Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida. (In motivazione la Corte, nel disporre l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida per il mancato rispetto del termine a difesa, ha dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2009, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1445
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 042906/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) De NT AN, nato il [...];
avverso la ordinanza del 28.5.2008 del GIP del Tribunale di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1) Il Questore di Roma, con provvedimento in data 13.5.2008, notificato il 26.5.2008, vietava a De NT AN di accedere per la durata di anni cinque ad impianti sportivi e gli prescriveva di presentarsi, per lo stesso periodo, presso il commissariato P.S. di zona in concomitanza con lo svolgimento di tutte le partite disputate dalle squadre della Roma e della Lazio.
Il P.M., in data 28.5.2008, richiedeva la convalida del provvedimento. Il GIP del Tribunale di Roma, con ordinanza in data 28.5.2008, convalidava il provvedimento del Questore relativamente all'obbligo di presentazione alla p.g., dichiarando non luogo a provvedere in ordine al divieto di accesso.
2) Propone ricorso per cassazione il De NT, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione alla L. 13 dicembre 1989, art. 6 e succ. modif., non avendo il GIP preso in alcuna considerazione la memoria difensiva. Denuncia, inoltre, il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza per l'emissione del provvedimento ed alla durata della misura, nonché in relazione alla estensione dell'obbligo di presentazione anche per le partite della Lazio, di cui non è tifoso.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3) Con requisitoria scritta del 25.3.2009 il P.G. presso questa Corte chiede che il ricorso sia accolto, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4) Il primo motivo di ricorso è fondato.
4.1) Va ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ.modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3). Con un' interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui alla citata legge, art. 6, comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all'autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell'art. 13 Cost., comma 3, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio".
Le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire:
a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere.
Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per un contraddicono solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti- sarebbe sostanzialmente elusa).
Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni.
E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa.
Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata della L. n.401 del 1989, art. 6, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima per l'esercizio del diritto di difesa: "le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell'adottare l'ordinanza (motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine;
ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di 48 ore, l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge" (cfr. Cass. sez. 3 sent. n. 1239 dell'11.12.2007). 4.1.1) Il GIP ha emesso l'ordinanza di convalida senza prendere in considerazione e, comunque, senza motivare in ordine a tutte le questioni poste con la memoria depositata tempestivamente in data 28.5.2009, violando così il diritto di difesa.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe, ovviamente, ogni altra deduzione e censura.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio (v. Cass. sez. un. 29.11.2005 n. 4443) al Tribunale di Roma per nuovo esame. Conseguentemente rimane sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 13.5.2008.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010