Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza intervenuta ancor prima della presentazione della richiesta di convalida del P.M., dichiarando cessata l'efficacia del provvedimento del Questore; conf., sez. III, n. 20777, 20779 e 20782 del 2010, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20776 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/04/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 607
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 27971/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS MA, nato a [...] il [...];
indagato L. n. 401 del 1989, art. 6;
avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 23.5.09;
Sentita la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Il G.i.p., con l'ordinanza qui impugnata, ha convalidato il provvedimento del Questore che ha imposto all'odierno ricorrente l'obbligo di comparizione davanti alla P.G. trenta minuti dopo l'inizio (e trenta minuti prima della fine) di ogni partita disputata in ambito nazionale ed internazionale dalla squadra di calcio dell'Inter. L'obbligo così imposto ha la durata di 3 anni.
Avverso tale decisione, il sottoposto ha avanzato ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge perché la convalida del G.i.p. è intervenuta prima della stessa richiesta di convalida da parte del P.M.. Quest'ultimo, infatti, ha chiesto la convalida il 23.5.09 mentre il G.i.p. aveva già convalidato il 22.5.09;
2) vizio di motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente ed alla necessità ed urgenza della misura che va a comprimere pesantemente la libertà personale;
3) vizio di motivazione in relazione alla necessità di applicare, oltre al divieto di accesso allo stadio anche l'obbligo di presentazione e, comunque, per quale ragione nella misura determinata (vale a dire, due volte);
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'anomalia segnalata dal difensore nel primo motivo, da luogo ad una violazione di leggejp|rehè. sostanzialmente, testimonia il mancato rispetto, da parte del G.i.p., del termine di lavoro di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Ed infatti, dopo qualche incertezza ed oscillazione iniziali, la giurisprudenza ha, da ultimo, assunto un atteggiamento preciso, a riguardo, secondo cui il termine concesso all'interessato per depositare memorie non può essere inferiore a quello previsto dalla legge per il P.M., e cioè, di 48 ore dalla notifica del decreto.
Sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si era, da subito, andato formando il convincimento secondo cui, in tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, fosse da ritenere illegittima la convalida del G.i.p. intervenuta prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice. Si è espressa in tal senso Sez. 1, 28.1.00, Bucciarelli (rv. 215496) e le ha fatto eco Sez. 1, 9.5.03, Michelotto (Rv. 226034) che ha ribadito la necessità di un termine congruo per la preparazione di memorie ed atti defensionali da identificarsi in quello concesso dalla legge al P.M.. Da ultima, proprio questa sezione (Sez. 3, 11.12.07, Castellano, Rv. 238537) ha esplicitato ulteriormente il concetto attraverso l'affermazione che, nel procedimento di convalida di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, si deve realizzare una sorta di "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento;
detto termine è quello entro il quale, il P.M., può richiedere la convalida e, l'interessato, può presentare memorie e deduzioni.
Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
Nella specie, risulta che la notifica all'interessato del provvedimento è avvenuta il 21.5.09 e l'ordinanza impugnata è stata emessa il giorno successivo, 22.5.09 (addirittura prima della stessa richiesta del P.M.).
Il vizio così rilevato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed, essendosi risolto in una lesione del diritto della difesa, l'annullamento deve avvenire senza rinvio. Alla presente decisione segue la perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p. e ss.;
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Milano in data 6.5.09 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 15 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010