Sentenza 27 agosto 2013
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, depositata alle ore 8.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona il 21 giugno 2023, notificati il 26 giugno 2023 alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, con i quali è stato imposto a Umberto G., Adriano F. e Alberto Fa. l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra dell'Albenga. 2. Avverso tale ordinanza gli intimati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'avvocato Luca Barbero, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2013, n. 41668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41668 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/08/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 58
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 28541/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di SE IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 24/05/2013 dal G.i.p. del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Il difensore di IC Di SE ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano risulta aver convalidato il provvedimento del Questore di Milano datato 23/05/2013, impositivo dell'obbligo per il ricorrente di presentarsi presso il Commissariato "Flaminio Nuovo" in occasione di una serie di partite di calcio della squadra della "Roma" (trenta minuti dopo l'inizio e trenta minuti prima della fine di ciascun incontro): la decisione trovava causa nella partecipazione del giovane ad alcuni disordini occorsi prima della gara Milan-Roma del 12/05/2013, quando egli era stato anche trovato in possesso di oggetti atti ad offendere. La difesa evidenzia che la convalida - a fronte della notifica dell'atto emesso dall'Autorità di P.S., intervenuta alle 17:20 del 23/05/2013 - reca la data del giorno successivo: l'ordinanza appare siglata alle 15:13 e depositata alle 15:25 del 24 maggio, ergo ben prima della scadenza del termine di 48 ore previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis. Termine da intendersi quello minimo assegnato al destinatario del provvedimento, onde consentirgli di presentare memorie e deduzioni difensive: ne deriverebbe pertanto la nullità della convalida medesima per violazione del diritto di difesa, essendo stato il Di IC privato della concreta possibilità di incidere sulle modalità di controllo da parte del giudice in ordine al merito delle determinazioni del Questore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, come peraltro sostenuto anche dal P.g. presso questa Corte.
Il tema oggetto delle doglianze difensive risulta essere stato già diffusamente trattato da una pronuncia della Sezione Terza (n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste), nella cui motivazione si segnala che "in tema di procedimenti aventi per oggetto la turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, rientra nei compiti demandati al giudice in vista della convalida del provvedimento del Questore quello di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura. L'attuale testo delineato nella L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, il quale rispecchia i contenuti della storica sentenza della Corte Costituzionale (C. Cost. 23/05/1997 n. 144) con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 13, nella parte in cui non si prevedeva che il provvedimento del Questore contenesse l'avviso per il destinatario della facoltà di presentare eventuali difese al G.i.p., garantisce quel termine indispensabile che per uniforme giurisprudenza di questa Corte va individuato nelle 48 ore successive al momento della notifica del provvedimento amministrativo: il mancato rispetto per difetto incide pertanto sul diritto di difesa del sottoposto inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie difese. Trattasi di quello che comunemente si definisce "contraddittorio cartolare" idoneo a garantire quel diritto di difesa costituzionalmente garantito attraverso la possibilità per il sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni".
Evidenziato a quel punto il deposito dell'ordinanza di convalida oggetto di ricorso prima delle ricordate 48 ore (come accaduto anche nel caso di specie, dove l'esame degli atti fa effettivamente emergere come la notifica del provvedimento del Questore di Milano al Di IC avvenne alle 17:20 del 23/05/2013), la Sezione Terza ne fa derivare una ragione di nullità ex art. 178 cod. proc. pen., lett. e), con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Affrontando quindi la problematica se detto annullamento debba essere disposto con o senza rinvio, la pronuncia medesima rileva che "la materia, resa ancor più complessa dall'assenza di normativa specifica in merito ai termini riconosciuti all'interessato per approntare le proprie difese ed alle conseguenze in caso di loro inosservanza che ha tuttavia portato ad una ricca elaborazione giurisprudenziale, è stata oggetto di ripetuti interventi di questa Corte anche a Sezioni Unite ... che hanno cercato di definire in termini chiarificatori la questione. Ciò nonostante all'interno di questa Sezione si è manifestato un orientamento oscillante che riflette, in un certo senso, le incertezze legate al genere di vizio (ed alle correlate conseguenze) che può affliggere il provvedimento di tipo giurisdizionale (quale è, indubbiamente, la convalida da parte del G.i.p. del provvedimento del Questore), incertezze che, ancor oggi, non possono dirsi del tutto sopite.
L'orientamento manifestatosi all'interno di questa Sezione nel senso di un annullamento - in caso come quello oggi in esame - con rinvio muove dalla fondamentale considerazione che, solo laddove venga superato il termine di 48 ore dalla notifica riservato al P.M. per richiedere l'emissione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore (o, anche il superamento di uguale termine da parte del G.i.p. rispetto al momento in cui la richiesta del P.M. venga depositata in cancelleria), si assiste ad una definitiva caducazione dell'efficacia del provvedimento .... In coerenza con tale premessa sì è, quindi, ritenuto che, versandosi in un caso di inosservanza di un termine perentorio, ciò determini irreversibilmente la perdita di efficacia, senza alcuna possibilità di interventi di tipo restitutorio.
La conseguenza che ne deriva - come sottolineato in quelle decisioni che riflettono l'orientamento qui esposto - non può che essere l'inutilità (rectius, l'impossibilità) di un rinvio, in quanto una soluzione in senso diverso consentirebbe al P.M. o al G.i.p. di far rivivere un atto, in contrasto con quanto previsto dalla norma e con i tempi ristretti entro i quali il provvedimento limitativo della liberà deve essere adottato. Non a caso, in alcune delle decisioni assunte da questa Sezione in subiecta materia si parla di vera e propria inesistenza dell'atto (inesistenza che potrebbe abbracciare altri vizi di tipo formale aventi portata radicale), come tale insanabile, in contrapposizione ad una invalidità dell'atto, come tale sanabile o addirittura priva di conseguenze, laddove il vizio non sia stato fatto valere (o non si intenda far valere) .... La diversa opzione interpretativa - secondo la quale, in casi come quello oggi sottoposto all'attenzione di questa Corte, debba provvedersi ad un annullamento senza rinvio - trova le proprie radici sul binomio error in procedendo ed error in judicando che costituiscono i due parametri interpretativi enucleati dalle Sezioni Unite per distinguere quando annullare senza rinvio e quando annullare con rinvio. Partendo dalla considerazione di ordine generale che, laddove un provvedimento violi la regola processuale prevista in tema di garanzie difensive disciplinata dall'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) si versa in una ipotesi di nullità di ordine generale, un tale genere di vizio non può che rientrare nella generale categoria dell'error in procedendo ...: nozione assai ampia che comprende più in generale tutti quei vizi di natura processuale (o procedimentale) i quali colpiscono l'atto in misura radicale. È da escludere - anche per il significato proprio dell'espressione - che vizi di tale natura possano rientrare nella diversa categoria dell'errar in judicando che afferisce piuttosto ... a vizi di tipo motivazionale, come tali rimediabili.
Peraltro molte decisioni ... affermano in modo troncante che la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) da cui dovesse risultare affetta una ordinanza di convalida emessa dal G.i.p., integra una ipotesi di nullità assoluta e mostrano di includere l'inosservanza del termine a disposizione del P.M. (o del G.i.p.) per l'emissione del provvedimento tra le nullità disciplinate dalla detta norma processuale. Se così è, appare del tutto coerente assimilare tutte le violazioni di ordine processuale afferenti alla lesione del diritto di difesa - e dunque anche quelle che lo violano per una sostanziale impossibilità di esercitare il diritto - nella unica categoria delle nullità di ordine generale regolamentate dall'art. 178 cod. proc. pen., lett. c). Sarebbe, infatti, difficilmente sostenibile estrapolare da tale disciplina ipotesi riguardanti la lesione del diritto di difesa e ricomprenderle nella opposta categoria dei vitia in judicando che afferiscono ad invalidità di genere completamente diverso. Del resto il senso della decisione adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte è chiaro, posto che, muovendo dalla distinzione tra due opposte categorie di vizi, è stata tratta la coerente conclusione che i primi (i vizi di natura procedurale) non potranno che subire la conseguenza del travolgimento dell'atto senza alcuna possibilità di sua riviviscenza, e che i secondi potranno trovare rimedio in un nuovo intervento giudiziario di tipo riparativo che giustifica quella funzione di tipo restitutorio notoriamente attribuibile all'annullamento con rinvio.
Più, quindi, che affidarsi alla distinzione ... tra "inesistenza" tout court ed "invalidità", sarebbe preferibile parlare di "nullità" (in cui rientrano oltre i casi della inesistenza anche tutti quelli di vizi radicali non sanabili o non sanati) e di "annullabilità" (in cui rientrano tutte quelle ipotesi di atti viziati e comunque rimediabili successivamente). È evidente che un atto che presenti vizi patologici di tipo processuale non può che rientrare nella generale categoria degli atti nulli, con conseguente impossibilità di un suo successivo recupero. La soluzione prospettata nella decisione di questa stessa Sezione n. 377/09 ... secondo la quale l'annullamento con rinvio consentirebbe, da un lato, al giudice "di rimediare alla commessa violazione del diritto di difesa" attraverso la concessione di un termine al destinatario per presentare deduzioni senza travolgere il provvedimento del Questore e, dall'altro, di evitare che "medio tempore, il provvedimento limitativo della libertà personale possa continuare ad avere esecuzione per non essendo stato convalidato dal giudice nel termine di legge" non sembra ne' appagante ne' risolutiva del dilemma, anche perché il riferimento alla sorte della esecutività del provvedimento viziato medio tempore, si profila improprio, nella misura in cui le Sezioni Unite riconoscono tale possibilità di sospensione dell'esecutività solo laddove si parli di vizio di motivazione e non di error in procedendo. Affermare, poi, che per atti emessi in termini talmente esigui da non consentire all'interessato di difendersi, una prima valutazione da parte del G.i.p. sulla fondatezza e congruità del provvedimento, comunque, vi sia stata, non sembra tesi percorribile, in quanto, in tanto una valutazione di tipo giurisdizionale può dirsi compiuta in quanto sia stata data possibilità effettiva al destinatario di difendersi, possibilità che, ovviamente, deve essere esercitata prima, e non dopo l'emissione dell'atto, posto che il concetto di esercizio di diritto di difesa non può essere disgiunto da quello della effettività e concretezza di tale esercizio. Appare più coerente, allora, sostenere che l'atto emesso in violazione di tale diritto debba considerarsi tamquam non esset.
La conseguenza che si trae da tale proposizione è la sostanziale caducazione, anche in casi del genere di quello oggi in esame, della efficacia del provvedimento del Questore, ovviamente circoscritta a quella parte afferente all'obbligo di presentazione .... Alla stregua di tali considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, ferma restando, ovviamente, la perdita di efficacia dell'originario provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione del sottoposto e rimanendo, invece, impregiudicata la parte del provvedimento afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni, di tipo squisitamente amministrativo".
Il collegio ritiene di prestare adesione alle argomentazioni appena riportate che, per completezza ed analiticità, meritano di essere pienamente condivise, senza che dall'esame della normativa o della giurisprudenza intervenute medio tempore risultino ragioni di sorta per discostarsi dai principi in quella sede affermati. Stante la cessazione di efficacia delle prescrizioni afferenti la libertà personale del ricorrente, mentre va ribadito che la presente decisione non incide sul divieto del Di IC di accedere a luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, si impone la trasmissione di copia del provvedimento all'Autorità amministrativa competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla convalida dell'obbligo di presentazione presso il Commissariato "Flaminio Nuovo" di Roma, imposto a IC Di SE. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento al Questore di Milano. Così deciso in Roma, il 27 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013