Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2009, n. 86
CASS
Sentenza 19 novembre 2009

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Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida. (In motivazione la Corte, nel disporre l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida per il mancato rispetto del termine a difesa, ha dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2009, n. 86
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 86
    Data del deposito : 19 novembre 2009

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