Sentenza 8 luglio 2016
Massime • 3
Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa al rispetto del termine a difesa di 48 ore per la convalida di DASPO).
Nei procedimenti relativi alla convalida di provvedimenti che limitano la libertà personale, dove i termini sono stabiliti ad ore, le richieste e le memorie delle parti possono essere trasmesse via fax, e non depositate in cancelleria, quando il termine per la presentazione scade in orario di chiusura degli uffici. (Fattispecie relativa al termine di 48 ore per il deposito di memorie difensive di cui all'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nell'ambito del procedimento di convalida del provvedimento di divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., in cui il giudice aveva depositato il provvedimento di convalida dopo il decorso del predetto termine).
In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente DASPO. (In motivazione, la S.C. ha sul punto chiarito che, allo scadere di tale triennio, il destinatario del divieto ha la possibilità, ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 6, di chiedere la rimozione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla misura, ove abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta; sicchè, in caso di nuovo DASPO, la presunzione di pericolosità che fonda la necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione assume carattere meramente relativo, dal momento che l'interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa, di cui al citato comma 8-bis).
Commentario • 1
- 1. Covid-19 e deposito telematico degli atti difensivi nel procedimento penale: un punto di svolta dettato dalla prassi giudiziaria emergenziale?Francesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. La posizione di generale preclusione – 2. Le aperture dettate dalla casistica giurisprudenziale – 3. Riflessioni conclusive: l'alba di una nuova prospettiva? Premessa La decretazione d'urgenza succedutasi nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza pandemica da Covid-19, finalizzata al contenimento dei suoi effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria[1], com'è ormai noto, ha affidato agli organi verticistici di ogni singolo Ufficio, sentite le competenti autorità sanitarie regionali ed i relativi Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di opportune misure organizzative anti assembramento, sia per quanto concerne l'attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
Testo completo
massimario 05621-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Fiale Sent. n. 1745 sez. -Presidente - Vito Di Nicola CC 08/07/2016 Aldo Aceto Relatore - R.G.N. 46051/2015 Emanuela Gai Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1.AP ON, nato a [...] il [...], 2.D'AL NP, nato a [...] il [...], 3. D'EL AT, nato a [...] il [...], 4. Di DE TT, nato a [...] il [...], 5.LL NI, nato a [...] il [...], 6. IN FA, nato a [...] il [...], 7. OS TO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 03/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. I sigg.ri AP ON, D'AL NP, D'EL AT, Di DE TT, LL NI, IN FA e OS TO ricorrono, con separati atti ma per motivi in gran parte comuni, per l'annullamento dell'ordinanza del 03/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti che ha convalidato il provvedimento del 30/09/2015 del Questore di quel capoluogo che aveva loro prescritto di presentarsi presso il Commissariato di Lanciano quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita della squadra di calcio del Lanciano per la durata rispettivamente di: tre anni nei confronti di D'EL AT, LL NI, IN FA;
cinque anni nei confronti di ON AP;
sei anni nei confronti di Di DE TT e D'AL NP.
1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la nullità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24, Cost., perché adottato prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del decreto del questore.
1.2.Con il secondo motivo (terzo per il Di DE ed il D'AL) eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione (perché carente) in ordine alla loro pericolosità.
1.3.Con il terzo motivo (quarto per il Di DE ed il D'AL) eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 13, comma 3, Cost. e vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza che avevano reso immediatamente esecutivo l'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S sin dall'incontro di calcio Lanciano-Spezia disputato nell'intervallo tra la data della notifica del provvedimento del Questore e quella della convalida.
1.4.Con il quarto motivo (quinto per il Di DE ed il D'AL) eccepiscono (il AP, il D'AL e il Di DE) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119 (che ha modificato l'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401 nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario, in passato, di precedente d.a.spo.), per contrasto con gli artt. 3, 4 e 13, Cost.. In particolare, la norma contrasta: i) con l'art. 3, Cost.., sia perché il Questore è obbligato a prescrivere l'obbligo di presentazione all'autorità di PS anche se l'interessato non ha mai violato il precedente d.a.spo., sia per la durata minima della prescrizione, addirittura superiore a quella prevista per le ordinarie misure di prevenzione;
2 ii) con l'art. 4, Cost., perché è inibito al Questore prendere in considerazione le esigenze lavorative del prevenuto, non avendo sul punto alcuna discrezionalità; iii) con l'art. 13, comma 3, Cost., perché consente al Questore di imporre la prescrizione dell'obbligo di presentazione anche in assenza di eccezionali ragioni di necessità e urgenza.
1.5.Il D'AL ed il Di DE con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi eccepiscono, altresì, l'insussistenza del reato loro ascritto perché, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice, l'azione di accensione e lancio di fumogeni non è ad essi ascrivibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono infondati.
3.In termini generali, costituisce principio di diritto ormai consolidato, in tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401), che mentre la previsione di cui al primo comma del citato articolo va configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di P.S., la previsione invece dell'obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S., di cui al secondo comma del medesimo articolo ha carattere accessorio e strumentale, ed è connotato dalla funzione di assicurare la effettiva osservanza del provvedimento del Questore: così che la prima previsione si risolve in una limitazione della libertà di circolazione;
la seconda attinge alla libertà personale del soggetto, con la conseguenza che è prescritta la convalida (Sez. 1, n. 1165 del 21/02/1996, EL, Rv. 204609; Sez. 1, n. 6689 del 12/12/1996, Chiné, Rv. 206757; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896; cfr., sul punto anche Corte cost.le, sentenza n. 136 del 1998 che ha affermato che l'obbligo di comparizione, oggetto di convalida, ha natura accessoria rispetto al provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 6, operando al fine di garantire l'effettività del divieto imposto con quest'ultimo, cui spetta individuare specificamente, come richiede la legge, le competizioni agonistiche ed anche i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime;
e così pure di stabilire la durata dell'interdizione, nell'ambito ovviamente dei limiti massimi previsti dal comma 5 (il quale dispone che il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno). Ma il carattere strumentale del provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione, rispetto al divieto di accesso, non esclude che al giudice per le 3 indagini preliminari, al momento di decidere se convalidare o meno il provvedimento stesso e quindi in definitiva in sede di delibazione della legittimità di una misura che, nel caso di specie, risulta imposta dall'autorità amministrativa, spetti pur sempre - stante l'identità solo qualificatoria e di struttura procedimentale che la convalida in questione presenta rispetto all'istituto disciplinato dal codice di rito penale (v. in particolare sentenze n. 144 del 1997 e n. 143 del 1996) - il controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" del provvedimento medesimo, così come ammesso dalla giurisprudenza della Cassazione;
ciò che potrà consentire, dunque, la valutazione dell'adeguatezza della misura adottata e delle sue modalità applicative con riguardo al minore, alla luce delle finalità dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in vista di un giudizio prognostico che deve attingere, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, non a dati formali, bensì alla concreta ed attuale pericolosità del soggetto, quale presupposto di giustificazione ed idoneità della misura stessa in relazione allo scopo cui è preordinata (Cass. n. 284 del 1997)>>).
3.1. Ne consegue che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura per la quale è richiesto un "quid - pluris" di pericolosità sociale occorre che nella motivazione del provvedimento - del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692; Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008).
3.2.Come autorevolmente precisato da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche sulla gravità degli episodi accertati 4 che giustifichino l'applicazione della misura preventiva dell'obbligo di presentazione>> (Sez. U, Labbia cit., in motivazione).
3.3.La motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non richiede inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni).
3.4.Quanto al diritto di difesa dell'interessato, costituisce indirizzo ormai consolidato che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale).
4. Nei confronti degli odierni ricorrenti il divieto di accesso agli impianti sportivi è stato adottato dal Questore di Chieti perché, durante l'incontro di calcio "Lanciano Vicenza", disputato il 22/09/2015 e valevole ai fini del - campionato di serie B, avevano acceso cinque fumogeni operando nel seguente modo: a) il primo, fornito dal D'EL, era stato posizionato sugli spalti dal LL sotto uno striscione ed era stato acceso da altri due tifosi non identificati perché quest'ultimo li aveva coperti dalle telecamere di sorveglianza sventolando una grossa bandiera;
b) il secondo fumogeno era stato acceso dal AP;
c) il terzo era stato acceso dal VA;
d) il quarto era stato acceso e lanciato dallo IN mentre il D'AL ed il Di DE lo avevano coperto nel tentativo di occultarne l'azione alle telecamere;
d) il quinto fumogeno era stato acceso e lanciato dal OS.
4.1. Va sin d'ora esclusa la fondatezza delle doglianze specificamente (ed esclusivamente) sollevate dal D'AL e dal Di DE i quali, pur non 5 essendo gli autori materiali della condotta ascritta allo IN, ne hanno indubbiamente rafforzato il proposito criminoso e agevolato la consumazione del l'illecito, non potendosi ipotizzare il reato di favoreggiamento prima che un reato sia stato commesso.
4.2.II Di DE era già stato sottoposto ad analoga misura una prima volta con provvedimento del 31/03/2005 del Questore della Provincia di Rimini per la durata di un anno, ed una seconda volta con provvedimento del Questore della Provincia di Chieti del 29/05/2009 per la durata di due anni. Anche il D'AL ed AP erano già stati sottoposti ad analoga misura con provvedimento del Questore della Provincia di Chieti del 31/08/2012 per la durata di due anni.
4.3.I singoli provvedimenti del Questore sono stati notificati ai ricorrenti il giorno di giovedì, 1° ottobre 2015, rispettivamente alle ore 16,05 (il LL), 17,00 (il Di DE), 18,00 (il D'EL), 20,10 (il OS), 20,50 (lo IN), 21,50 (il D'AL), 23,00 (il AP).
4.4. Il Pubblico Ministero ne ha chiesto la convalida alle ore 11,40 del successivo sabato 03/10/2015, il G.i.p. ha depositato l'ordinanza impugnata ad ora imprecisata del successivo lunedì 05/10/2015. 5.Il primo motivo, comune a tutti i ricorsi, è infondato.
5.1.I termini che scandiscono il procedimento di convalida del provvedimento del questore sono stabiliti ad ore, con conseguente inapplicabilità della regola secondo la quale il termine stabilito a giorni è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo se scade in giorno festivo (art. 172, comma 3, cod. proc. pen.).
5.2.Il termine a difesa di 48 ore, infatti, non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi. In tal caso, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Mazzinghi, Rv. 267197).
5.3. Perciò, il fatto che gli uffici giudiziari siano chiusi nel pomeriggio di sabato e nei giorni festivi non preclude all'interessato la possibilità di trasmettere via fax la propria memoria difensiva. L'art. 6, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989 prevede la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida, ma non prescrive espressamente che tale facoltà debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria. Il che, del resto, è connaturale all'oggetto (la libertà personale), alla particolare natura del procedimento (cartolare ed informale) e alla fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni. Il necessario rispetto del termine fissato ad ore, del resto, consente al PM di trasmettere la richiesta di convalida del provvedimento via fax, non diversamente da quanto pacificamente ammesso in tema di richiesta di convalida dell'arresto (Sez. 4, n. 26468 del 17/05/2007, Beben, Rv. 236994). Ciò costituisce ulteriore argomento a sostegno della possibilità, anche per l'interessato, di trasmettere proprie memorie e deduzioni via fax quando il termine per la presentazione scade in orario di chiusura degli uffici.
5.4. Nel caso in esame i ricorrenti non lamentano di non aver potuto accedere agli atti, ma di non aver potuto depositare la memoria prima del giorno di lunedì 5 ottobre 2015, quando l'ordinanza di convalida era già stata depositata.
5.5.Premesso che, come detto, nulla impediva al difensore di trasmettere la memoria via fax, la doglianza non ha comunque rilevanza alcuna e non è documentata.
5.6.Il provvedimento del Giudice è certamente successivo alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica dei singoli decreti del Questore, dovendosi aver riguardo, a tal fine, alla data del deposito dell'atto in cancelleria, non a quella inserita dal giudice in sede di materiale stesura del provvedimento (Sez. 3, n. 42520 del 24/10/2002, Curigliano, Rv. 222962, secondo cui il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale;
nello stesso senso, anche se in fattispecie diversa, Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv. 230969).
6.Il secondo ed il terzo motivo (il terzo ed il quarto dei ricorsi del Di DE e del D'AL) sono generici ed infondati.
6.1.Premesso che nei confronti del Di DE, del D'AL e del AP, la prescrizione dell'obbligo di presentazione era obbligatoria ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 (infra), in ogni caso il Giudice individua, per tutti, le ragioni della propria decisione (la necessità della misura rafforzativa del divieto e della necessità e dell'urgenza) traendole esclusivamente dalle condotte ascritte a ciascuno di essi così come descritte nella comunicazione di reato richiamata nella motivazione.
6.2.Come condivisibilmente evidenziato dal PG nelle sue richieste scritte, la questione non riguarda la eccepita mancanza della motivazione, quanto il diverso profilo della (eventuale) illogicità manifesta della decisione assunta alle luce dei 7 presupposti di fatto indicati nel provvedimento. Profilo, quest'ultimo, non devoluto con i motivi di ricorso (ed in ogni caso infondato).
6.3. Ne consegue, fermo quanto più diffusamente oltre si dirà, che anche le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, terzo periodo, legge n. 401 del 1989, come come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, sono irrilevanti "in parte qua".
7.Il quarto motivo del ricorso del AP, ed il quinto del D'AL e del Di DE, sono infondati.
7.1. L'art. 6, comma 5, terzo periodo, legge n. 401 del 1989, come come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, recita: Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni>>.
7.2.1 ricorrenti, destinatari di precedente divieto (il Di DE di due), deducono di non avervi mai contravvenuto ed eccepiscono l'irragionevolezza della previsione che ritiene automaticamente inaffidabile una persona per il sol fatto di essere già stata destinataria di un divieto la cui mancata violazione, invece, dovrebbe deporre a suo favore. Tale irragionevolezza è resa ancor più evidente dal confronto con la diversa previsione per la quale, invece, in costanza di divieto, la prescrizione dell'obbligo di presentazione è obbligatoria solo quando risulta provato che l'interessato ha violato il divieto di accesso agli impianti sportivi.
7.3.Il rilievo non è fondato.
7.4.Va innanzitutto evidenziato che, secondo quanto prevede lo stesso art. 6, comma 5, primo periodo, il divieto di accesso agli impianti sportivi e la prescrizione di cui al comma 2, sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione>>.
7.5.Lo stesso d.l. n. 119 del 2014 (art. 2, comma 1, lett. c), inoltre, ha inserito nel corpo dell'art. 6, legge n. 401 del 1989, il comma 8-bis, che così recita: Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive. >> 8 7.6. In termini generali, dunque, la prescrizione di comparire personalmente presso l'ufficio o il comando di polizia competente di cui al comma 2 dell'art. 6, non è immodificabile, ma sempre soggetta a modifiche o a revoca ove mutino, o vengano meno, le condizioni della sua applicabilità. E non v'è motivo di ritenere che ciò non sia possibile anche in caso di provvedimento emesso nei confronti del "recidivo".
7.7.Quanto, invece, all'automatismo della prescrizione di cui al comma 2, la possibilità di ottenere la "riabilitazione", decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto se l'interessato ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta (si noti l'analogia con l'istituto della riabilitazione normato dagli artt. 178 e segg., cod. pen., e, in particolare, l'art. 179, comma 1), relativizza la presunzione di pericolosità che i ricorrenti ritengono assoluta ed ingiustificata, concorrendo a rendere non irragionevole e non ingiustamente discriminatorio, nei confronti del recidivo che non ha mai violato il divieto di cui al comma 1, la obbligatoria prescrizione di presentarsi a un ufficio o a un comando di polizia.
7.8.Sul punto occorre essere chiari.
7.9.La presunzione di pericolosità (che impone la prescrizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di PS) ha carattere di assolutezza solo quando il nuovo divieto viene applicato per fatti commessi nel triennio successivo alla cessazione di quello precedente. Superato tale periodo, la presunzione diviene, nei fatti, relativa (e dunque valevole fino a prova contraria), proprio in virtù del meccanismo riabilitativo previsto dal comma 8-bis, dell'art. 6, a favore dell'interessato. Ove la riabilitazione non sia concessa per mancanza dei relativi presupposti è evidente che il giudizio di maggiore pericolosità trova un sostrato reale e concreto, che sussiste anche se la prova contraria non viene fornita a causa dell'inerzia del diretto interessato.
7.10.Occorre dunque chiedersi se sia davvero irragionevole presumere, juris et de jure, che chi, nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia di un precedente divieto, commette nuovamente altri fatti tra quelli contemplati dall'art. 6, comma 1, legge n. 401, cit., dimostri una maggiore pericolosità (e dunque inaffidabilità) tale da dover essere necessariamente presidiata con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione alla competente autorità di PS. e con la sua maggior durata.
7.11.La Corte costituzionale insegna che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. In particolare, l'irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla 9 generalizzazione posta a base della presunzione stessa>> (sentenza n. 265 del 2010 e n. 139 del 2010).
7.12.Applicando tale metro di giudizio non pare arbitrario, né irrazionale presumere che chi reitera comportamenti suscettibili di applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi in un arco di tempo, successivo alla cessazione di quello precedentemente applicatogli, relativamente breve, necessiti di misure maggiormente contenitive della sua rinnovata pericolosità e ciò, sia in termini di maggior durata del nuovo divieto, sia in termini di applicazione di misure rafforzative del suo rispetto. E' insomma l'unita di misura temporale (i tre anni successivi alla cessazione del precedente divieto) a rendere non arbitraria tale presunzione. Il giudizio di astratta affidabilità che deriva dal rispetto del precedente divieto viene in concreto annullato da un comportamento positivamente uguale e contrario tenuto successivamente alla sua scadenza, che prova come tale misura non sia stata idonea a contenere la pericolosità del soggetto (di qui la non irrazionalità della previsione di una maggiore durata di quello successivo).
7.13.Sul piano storico, del resto, non va dimenticato che il d.l. 22 agosto 2014, n. 119, era stato emanato in seguito a gravi episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive calcistiche verificatesi a ridosso del campionato di calcio 2014-2015 che avevano dato luogo a scontri tra opposte tifoserie con lesioni anche gravi per i partecipanti. Fatti, questi ultimi, che avevano dimostrato l'insufficienza delle misure previste dalla legislazione previgente.
7.14.Non va in ogni caso dimenticato che la durata della prescrizione può essere modificata ove, come detto, vengano meno o mutino le condizioni della sua applicazione (art. 6, comma 5, primo periodo, cit.). Sicché la maggior durata del divieto e della relativa prescrizione segna un arco temporale di riferimento non immutabile ma pur sempre variabile. Nè possono essere utilizzate come norma di riferimento l'art. 99, comma 5, cod. pen., e le pronunce della Corte costituzionale che hanno stigmatizzato l'automatismo della sua applicazione (sentenza n. 185 del 2015). L'art. 99, cod. pen., incide sulla pena e sulla sua finalità rieducativa;
il divieto di accesso agli impianti sportivi è una misura di interdittiva atipica che non ha alcuna finalità rieducativa. Nè sono proponibili paragoni con le ordinarie misure di prevenzione "tipiche", indiscutibilmente ben più incisive ed invasive di una semplice misura interdittiva e del suo obbligo accessorio di presentarsi all'autorità di PS.
7.15.Tanto premesso, occorre evidenziare che i precedenti divieti di accesso agli impianti sportivi applicati al D'AL, al AP e al Di DE, erano cessati rispettivamente il 31/08/2014 (i primi due) ed il 29/05/2011 (il Di DE). Le condotte per le quali è stato emesso il nuovo divieto (con la 10 prescrizione aggiuntiva) risalgono al 22/09/2015, a poco più di un anno dopo la cessazione dell'efficacia di quelli applicati al D'AL ed al AP, a più di quattro anni dopo la cessazione di quello applicato al Di DE. Questi però non solo era già stato destinatario di altro divieto emesso il 31/03/2005, della durata di un anno, dando così prova, in concreto, della sua inaffidabilità, ma non ha mai nemmeno chiesto di essere riabilitato, pur essendo nelle condizioni di farlo.
7.16.Ne consegue che la presunzione di pericolosità (assoluta per il D'AL ed il AP, relativa per il Di DE) trova, nel caso concreto, solidi agganci al caso concreto che non la rendono arbitraria, né irragionevole.
7.17.Le eccepite violazioni degli artt. 4 e 13, comma 3, Cost., sono generiche ed irrilevanti.
7.18.Quanto alle esigenze lavorative, premesso che il questore, nel prescrivere all'interessato di presentarsi presso un'autorità di PS, deve tener conto dell'attività lavorativa dell'invitato (art. 6, comma 2, legge n. 401, cit.), in ogni caso nessuno dei ricorrenti eccepisce in che modo il diritto al lavoro sia stato compromesso dal provvedimento applicato.
7.19.Quanto, invece, al fatto che la prescrizione nei confronti del "recidivo" possa essere adottata dal questore anche in assenza di necessità ed urgenza, osserva il Collegio che tale interpretazione non ha fondamento alcuno e che, in ogni caso, della sussistenza di tali ragioni i provvedimenti del questore danno conto nel caso di specie, rendendo irrilevante, come si è già detto, la eccepita questione di costituzionalità.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto елоAero fall All Acel DEPOSITATA IN CANCELLERIAI - 7 FEB 2017 IL CANCELLIERELERE Luana Mariani