Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5624
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Sentenza 8 luglio 2016

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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura. (Nel caso di specie, la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5624
    Data del deposito : 8 luglio 2016

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