Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2009, n. 2930
CASS
Sentenza 23 ottobre 2009

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In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il requisito dell'inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica deve essere valutato tenendo conto della relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione da svolgere nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura e necessario invece il ricorso alle apparecchiature esterne. (Fattispecie relativa all'esigenza di un pronto intervento nell'ambito di indagini relative al delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico).

In tema di intercettazioni, la trascrizione sommaria del contenuto delle comunicazioni, effettuata nel relativo verbale a norma dell'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., può essere utilizzata, in sede cautelare, come fonte dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., anche quando, trattandosi di conversazioni avvenute in lingua straniera, il loro contenuto sia esplicitato attraverso una traduzione simultanea affidata ad un interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare la piena affidabilità dell'interpretazione, sulla base di ogni elemento utile messo a disposizione dal P.M. ovvero altrimenti acquisito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2009, n. 2930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2930
Data del deposito : 23 ottobre 2009

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