte che, con il primo di essi il ricorrente lamenta il fatto che, essendosi verificati gli eventi posti a base della applicazione delle prescrizioni accessorie al divieto imposto dal Questore di AR non in occasione o a causa di manifestazioni sportive, esse, salva ogni altra loro eventuale conseguenza anche sul piano penale, non potevano comportare l'attivazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989. L'assunto è infondato. Ritiene, infatti, il Collegio che la espressione "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" non debba essere inteso nel senso che gli atti di AV violenza o comunque le restanti condotte che possano giustificare la adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 debbano essersi verificati durante lo svolgimento della manifestazione sportiva ma nel senso che con essa abbiano un immediato nesso eziologico, ancorché non di contemporaneità. La ratio della disposizione in questione è, infatti, quella di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l'insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate, perlopiù, ma non esclusivamente, operanti nell'ambito del gioco del calcio. Si tratta di fenomeni per i quali fungono da catalizzatore, spesso con improvvise a incontrollabili interazioni, sia l'andamento agonistico più o meno soddisfacente della compagine per la quale si parteggia ovvero le modalità con cui l'apparato amministrativo ed organizzativo di questa intende condurre 7 il rapporto con la propria tifoseria sia l'eventuale confronto, in una logica elementare in cui la appartenenza ad un gruppo comporta la ostilità verso altri gruppi, immediatamente intesi come possibili assalitori, con una tifoseria avversa. E', pertanto, evidente che un'eventuale limitazione della portata della norma ora in questione che ne confinasse l'applicazione alla sola durata della manifestazione sportiva, ridurrebbe di molto la efficacia dissuasiva della medesima, posto che renderebbe inapplicabile la relativa disciplina ogniqualvolta gli eventi, pur determinati da una mal governata passione sportiva e dalla distorsione del ruolo del tifoso, si realizzino in un momento diverso dal verificarsi del fattore che li ha scatenati. Con riferimento al caso in questione il provvedimento impugnato è lapidario nel rilevare che i gravi fatti che hanno determinato la emissione a carico del OR del Daspo, e delle prescrizioni volte ad assicurarne il rispetto, si sono verificati, oltre che all'interno dell'impianto sportivo utilizzato dalla squadra del AR Calcio per gli allenamenti dei propri calciatori, proprio in ragione del ritenuto scarso impegno agonistico da questi ultimi dimostrato negli incontri dalla medesima compagine calcistica disputati;
è, perciò, chiaro che la immediata ed univoca connessione eziologica fra le condotte poste a Av fondamento della misura di prevenzione e lo svolgimento di manifestazioni sportive, sia, pertanto, tale da giustificare, senza alcun dubbio, stante la natura stessa dei provvedimenti presi (essendo questi volti a prevenire, attraverso la realizzata innocuità dei soggetti apparentemente più facinorosi, il verificarsi di più gravi eventi parimenti connessi con lo svolgimento di manifestazioni sportive), la loro adozione, senza che incida su di essa il fatto che i medesimi fatti di violenza siano avvenuti non nel corso di una manifestazione sportiva.
5. Sul difetto di motivazione della ordinanza di convalida in merito alla attribuzione dei fatti contestati al OR, è sufficiente osservare, onde rilevare la infondatezza della censura, che questa è stata plausibilmente ritenuta da parte del giudice della convalida sulla base della rilevata, e non diversamente motivata, presenza del OR, personaggio per altro non nuovo alla commissione di illeciti collegati alla appartenenza ad una tifoseria calcistica, sul luogo dei fatti al momento in cui gli stessi si sono verificati.
6. Quanto al difetto di motivazione sulla necessità di imporre, per la durata massima, anche l'obbligo prescrittivo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 ed alla sua estensione anche in corrispondenza di 8 partite amichevoli disputate dalla squadra del AR Calcio, la doglianza non coglie nel segno, posto che la singolare personalità del OR, reiteratamente destinatario di provvedimenti interdittivi e di misure di sicurezza del tipo di quello di cui ora si tratta, è evidentemente refrattaria a misure più blande, i cui effetti non sono stati, sinora tali, sulla base dei dati evidenziati dal giudice della convalida, a contenerne le violente pulsioni.
7. Infine, per ciò che concerne la dedotta omessa motivazione in ordine alle precise censure che il ricorrente avrebbe mosso al provvedimento questorile e delle quali il giudice della convalida non avrebbe tenuto conto, va rilevata la genericità della lagnanza, atteso che il ricorrente non ha affatto evidenziato né quali temi egli abbia sollevato in sede di memoria difensiva da lui redatta in previsione del provvedimento di convalida del decreto del Questore di AR, nè in che termini gli stessi, se adeguatamente valutati dal Gip isolano, avrebbero potuto o dovuto condurre questo ad una valutazione diversa rispetto a quella assunta con il provvedimento impugnato.
8. Per le ragioni sopraesposte il ricorso del OR deve essere rigettato e questi, visto l'art. 6216 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore This Aunda fruita DEPOSITATA IN CANCELLERIA KL 16 GEN 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 9