Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20776
CASS
Sentenza 15 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza intervenuta ancor prima della presentazione della richiesta di convalida del P.M., dichiarando cessata l'efficacia del provvedimento del Questore; conf., sez. III, n. 20777, 20779 e 20782 del 2010, non massimate).

Commentari2

  • 1Valutazione progressiva o frazionata salva testimonianza contraddittoria della vittima (Cass. 31847/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2025

    Dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità penale, anche in materia di violenza sessuale, nonostante le contraddizioni: è legittima la valutazione “progressiva” o parzialmente frazionata delle dichiarazioni della vittima, ove alcune reticenze iniziali trovino spiegazione logica e siano successivamente depurate, restando attendibile il nucleo essenziale del racconto. Corte di Cassaizone sez. III, ud. 8 maggio 2025 (dep. 24 settembre 2025), n. 31847 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'11 settembre 2024 la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, all'esito …

     Leggi di più…

  • 2Estimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso
    Maurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20776
Data del deposito : 15 aprile 2010

Testo completo