Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5621
CASS
Sentenza 8 luglio 2016

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Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa al rispetto del termine a difesa di 48 ore per la convalida di DASPO).

Nei procedimenti relativi alla convalida di provvedimenti che limitano la libertà personale, dove i termini sono stabiliti ad ore, le richieste e le memorie delle parti possono essere trasmesse via fax, e non depositate in cancelleria, quando il termine per la presentazione scade in orario di chiusura degli uffici. (Fattispecie relativa al termine di 48 ore per il deposito di memorie difensive di cui all'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nell'ambito del procedimento di convalida del provvedimento di divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., in cui il giudice aveva depositato il provvedimento di convalida dopo il decorso del predetto termine).

In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente DASPO. (In motivazione, la S.C. ha sul punto chiarito che, allo scadere di tale triennio, il destinatario del divieto ha la possibilità, ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 6, di chiedere la rimozione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla misura, ove abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta; sicchè, in caso di nuovo DASPO, la presunzione di pericolosità che fonda la necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione assume carattere meramente relativo, dal momento che l'interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa, di cui al citato comma 8-bis).

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    Francesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5621
Data del deposito : 8 luglio 2016

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