Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
In tema di violenza negli stadi, è legittimo il provvedimento del Questore con il quale si dispone l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite cd. esterne, all'inizio e al termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del sottoposto, essendo lo stesso finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l'ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2018, n. 16521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16521 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
16521- 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2630 - Presidente - Elisabetta Rosi CC 8/11/2018- Giovanni Liberati - Relatore - Emanuela Gai R.G.N. 30305/2018 Alessandro Maria Andronio Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ST TT, nato a [...] il [...] ZI FA, nato a [...] il [...] FO DR, nato a [...] il [...] FO LO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 30/4/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio LLordinanza impugnata, limitatamente all'obbligo di presentazione del sottoposto alla autorità di polizia giudiziaria. DEFONTAIN 16APR 2019 IL PA RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 aprile 2018, depositata il 2 maggio 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha convalidato il provvedimento adottato il 27 aprile 2018 dal Questore di Udine, notificato il 28 aprile 2018 e di cui era stata chiesta la convalida da parte del pubblico ministero il 30 aprile 2018, con cui è stato imposto a TT ST, FA ZI, DR FO e LO FO, di comparire personalmente, per otto anni i primi tre e sette anni il quarto (trattandosi di soggetti tutti già destinatari di precedenti analoghi provvedimenti), presso la Questura di Udine all'inizio e al termine di ogni incontro che la squadra di calcio LLDI disputerà nelle manifestazioni alle quali ai sottoposti era stato inibito l'accesso.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto separati ricorsi per cassazione TT ST, FA ZI, DR FO e LO FO, con l'assistenza del medesimo difensore, che li affidati tutti a cinque articolati motivi, di contenuto identico, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con un primo motivo hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione LLart. 6, comma 3, I. 401/89 e LLart. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'eccessiva compressione del tempo concesso agli interessati per difendersi, con la conseguente violazione del loro diritto di difesa, in quanto il provvedimento del questore era stato notificato il 28 aprile 2018, alle ore 15.30 ad ST, alle ore 15.40 a ZI, e alle ore 16.00 ad DR e LO FO, e ne era stata disposta la convalida con ordinanza del 30 aprile 2018, senza indicazione di ora, dunque senza osservare il termine dilatorio di 48 ore ritenuto necessario per consentire a destinatarii del provvedimento di svolgere le proprie difese, risultando irrilevante l'attestazione LLavvenuto deposito in cancelleria LLordinanza in data 2 maggio 2018 alle ore 9.50, dovendo aversi riguardo all'ora indicata dal giudice. Ciò aveva determinato una indebita compressione delle facoltà difensive dei sottoposti, anche in relazione alla adeguatezza del tempo a disposizione per esaminare gli atti.
2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la mancanza assoluta di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza che avevano giustificato l'adozione della misura coercitiva da parte del questore, che aveva spiegato effetti ancor prima della convalida da parte del giudice, giacché il 29 aprile 2018 si era disputato un altro incontro cui aveva partecipato la squadra di calcio LLDI, in relazione al quale avevano quindi operato gli effetti del provvedimento del questore, anteriormente alla sua convalida giurisdizionale.
2.3. Con un terzo motivo hanno lamentato ulteriore mancanza della motivazione, in riferimento alla attribuzione ai ricorrenti dei fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità e della conseguente misura coercitiva adottata nei loro confronti, non essendo sufficiente il richiamo alla denuncia dei ricorrenti per i reati di cui agli artt. 6 bis, comma 2, e 6 quater, comma 1, l. 401/89 e, il solo ZI, di cui all'art. 582 cod. pen., contenuto nella ordinanza di convalida impugnata.
2.4. Con un quarto motivo hanno lamentato la violazione LLart. 6, commi 1 e 2, I. 401/89, in riferimento alla mancata indicazione delle ragioni per le quali era stato stabilito l'obbligo di presentazione per due volte in occasione di ogni incontro della squadra di calcio LLDI, anche per le partite in trasferta, in relazione alle quali la presentazione per una sola volta sarebbe stata sufficiente a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, in funzione della cui protezione, e non a scopo sanzionatorio, poteva essere adottato il provvedimento limitativo della libertà personale dei sottoposti.
2.5. Mediante un quinto motivo hanno lamentato ulteriore mancanza di motivazione, in riferimento al principio di gradualità della misura e alla sua durata, stabilita nella misura massima prevista per i recidivi, posto che l'art. 6, comma 5, I. 401/89 prevede una durata obbligatoria LLobbligo di presentazione per i soggetti recidivi compresa tra cinque e otto anni, senza alcuna giustificazione nella motivazione della ordinanza impugnata, pur essendo stata determinata nel massimo la durata di detta misura e pur essendo consentito al giudice della convalida di modificare le prescrizioni di cui al secondo comma LLart. 6 . 401/89. 3. Con il proprio ricorso LO FO ha lamentato anche la mancata considerazione della propria memoria difensiva, trasmessa mediante posta elettronica certificata il 30 aprile 2018 alle ore 11.42, mediante la quale era stata contestata l'attribuzione dei fatti al sottoposto e la adeguatezza della durata della misura.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso nella sua requisitoria scritta per l'annullamento senza rinvio LLordinanza impugnata, limitatamente all'obbligo di presentazione dei sottoposti, in considerazione della mancata osservanza del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento del questore e l'adozione del provvedimento di convalida impugnato, denunciata da tutti i ricorrenti con il primo motivo dei loro ricorsi e ravvisabile a causa della mancata indicazione LLora di adozione di tale provvedimento di convalida parte del giudice ner le indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, affidati a censure identiche e quindi esaminabili congiuntamente, sono infondati.
2. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata l'inosservanza del termine dilatorio di 48 ore, tra la notificazione del provvedimento del questore e l'ordinanza di convalida, riconosciuto al sottoposto per esaminare gli atti, produrre documenti e depositare scritti difensivi, non è fondato, in quanto, a fronte della notificazione del provvedimento del questore il 28 aprile 2018, alle ore 15.30 ad ST, alle ore 15.40 a ZI, e alle ore 16.00 ad DR e LO FO, l'ordinanza di convalida è stata depositata, nel rispetto del termine di 48 ore dalla richiesta di convalida e di quello di 96 ore dalla notificazione del provvedimento del questore, anche con il rispetto del suddetto termine dilatorio, dovendo aversi riguardo a tal fine alla data di deposito dello stesso in cancelleria e non a quella indicata dal giudice. Il momento LLemissione di un provvedimento da parte del giudice è, infatti, quello nel quale ne avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva LLatto processuale (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, Sangrelli, Rv. 269306, relativa a fattispecie concernente il rispetto del termine a difesa di 48 ore per la convalida di DASPO;
conf. Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv. 230969). Ciò determina anche l'infondatezza della doglianza in ordine alla insufficienza del tempo a disposizione dei sottoposti per esaminare gli atti e approntare le proprie difese, che, invece, tenendo conto della suddetta data di deposito LLordinanza di convalida, risulta congruo, in quanto rispettoso del suddetto termine di 48 ore.
3. Il secondo motivo, mediante quale è stata lamentata la mancanza della indicazione delle ragioni di necessità e urgenza idonee a giustificare l'adozione da parte del questore del provvedimento limitativo della libertà personale, non è fondato. Il giudice della convalida, attraverso la sottolineatura della condotta particolarmente aggressiva e violenta tenuta dai sottoposti, come ampiamente descritta nel provvedimento del questore, idonea a creare una grave turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo consistita nell'ingresso abusivo in un'area riservata, nel compimento di ripetuti atti di violenza verso gli addetti alla Chilenos anche con violenza nei confronti degli addetti, nonché dei precedenti specifici a carico di LO FO e ST, ha dato atto, sia pure implicitamente, ma comunque in modo sufficiente, della particolare pericolosità dei ricorrenti, desunta dalle modalità della condotta, in tal modo giustificando l'adozione del provvedimento in via di urgenza da parte del questore, proprio tenendo conto del prossimo svolgimento di un altro incontro di calcio nel quale sarebbe stata impegnata la squadra LLDI (con la conseguente urgente esigenza di evitare ai sottoposti di potervi assistere), cosicché la doglianza di mancanza di motivazione sul punto deve ritenersi infondata.
4. Il terzo motivo, mediante il quale è stata, peraltro genericamente, lamentata l'insufficienza della motivazione riguardo all'accertamento della attribuzione ai ricorrenti delle condotte violente giustificatrici della adozione nei loro confronti del provvedimento limitativo della libertà personale, è inammissibile, in quanto il giudice della convalida, attraverso il richiamo al contenuto del rapporto di polizia ampiamente riportato nel provvedimento del questore e la sottolineatura della denuncia dei ricorrenti per i reati di cui agli artt. 6 bis, comma 2, e 6 quater, comma 1, l. 401/89 e, il solo ZI, di cui all'art. 582 cod. pen., ha indicato in modo sufficiente gli elementi sulla base dei quali le condotte violente poste a fondamento della adozione del provvedimento censurato sono state ritenute riconducibili ai ricorrenti: questi ultimi hanno censurato tale accertamento in modo generico, limitandosi ad affermare l'insufficienza di tali elementi, senza considerarli analiticamente, e sul piano LLaccertamento dei fatti compiuto dal giudice della convalida, proponendo in tal modo una doglianza priva della necessaria specificità e comunque non consentita nel giudizio di legittimità, che ne determina l'inammissibilità.
5. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo affidati a censure analoghe, che investono la mancata giustificazione sia della estensione LLobbligo di presentazione a due volte in concomitanza con le partite esterne della squadra di calcio LLDI, sia della determinazione della sua durata nel massimo previsto per i recidivi, e cioè otto anni per i primi tre ricorrenti, sono infondati, in quanto il giudice della convalida, attraverso il rinvio alla gravità delle condotte e alla personalità dei sottoposti, quale emergente dalle modalità della condotta e dal fatto di essere già stati destinatari di altri analoghi provvedimenti coercitivi e di divieto di accesso agli impianti destinati a ospitare manifestazioni sportive, ha dato atto, sia pur implicitamente, della particolare pericolosità dei ricorrenti, determinante la necessità di stabilire nel massimo la durata della misura e di estenderla alla presentazione alla autorità di pubblica sicurezza per due volte anche in occasione degli incontri cosiddetti esterni. Il rilievo dei ricorrenti, secondo cui in concomitanza con gli incontri esterni sarebbe sufficiente, onde evitare che i sottoposti vi possano assistere, la presentazione alla autorità di pubblica sicurezza per una sola volta, in quanto, in considerazione della distanza tra i luoghi di residenza dei ricorrenti e le località dove dovrebbero svolgersi tali incontri, dette località non potrebbero comunque essere raggiunte, è inconferente, in quanto la funzione LLobbligo di presentazione non è quella di impedire l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per la quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso, bensì di sottoporre a controllo, in concomitanza con manifestazioni sportive, persone ritenute pericolose e che potrebbero dare vita a condotte violente in concomitanza con manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, cosicché se ne rende necessario un penetrante controllo, in relazione al quale l'obbligo di presentazione per due volte in concomitanza con dette manifestazioni non è affatto irrazionale e non abbisogna, una volta che sia stata accertata la pericolosità dei sottoposti, di particolari o specifiche giustificazioni.
6. La doglianza formulata da LO FO, circa l'omesso esame della sua memoria difensiva trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata il 30 aprile 2018, è manifestamente infondata, in quanto con tale memoria erano stati sollevati i medesimi rilievi oggetto dei motivi di ricorso per cassazione (circa la modesta rilevanza e pericolosità delle condotte dallo stesso poste in essere e la durata e l'estensione della misura), disattesi dal giudice della convalida e risultati, comunque, infondati.
7. I ricorsi debbono, in conclusione, essere rigettati, stante l'infondatezza del primo, secondo, quarto e quinto motivo e l'inammissibilità del terzo. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8/11/2018 Il Consigliere estensore TV Presidente Elisabetta Rosi Giovanni Liberati Elibanon