Sentenza 16 febbraio 2011
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso. (Conf., Sez. III, n. 21789 del 2011, non massimata).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, depositata alle ore 8.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona il 21 giugno 2023, notificati il 26 giugno 2023 alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, con i quali è stato imposto a Umberto G., Adriano F. e Alberto Fa. l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra dell'Albenga. 2. Avverso tale ordinanza gli intimati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'avvocato Luca Barbero, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2011, n. 21788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21788 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 16/02/2011
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 364
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 19860/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 3 aprile 2010 dal GIP presso il Tribunale di Palermo;
udita nella udienza camerale del 16 febbraio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, ha richiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GIP presso il Tribunale di Palermo con ordinanza emessa in data 3 aprile 2010 convalidava il provvedimento del Questore di Palermo con il quale era stato disposta nei riguardi di RE GI la presentazione presso l'Ufficio di Polizia del luogo di residenza in occasione di incontri sportivi calcistici, nonché il divieto di accesso agli stadi ed in altri campi da gioco del territorio nazionale per la durata di anni tre.
Ricorre avverso l'ordinanza suddetta il nominato RE GI a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge (art. 178 c.p.p., lett. c) per essere stato il provvedimento emesso prima della scadenza del termine di 48 ore dalla data di notifica del provvedimento da parte del P.M. avvenuta il 2 aprile 2010. Assume che a causa della inosservanza del detto termine è stato violato il diritto di difesa che prevede l'assegnazione di un termine minimo (pari appunto a 48 ore) necessario per l'approntamento delle necessarie difese con conseguente nullità dell'ordinanza oggi impugnata.
Il ricorso è fondato.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di procedimenti aventi per oggetto la turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, rientra nei compiti demandati al giudice in vista della convalida del provvedimento del Questore quello di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura. L'attuale testo delineato nella L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis il quale rispecchia i contenuti della storica sentenza della
Corte Costituzionale (C.Cost. 23.5.1997 n. 144) con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 13 della nella parte in cui non si prevedeva che il provvedimento del Questore contenesse l'avviso per il destinatario della facoltà di presentare eventuali difese al GIP, garantisce quel termine indispensabile che per uniforme giurisprudenza di questa Corte va individuato nelle 48 ore successive al momento della notifica del provvedimento amministrativo: il mancato rispetto per difetto incide pertanto sul diritto di difesa del sottoposto inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie difese.
Trattasi di quello che comunemente si definisce "contraddittorio cartolare" idoneo a garantire quel diritto di difesa costituzionalmente garantito attraverso la possibilità per il sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni (Cass. Sez. 3A 15.4.2006 n. 20776, Marcassoli, Rv. 247182; Cass. Sez. 3A 8.4.2009 n. 17871 Maarouf, Rv. 243714 e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso di specie, l'ordinanza di convalida è stata emessa rispetto alla data di notifica del provvedimento avvenuta in data 2 aprile 2010 il 3 aprile successivo: da qui la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Quanto alla problematica connessa al tipo di annullamento (se, cioè con o senza rinvio), si osserva quanto segue.
La materia, resa ancor più complessa dall'assenza di normativa specifica in merito ai termini riconosciuti all'interessato per approntare le proprie difese ed alle conseguenze in caso di loro inosservanza che ha tuttavia portato ad una ricca elaborazione giurisprudenziale, è stata oggetto di ripetuti interventi di questa Corte anche a SS. UU. (Cass. SS. UU. 25.6.1997 Gattellaro;
Cass. SS. UU. 29.11.2005 n. 4443, Spinelli) che hanno cercato di definire in termini chiarificatori la questione.
Ciò nonostante all'interno di questa Sezione si è manifestato un orientamento oscillante che riflette, in un certo senso, le incertezze legate al genere di vizio (ed alle correlate conseguenze) che può affliggere il provvedimento di tipo giurisdizionale (quale è, indubbiamente, la convalida da parte del GIP del provvedimento del Questore), incertezze che, ancor oggi, non possono dirsi del tutto sopite.
L'orientamento manifestatosi all'interno di questa Sezione nel senso di un annullamento - in caso come quello oggi in esame - con rinvio muove dalla fondamentale considerazione che, solo laddove venga superato il termine di 48 ore dalla notifica riservato al P.M. per richiedere l'emissione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore (o, anche il superamento di uguale termine da parte del GIP rispetto al momento in cui la richiesta del P.M. venga depositata in cancelleria), si assiste ad una definitiva caducazione dell'efficacia del provvedimento ("Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive", come si legge nell'ultima parte dell'art. 6, comma 3 in esame). In coerenza con tale premessa sì è, quindi, ritenuto che, versandosi in un caso di inosservanza di un termine perentorio, ciò determini irreversibilmente la perdita di efficacia, senza alcuna possibilità di interventi di tipo restitutorio.
La conseguenza che ne deriva - come sottolineato in quelle decisioni che riflettono l'orientamento qui esposto - non può che essere l'inutilità (rectius, l'impossibilità) di un rinvio, in quanto una soluzione in senso diverso consentirebbe al P.M. o al GIP di far rivivere un atto, in contrasto con quanto previsto dalla norma e con i tempi ristretti entro i quali il provvedimento limitativo della liberà deve essere adottato.
Non a caso in alcune delle decisioni assunte da questa Sezione in subiecta materia si parla di vera e propria inesistenza dell'atto (inesistenza che potrebbe abbracciare altri vizi di tipo formale aventi portata radicale), come tale insanabile, in contrapposizione ad una invalidità dell'atto, come tale sanabile o addirittura priva di conseguenze, laddove il vizio non sia stato fatto valere (o non si intenda far valere) (Cass. Sez. 3A 16.12.2008 n. 12842/09, Colpani s.m.; Cass. Sez. 3A 16.12.2008 n. 377/09, D'Onorio De Meo, cit.). La diversa opzione interpretativa - secondo la quale, in casi come quello oggi sottoposto all'attenzione di questa Corte, debba provvedersi ad un annullamento senza rinvio - trova le proprie radici sul binomio "error in procedendo" ed "error in judicando" che costituiscono i due parametri interpretativi enucleati dalle SS.UU. per distinguere quando annullare senza rinvio e quando annullare con rinvio.
Partendo dalla considerazione di ordine generale che, laddove un provvedimento violi la regola processuale prevista in tema di garanzie difensive disciplinata dall'art. 178 c.p.p., lett. c) si versa in una ipotesi di nullità di ordine generale, un tale genere di vizio non può che rientrare nella generale categoria dell'error in procedendo come enunciata nella richiamata decisione delle SS.UU: nozione assai ampia che comprende più in generale tutti quei vizi di natura processuale (o procedimentale) i quali colpiscono l'atto in misura radicale.
È da escludere - anche per il significato proprio dell'espressione - che vizi di tale natura possano rientrare nella diversa categoria dell'errar in judicando che afferisce piuttosto, come hanno ricordato le SS.UU. nella decisione sopra richiamata, a vizi di tipo motivazionale, come tali rimediabili.
Peraltro molte decisioni richiamate nella sentenza SS. UU. n. 4443/05 (vds. pagg. 8-9), affermano in modo troncante che la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) da cui dovesse risultare affetta una ordinanza di convalida emessa dal GIP, integra una ipotesi di nullità assoluta e mostrano di includere l'inosservanza del termine a disposizione del P.M. (o del GIP) per l'emissione del provvedimento tra le nullità disciplinate dalla detta norma processuale. Se così è, appare del tutto coerente assimilare tutte le violazioni di ordine processuale afferenti alla lesione del diritto di difesa - e dunque anche quelle che lo violano per una sostanziale impossibilità di esercitare il diritto - nella unica categoria delle nullità di ordine generale regolamentate dall'art. 178 c.p.p., lett. c).
Sarebbe, infatti, difficilmente sostenibile estrapolare da tale disciplina ipotesi riguardanti la lesione del diritto di difesa e ricomprenderle nella opposta categoria dei "vitia in judicando" che afferiscono ad invalidità di genere completamente diverso. Del resto il senso della decisione adottata dalle SS.UU. di questa Corte è chiaro, posto che, muovendo dalla distinzione tra due opposte categorie di vizi, è stata tratta la coerente conclusione che i primi (i vizi di natura procedurale) non potranno che subire la conseguenza del travolgimento dell'atto senza alcuna possibilità di sua riviviscenza e che i secondi potranno trovare rimedio in un nuovo intervento giudiziario di tipo riparativo che giustifica quella funzione di tipo restitutorio notoriamente attribuibile all'annullamento con rinvio.
Più, quindi, che affidarsi alla distinzione - di cui è cenno nella menzionata sentenza di questa Sezione nr. 12842/09 - tra "inesistenza" tout court ed "invalidità", sarebbe preferibile parlare di "nullità" (in cui rientrano oltre i casi della inesistenza anche tutti quelli di vizi radicali non sanabili o non sanati) e di "annullabilità" (in cui rientrano tutte quelle ipotesi di atti viziati e comunque rimediabili successivamente). È evidente che un atto che presenti vizi patologici di tipo processuale non può che rientrare nella generale categoria degli atti nulli, con conseguente impossibilità di un suo successivo recupero.
La soluzione prospettata nella decisione di questa stessa Sezione nr. 377/09 cit. secondo la quale l'annullamento con rinvio consentirebbe, da un lato, al giudice "di rimediare alla commessa violazione del diritto di difesa" attraverso la concessione di un termine al destinatario per presentare deduzioni senza travolgere il provvedimento del Questore e, dall'altro, di evitare che "medio tempore, il provvedimento limitativo della libertà personale possa continuare ad avere esecuzione per non essendo stato convalidato dal giudice nel termine di legge" non sembra ne' appagante ne' risolutiva del dilemma, anche perché il riferimento alla sorte della esecutività del provvedimento viziato medio tempore, si profila improprio, nella misura in cui le SS.UU. riconoscono tale possibilità di sospensione dell'esecutività solo laddove si parli di vizio di motivazione e non di "error in procedendo". Affermare, poi, che per atti emessi in termini talmente esigui da non consentire all'interessato di difendersi, una prima valutazione da parte del GIP sulla fondatezza e congruità del provvedimento, comunque, vi sia stata, non sembra tesi percorribile, in quanto, in tanto una valutazione di tipo giurisdizionale può dirsi compiuta in quanto sia stata data possibilità effettiva al destinatario di difendersi, possibilità che, ovviamente, deve essere esercitata prima, e non dopo l'emissione dell'atto, posto che il concetto di esercizio di diritto di difesa non può essere disgiunto da quello della effettività e concretezza di tale esercizio. Appare più coerente, allora, sostenere che l'atto emesso in violazione di tale diritto debba considerarsi "tamquam non esset".
La conseguenza che si trae da tale proposizione è la sostanziale caducazione, anche in casi del genere di quello oggi in esame, della efficacia del provvedimento del Questore, ovviamente circoscritta a quella parte afferente all'obbligo di presentazione. Peraltro la soluzione qui prescelta non è nemmeno isolata, dovendosi dar atto di un revirement all'interno della stessa Sezione, ben più recente di quello segnalato dal P.G. requirente, che fa leva proprio sul concetto della lesione delle garanzie difensive come base per una perdita di efficacia tout court del provvedimento in quei limiti di cui si è testè fatto cenno (in termini, tra le ultime, Cass. Sez. 3A 10.3.2010, n. 16405, Quattrocchi, Rv. 246764-Sez,. 3A 15.4.2010, n. 21344, Putrella, Rv. 247275).
Alla stregua di tali considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, ferma restando, ovviamente, la perdita di efficacia dell'originario provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione del sottoposto e rimanendo, invece impregiudicata, la parte del provvedimento afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni, di tipo squisitamente amministrativo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011