Sentenza 8 luglio 2016
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura. (Nel caso di specie, la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
Testo completo
massimario 05624-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. 1757 sez. Aldo Fiale -CC 08/07/2016 Vito Di Nicola Relatore - R.G.N. 1859/2016 Aldo Aceto Emanuela Gai Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente L - 7 FEB 2017 SENTENZA IL CANCELLIERE Luana Martani sul ricorso proposto da AS RG IU, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 26/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. RG IU AS ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 26/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che ha convalidato il provvedimento del 22/10/2015 del Questore di quel capoluogo che, per i cinque anni successivi, gli aveva prescritto di presentarsi presso il Commissariato di P.S. "Nesima" di Catania al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo di tutti gli incontri casalinghi della squadra di calcio del "Catania" e al quindicesimo minuto del primo e del secondo tempo di ogni incontro di calcio disputato in trasferta.
1.1.Con il primo motivo, sul rilievo che l'ordinanza di convalida è stata adottata nelle 48 ore successive alla notifica del divieto, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del diritto di difesa.
1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla necessità di presidiare il divieto con l'imposizione della prescrizione dell'obbligo di presentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.E' fondato, ed assorbente, il primo motivo di ricorso.
3.Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
3.1. Nel caso in esame il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 11,35 del giorno sabato 24/10/2015, il PM ne ha chiesto la convalida il successivo 25/10/2015 (domenica), il G.i.p. ha depositato l'ordinanza impugnata ad ora imprecisata del successivo lunedì 26/10/2015. Alle ore 12,22 di quello stesso giorno l'ordinanza di convalida è stata trasmessa via fax alla Questura di Catania.
3.2.Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il termine a difesa di 48 ore non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Mazzinghi, Rv. 267197). In ogni caso è onere dell'interessato allegare la prova che nonostante la immediata richiesta di accesso agli atti non gli sia stato materialmente possibile redigere una memoria difensiva, vuoi per la complessità dei fatti, vuoi perché non gli è stato materialmente possibile accedere agli atti in tempo utile (e sempre che la convalida si fondi su atti ulteriori e diversi da quelli acquisiti o acquisibili in Questura).
3.3.Ha maggior fondamento la censura relativa al mancato rispetto del termine dilatorio delle 48 ore.
3.4.Questa Suprema Corte (come ricordato anche dal PG nelle sue richieste) ha costantemente insegnato che l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, Legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione. Ciò perché, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito, Rv. 232711).
3.5. Nel caso di specie l'orario di deposito del provvedimento di convalida resta oggettivamente incerto e il suo accertamento non è risolvibile in modo univoco e tranquillizzante in base all'orario della sua trasmissione via fax.
3.6. Non v'è dunque certezza alcuna sul deposito dell'atto.
3.7.Si tratta di violazione che inficia in radice la validità dell'ordinanza, con conseguente annullamento senza rinvio. Alla presente decisione segue la perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Catania in data 22.10.2015 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Catania. Così deciso, il 08/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto Alola Aceh Aero fall IL CANCELLERE Mariani Luana Man