Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 2
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il requisito dell'inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica deve essere valutato tenendo conto della relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione da svolgere nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura e necessario invece il ricorso alle apparecchiature esterne. (Fattispecie relativa all'esigenza di un pronto intervento nell'ambito di indagini relative al delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico).
In tema di intercettazioni, la trascrizione sommaria del contenuto delle comunicazioni, effettuata nel relativo verbale a norma dell'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., può essere utilizzata, in sede cautelare, come fonte dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., anche quando, trattandosi di conversazioni avvenute in lingua straniera, il loro contenuto sia esplicitato attraverso una traduzione simultanea affidata ad un interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare la piena affidabilità dell'interpretazione, sulla base di ogni elemento utile messo a disposizione dal P.M. ovvero altrimenti acquisito.
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- 1. Art. 271 - Divieti di utilizzazionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
Leggi di più… - 3. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2009, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO GI - Presidente - del 23/10/2009
Dott. MANNINO RI Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1769
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO ME - rel. Consigliere - N. 40849/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ET N. IL 19/05/1969;
2) CH ET N. IL 25/10/1974;
3) RE LO N. IL 30/05/1958;
4) OL NI N. IL 09/06/1959;
5) DE EO OL LU N. IL 04/11/1974;
6) AR FR N. IL 01/03/1960;
7) LL QU N. IL 08/07/1948;
8) LL RO N. IL 06/09/1973;
9) AN MI N. IL 29/08/1961;
10) PI EA N. IL 12/03/1978;
11) VA NN N. IL 07/07/1955;
12) CI AV N. IL 17/01/1964;
13) RZ NU N. IL 03/04/1980;
avverso la sentenza n. 1708/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 25/05/2007. Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eugenio SELVAGGI che ha concluso per l'annullamento con rinvio per NI, relativamente alla determinazione della pena. Annullamento senza rinvio per CO limitatamente alla determinazione della pena base che la Corte vorrà determinare con riferimento alla pena inflitta dal giudice di 1 grado. Rigetto, nel resto, del ricorso del CO. Annullamento senza rinvio nei confronti di EL limitatamente alla pena pecuniaria, con eliminazione della pena stessa. Rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti Sarra Fabio Maria, Modafferi RO, Nisi RI, Managò TO, Lojacono SC, Abate MB, GE AL, Afeltra RT.
RITENUTO IN FATTO
1. AE NI, AE IR, ME CO, PA CI De EO, SC TE, UA CA, RO CA, IA EL, e CI RI, impugnano la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che li dichiarò responsabili dei delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di importazione continuata dal Venezuela di cocaina in quantità in alcuni casi ingenti.
CA EA, EA IG, GI NZ e OL NU impugnano la predetta sentenza che ha confermato quella di primo grado con la quale furono dichiarati responsabili di cessione continuata di cocaina e OL di tentata importazione di stupefacente.
1.1. Riassunte le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado e descritto il quadro probatorio sul quale il Tribunale ha sviluppato le proprie argomentazioni, la Corte d'appello ha disatteso le questioni poste dalla difesa e condiviso la decisione del giudice di primo grado.
Ad avviso del giudice d'appello, le fonti di prova utilizzate nel giudizio abbreviato - in base alle quali è stata confermata la responsabilità degli imputati con riferimento alle ipotesi d'accusa loro rispettivamente ascritte - sono essenzialmente le seguenti:
- le molteplici conversazioni intercettazioni;
- le dichiarazioni del coimputato AE NI;
- gli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria, comprensivi di servizi di osservazione, pedinamenti, controlli, acquisizione di informazioni e di documenti;
- i verbali di sequestro di droga e di arresto in flagranza;
1.2. Le questioni preliminari hanno a oggetto l'utilizzabilità delle intercettazioni.
La Corte d'appello ha disatteso le censure della difesa è ha ritenuto, sotto il profilo fattuale e giuridico, la correttezza delle operazioni effettuate, condividendo le soluzioni del giudice di primo grado circa la sussistenza delle condizioni per il legittimo utilizzo delle conversazioni intercettate.
1.3. La sentenza impugnata descrive i criteri di valutazione delle conversazioni intercettate.
Al riguardo, si pone l'accento sulla singolarità di numerose espressioni usate anche in maniera palesemente criptica dai diversi interlocutori. - quali a esempio i reiterati riferimenti a "zie" "cugine" o cugini", a "medici" a "visite" da passare - lo scambio di informazioni allusivo e a sua volta criptato su numeri telefonici ricostruiti dagli inquirenti e poi effettivamente utilizzati dagli imputati, con l'ulteriore conferma che i predetti temevano di parlare apertamente e senza timori, come dovrebbe accadere in caso di affari o rapporti leciti. Il tenore complessivo delle conversazioni stesse, di senso allusivo e quasi mai coerente con il contesto, secondo normali criteri di logica, ha trovato adeguata conferma interpretativa, quanto al significato attribuito dagli inquirenti e fatto proprio dalla sentenza appellata, in numerose occasioni, nelle quali - a fronte di quelle conversazioni che hanno "allertato" le forze di polizia - si è pervenuti anche ad arresti in flagranza e a sequestri di sostanze stupefacenti.
Il giudice d'appello descrive, poi, i criteri in base ai quali sono stati individuati alcuni degli imputati. Il riferimento è alle schede elaborate dal servizio speciale antidroga della Guardia di Finanza e nelle quali si da adeguato conto delle molteplici conversazioni inerenti ciascuno degli imputati e dei criteri, inerenti specifici dati obiettivi di riscontro, in base ai quali sono stati individuati i predetti, consentendo un puntuale controllo dell'attività investigativa e della correlata valutazione operata in merito alla riferibilità a ognuno dei soggetti di interesse delle conversazioni o dei relativi riferimenti.
La verifica effettuata, ad avviso della Corte d'appello, ha consentito l'identificazione degli imputati tanto da escludere ogni ulteriore accertamento tecnico-fonico.
1.5. Quanto alle chiamate in reità e correità di AE NI, la Corte d'appello, condivide la decisione del giudice di primo grado circa la legittima acquisizione del relativo verbale agli atti del processo, nonostante NI avesse parlato dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e i predetti verbali fossero strati formalmente e poi, su richiesta del pubblico ministero e della difesa di NI, acquisiti all'udienza del 22 marzo 2006, poiché tardivamente trasmessi dalla Procura di Milano che aveva proceduto all'interrogatorio richiesto dallo stesso NI. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto utilizzabili tali dichiarazioni nei confronti degli imputati che non si erano opposti all'acquisizione e, considerata la necessità dell'integrazione probatoria, ebbe poi a disporre l'esame di AE NI. Questi confermò il contenuto delle dichiarazioni già rese e poi rifiutò di rispondere su altro.
Il giudice d'appello ha così condiviso l'utilizzo di tali dichiarazioni soltanto per gli imputati che non si opposero all'acquisizione, ritenendo legittima ex art. 441 c.p.p., comma 5, l'acquisizioni di atti probatori ove assolutamente necessari per la decisione. Ad avviso della Corte di merito, il rischio di ulteriori acquisizioni probatorie è fisiologico al sistema prefigurato per il giudizio abbreviato.
1.6. Nella sentenza impugnata sono esaminati e valutati gli elementi di prova posti a fondamento dei singoli reati di spaccio ascritti agli imputati. Per ciascuno dei fatti oggetto dell'imputazione sono stati descritti gli elementi tratti dalle conversazioni intercettate e dagli atti di indagine in relazione a esse effettuati e dai quali si sono stati tratti specifici dati di riscontro, tali da confermare la sussistenza delle condotte enunciate nei singoli capi di imputazione.
In particolare:
- il delitto di importazione dall'estero di una imprecisata quantità di sostanze stupefacenti avvenuta nel gennaio 2002 di cui al capo b) della rubrica è contestato a UA CA, TE SC, IA TA e PA CI De EO. Secondo l'ipotesi accusatoria, i primi due, dalla Spagna e durante il loro stato di latitanza, hanno mantenuto i collegamenti con i fornitori venezuelani della droga, mentre De EO, in contatto con EL IA, provvedeva a informarli sugli sviluppi dell'illecito traffico;
EL, realizzata l'illecita introduzione di droga in data 30 gennaio 2002, ha poi ordinato De EO che aveva materialmente ricevuto lo stupefacente, di cederne una parte, almeno un chilogrammo, a PA ER, in quel momento in compagnia di RO CA. La prova del fatto in oggetto, secondo la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, è stata ricavata dalle numerosissime conversazioni telefoniche captate tra i correi tra l'ultima decade di gennaio e i primi giorni di febbraio 2002 - riportate ampiamente nella sentenza appellata ed al cui testo, trascritto in atti, si rinvia integralmente - dalle quali emergeva l'esistenza di un "progetto" criminoso le cui dimensioni oltrepassavano i confini nazionali. Per la Corte, le censure difensive circa l'interpretazione da dare alle frasi pronunciate nelle telefonate, non sono tali da incidere sul significato delle conversazioni, il cui tenore, in ragione degli argomenti trattati, delle "locuzioni usate" è assolutamente chiaro. Peraltro, il significato delle conversazioni è poi riscontrato e confermato nelle dichiarazioni rese dal coimputato AE NI utilizzabili nei confronti di LA, CA, TE e De EO. - al capo e) della rubrica si contesta a UA CA, SC TE, ME CO, EL IA, PA CI De EO, RI CI, IR AE l'importazione dal Venezuela di sostanza stupefacente, avvenuta nel marzo 2002. In particolare, secondo l'ipotesi d'accusa, CA e TE hanno mantenuto dalla Spagna i contatti con i fornitori venezuelani della droga, mentre EL e PA De EO hanno organizzato la spedizione di una prima franche di denaro ai fornitori esteri e, dopo essere stati informati da CA che quei soldi erano insufficienti, hanno incaricato IR, il quale si era recato in Venezuela il 20 febbraio 2002, di consegnare la restante parte di denaro. Inoltre, CI RI avrebbe collaborato con De EO, attendendo personalmente l'arrivo del corriere con la droga, mentre CO ha promosso e agevolato l'evento delittuoso, creando un canale di sbocco di parte della droga importata. Il fatto storico contestato si colloca temporalmente subito dopo quello descritto al capo b), e cioè nel -febbraio-marzo 2002, allorché gli imputati risultano nuovamente operativi, con numerose e frenetiche conversazioni intercettate, dalle quali è agevole ricavare che si controverte dell'importazione di una consistente partita di stupefacente. Per il giudice d'appello, le prove del fatto ascritto sono incontestabili, atteso il tenore delle conversazioni intercettate le quali, al di là del linguaggio apparentemente criptico, palesano chiaramente tutte le fasi preparatorie ed operative dell'illecito in esame, senza che siano configurabili logicamente ipotesi alternative rispetto al linguaggio utilizzato, al contenuto formale e sostanziale delle conversazioni, alla frequenza e correlazione delle telefonate;
così come pienamente provato è il pieno coinvolgimento degli imputati appellanti, senza che i motivi di appello siano stati in grado di scalfire la valenza probatoria di tutti gli elementi acquisiti al fascicolo.
- il capo d) ha a oggetto altro episodio di importazione dal Venezuela di un'ingente quantità di sostanze stupefacenti, avvenuto il 27 marzo 2002 e per il quale sono condannati CA UA, SC TE, IA EL, De EO PA CI, RI CI, AE IR, CO ME e UR NT. Come accaduto nei precedenti episodi, CA e TE sono accusati di avere mantenuto dalla Spagna i contatti con i fornitori esteri della droga;
mentre EL, De EO e SC AR si sono incontrati a Roma il 9 marzo 2002 e il primo aveva proseguito per la Spagna, dove aveva incontrato i correi latitanti per definire i particolari dell'importazione di droga. A loro volta, CI, NT UR e De EO hanno partecipato alla fase conclusiva e operativa del traffico: la seconda e il terzo recandosi in Francia e incontrandosi il 26 marzo 2002 all'aeroporto parigino Charles de Gulle con il corriere giunto dal Venezuela, CI
collaborando con De EO e incaricandosi di attendere a Milano l'arrivo del corriere con la droga. IR e EL il 24 marzo hanno raggiunto De EO a Milano per coordinare l'operazione. RO CA e PA ER, dopo il rientro dalla Spagna di EL, e nella fase immediatamente precedente l'importazione della droga, il 14 marzo 2002 lo hanno incontrato in Calabria. CO ha promosso ed agevolato l'evento delittuoso, svolgendo il ruolo di collettore per la vendita di parte della droga importata. Le intercettazioni telefoniche e l'attività di indagine, emerge che successivamente alla realizzazione dell'avvenimento delittuoso descritto, gli imputati hanno progettato una nuova importazione di sostanze stupefacenti.
- il capo e), per il quale è stata affermata la responsabilità di CA UA, TE, EL, De EO PA CI, CI, IR e TI, riguarda un ulteriore episodio di importazione dal Venezuela di 47,5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina", accertato il 20 aprile 2002 presso l'aeroporto milanese di Malpensa, ove la droga è stata sequestrata dagli organi di polizia giudiziaria, preposta al controllo aeroportuale. In particolare, CA e TE, hanno promosso il traffico, attraverso i contatti diretti e mediati con i fornitori esteri della droga;
TA ha svolto il ruolo di trait d'union con TE e CA e con NI AE, quest'ultimo dimorante in Venezuela, organizzando il viaggio del corriere Renato CO Sanchez, successivamente fermato e arrestato il 23 aprile 2002 all'aeroporto di Milano-Malpensa; a sua volta, IR, prima del trasferimento della droga, si è recato anch'egli in Spagna, aiutando CA e TE nell'attività di intermediazione con i fornitori esteri, mentre RI CI ha mantenuto contatti diretti con NI e EL e ha collaborato con quest'ultimo e lo stesso De EO nella fase preparatoria del traffico. Infine, UR NT si è recata in Francia per attendere l'arrivo del corriere CO, agevolando la prosecuzione per l'Italia delle due valigie da quest'ultimo trasportate e contenenti la sostanza stupefacente. Anche in tal caso, rileva il giudice d'appello, l'imput investigativo è dato dalle intercettazioni telefoniche, riscontrate dalle risultanze della collaterale attività di indagine, tra le quali particolare importanza hanno il verbale di perquisizione e sequestro, il verbale di arresto e le dichiarazioni di NI. L'episodio in questione emerge incontestabilmente non solo dalle conversazioni intercettate (che pure sono idonee a documentare in maniera precisa la dinamica dell'evento, "fotografato", con alcuni momenti particolarmente convulsi e tesi, nonché il fattivo ruolo di ciascun correo), ma anche dall'elemento obiettivo del sequestro della cocaina e dalle dichiarazioni di CO e di NI. - il capo f) riguarda un episodio di tentata importazione dal Venezuela di sostanza stupefacente, per il quale sono stati condannati UA CA, TE, EL, De EO, CI, IR, NI, NT e OL: in particolare, i primi due hanno mantenuto i contatti con i fornitori venezuelani e CA il 31 agosto 2002 è rientrato dalla Spagna in Italia per seguire da vicino l'operazione; EL, De EO e CI hanno promosso e pianificato i fatti;
NI si è recato in Venezuela, rientrando in Italia il 22 luglio 2002; UL ha cooperato per la realizzazione dell'evento criminoso, mantenendo contatti telefonici con CA e gli altri correi. Infine, NT e il figlio OL in tempi diversi e ciascuno per proprio conto, si sono recati in Venezuela da NI, per ricoprire, a seguito dell'arresto di CO, il ruolo di nuovi "corrieri". Anche qui, la prova è nelle conversazioni intercettate intercorse tra i correi nonché nelle collaterali indagini di polizia giudiziaria, che hanno intanto documentato come, dopo il sequestro subito il 20 aprile 2002, la "frenetica" attività delittuosa degli associati ha avuto una comprensibile battuta di arresto, anche per la diffidenza manifestata dai fornitori venezuelani.
- il capo g) ha a oggetto un ulteriore episodio di importazione in Italia di sostanza stupefacente dalla Spagna nel febbraio 2003;
per tale episodio è stata affermata la responsabilità di UA e RO CA, di TE, di EL e di
CO; ancora una volta, in base all'ipotesi accusatoria, i latitanti CA UA e TE hanno promosso e coordinato dalla Spagna il traffico, EL e CA RO hanno cooperato nella fase esecutiva, tra l'altro recandosi l'8 novembre 2002 in Spagna, così come CO che manteneva i contatti con i correi, ricevendo l'11 febbraio 2003 in Italia un soggetto straniero, che dopo qualche giorno avrebbe introdotto lo stupefacente. L'accusa, per la Corte d'appello, è totalmente aderente alle chiare risultanze delle intercettazioni in atti, che documentano con certezza le singole condotte degli imputati, tese a far introdurre in Italia un nuovo quantitativo di droga. Al riguardo, le varie censure mosse dagli appellanti anche in ordine al significato delle conversazioni intercettate non sono idonee indebolire il valore del solido compendio probatorio, risultando che tutti i predetti si sono attivati per realizzare l'evento illecito, anche con documentati viaggi all'estero, sì da integrare pienamente il delitto in questione, rispetto al quale è irrilevante l'identificazione del corriere o della quantità di droga importata o l'assenza di servizi di appostamento o di controllo, a fronte della genuinità e significatività delle conversazioni captate. - la prova del delitto al capo h), per il quale sono stati condannati De EO e GI NZ - relativo alla cessione di droga da parte di De EO e di AR SC, quest'ultimo giudicato separatamente, in favore di NZ, accusato di averne, a sua volta, spacciato una parte - discende da diverse telefonate intercettate, intercorse tra gli imputati, che sono state ritenute dagli investigatori particolarmente significative. Per la Corte d'appello la prova della responsabilità di NZ è assolutamente incontestabile, risultando con certezza dalle intercettazioni e non soltanto dal suo inserimento nel mondo della droga, peraltro confermato dal suo arresto in flagranza e dai precedenti specifici.
- il capo i) ha a oggetto la cessione da De EO a CA EA e EA GI di diverse quantità di sostanze stupefacenti, nelle date riportate nel capo di imputazione, nell'arco temporale che va da aprile a maggio 2002, mentre CA EA, a sua volta, ne avrebbe spacciato una parte. La sequenza di conversazioni intercettate e l'arresto in flagranza di GI EA, giudicato da altra autorità giudiziaria territorialmente competente, mentre si recava all'appuntamento con De EO su incarico di EA CA dimostrano che il quest'ultimo ha ceduto a GI EA, la droga ricevuta da De EO. La rilevante quantità di quest'ultima, peraltro (100 grammi di cocaina), unitamente alla circostanza che i EA non hanno adombrato la eventualità di essere tossicodipendenti, esclude che la stessa potesse ritenersi destinata a uso personale, dovendosi ritenere la destinazione per la cessione a terzi verso corrispettivo.
- il capo m) riguarda separati episodi di cessione, per i quali sono stati condannati, DE NZ e OL EA, di quantitativi non precisati di cocaina, della quale si approvvigionavano grazie al loro collegamento con CO ME, anch'egli imputato in ordine al medesimo delitto. La prova dei fatti discende dalle numerose conversazioni intercorse tra il UL ME e IG EA dal febbraio 2002 al febbraio 2003, e poi con DE tra il marzo e il maggio 2002. - il capo n) riguarda la cessione di trentaquattro grammi di cocaina da parte di CO a ZI LI. La prova discende dal tenore delle conversazioni intercettate e dai pregressi reiterati rapporti di natura illecita tra i due nonché dall'incontro programmato poco prima dell'arresto.
1.5. Ad avviso della Corte d'appello, vi sono elementi per ritenere che gli imputati UA CA, RO CA, TE SC, IA EL, PA CI De EO, NI AE. AE IR, RI CI, CO ME, e UR SE abbiano agito per la realizzazione di uno scopo comune, con stabilità e adoperandosi ciascuno in un proprio ruolo, con UA CA, LA SC e IA EL in posizione di vertice. Il sodalizio, durato dal febbraio al luglio 2003, ha avuto la disponibilità di mezzi economici idonei per l'attività di commercio di stupefacenti. Le condotte dei singoli associati sono state realizzate con modalità uniformi e ciascuno è risultato coinvolto in una rete di contatti internazionali che ha richiesto un notevole impegno organizzativo, con una pluralità di condotte e di soggetti i quali hanno operato dalla Calabria al Nord Italia, in Spagna, e Sud America tanto da garantire un struttura criminale stabile per le forniture di droga, la sua introduzione in Italia e la commercializzazione in una vasta area del territorio nazionale.
Le indagini di polizia confermano che l'oggetto delle conversazioni fosse diretto all'organizzazione del traffico di stupefacenti e del trasporto in zone diverse del territorio nazionale. I continui contatti dimostrano che non si è trattato di un mero concorso in singoli episodi, bensì di una condotta continuativa e stabilmente finalizzata a realizzare un programma criminoso.
In un'analisi dei singoli ruoli degli associati, la Corte di merito mette in evidenza la posizione di preminenza di CA UA, SC LA e IA EL, i primi due in collegamento con i fornitori venezuelani e Spagnoli;
EL, unitamente alle concreta e continuata collaborazione di De EO PA CI, AE NI, AE IR, CI RI, ME CO, e UR VI, ha realizzato una dinamica struttura operativa in Italia per l'esecuzione delle direttive dei capi per il trasporto, per il reperimento del danaro necessario al finanziamento degli acquisti e la consegna dello stupefacente sul mercato nazionale.
L'esame dei singoli reati-fine, ad avviso del giudice d'appello, consente di affermare che certamente è esistita una solida organizzazione criminale dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America (Venezuela) e dalla Spagna. L'associazione criminosa in questione, infatti, si è costituita ed ha operato unicamente per la finalità di porre in essere più delitti di acquisto e cessione di stupefacente con lo scopo di trarre ingenti profitti dalla commercializzazione.
L'impostazione accusatoria, per il giudice d'appello, è pienamente provata dalle conversazioni intercettate, dagli accertamenti di polizia e dalle dichiarazioni di NI, elementi che, unitariamente considerati e valutati, documentano con certezza le singole condotte degli imputati.
Al riguardo, le varie censure mosse dagli appellanti anche in ordine alla valenza delle conversazioni intercettate non sono idonee a scalfire la valenza del solido compendio probatorio, risultando che tutti i predetti si sono attivati per realizzare l'evento illecito, anche con documentati viaggi all'estero, si da integrare pianamente il delitto in questione, rispetto al quale è irrilevante la identificazione del corriere o la quantità della droga importata o l'assenza di servizi di appostamento o di controllo, a fronte della genuinità e significatività delle conversazioni intercettate.
2. I ricorsi.
2.1. AE NI deduce:
a) la violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il delitto associativo. Anzitutto il ricorrente rileva la difformità della pena indicata in dispositivo, pari ad anni otto di reclusione e Euro 24.000 di multa rispetto a quella di cinque anni e otto mesi ed Euro 10.000, 00 riportata in motivazione, all'esito del computo dell'attenuante D.P.R. n. 309, ex art. 74, comma 7, e delle attenuanti generiche sulla pena base del delitto associativo determinata in anni sedici di reclusione, oltre l'aumento per la continuazione per i capi e) ed f) nonché della diminuente per il rito. Tale difformità non può essere considerata un errore materiale, poiché è di tale rilievo che rende assolutamente non chiaro il computo operato e le sue giustificazioni con i punti relativi all'affermazione di responsabilità, in tal modo viziando l'intera deliberazione. La motivazione è apparente e in ogni caso mancante.
b) violazione di legge in relazione all'art. 442 c.p.p., in quanto la riduzione per il rito deve essere pari a un terzo della pena in concreto determinata, mentre la pena di otto anni di reclusione e Euro 15.000, 00 di multa, sulla quale era da computare la diminuente, è sta ridotta a cinque anni e otto mesi di reclusione ed Euro 10.000 di multa e cioè in misura inferiore ad un terzo.
2.2. AE IR deduce:
a) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art.268 c.p.p., comma 3, artt. 271 e 191 c.p.p., poiché il rigetto dell'eccezione d'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate - in ragione del difetto di motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, richiesti per l'utilizzo degli impianti diversi da quelli in dotazione della procura con specifico riferimento all'utenza di IR - è in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite.
Le condizioni di indisponibilità o inidoneità degli impianti interni legittima l'utilizzo di altri, là dove si prospetti la reale sussistenza delle condizioni richieste mediante uno specifico apprezzamento.
Il rigetto dell'inutilizzabilità ha comportato l'integrale utilizzo delle conversazioni intercettate, poste a fondamento della pronuncia di condanna;
b) violazione di legge e difetto di motivazione in punto di individuazione di AE IR, quale interlocutore delle conversazioni intercettate. Nonostante fosse la questione fosse specificamente posta con i motivi d'appello, la motivazione non da conto delle ragioni per le quali non si è ritenuto di affrontare la mancanza di elementi relativi all'individuazione di IR, la cui incertezza rende prive di rilievo le conversazioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità;
c) vizio di motivazione in relazione alle importazioni illecite di stupefacente come enunciate nei capi c) e d).
Nonostante si fosse dedotto con i motivi d'appello che la destinazione a Milano e Parigi dei viaggi non avessero alcun collegamento con il Venezuela e non fosse stato rinvenuto il nome di IR per viaggi diretti e provenienti da Caracas e inoltre che in quei giorni la guardia di finanza avesse la presenza di IR per trattare l'importazione in Italia di un ingente quantitativo di stupefacente, come tra l'altro riportato nei decreti autorizzativi delle intercettazioni, il giudice d'appello ha rigettato la censura con motivazione illogica, carente e contraddittoria, limitandosi a richiamare la ricostruzione prospettata nell'accusa e accolta dal giudice di primo grado. Per il ricorrente, assolutamente incoerente la motivazione nella parte in cui, per giustificare la presenza di IR in Venezuela si fa riferimento ad altra data e al diverso episodio descritto nel capo d). Con riferimento a tale episodio - relativo a una importazione dalla Spagna, avvenuto il 27 marzo 2002 -, l'affermazione di responsabilità di IR e giustificata in base circostanze prive di ogni coerente riscontro.
d) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, poiché il giudice d'appello ha ritenuto provata la partecipazione di IR all'associazione - descritta nell'avere effettuato diversi viaggi in Spagna e Venezuela, dove si è incontrato con UA CA e TE SC, con i quali collaborava per l'introduzione in Italia di un ingente quantitativo di droga e poi per avere consegnato ai fornitori venezuelani il danaro necessario per l'acquisto dello stupefacente - solo in base all'asserito accertamento dei due reati fine ascritti a IR, di cui ai capi c) d) e) f). Tali episodi, nei quali vi sarebbe stata una marginale condotta concorsuale di IR, non avrebbero potuto dare consistenza al delitto associativo che avrebbe richiesto un ruolo ben definito e una stabile presenza nonché la prova della precisa consapevolezza di inserimento attivo nell'associazione. La motivazione, carente e illogica, si traduce in una palese violazione di legge, poiché la responsabilità per il delitto associativo su elementi assolutamente diversi rispetto a quelli richiesti dall'uniforme indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
2.3. CA EA deduce:
a) violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, e dell'art. 56 c.p..
La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che altre fattispecie di pericolo - diverse dalla detenzione della sostanza stupefacente, l'offerta e la messa in vendita - siano completamente svincolate da un rapporto materiale tra l'agente e la sostanza. Non si è tenuto conto che la Corte di Cassazione, in diverse occasioni, si è pronunciata a tal proposito e ha affermato che, affinché sussista il reato di offerta o messa in vendita, è necessario che il soggetto agente abbia l'effettiva disponibilità della sostanza, essendo questo il naturale presupposto.
Non si può razionalmente sostenere che l'acquisto, a cui non segua la consegna materiale della res illecita, sia equivalente all'ipotesi in cui, invece, la consegna sia avvenuta perché, in un caso la droga viene sottratta alla circolazione e quindi non si realizza il pericolo di un ulteriore diffusione della sostanza, mentre nell'altro caso il pericolo di una ulteriore diffusione esiste concretamente. b) Eccezione d'incostituzionalità del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1 per violazione del principio di ragionevolezza sancito nell'art. 3 Cost. nella parte in cui l'anzidetto art. 73, comma 1 prevede, secondo la prevalente interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, l'ipotesi di reato consumato e non di reato tentato nel caso in cui l'accordo delle parti non segua da parte del venditore, materiale detentore, la consegna all'acquirente della sostanza stupefacente oggetto della vendita.
c) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità. Vi è illogicità nella motivazione della Corte di Appello di Reggio in relazione ai criteri di valutazione delle prove e, dunque, delle conversazioni intercettate. Illogicità perché è stato affermato che "nessun dubbio può sussistere sulla genuinità delle conversazioni intercettate, captate all'insaputa dei conversanti e mentre gli stessi parlavano a ruota libera e in maniera del tutto spontanea delle attività a cui essi o terzi erano dediti" ma allo stesso tempo è stato affermato che "i dialoganti avevano utilizzato alcune precauzioni come quella di utilizzare un linguaggio criptico (e quindi non libero), passibile di interpretazione e un linguaggio non serenamente chiaro ma spezzettato e allusivo". Non vi è stata motivazione relativa all'individuazione di CA EA, per la mancanza di un accertamento peritale d'ufficio, a quella di probabili acquirenti e in ogni caso per la mancanza di dati fattuali precisi e cioè indicazione sul tipo di droga e sulla quantità che avrebbe smerciato il predetto EA in tutte le circostanze contestate.
Vi è violazione di legge in quanto la Corte di merito non ha correttamente applicato i criteri dell'art. 192 c.p.p., comma 2, riguardante la prova indiziaria o indiretta.
Non vi è, inoltre, relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.3.1. La difesa con memoria depositata il 14 ottobre 2009, riporta i punti significativi della conversazione intercettata nella primavera del 2002, dai quali risulta l'estraneità di EA all'attività di traffico di stupefacenti. La Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità su mere congetture.
2.4. ME CO deduce:
a) Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e illogicità, in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, poiché il decreto con il quale è stata autorizzato l'utilizzo di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione del procura non rispetta i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa i parametri cui riferire la motivazione.
Nella sentenza impugnata si precisa che i vari decreti autorizzativi nel procedimento in oggetto sono ampiamente motivati sul punto dando adeguato conto delle ragioni d'urgenza che imponevano da un lato l'intercettazione con impianti installati presso il Comando della Guardia di Finanza operante, e si è ritenuto corretto il decreto del pubblico ministero con il quale, attesa la indisponibilità delle linee presso la procura, ha autorizzato l'utilizzo di impianti diversi. Il giudice d'appello ha ritenuto tale formula idonea a dare conto delle ragioni dell'autorizzazione.
La Corte, inoltre, non ha considerato che il pubblico ministero avrebbe dovuto motivare sulle eccezionali ragioni d'urgenza che debbono concorrere a fini autorizzativi. Il ricorrente precisa che nei motivi di appello, si è rilevato che "l'unico riferimento a ragioni d'urgenza è quello effettuato dal pubblico ministero che però fa riferimento alla condizione richiesta dall'art. 267 c.p.p., comma 2 e non a quella, ontologicamente differente richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3". La mancanza di motivazione circa le eccezionali ragioni d'urgenza comporta il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., comma 1. b) Mancanza e/o illogicità della motivazione circa l'applicazione dell'art. 192 c.p.p.. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato in base una serie di indizi ritenuti idonei a dare consistenza alle ipotesi d'accusa.
Come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità, si può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, ma non si può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di una ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna.
c) violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La Corte d'appello si esprime sulla sussistenza del delitto associativo dopo avere esaminato le singole ipotesi di asserito traffico di droga e dedica al reato associativo una breve motivazione, richiamando le già sintetiche motivazione del giudice di primo grado con le quali si da atto di una solida organizzazione criminale dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America (Venezuela) e dalla Spagna.
Rileva il ricorrente che la Corte d'appello ha fatto proprie le argomentazioni del primo giudice là dove si afferma in termini assertivi che le articolate indagini dimostrino ampiamente, al di là di ogni ragionevole dubbio ed anche secondo rigorosi criteri di logica giuridica, la sussistenza di fatto di una struttura associativa stabilmente organizzata.
Si è omesso di definire, ad avviso del ricorrente, le ragioni in forza delle quali i singoli atti di commercio o di detenzione potessero costituire condotte dalle quali trarre il significato di partecipazione al sodalizio.
Affinché possa configurarsi un'associazione, oltre che il mero accordo, vi deve essere anche la costituzione di una stabile organizzazione finalizzata alla commissione di più delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. d) Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà e della manifesta illogicità in relazione alla ritenuta prova della partecipazione del CO all'asserita associazione criminosa.
Indipendentemente dalla sussistenza dell'associazione, il ricorrente rileva che entrambi i giudici di merito hanno omesso di accertare la posizione di CO.
Nella sintetica motivazione della Corte d'Appello si afferma, in modo del tutto assertivo, che nella struttura associativa si sono innestati i contributi dei singoli soggetti, che, a loro volta, hanno agito nella consapevolezza della realizzazione di comune programma e con particolare riferimento a ME CO si sostiene che egli avrebbe, in concorso con altri imputati, "costituito la dinamica struttura operativa in Italia.
L'attività del CO potrebbe definirsi come la prosecuzione materiale di una attività di importazione di stupefacenti e, dunque, quale attività marginale e comunque successiva al momento "organizzativo" tipico dell'associazione criminosa. e) Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, in ordine alla asserita condotta di compartecipazione del CO nel reato di cui al capo c) della rubrica, nel quale egli avrebbe svolto un ruolo di agevolazione alla commissione del reato, creando un canale di sbocco di una parte della droga importata".
La prova è per i giudici di merito nelle conversazioni intercettate. Ma le telefonate indicate - quella del 19 febbraio 2002 nel corso della quale CO paleserebbe la conoscenza di quanto accaduto, parlando con De EO, alcuni contatti avuti con diversi soggetti fra cui il coimputato OL e infine la telefonata del 9 settembre 2002 tra TE e CA in cui quest'ultimo vanterebbe "una amicizia di lunga data" con il CO.
Per la difesa, tali elementi non possono costituire prove idonee per un giudizio di responsabilità. Non sono chiariti i termini dell'agevolazione e, al di là del valore dubbio delle intercettazioni, in realtà non è ipotizzabile - nell'episodio in esame - alcuna condotta di compartecipazione morale ne', tantomeno, materiale del CO. Anzi, seppur risultano collegamenti con lo OL, appare evidente che il CO non ha partecipato, in alcun modo, nell'importazione dello stupefacente, atteso che restava, al più, in attesa di una piccola quantità idonea a soddisfare le ambizioni dello OL stesso. f) Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, comunque, illogicità dell'affermazione a titolo di concorso nel reato di cui al capo d). Anche qui, si tratta di un'asserita importazione dal Venezuela di un'ingente quantità di stupefacente e i giudici d'appello affermano in modo del tutto fideistico che il CO avrebbe "promosso ed agevolato l'evento delittuoso". Affermazione che non ha riscontro alcuno nelle risultanze processuali.
g) Erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in ordine al reato di cui al capo G) della rubrica. Il ricorrente in particolare deduce di avere posto in rilevo con i motivi d'appello la lacunosa ricostruzione dell'episodio e il mancato accertamento della persona con la quale CO si incontrò l'11 febbraio 2003. Il giudice d'appello non ha risposto a tale specifico rilievo, riproducendo in sentenza il capo d'accusa della decisione di primo grado.
Vi è dunque una evidente violazione delle regole di valutazione della prova e la reiterazione di una grave omissione nella mancata risposta alla richiesta del ricorrente.
h) violazione di legge, in particolare dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e art. 64 c.p.p., comma 3 bis nonché vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, anche in ordine al reato di cui al capo M).
La motivazione è assolutamente carente poiché la sentenza impugnata, nel valutare la responsabilità del ZZ, ha utilizzato elementi che non sono stati fatti convergere verso la corretta individuazione logistico-sistematica del ruolo del ricorrente in seno alla organizzazione stessa.
Si deduce che, nonostante l'aggravante di cui all'art. 73 citato, comma 6, relativa al numero delle persone coinvolte nella commissione del reato, sia stata esclusa per gli altri coimputati, la stessa aggravante non è stata esclusa per CO. Si tratta di circostanza oggettiva da estendere al coimputato, anche tenendo conto che nei confronti del quarto imputato PI TO vi è stato proscioglimento, in fase di udienza preliminare e che la stessa Corte, nel motivare in ordine alla esclusione della circostanza aggravante per l'DE, si esprime nel senso che "non vi è alcuna prova che la condotta illecita in oggetto sia stata commessa anche da soggetti diversi ed ulteriori rispetto al CO". Se così è, non si comprende come la Corte abbia ritenuto di non dover escludere l'aggravante nei confronti dell'odierno ricorrente. i) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo N) della rubrica.
In relazione allo specifico capo, dovrà rilevarsi che l'asserita colpevolezza appare esser supportata dalla Corte, a seguito dell'intervenuto sequestro di sostanza stupefacente sull'autovettura del OL, che in quell'occasione, veniva arrestato in flagranza di reato. Ma la circostanza, valutata unitamente alle conversazioni intercettate tra OL e CO e a un incontro tra i due asseritamente verificatosi poco prima del fermo, non dimostra la certezza che, in occasione di tale incontro, vi sia stata cessione dello stupefacente a OL da CO. Con i motivi di appello è stato dedotto che la contestazione avesse ad oggetto unica ipotesi di cessione - episodio del 26 febbraio 2003, conclusosi con l'arresto del OL - nonostante l'imputazione avesse ad oggetto più ipotesi di cessione. Il giudice d'appello si è espresso implicitamente nel senso richiesto con i motivi di impugnazione, là dove ha riconosciuto la fondatezza del rilevo ed in tal senso, accogliendo uno dei motivi di appello, ha escluso l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6. L'accoglimento degli specifici motivi di gravame avrebbe dovuto comportare la insussistenza del reato continuato, oggetto di specifica contestazione, con i relativi effetti in ordine alla pena. l) Violazione dell'art. 597 c.p.p. e mancata motivazione sul punto. La Corte d'appello, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto CO dal reato di cui al capo O), ed escludendo l'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, in relazione al capo N) contestata, riduceva per la scelta del rito la pena principale inflitta all'imputato a 13 anni e mesi 4 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, partendo dalla pena base per il reato più grave di cui al capo A) di 16 anni di reclusione. Si deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4 poiché, in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, non avrebbe potuto essere assunta, quale pena base ai fini della determinazione della pena finale, quella di 16 anni di reclusione, in quanto superiore a quella di 14 anni di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa posta a base della decisione del Tribunale, che ha ritenuto più grave il reato di cui al capo C).
L'aggravamento della pena base viola il divieto della reformatio in peius poiché deve aversi riguardo non soltanto al risultato finale della sanzione inflitta, ma anche tutti gli elementi che concorrono al computo di essa.
Nella concreta fattispecie, la Corte di merito, su impugnazione del solo imputato, ha escluso la circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 e, pur infliggendo allo stesso una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, nel calcolo di essa è partita da una pena base più grave.
La sentenza impugnata va annullata in punto di determinazione della pena inflitta che, partendo da quella indicata nella decisione di primo grado, può essere rideterminata anche dal giudice di legittimità.
Per il ricorrente, in sede di rideterminazione deve tenersi conto che in ragione dell'esclusione dell'aggravante del numero delle persone per il capo c), il giudice d'appello avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche equivalenti - già ritenute dal primo giudice - alla contestata aggravante.
Peraltro, all'esito del giudizio d'appello, è stata esclusa l'aggravante de qua per il capo n), ma non sono state riconosciute le attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado. Ciò determina una complessiva illogicità dei criteri di determinazione della pena.
2.5. PA CI De EO deduce:
a) la violazione di legge in relazione agli artt. 267, 268 e 271, c.p.p..
Per il ricorrente, anzitutto non sono stati motivati il decreto che ab origine ha autorizzato l'intercettazione e i decreti di proroga. Ciò ne determina la nullità ex art. 125 c.p.p.. I decreti, ivi compreso quello d'urgenza, sono stati motivati con rinvio per relationem alla sottostante nota di polizia giudiziaria. Nel corso del procedimento si chiesta l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
Altrettanto immotivati i decreti con i quali vi è stata l'autorizzazione all'utilizzo di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione della procura del Repubblica. La motivazione è richiesta anche per le intercettazioni ambientali, in tal senso si sono espresse le Sezioni unite.
La mancanza assoluta di motivazione avrebbe dovuto determinare l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni.
b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 e 80 e dell'art. 192 c.p.p..
Per il ricorrente, è stata ritenuta illegittimamente la sussistenza del reato associativo senza che agli atti vi fossero elementi specifici rispetto a quelli che possono rilevare esclusivamente per l'esistenza del concorso di persone nel reato. Il giudice non ha fondato il proprio convincimento su dati certi, affidandosi a mere V presunzioni.
2.6. SC TE deduce:
a) Annullamento per la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Non vi una motivazione circa la ritenuta qualità di intermediario attribuita a LA, bensì una adesione alla ipotesi investigativa, che acriticamente aveva fatto propria il Giudice di primo grado.
Per il ricorrente, non vi sono gli elementi per la configurazione del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. È incomprensibile che LA possa avere assunto funzioni decisionali in relazione ai medesimi reati satelliti, a volte quale promotore e, a volte, quale partecipe.
b) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai decreti autorizzativi NR. R.I.T. 215/01, R.I.T. 1084/01, R.I.T. 1162/01, R.I.T 77/02, R.I.T. 94/02, R.I.T. 102/02, R.I.T. 189/02, R.I.T. 203/02, R.I.T. 215/02, R.I.T. 225/02, R.I.T. 324/02, R.I.T. 333/02, R.I.T, 429/02, R.I.T, 455/02, R.I.T, 469/02, R.I.T, 480/02, R.I.T, 566/02, R.I.T, 625/02, R.I.T, 638/02, R.I.T, 657/02, R.I.T., 915/02, R.I.T, 919/02, R.I.T943/02, R.I.T. 972/02, R.I.T. 999/02, R.I.T. 1162/02 D.D.A.
Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'impiego di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione alla Procura procedente.
Al riguardo si sottolinea che la stessa giurisprudenza indicata in sentenza ritiene non sufficiente il generico richiamo all'inidoneità degli impianti ma richiede che siano evidenziate in maniera specifica le ragioni determinanti l'asserita inidoneità.
Ulteriore profilo è l'assoluta inadeguatezza della motivazione in ordine alla sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" che, unitamente alla inidoneità, avrebbe potuto legittimare l'utilizzo di impianti esterni a quelli in dotazione alla Procura. I decreti intercettativi d'urgenza emessi dal pubblico ministero, nonché i successivi decreti di convalida emessi dal giudice e i provvedimenti di proroga, devono ritenersi illegittimi nel caso in cui omettano la indicazione, ovvero adducano una motivazione del tutto insufficiente.
c) Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 271 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 89 norme att. c.p.p. e all'art.597 c.p.p., comma 1. Un'ulteriore censura, da ritenersi estesa a tutti i singoli capi, è inerente al paradigma normativo di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1. Con i motivi di appello era stata censurata la sentenza anche nella parte in cui aveva ritenuto che le traduzioni delle intercettazioni telefoniche dallo spagnolo all'italiano sono pienamente utilizzabili anche se la traduzione è avvenuta in simultanea dalla polizia giudiziaria affidata a un interprete non nominato dal Giudice.
La Corte d'appello non ha reso sul punto alcuna risposta. Il riferimento è alla conversazione in lingua spagnola del 30 gennaio 2002 che si afferma intercorsa tra uno sconosciuto e TE. Sul verbale d'ascolto recante quella telefonata vi è una traduzione priva non solo del testo originale della telefonata, ma anche dell'indicazione del soggetto che avrebbe provveduto simultaneamente alla traduzione.
d) Violazione di legge in relazione all'art. 727 c.p.p. e vizio di motivazione.
Si censura l'utilizzo del meccanismo del cd. instradamento per le operazioni di intercettazioni effettuate da utenza estera e dirette verso l'Italia.
Tale tecnica permette solo di intercettare tutte le chiamate in uscita dall'Italia dirette verso un'utenza straniera, in tal modo si preclude un potenziale, controllo su chiunque operi tale contatto. L'assoluta impossibilità di individuare i soggetti nei cui confronti possa porsi in essere l'attività di intercettazione è in contrasto con l'art 15 Cost.. La cd. tecnica dell'instradamento sarebbe tecnicamente ineccepibile là dove consentisse di intercettare esclusivamente le telefonate dirette verso l'utenza estera. Nella concreta fattispecie, le intercettazioni riguardano anche telefonate effettuate dall'utenza estera e dirette verso l'Italia. Pertanto, si è superato il limite della sovranità nazionale del Paese estero in assenza di richiesta di rogatoria.
Le predette attività che concernono utenze estere debbano dichiararsi inutilizzabili in quanto effettuate in violazione del disposto di cui all'art. 727 c.p.p.. e) Violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 80 e all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, art. 546 c.p.p., comma 1,
lett. e) e vizio di motivazione.
- Quanto al capo b), si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è palesemente contraddittoria nella parte in cui condivide una ipotesi di accusa relativa a un'imprecisata qualità di stupefacenti, un misterioso fornitore, un'imprecisata somma di danaro. La stessa pronuncia di primo grado rende evidente le difficoltà nella ricostruzione degli episodi.
Quanto alle circostanze riferite da NI, la difesa rileva che esse, a differenza delle conclusioni raggiunte dal giudice d'appello, sono idonee a ridimensionare la posizione del TE. La Corte d'appello in relazione alla dichiarazioni del NI omette, dopo aver proceduto alla verifica dei contenuti, di considerare la posizione marginale del soggetto riconosciuto in TE e rileva che le conversazioni intercettate riguardano fatti direttamente conosciuti e percepiti dal NI stesso e che ben possono essere diversi e minori rispetto all'intera vicenda oggetto del capo di imputazione.
La sintetica motivazione sul capo b) si risolve nel ritenere "il coinvolgimento dell'imputato, nelle conversazioni intercettate, indice sicuro ed indiscutibile della sua piena compartecipazione all'affare illecito (peraltro in posizione apicale) dovendosi richiamare le ragioni del Gup".
- Quanto capo c), la motivazione non rivela alcuna logicità in relazione all'ipotesi d'accusa.
Il ricorrente rileva - indipendentemente dalla discordanza di date tra imputazione e ritenuto in sentenza, pur indicativa della superficialità con cui è sta ricostruita la vicenda - illogicità della motivazione là dove si richiamano conversazioni che non hanno alcun riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione, avvenuto nel febbraio-marzo 2002.
- Quanto al capo d), la sentenza impugnata è priva di ogni logica e di collegamento con le prove acquisite al giudizio.
La ricostruzione dell'episodio, così come fornita dal Collegio, non da alcuna precisa collocazione a TE.
Nelle poche righe dedicate alla posizione del TE, la sentenza omette di valutare l'ulteriore problema di individuazione dedotto con i motivi d'appello.
Vi è una motivazione che, nonostante le circostanze evidenziate nell'atto d'appello, non fornisce una spiegazione contraria a esse e ne affermi motivatamente l'inconsistenza. Il vizio di motivazione, rileva il ricorrente, vi è nell'ipotesi in cui ci si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, ma non si valutino criticamente i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria.
- Quanto ai capi e ed f), la difesa rileva che la sentenza impugnata ha valutato il materiale probatorio mediante un procedimento logico di parcellizzazione delle varie acquisizioni, alla quale poi non ha fatto seguito una ricomposizione unitaria.
Si è così omesso di considerare le conversazioni sotto un profilo unitario, isolando soltanto quelle ritenute sintomatiche di elementi a carico.
Si censura la motivazione relativa alla partecipazione del ricorrente all'importazione della sostanza stupefacente accertata in data 20 aprile 2002.
La motivazione non da conto sia in positivo che in negativo agli elementi di prova contraria secondo quanto previsto dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
Una complessiva valutazione degli elementi avrebbe consentito una diversa conclusione e sarebbe giunta ad affermare l'assoluta estraneità di LA.
Quanto, invece al capo f), il ricorrente rileva che l'affermazione di responsabilità è in contrasto con la corretta assoluzione di TO NO, ex art. 530 c.p.p., comma 2 dal delitto associativo.
La condotta di NO è desunta da conversazioni avvenute nell'arco temporale compreso tra luglio-ottobre 2002 e alle parole "certificati, documenti, visite, medici".
Sono le stesse parole usate da LA nel medesimo arco temporale in cui avvengono le conversazioni del NO. I dubbi che hanno indotto all'assoluzione di NO avrebbero dovuto indurre il giudice d'appello ad accogliere le censure riferite al reato fine di cui al capo f).
Quanto al capo g), il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione là dove riconosce al ricorrente la qualifica di promotore, rinviando per relationem all'ipotesi d'accusa e alla pronuncia di primo grado, senza tenere conto che per tale episodio il giudice di primo grado riconosca a TE soltanto il ruolo di concorrente.
In conclusione, si è in presenza di una motivazione apparente che, in modo meramente assertivo, collega episodi che si ripetono a distanza di circa quattro mesi, limitandosi a indicare le date in cui sono presuntivamente avvenuti.
2.6.1. L'avv.to Afeltra, altro difensore nominato da TE, deduce che la contestazione dell'ingente quantità riguarda solo nel capo e) della rubrica e non le altre imputazioni. L'aggravante non sussiste poiché, tra l'altro, non è specificato il tipo di sostanza e, inoltre, in alcuna di tali imputazioni si è verificata materialmente la condotta di spaccio.
Ai fini del trattamento sanzionatorio la tipologia delle sostanze assume rilievo poiché si tratta di episodi anteriori alla novella del 2006, epoca in cui la pena era diversa rispetto alle varie sostanze.
La difesa sottolinea la violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine ai criteri di valutazione della prova tanto i sussistenza degli episodi che alla individuazione di TE con la persona indicata con il nome "ciccio".
La difesa deduce ancora che le dichiarazioni di NI non sono state valutate nella parte in cui smentiscono il contenuto delle conversazioni intercettate.
Con riferimento al capo e), la difesa rileva che si tratta dell'unico episodio in cui è stata sequestrata la sostanza e contestata l'aggravante dell'ingente quantità e, per tal motivo, avrebbe dovuto essere considerato il più grave.
La motivazione della sentenza impugnata è, per la difesa, carente nella parte in cui non considera tutti i motivi d'appello, là dove omette di considerare le condotte rilevanti di TE, sotto il profilo penale, nonché la compatibilità dell'affermazione di responsabilità con le dichiarazioni rese da NI.
2.7. UA CA deduce:
a) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e agli artt. 516 e 521 c.p.p..
Il ricorrente anzitutto rileva la mancanza di elementi che possano dimostrare l'esistenza di un' associazione, nonostante il giudice d'appello indichi i parametri cui fare riferimento affinché possa configurarsi un associazione finalizzata al narcotraffico. L'affermata partecipazione di UA CA è poi assolutamente assertiva, poiché mancano dati probatori che possano dimostrarlo. Il giudice d'appello utilizza elementi riferiti in via esclusiva ai reati fine e da questi desume che UA CA ha partecipato, quale promotore e intermediario, all'associazione. La motivazione è assolutamente carente sotto ogni profilo, fattuale e giuridico.
Nonostante con i motivi d'appello sia stata dedotta la palese violazione dell'art. 521 c.p.p. da parte del giudice di primo grado nella parte in cui ha attribuito a UA CA il ruolo di promotore senza che gli fosse stato contestato nell'imputazione, la Corte di merito non ha risposto a tale censura, limitandosi a richiamare genericamente la decisione di primo grado. b) Violazione di legge in relazione all'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, poiché la Corte d'appello ha superato le censure relative all'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, senza dar conto delle ragioni per le quali siano da ritenere legittimi i decreti di autorizzazione all'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della procura.
Al riguardo, il ricorrente rileva che il richiamo all'inidoneità degli impianti avrebbe dovuto essere adeguatamente giustificato in concreto come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Si tratta di requisito solo enunciato e, come tale, non può giustificare la deroga alla regola che impone l'utilizzo degli impianti di procura.
Anche il profilo delle eccezionali ragioni d'urgenza, è rimasto al pari di quelli dell'inidoneità, del tutto indimostrato. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.191 e 271 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 2 e 3, art. 597 c.p.p., comma 1, e art. 89 disp. att. c.p.p..
Con i motivi di appello era stata censurata la sentenza anche nella parte in cui aveva ritenuto che le traduzioni delle intercettazioni telefoniche dallo spagnolo all'italiano sono pienamente utilizzabili nonostante la traduzione sia avvenuta in simultanea dalla polizia giudiziaria e affidata a un interprete non nominato dal giudice. La Corte d'appello non ha reso sul punto alcuna risposta. d) Violazione di legge in relazione all'art. 727 c.p.p. e vizio di motivazione.
Si censura l'utilizzo del meccanismo del cd. instradamento per le operazioni di intercettazione di conversazioni effettuate da utenza estera e dirette verso l'Italia.
Le predette attività che concernono utenze estere debbono dichiararsi inutilizzabili in quanto effettuate in violazione del disposto di cui all'art 727 c.p.p.. e) Violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 80 e all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, art. 546 c.p.p., comma 1,
lett. e) e vizio di motivazione.
- Quanto al capo b), si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è palesemente contraddittoria nella parte in cui condivide una ipotesi di accusa relativa a un'imprecisata qualità di stupefacenti, un misterioso fornitore, un'imprecisata somma di danaro. La stessa pronuncia di primo grado rende evidente le difficoltà nella ricostruzione degli episodi.
La sentenza impugnata non rileva tale difficoltà palesata dal giudice di primo grado in sentenza là dove testualmente si afferma che "gli interlocutori continuavano a discutere di qualcosa, il cui reale significato appariva quanto mai incomprensibile". La Corte d'appello in relazione alla dichiarazione del NI si ferma, dopo aver proceduto alla verifica dei contenuti, di considerare la posizione marginale di CA e rileva che le conversazioni intercettate riguardano fatti direttamente conosciuti e percepiti dal NI stesso e che ben possono essere diversi e minori rispetto all'intera vicenda oggetto del capo di imputazione. Si tratta di motivazione che viola palesemente i criteri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3. Il giudice d'appello avrebbe dovuto giustificare le ragioni per le quali ha ritenuto condivisibile la conclusione della sentenza di primo grado. Motivazione che manca del tutto.
- Quanto capo c), la motivazione non rivela alcuna logicità in relazione all'ipotesi d'accusa.
Il ricorrente rileva illogicità della motivazione là dove si richiamano conversazioni che non hanno alcun riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione, avvenuti nel febbraio-marco 2002. Si tratta di motivazione apparente che non spiega le ragioni per le quali è stata affermata la responsabilità di CA. - Quanto al capo d), la sentenza impugnata è priva di ogni logica e di collegamento con le prove acquisite al giudizio.
La ricostruzione dell'episodio, così come fornita dal Collegio, non da alcuna precisa collocazione a CA, sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
- Quanto ai capi e ed f), la difesa rileva che la sentenza impugnata ha valutato il materiale probatorio mediante un procedimento logico di frazionamento delle varie acquisizioni, al quale poi non ha fatto seguito una ricomposizione unitaria.
Si è così omesso di considerare le conversazioni sotto une profilo unitario, isolando soltanto quelle ritenute sintomatiche di elementi a carico.
- Quanto al capo g), il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione là dove riconosce al ricorrente la qualifica di promotore, rinviando per relationem all'ipotesi d'accusa e alla pronuncia di primo grado, senza tenere conto che per tale episodio il giudice di primo grado riconosca a CA soltanto il ruolo di concorrente.
In conclusione, per il ricorrete si è in presenza di una motivazione apparente che, in modo meramente assertivo, collega episodi che si ripetono a distanza di circa quattro mesi, limitandosi a indicare le date in cui sono presuntivamente avvenuti.
2.8. RO CA deduce:
a) La violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il ricorrenze evoca la giurisprudenza di legittimità che ha descritto gli elemento richiesti per ritenere, sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo, la sussistenza della partecipazione a un'associazione.
La Corte d'appello, nel fare proprie acriticamente le argomentazioni del giudice di primo grado, ha trascurato le censure articolate con i motivi d'appello con le quali si è posto in rilievo che la decisione di primo grado è solo frutto di mere congetture.
Non vi è traccia di contributi forniti all'associazione da parte di RO CA. Vi sono solo rapporti telefonici con il padre latitante e dimorante in Spagna che non dimostrano nulla sotto tale profilo.
b) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e all'art. 267 c.p.p.. L'affermazione di responsabilità di RO CA per una sola operazione di importazione è stata affermata in base a una superficiale interpretazione delle conversazioni intercettate. Il richiamo alla decisione di primo grado impone di fare riferimento a una serie di elementi per dimostrane la illogicità. La ricostruzione dell'episodio è fondata sulla circostanza che RO CA si è recato in Spagna, unitamente a EL IA, per trovare il proprio padre e in tale occasione è stata programmata l'importazione di stupefacente poi realizzata intorno al 20 febbraio 2003. Si tratta di un errore macroscopico, in quanto tutto si fonda su una telefonata che RO CA fece a suo padre assicurandolo che tra mezz'ora sarebbero stati da lui. Conversazione dalla quale si è tratta la conclusione che CA RO, unitamente a EL, stava raggiungendo il padre in Spagna. Circostanza che contrasta con il fatto che i due erano in Liguria e non avrebbero potuto raggiungere la Spagna nel tempo indicato.
Il ricorrente rileva che il tribunale del riesame, peraltro, ha dichiarato inutilizzabile i risultati delle conversazioni intercettate sull'utenza spagnola in epoca successiva al 23 settembre 2002 poiché effettuate in un periodo non coperto da valido provvedimento.
Per tal motivo, l'intercettazione era giuridicamente inutilizzabile. Il pubblico ministero il 28 agosto 2002 ha disposto, con procedura d'urgenza, l'intercettazione sull'utenza spagnola in uso a CA UA. Poi il 23 settembre 2002 ne ha disposto l'interruzione. Nonostante tale provvedimento, la Procura ha richiesto il 2 ottobre 2002 la proroga dell'intercettazione disposta con decreto 5 ottobre 2002, autorizzata per venti giorni a decorrere dal 7 ottobre e così si procedeva con ulteriori decreti di proroga. Decreti che, poiché intervenuti dopo la cessazione di quello disposto d'urgenza, sono da ritenersi invalidi, non potendosi disporre la proroga di intercettazioni con il rinvio alla motivazione di un decreto già scaduto per interruzione delle operazioni. Pertanto, la conversazione de qua e quelle ulteriori tra RO CA e suo padre del 6, 19 e 21 gennaio 2003 sono inutilizzabili e comunque non danno in ogni caso alcun fondamento alla ipotesi d'accusa per la quale CA è stato condannato.
Ciò che avvalora la tesi dell'estraneità di RO CA è una conversazione del 10 novembre 2002 dalla quale emerge che egli non si è mai recato in Spagna.
c) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art.59 c.p., comma 2, artt. 69 e 133 c.p..
Si deduce la inadeguatezza del giudizio di equivalenza delle attenuante generiche rispetto all'aggravante del numero delle persone del reato associativo. Al riguardo, la difesa rileva che il ruolo marginale di RO CA avrebbe legittimato il giudizio di prevalenza delle attenuanti e una pena molto più lieve rispetto a quella inflitta. Peraltro, il ruolo di CA rende applicabile anche l'art. 59 c.p., in quanto egli non era a conoscenza del numero degli associati.
2.9. IA EL deduce:
a) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.267, 268 e 271 c.p.p..
La sentenza di condanna è essenzialmente fondata su conversazioni intercettate che avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili perché disposte e poi prorogate con decreti privi di motivazione in ordine alle condizioni richieste dall'art. 267 c.p.p., comma 1. Con i motivi di appello si è dedotta l'inutilizzabilità, poiché i decreti attuativi delle intercettazioni hanno disposto l'utilizzo di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione della procura. b) Vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, in relazione alla sussistenza del vincolo associativo e all'adesione di EL al presunto sodalizio criminoso. Il ricorrente rileva che elemento essenziale per la configurazione di un'associazione finalizzata a commettere reati è l'accordo che crea un vincolo permanente e la consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso, fornendo un contributo causale alla realizzazione di uno stabile e indeterminato programma criminale.
Con i motivi d'appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'associazione solo in base al numero dei reati fine e alla pluralità delle persone coinvolte, omettendo di considerare gli elementi costitutivi richiesti per la configurazione di un sodalizio criminoso. Il giudice di primo grado ha omesso di tenere conto dell'assoluta autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine.
La Corte d'appello ha acriticamente condiviso tale conclusione, in tal modo non rispondendo alle censure mosse dalla difesa nell'impugnazione.
In conclusione, per il ricorrente si è omesso del tutto di indicare gli elementi idonei a provare la volontà e consapevolezza dei singoli di operare in qualità di aderenti a una organizzazione criminale.
c) Vizio di motivazione in relazione alle condanne per i reati di cessione di stupefacente di cui ai capi b) c) d) e) f) g). - per il capo b), con i motivi d'appello si è dedotto che la sentenza di primo grado era priva di ogni motivazione;
si è precisato che la sentenza non ha tenuto conto che si trattava di una quantità imprecisata di stupefacente che verosimilmente proveniva dal Venezuela da fornitori ignoti. È stato altresì posto in rilievo che EL si è disinteressato dei fornitori e del ritiro dello stupefacente, operazioni che dalle stesse sentenze risulta avere svolto De EO. Unico indizio è la presenza di EL in Lombardia, elemento privo di ogni significato. - per il capo c), la senza impugnata omette di considerare che per giungere con certezza all'individuazione di TE è stato scritto che con il termine "fenomeno" si fa riferimento a lui, così come con altri nomi. Sono elementi che non danno alcuna certezza e il riferimento alle intercettazioni e privo di significato. Si è in presenza di una motivazione generica dalla quale non si comprende ne' il reale contenuto delle conversazioni intercettate ne' quale conversazione sia riferibile a EL.
- per il capo d). Anche qui il difensore rileva l'inconsistenza della motivazione e la sua illogicità, poiché i giudici di merito utilizzano gli stessi elementi posti a fondamento di altra ipotesi di importazione, e cioè il viaggio di EL verso il nord, per affermare che egli si sarebbe incontrato con De EO e AR a Roma il 9 marzo 2002. Ciò è confermato dalla circostanza che il 14 marzo EL è controllato dalla polizia in provincia di Cosenza. Il giorno 9 marzo, nella illogica ricostruzione dei giudici di merito, dopo l'incontro a Roma egli sarebbe partito per la Spagna per definire i particolari dell'importazione della droga, che però sarebbe dovuta arrivare in Francia.
Una ricostruzione imprecisa e priva di una successione logica temporale. Le conversazioni intercettate, nella parte in cui si fa riferimento ad altro - che nella logica dei giudici di merito è riferito alla droga -, non smentiscono le censure della difesa. - per il capo e), il cui elemento centrale dell'accusa è l'arresto di tale CO il 23 aprile 2002, corriere che avrebbe importato kg 47,500 di cocaina, con le censure alla sentenza di primo grado si è sostenuta la mancanza di elementi che potessero coinvolgere EL in tale delitto. Le intercettazioni telefoniche non rivelano alcun riferimento ad attività illecite e nelle conversazioni non vi mai cenno all'arrivo del corriere. Si è posto in rilievo che dopo l'arresto in Milano del corriere, EL non era stato messo a conoscenza dell'accaduto, circostanza che gli fu invece riferita dopo circa un mese. Non vi è stata alcuna risposta a tali rilevi e il giudice d'appello, per giustificare l'affermazione di responsabilità anche per tale episodio, richiama il contenuto delle intercettazione, senza tenere conto che le conversazioni si riferiscono a tutt'altre vicende. - per il capo f, anche qui la difesa riporta quanto dedotto con i motivi d'appello circa la configurabilità del tentativo di cessione, che richiede quale requisito indispensabile l'effettiva disponibilità della sostanza, essendo questo il naturale presupposto dell'offerta in vendita. Anche se non è richiesta la materiale detenzione, il soggetto venditore deve avere una disponibilità concreta e attuale della sostanza altrimenti il reato non può configurarsi.
Su tali temi, la Corte d'appello non ha reso alcuna risposta e non ha considerato che gli elementi acquisiti dimostrano l'assunto della difesa. Tutti gli elementi posti in rilevo con l'appello che avrebbero potuto smentire la ricostruzione del giudice di primo grado, non sono stati oggetto di alcuna risposta.
- per il capo g), il ricorrente rileva che con i motivi d'appello sono state poste in rilevo le carenze della motivazione della sentenza di primo grado, e la mancanza di elementi non soltanto relativi alla partecipazione di EL, ma anche alla reale sussistenza dell'episodio. Non vi sono elementi che danno riscontro alle conversazioni intercettate.
La Corte d'appello non da alcuna risposta e richiama acriticamente la sentenza di primo grado e il contenuto delle intercettazioni. c) Violazione di legge nella parte in cui si è ritenuto erroneamente pena e reato più grave quello associativo.
Ad avviso del ricorrente il reato più grave avrebbe dovuto essere quello relativo all'importazione di kg 47,5 di cocaina, sequestrati dalla polizia. La circostanza che l'eccezione per la quale prevale il luogo in cui si è sostituita l'associazione rispetto a quello dei reati di cessione aggravati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, cui la giurisprudenza di legittimità fa riferimento per l'individuazione della competenza territoriale, non può estendersi all'individuazione del reato più grave nel caso di continuazione.
Per la determinazione del reato più grave, in tal caso, valgono le regole generali per le quali si fa riferimento alla pena prevista dalla legge. Il ricorrente richiama altra pronuncia della Corte d'appello di Reggio Calabria che ha ritenuto reato più grave quello di cessione aggravata dall'ingente quantità rispetto al delitto associativo.
d) vizio di motivazione con riferimento alle richieste subordinate formulate con i motivi d'appello, relative all'esclusione dell'aggravante di promotore, organizzatore e finanziatore, e al mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche. In sentenza non vi è alcuna motivazione al riguardo.
Per il ricorrente, una volta ritenuto reato più grave il delitto associativo, non avrebbe potuto applicarsi la pena pecuniaria non prevista per tale reato, ma solo per i reati satelliti.
2.9.1. Con motivi aggiunti, il ricorrente ribadisce:
a) l'insussistenza di elementi che possano far ritenere EL promotore dell'associazione, tenuto conto che egli si è inserito in un'attività precedente tra CA e LA;
L'arruolamento di nuovi adepti, ON e NO, non è spendibile poiché ON è stato assolto dal giudice di primo grado e NO è stato assolto in appello da tutte le imputazioni.
b) violazione di legge in ordine all'errata applicazione della continuazione per il capo F). Al riguardo, il ricorrente rileva che per EL l'aumento per tale reato tentato è stato di un anno, al pari degli aumenti operati per altri reati consumati;
mentre per altri coimputati l'aumento è stato di soli sei mesi per il reato tentato e di un anno per gli altri reati.
c) violazione di legge in relazione alla mancata esclusione del numero delle persone. L'assoluzione di ON e NO riduce i presunti partecipanti all'associazione a un numero inferiore a dieci. Il giudice di merito avrebbe dovuto escludere l'aggravante contestata con conseguente effetto sulla determinazione della pena. d) Violazione di legge in relazione all'errata individuazione del reato più grave. Si insite su quanto già dedotto, nel senso che il reato più grave avrebbe dovuto essere quello di importazione aggravato dall'ingente quantità, come peraltro ritenuto dalla Corte d'appello in analogo procedimento.
e) violazione di legge in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 3, relativa al divieto di reformatio in peius.
La diversa individuazione del reato più grave in quello associativo, rispetto a quanto deciso dal giudice di primo grado, che ha ritenuto più grave l'ipotesi di importazione, determina la violazione del divieto di reformatio in peius per la mancanza di impugnazione del pubblico ministero. La conseguenza di tale mutamento è che la pena minima di dieci anni anziché di sei anni incide sulla determinazione della pena. Inoltre, l'attribuzione della maggiore pena al reato associativo determina un danno all'imputato in sede esecutiva, essendo diverso il regime dei benefici in relazione al diverso titolo del reato.
In mancanza di impugnazione dell'accusa, l'art. 597 c.p.p., comma 3, ha lo scopo di tutelare l'imputato da ulteriori effetti pregiudizievoli. Manca in ogni caso la motivazione sul punto, non essendo comprensibile il riferimento alla L. n. 49 del 2006 che ha comportato la riduzione del minimo edittale. La decisione è contraddittoria, nella parte in cui per CA e TE la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata, anche in relazione alla parte che ha riguardato l'individuazione del reato più grave in quello di importazione.
2.10. EA IG deduce:
a) vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, e per omessa disamina dei motivi d'appello. La motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa a IG, è assolutamente carente, nonostante le censure articolate con l'atto di appello delle quali non è stato tenuto conto.
Con l'appello, si è posto in rilevo l'assoluta carenza e lacunosità delle indagini preliminari, nonché l'assoluta carenza delle prove poste a fondamento della sentenza di condanna, resa all'esito del giudizio abbreviato.
La corte d'appello ha completamente omesso di considerare e valutare il fatto che le uniche conversazioni intercettate relative al ricorrente erano intercorse tra lui e CO e dimostravano in termini evidenti che l'acquisto della sostanza fosse per esclusivo uso personale.
b) vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità, in relazione alla violazione dell'art. 133 c.p. per l'eccessiva sproporzione della pena.
Per il ricorrente la pena inflitta, pari a quattro anni e sei mesi di reclusione, è elevata rispetto alla concreta fattispecie, tenuto conto che si tratta di imputato incensurato delle condizioni sociali e personali dello stesso. La pena non è conforme ai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.. 2.11. GI NZ deduce:
a) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p.. Si deduce che i decreti autorizzati e quelli di proroga sono assolutamente privi di motivazione. In alcuni decreti vi è una riproduzione acritica delle segnalazioni di polizia senza alcuna specificazione al riguardo.
I decreti attuativi del pubblico ministero, con i quali si autorizza l'utilizzo di impianti diversi da quelli della procura, sono anch'essi motivati in termini incompleti.
b) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art.81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonché in relazione agli artt. 192 e 649 c.p.p.. Le conversazioni riguardano un periodo compreso tra il 13 giugno e il 5 luglio 2002, in cui vi sono stati contatti tra De EO PA, SC AR e GI NZ, dalle quali sarebbe emerso che De EO aveva ceduto in tre occasioni ravvicinate nel tempo della cocaina a NZ.
È stata prodotta la sentenza della Corte d'appello di Bologna per dimostrare l'esistenza del bis in idem, in violazione dell'art. 649 c.p.p.. GI NZ è stato arrestato il 15 luglio 2002 in
S. Lazzaro di Savena perché trovato in possesso di 198 grammi di cocaina.
Si riporta in ricorso la giurisprudenza relativa alla preclusione connessa al principio del ne bis in idem per rilevare che la Corte d'appello non abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione.
Il giudice d'appello si è affidato al criterio del libero convincimento senza fare buon governo delle regole di cui all'art.192 c.p.p. che impone al giudice di dare conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti, in modo che la valutazione del giudice non si fondi su scelte puramente soggettive e arbitrarie, ma trovi riscontro in risultanze oggettive e certe.
2.12. RI CI deduce: a) la violazioni di legge in relazione agli artt. 267 e 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p.. La difesa, premesso di avere posto all'attenzione del giudice d'appello tale violazioni, ribadisce che il richiamo a esigenze investigative o ad ostacoli tecnico ambientali non soddisfa i parametri, più volte riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali giustificare l'utilizzo di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione della procura. Inoltre, il ricorrente rileva che non è condivisibile l'assunto della Corte d'appello secondo cui i decreti emessi ex art. 267 c.p.p., comma 2, possano assumere rilevanza, quanto alle "eccezionali ragioni di urgenza", ai fini del decreto previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3. Su tale punto la prevalente giurisprudenza di legittimità è nel senso che si tratti di situazioni diverse, anche se non mancano decisioni più recenti per le quali le due situazioni rispondono a esigenze analoghe.
Altro profilo dedotto è quello relativo ai decreti di proroga delle intercettazioni adottati in via d'urgenza dal pubblico ministero in applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 23 convertito con L. n.203 del 1991. La durata di tali proroghe non avrebbe potuto superare i quindici giorni stabiliti dalla disposizione ordinaria di cui all'art. 267 c.p.p., comma 3. Mentre, il pubblico ministero ha prorogato le intercettazione per durata di venti giorni;
un regime previsto dalla legge speciale solo per le proroghe disposte dal giudice per le indagini preliminari. Ciò comporta, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate oltre il quindicesimo giorno dal loro inizio.
Quanto alla tardività della eccezione rilevata dalla Corte d'appello, perché formulata nel corso della discussione conclusiva e non con l'impugnazione, la difesa sottolinea che si tratta di inutilizzabilità e non di invalidità e, come tale, eccepibile in ogni stato e grado del procedimento.
b) vizio di motivazione in relazione alle regole di valutazione delle prove con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80 e nonché agli artt. 81 e 110 c.p.. Il ricorrente rileva che i giudici di merito hanno riconosciuto che, nel corso delle conversazioni intercettate, si è fatto ricorso a linguaggio criptico. Ciò avrebbe imposto di indicare le ragioni per le quali si è attribuito un significato diverso rispetto alle parole usate.
Anche al riguardo la difesa indica la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in tal senso. Il giudice d'appello, per la difesa non si attenuto a tali regole e ha decodificato il linguaccia criptico anche in quei casi in cui non vi è stato sequestro di sostanza stupefacente.
Altro aspetto è quello della mancata individuazione del ricorrente quale uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate, a differenza di quanto accaduto per gli altri imputati. Una omissione che incide sull'intera ricostruzione dei fatti.
Quanto alle dichiarazioni di AE NI, la difesa ritiene che le stesse non sono utilizzabili nei confronti di CI. Anzitutto, perché vi è stata opposizione all'acquisizione di tali dichiarazioni rese innanzi al pubblico ministero di Milano il 13 settembre 2005.
c) la difesa ritiene che l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo sia assolutamente infondata.
Al riguardo, il ricorrente deduce che mancano le condizioni per affermare la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacente. Si evoca la giurisprudenza di legittimità e i principi da essa affermati ai fini della configurazione del reato de quo: struttura stabile;
ripartizione di compiti fra gli associati, in relazione agli scopi programmati;
contributi tipici rispetto al programma. Elementi non ravvisabili nella concreta fattispecie. Peraltro, quanto al fenomeno di più cessioni di sostanza stupefacente, la Corte di legittimità ha ritenuto che i singoli episodi possono avere una assoluta autonomia tra loro e l'accordo si caratterizza nei fatti e si definisce giuridicamente nella fattispecie plurisoggettiva, in funzione della realizzazione di uno o più reati.
d) quanto al capo c), il ricorrente rileva la non corrispondenza di date tra l'episodio e quella di coinvolgimento dell'organizzazione di CI. Nel corso di una conversazione del 19 febbraio 2002, De EO fa riferimento alla presenza di "Tino" che dovrebbe identificarsi in CI, anche se non vi alcun elemento che dia la prova di tale identificazione. Si tratta di intercettazione che non assume alcun significato indiziante. Anche le altre conversazioni in cui compare il nome "Tino", per la difesa sono prive di significato indiziante e le conclusioni tratte dai giudici di merito secondo cui "il cugino" cui in esse si fa riferimento avrebbe dovuto essere aiutato da CI a uscire dalla stazione sono anch'esse mera congettura. Al riguardo, il giudice d'appello non ha reso alcuna risposta alle censura posta con l'impugnazione.
e) quanto al capo d), il ricorrente rileva che anche qui la ricostruzione è frutto di una congettura e di un significato distorto delle conversazioni cui si fa riferimento. L'episodio delle "due zie" che sarebbero arrivate alla stazione di Milano e qui sarebbero state rilevate da CI è privo di significato, in quanto gli inquirenti, cui era nota la conversazione, non hanno ritenuto di effettuare alcun servizio di controllo per verificare quello che in realtà accadeva alla stazione di Milano. Legittimo è ritenere che il servizio di appostamento abbia avuto esito negativo.
Sul punto la spiegazione che da la sentenza è assolutamente illogica, poiché ritiene sufficiente il mero contenuto delle conversazioni cui sarebbe stato necessario il riscontro di polizia. La conclusione non è avvalorata invece da altre conversazioni precedenti, nel corso delle quali la persona - che assume essere CI - riferisce a De EO di non volere più interessarsi alla vicenda e di volersene tirare fuori.
f) quanto al capo e) - riguardante l'importazione di kg. 47,5 di cocaina poi sequestrata al corriere venezuelano all'aeroporto di Milano Malpensa - per la difesa la ricostruzione dell'episodio e il coinvolgimento di CI sono sorretti da una motivazione apparente.
Al riguardo, si contesta che la conversazione 13 aprile 2002 tra NI e CI, nel corso della quale si fa riferimento a un episodio da "disputare" la settimana prossima si riferisca all'importazione avvenuta il 20 aprile, poiché è stata trascurata altra conversazione dello stesso giorno 20 aprile 2002 alle ore 13, nel corso della quale RI CI chiedeva a NI quando fosse partito suo cugino, ricevendo da NI la risposta che "era partito ieri alle 5,10". Una conversazione su cui la Corte tace, trascurando che non vi nessuna prova che la persona partita ieri possa essere CO e che il cugino, cui si faceva riferimento nella medesima telefonata, avrebbe dovuto identificarsi necessariamente con il "corriere".
Non vi è un servizio di polizia che abbia registrato l'arrivo di questa persona all'aeroporto Malpensa. La cronologia dei fatti rappresentati dalla difesa con i motivi d'appello non avrebbe potuto consentire di ricondurre i dialoghi all'arrivo di ON, in quanto tale episodio non trova riscontro nei dati indicati nelle conversazioni. Evasiva e generica è la risposta sul punto resa dalla Corte d'appello.
g) con riferimento al capo f), il ricorrente rileva che per il tentativo di importazione la sentenza utilizza anche qui un'intercettazione tra NI e lo "sparviero" dalla quale si deduce che questi si era recato in Venezuela per un acquisto di droga, per conto anche di CI, ma che la vicenda non ha avuto buon fine.
Le conversazioni esistenti agli atti, per la difesa smentiscono tale ricostruzione poiché rendono evidente che CI non era a conoscenza della vicenda e, in ogni caso, non avrebbe potuto dare alcun incarico al cd. sparviero".
h) con ultimo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 69, e 133 c.p., perché la Corte d'appello non ha assolutamente motivato sul punto, posto al suo esame, del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Tace anche sui criteri di determinazione della pena. Vi è una non corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., anche in considerazione dell'assoluzione dal capo o) e del fatto che a CI non gli mai stata contestata la qualità di capo o promotore.
2.12.1. Con altro ricorso, la difesa di RI CI deduce:
a) la violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 407 c.p.p., art. 415 bis c.p.p., commi 3, 4, e 5, art. 238 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e il vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, sempre in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 191 c.p.p., comma 1, art. 192 c.p.p., commi 1 e
3, e art. 546 c.p.p., comma 2, lett. e). La censura ripropone, sotto ulteriori profili, l'illegittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni di NI rese alla pubblico ministero di Milano e l'inutilizzabilità delle stesse. Si tratta dichiarazioni rese quando l'indagine era conclusa e peraltro oltre i termini stabiliti dall'art. 407 c.p.p. e come tale inutilizzabile.
NI, solo il 9 settembre 2005 ha chiesto di essere interrogato dal pubblico ministero di Milano, quando l'avviso di conclusione delle indagini era stato depositato nel maggio 2005 e notificato nel mese di giugno.
b) la violazione dei criteri di individuazione e di partecipazione di CI all'associazione, ribadendo che la Corte d'appello non ha risposto alle censure articolate con i motivi di impugnazione, limitandosi a richiamare gli argomenti e le conclusioni della sentenza di primo grado. Non si è considerato che NI non ha mai individuato l'imputato nel "Tino", non ha mai fatto riferimento a tale appellativo o indicato il ricorrente come ignoto soggetto con il quale si è incontrato l'8 agosto 2002.
2.13. NU OL, deduce:
a) la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione della tentata importazione di stupefacente. L'ipotesi d'accusa, condivisa dai giudici di merito, addebita al ricorrente il ruolo di corriere per l'introduzione della sostanza stupefacente nel territorio dello Stato.
Si deduce l'acritica accettazione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, motivazioni scarne e prive di logica e che trascurano del tutto le censure della difesa.
L'assunto della sentenza, secondo cui il ricorrente si sarebbe recato in Venezuela, con la madre UR NT, da NI AE, dovendo assumere il ruolo di corriere, dopo l'arresto CO, è mera congettura ed è smentito da elementi che non sono stati affatto considerati.
Si richiama la conversazione del 10 giugno 2002 che smentisce totalmente l'ipotesi ricostruttiva della decisione di primo grado. b) la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 59 c.p., comma 2, e art. 133 c.p. poiché non vi è motivazione sulla ritenuta aggravante del numero delle persone, della quale peraltro deve essere dimostrata la piena consapevolezza del correo ex art. 59 c.p.. 3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La complessa articolazione della sentenza impugnata e l'altrettanto complesso sviluppo delle censure dei ricorrenti richiedono la trattazione preliminare delle violazioni della legge processuale riferite alle inutilizzabilita dei mezzi di prova acquisiti.
La priorità alle questioni di profilo processuale, oltre che essere imposta da un corretto ordine logico, è imposta dalla specificità degli effetti che la trattazione del giudizio con il rito abbreviato determina su pretese violazioni ricondotte all'inutilizzabilita dei mezzi di prova acquisiti nella fase delle indagini e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero al momento dell'instaurazione del rito speciale richiesto.
1.1. Le censure, pressoché comuni a tutti i ricorrenti e articolate per molteplici profili già esaminati e correttamente risolti dalla Corte d'appello, riguardano l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
Come già rilevato, gli imputati hanno richiesto di essere giudicati con rito abbreviato senza condizioni. In tal modo, hanno manifestato l'esplicito "consenso" a essere giudicati con l'utilizzo degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e posti a fondamento, ex art. 416 c.p.p., comma 2, della richiesta di rinvio a giudizio. "Consenso" che non può che avere effetti equivalenti all'"accordo" ammesso dal secondo l'art. 431 c.p.p. ai fini dell'acquisizione "al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero", id est "accordo" per l'utilizzo in giudizio. Non ignora il Collegio le diversità, sotto il profilo concettuale, tra "consenso" e "accordo", nel senso che il "consenso" si caratterizza per essere una proposta, mentre "accordo" è l'esito del "consenso" reciprocamente espresso dalle parti. Nella fattispecie processuale la "pretesa" - id est "consenso" - di utilizzo degli atti di indagine è espressa dal pubblico ministero con l'allegazione del proprio fascicolo d'indagine alla richiesta di rinvio a giudizio ed è sui contenuti di tale fascicolo che l'imputato, o il suo difensore munito di procura ad hoc, esprime il suo consenso con il "risultato" che si è perfezionato l'"accordo" per l'utilizzo di tali atti ai fini del giudizio nel forme del rito abbreviato.
Non è da revocare in dubbio, poi, che il giudizio abbreviato si configura nel sistema processuale come un giudizio governato da regole di diverse rispetto a quelle dell'ordinario regime dibattimentale e ciò ancor più dopo la novella del 1999 che ha rimosso i limiti oggettivi collegati ab origine alla pena e predisposto due moduli di richiesta capaci di "attrarre" la preferenza dell'imputato mediante un esplicito potere di superare la definizione sic stantibus rebus e selezionare gli elementi raccolti nel corso delle indagini tanto ottenere un loro completamento su richiesta a esso condizionata o anche ex officio.
Un giudizio essenzialmente "a prova contratta" alla cui base vi è una disponibilità a connotazione abdicativa della parte privata che giustifica, da un lato, la riduzione di un quantum di pena predefinito dalla legge e sganciato nella quantificazione dai parametri dell'art. 133 c.p. e, dunque, in definitiva segnato dalla "rinuncia" del sistema a irrogare una sanzione adeguata al fatto e al reo e, dall'altro, le notevoli limitazioni all'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443 c.p.p.. In questa sintesi è racchiuso il tema di ciò che implica, dopo la novella del 1999, la richiesta di rito abbreviato, sia essa semplice che complessa, sotto il profilo processuale, in considerazione del notevole ampliamento della base cognitiva del giudice e dell'abolizione del consenso del pubblico ministero quale condizione indispensabile per l'accesso al rito - su cui si erano addensati dubbi di legittimità costituzionale superati dalla risposta del Giudice delle leggi con la sentenza 7 maggio 2001, n. 115 - e della relativa valutazione del giudice sulla definibilità allo stato degli atti, che non si configura più come condizione di ammissibilità del rito.
Come noto, le Sezioni unite si sono espresse, proprio all'indomani della riforma del 1999, nel senso che la connotazione di negozio processuale di tipo abdicativo può avere a oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella "sfera di disponibilità degli interessati". Ciò comporta che nel giudizio speciale se, da un lato non rilevano le ipotesi di inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quelle coessenziali ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., sul presupposto che in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, nè le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale;
dall'altro lato, rilevano le ipotesi riconducibili alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerenti, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (Sez. un. 21 giugno 2000, dep. 30 giugno 2000, n. 16 Tammaro).
La richiesta di giudizio abbreviato, dunque, autorizza il giudice a utilizzare per la decisione atti probatori "invalidi" - esclusi quelli viziati da nullità assoluta o inutilizzabilità "patologica" - per effetto del "negozio processuale abdicativo" che si caratterizza quale "consenso-accordo".
Mette conto rilevare che le Sezioni unite in motivazione precisano che la soluzione della questione risente della modifica del testo dell'art. 438 c.p.p. sia, più in generale, della caduta di parte delle difficoltà sistematiche che, in epoca antecedente alla L. n.479 del 1999, avrebbero dovuto essere risolte ammettendo nel rito abbreviato la rilevanza di cause di inutilizzabilità patologiche o di nullità.
Ad avviso del Collegio, la regola iuris enunciata per gli atti probatori non può che essere identificata nell'effetto del "consenso- accordo" volto a recuperare, rectius, a ripristinarne l'utilizzabilità e cioè la idoneità a essere "elemento di prova" funzione essenziale dei "mezzi di prova" e dell'esito dell'attività di ricerca dei "mezzi di prova".
Deve allora essere applicata la regola enunciata circa l'impossibilità del recupero all'idoneità a costituire "elemento di prova" per quelli "geneticamente" sorti in violazione di "diritti fondamentali" che la legge processuale enuncia negli artt. 188 e 189 c.p.p., contenuti nel Libro 3^, dedicato alle "prove", Titolo 1^, nel quale sono enunciate "le disposizioni generali". Entro tali limiti va definita "l'inutilizzabilità patologica" di un atto probatorio che sarà privo della sua idoneità a provare i fatti in esso contenuti. Nell'ambito di tale cornice giuridica, dunque, debbono essere considerate le questioni di inutilizzabilità di "mezzi di prova" acquisiti agli atti del processo per essere contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e, come tali, prove da "utilizzare" nel giudizio abbreviato in ragione del "consenso" dell'imputato all'eventuale proposta di decisione allo "stato degli atti" formulata dalla parte pubblica.
1.1. Le questioni poste circa la legittimità dell'utilizzo degli impianti diversi da quelli in dotazione della procura della Repubblica non possono essere ricondotte nell'alveo dell'"inutilizzabilità patologica". Come tali, al di là delle asserite violazioni, si è in presenza di acquisizioni utilizzabili nel giudizio abbreviato.
In ogni caso, le censure qui riproposte sono state correttamente esaminate e risolte.
La Corte d'appello ha disatteso le questioni poste della difesa è ha rilevato che:
1. i casi di urgenza che abilitano il pubblico ministero all'emissione del decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni ex art. 267 c.p.p., comma 2 possono essere considerati come le "eccezionali ragioni di urgenza", che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - in quanto quelli installati nella procura della Repubblica siano insufficienti o inidonei - quando le ragioni addotte a fondamento dell'esigenza di attuare immediatamente le operazioni di intercettazione risultano incompatibili non solo con la procedura ordinaria della richiesta autorizzatoria al g.i.p., ma anche con la sufficienza o idoneità degli impianti presenti nei locali della Procura della Repubblica. Questa Corte si è espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che l'esistenza delle "ragioni di urgenza" - richieste dall'art. 267 c.p.p., comma 2, affinché il pubblico ministero possa disporre l'intercettazione trovi giustificazione implicita là dove essa sia desumibile dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata, non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento;
nel nostro caso diretto a ricercare materiale indiziario su di un'ipotesi di omicidio maturato nell'ambito di traffico di stupefacenti. Al di là di tale precisazione, la questione è in ogni caso infondata, poiché una volta intervenuta la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari è preclusa ogni contestazione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2 nonché sul requisito dell'eccezionale urgenza che abilita all'esecuzioni delle operazioni di intercettazione mediante apparati diversi da quelli installati negli uffici di Procura. Tale principio, si ricollega la regola di diritto affermata da questa Corte secondo cui i "casi di urgenza" che abilitano il pubblico ministero, a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 2, a emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono di regola le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza dell'"urgenza" ex art. 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di "richiesta/autorizzazione" stabilita in via ordinaria dall'art.267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica. Ne consegue che, se il decreto d'urgenza del pubblico ministero è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti d'urgenza ai fini sia dell'art. 267 c.p.p., comma 2, sia dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (Sez. 6^, 19 maggio 2005, dep. 25 agosto 2005, n. 32469 rv.
232220; Sez. 6^, 21 novembre 2006 dep. 16 gennaio 2007, n. 775; Sez. 5^, 17 luglio 2008, dep. 3 ottobre 2008, n. 37699).
2. I vari decreti autorizzativi emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nel procedimento in oggetto sono ampiamente motivati sul punto, dando adeguato conto delle ragioni di urgenza che imponevano da un lato l'effettuazione delle intercettazioni richieste dagli organi inquirenti, dall'altro l'utilizzazione degli impianti installati presso il Comando della Guardia di Finanza operante, "onde consentire un efficace intervento della polizia giudiziaria per immediate attività di riscontro...", essendo evidente l'esigenza investigativa di seguire la pericolosa attività criminosa in pieno svolgimento, "e stante l'indisponibilità di attrezzature idonee alle intercettazioni presso questa Procura della Repubblica". Non può che essere condiviso il rilievo, quanto a quest'ultimo profilo, che la "indisponibilità" è di per sè sola dirimente, non potendosi pretendere l'uso di apparecchi già occupati. Ogni decreto autorizzativo è, infatti, accompagnato dalla contestuale certificazione del cancelliere circa l'attuale indisponibilità in Procura di postazioni idonee e sufficienti a consentire l'allaccio delle utenze di cui al decreto di intercettazione telefonica correlato, espressamente richiamato nello stesso decreto del pubblico ministero.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che tale ulteriore documento di cancelleria non è di per sè necessario poiché l'accertamento della carenza o inidoneità degli impianti de quibus è di competenza del pubblico ministero e per esso non è richiesta alcuna certificazione, essendo sufficiente la sola indicazione delle ragioni delle carenze degli impianti stessi. L'attestazione non è un elemento che integra la validità del decreto del pubblico ministero e, là dove allegata successivamente all'adozione del provvedimento, da ancora più consistenza alla legittimità della scelta operativa del pubblico ministero, che, lungi dal ripetere mere clausole di stile, ha agito sulla base di una reale e documentata indisponibilità di linee in numero sufficiente e adeguato alle indagini in corso per l'impiego delle "postazioni" site in Procura per servizi in precedenza autorizzati.
Correttamente motivato, dunque, il decreto del pubblico ministero con l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del pubblico ministero.
Inoltre, nei decreti autorizzativi si fa cenno a esigenze operative ed investigative che, lungi dal costituire - come vorrebbe la difesa - mere clausole di stile, rappresentano una ulteriore e concreta ragione di eccezionale urgenza che, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica l'utilizzo degli impianti in uso presso la polizia giudiziaria.
Le regulae poste dalle Sezioni unite 26 novembre 2003, dep. 19 gennaio 2004, n. 919, sono state rispettate nel senso che le circostanze per le quali può essere giustificato il ricorso a impianti esterni sono ravvisabili anche nell'inidoneità non collegata a condizioni materiali degli impianti ma anche da particolari esigenze investigative. In tal caso, va specificata la ragione della inidoneità, anche solo mediante indicazioni riferite a specifiche tempestività di intervento di organi di polizia e di sviluppo di attività d'indagine, senza che in questo caso occorrano ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità. I presupposti per disporre l'ascolto delle conversazioni con impianti diversi da quelli della Procura debbono essere verificati in concreto e considerati in funzione delle indagini da sviluppare. Giustificazione che il pubblico ministero - anche se con sintetici e impliciti riferimenti in relazione anche alla tipologia dei reati per il quali si procedeva - ha dato in funzione della specificità delle indagini che si ricollegavano alla particolarità delle condotte criminose e al vasto ambito territoriale che la loro realizzazione rivestiva.
Questa Corte, nel riaffermare il principio enunciato dalle Sezioni unite, ha ritenuto correttamente motivato il decreto del Pubblico ministero di utilizzo di impianti esterni, collocati presso la polizia giudiziaria, per l'eventuale necessità di effettuare un pronto intervento nel corso di indagini relative al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti Sez. 6^, 9 dicembre 2004, dep. 11 gennaio 2005, n. 165).
3. Altra questione posta dalla difesa di RI CI riguarda l'inutilizzabilità intercettazioni disposte dal pubblico ministero per la durata di quaranta gironi anziché per quella prevista dall'art. 267 c.p.p., comma 3. La questione, come già detto in premessa anch'essa non deducibile dopo la richiesta del giudizio abbreviato, è in ogni caso infondata.
Anche qui è corretta, sotto il profilo giuridico, la decisione della Corte d'appello secondo cui il D.L. n. 152 del 1991, art. 13 ha derogato al disposto della citata norma codicistica, prevedendo il più ampio termine là dove, come nel caso in esame, le indagini vertano su delitti di criminalità organizzata, quale deve considerarsi anche quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.74. In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, la L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 13 - che ha apportato modifiche all'art.267 c.p.p. ampliando la possibilità di intercettazione per reati particolarmente insidiosi e pericolosi - non ha soppresso, riguardo ad essi, la facoltà, conferita in generale dallo stesso art. 267 c.p.p. al pubblico ministero, di intervenire con decreto in via di urgenza, consentendo soltanto al giudice di valutare con minor rigore i presupposti dell'intercettazione. La conclusione è quella che il potere d'urgenza, sebbene trovi il fondamento giuridico nella disciplina codicistica. La durata delle intercettazioni non può però che essere che disciplinata dalla disposizione della legge speciale.
Questa Corte si è espressa in tal senso, affermando che le operazioni di intercettazione disposte dal pubblico ministero in via d'urgenza nel corso delle indagini per delitti di criminalità organizzata hanno la durata massima di quaranta giorni e, per i periodi di proroga, la durata di venti giorni e che non spetta al giudice per le indagini preliminari intervenire, in sede di convalida, sulla durata stabilita con il decreto d'urgenza (Sez. 2^, 28 novembre 2008, dep. 17 dicembre 2008, n. 46767; Sez. 6^, 7 marzo 2008, dep. 17 dicembre 2008, n. 46767).
4. Manifestamente infondate le denunce riferite alle intercettazioni sull'utenza spagnola 0034/62035087 e a quella relativa alla traduzione simultanea delle conversazioni intercettate. Gli imputati RO e UA CA hanno, tra l'altro, eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate in lingua straniera, con traduzione simultanea delle conversazioni ad opera di un interprete non nominato dal giudice. Per il giudice d'appello la censura è priva di fondamento, anzitutto perché gli imputati hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato, senza porre alcuna condizione di integrazione probatoria. In ogni caso, premessa la piena utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche su utenze estere eseguite mediante il sistema del cd. instradamento, non è da revocare in dubbio la legittimità delle intercettazioni tradotte in simultanea dalla polizia giudiziaria mediante interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere dovere del giudice, chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla suddetta norma, di verificare - sulla base di ogni utile elemento messo a disposizioni dal p.m. o altrimenti legittimamente acquisito - la piena affidabilità dell'interpretazione.
Le sommarie trascrizioni, effettuate a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 2, delle conversazioni intercettate nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, possono essere utilizzate, in sede cautelare, come fonte dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p., comma 1, anche quando, trattandosi di conversazioni svoltesi in lingua straniera, il loro contenuto sia esplicitato attraverso una traduzione simultanea affidata a un interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere-dovere del giudice, chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla suddetta norma, di verificare - sulla base di ogni utile elemento messo a disposizioni dal pubblico ministero o altrimenti legittimamente acquisito - la piena affidabilità
dell'interpretazione (Sez. 5^, 9 luglio 2003, dep. 22 agosto 2003, n. 34 68; Sez. 1^, 23 gennaio 2002, dep. 25 febbraio 2002, 7406).
5. Infondata, altresì, l'eccezione della difesa di UA e RO CA circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni sull'utenza spagnola 0034/620350878 in uso al primo di essi per la mancanza di autorizzazione preventiva sul presupposto che i decreti di proroga sono stati adottati dopo che il pubblico ministero aveva decretato la fine delle operazioni e chiesto ed ottenuto il ritardato deposito dei relativi verbali.
Correttamente la Corte di merito ha disatteso la questione poiché, come risulta dagli atti, il 23 settembre 2002 su richiesta degli stessi organi investigativi della guardia di finanza, è stata ordinata soltanto la cessazione delle operazioni di intercettazione telefonica in roaming dell'utenza estera 0034/620350878, in uso a CA, disposta dal 9 settembre dello stesso anno e limitatamente al periodo in cui l'imputato risultava essersi spostato dalla Spagna in Italia. Una volta che egli aveva fatto rientro all'estero - venuti meno i motivi che avevano legittimato l'ulteriore richiesta - ha ripreso vigore, e così attestato nelle relative autorizzazioni, l'originaria procedura intercettativa cd. di instradamento.
6. Quanto alla dedotta di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate su utenze estere, occorre preliminarmente rilevare che la questione presenta profili di inammissibilità per genericità. Infatti, oltre all'elenco delle utenze estere per le quali non vi sarebbe stata autorizzazione e rogatoria internazionale, non vi è una specificazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e della rilevanza per il complessivo quadro probatorio posto a fondamento della pronuncia di condanna.
È generica una censura che non specifichi la decisività e, in ogni caso, in quale misura le prove delle quali si chiede l'inutilizzabilità abbiano influito su scelte operate dal giudice, fermo restando che l'inidoneità di un atto ad avere effetti di prova incide entro i limiti in cui esso è stato utilizzato.
Non risponde al requisito di specificità, il motivo che non indichi in modo circostanziato le questioni dedotte e il rilievo che esse abbiano avuto sul decisum, in quanto il principio di autosufficienza del ricorso richiede che, per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo, siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione. Anche qui, indipendentemente dall'inammissibilità, la censura è manifestamente infondata.
Le conversazioni su utenze estere sono state acquisite con la tecnica dell'istradamento. Tecnica legittima che comporta la destinazione a uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate "estere" provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa una apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato (Sez. 6^, 2 novembre 2004, dep. 24 febbraio 2005,n. 7258; Sez. 4^, 13 giugno 2003, dep. 3 ottobre 2003, n. 37751). La legittimità di tale tecnica è dovuta all'estensione implicita del provvedimento autorizzativo a tutte le operazioni strumentali, e non comporta l'intercettazione illegale di chiamate concernenti utenze non sottoposte a indagine e consiste in una semplice forma di attuazione del controllo, tanto che la sua utilizzazione non richiede indicazioni formali del pubblico ministero (Sez. 4^, 14 maggio 2004, dep. 20 luglio 2004, n. 32924;
Sez. 4^, 29 maggio 2002, dep. 5 giugno 2003, n. 24351). Diversa l'ipotesi, che non realizza alcuna violazione delle norme sulle rogatorie internazionali,di intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. In tale ipotesi, non è necessaria la tecnica dell'istradamento - convogliamelo delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" posto in Italia - in quanto la captazione ha a oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza straniera è del tutto occasionale e non prevedibile (ex plurimis Sez. 4^, 30 giugno 2004, dep. 23 settembre 2004, n. 37646; Sez. 1^, 20 febbraio 2003, dep. 10 marzo 2003, n. 11023). In conclusione, le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondate.
7. La Corte di merito ha correttamente ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni di AE NI, sebbene poi ne abbia limitato l'utilizzabilità agli imputati che non si fossero opposti a tale atto integrativo.
Ad avviso del Collegio, la questione va esaminata e risolta in applicazione del disposto dell'art. 441 c.p.p., comma 5 secondo cui il giudice ha il dovere di "...assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari" là dove ritenga di "...non poter decidere allo stato degli atti senza che gli elementi in tal modo acquisiti possano trovare un limite di utilizzabilità soltanto per gli imputati che non si siano opposti a tale integrazione probatoria, non prevedendo la disposizione in parola alcuna deroga. Peraltro, l'atto in questione era da annoverare tra quelli da inserire nel fascicolo del pubblico ministero, tenuto conto che NI ha reso le dichiarazioni, poi acquisite dal giudice dell'abbreviato, quando ancora la fase delle indagine non è stata formalmente conclusa. Nè può avere rilievo alcuno la circostanza che i verbali, per un ritardo nella trasmissione da parte della Procura di Milano che aveva proceduto all'incombente, siano poi pervenuti quando l'udienza preliminare era già iniziata. Ciò che invece rileva è che la chiamata in correità di NI è pervenuta in tempo per consentire alle parti deduzioni e, in ogni caso, sollecitazioni probatorie al giudice dell'abbreviato. Peraltro, l'esame di NI AE, il quale ha confermato in udienza quanto dichiarato al pubblico ministero di Milano in sede di interrogatori, da fondamento alla conclusione che l'atto in questione, indipendentemente della specifica vicenda processuale, avrebbe potuto essere utilizzato erga omnes poiché annoverabile tra gli atti d'indagine e posto a conoscenza delle parti in tempo utile per eventuali controdeduzioni e sollecitazioni di acquisizione probatoria.
In conclusione, è infondata la censura della difesa di CI, secondo cui la Corte d'appello, in contrasto con la decisione di utilizzo limitato ai non opponenti, ha poi posto a base della decisione le dichiarazioni di AE NI senza tenere dell'opposizione formulata. Al di là delle statuizioni al riguardo, la regola da applicare avrebbe dovuto essere quella poi in concreto osservata dalla Corte d'appello che ha legittimamente ricostruito i fatti addebitati a CI anche in base a quanto specificamente riferito da AE NI.
2. Le questioni relative alla sussistenza dei singoli episodi di spaccio rispettivamente ascritti agli imputati e alla configurabilità del delitto associativo sono inammissibili. Di tali episodi - come già riportato in narrativa nel p. 1.6. - la Corte di merito ha descritto gli specifici accadimenti e coinvolgimenti nonché la selezione degli elementi di prova utilizzati per la loro ricostruzione.
Le deduzioni delle parti - anch'esse in dettaglio ricostruiti in narrativa - sono riconducibili nell'ambito di una quaetio facti cui il giudice di merito ha dato un'argomentata spiegazione rispetto alla quale tutti i ricorrenti propongono ricostruzioni diverse e alternative rispetto a quelle operate dal giudice di primo grado e condivise integralmente dalla Corte d'appello.
In questo contesto, va rilevato che un profilo pressoché comune a tutti i ricorsi ha a oggetto la tecnica di redazione della motivazione della sentenza impugnata. Con specifica censura, quasi tutti i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e), per difetto assoluto di motivazione, poiché la sentenza impugnata avrebbe riprodotto integralmente la motivazione del primo giudice, trascurando del tutto di rispondere alle doglianze posto con l'atto di impugnazione. La censura, dedotta su argomenti pressoché comuni, è priva di giuridico fondamento.
Senza evocare i principi di carattere generale oramai jus receptum in tema di motivazione per relationem della sentenza d'appello, nel nostro caso è da escludere che la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo di decidere le questioni poste con l'atto di impugnazione e di rendere "concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto" posti a fondamento della propria la decisione. Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall'appellante là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente gli argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio decidendi", anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data. In tal modo, è stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. In realtà, non si è in presenza di una motivazione "per relationem", allorché il giudice d'appello abbia ripercorso l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti, come è avvenuto nel nostro caso, per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali.
Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua per grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. 3^, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, in tal senso, Sez. 2^10 novembre 2000, Gianfreda, rv. 218590). Insomma, la Corte territoriale si è attenuta con rigore a questa regola juris ed ha ricostruito i singoli episodi - riportati nei punti 3 e 4 del "ritenuto in fatto" oltre che nel punto n. 2 con le specificazioni delle quali appresso si dirà - con propri argomenti e specifiche ricostruzione anche là dove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunti, in tal modo dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali, convincenti ed esatti i sillogismi giustificativi sviluppati nella prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento.
2.1. Si è già detto in narrativa, il giudice d'appello ha esposto le ragioni per le quali, in base agli atti d'indagini e a specifici contenuti di conversazioni, ha condiviso e fatta propria la conclusione del giudice di primo grado circa la individuazione di ciascuno degli imputati. Individuazione che - a differenza di quanto dedotto dalla difesa - riguarda anche CI ed è affidata, oltre che ai contenuti delle conversazioni intercettate, alle parole di AE NI, nella parte in cui si descrive l'introduzione nel territorio dello stato di cocaina il 30 gennaio 2002. individuazione che poi investe anche gli altri episodi di traffico internazione di cocaina per i quali i giudici di merito hanno descritto in dettaglio il coinvolgimento di CI.
2.2. La Corte dì merito, mediante un proprio ragionamento probatorio coerente e completo, ha descritto per ciascuno degli imputati gli elementi tratti dalle conversazioni intercettate e dagli atti di indagine in relazione a esse effettuati e dai quali si sono stati tratti dati di riscontro.
In narrativa sono stati sintetizzati i punti significativi per ogni operazione di traffico di "cocaina" e il ruolo avuto da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti. I sequestri operati sono eloquenti conferme del contenuto delle conversazioni e non possono che avvalorare il loro significato complessivo e rendere assolutamente inammissibile la diversa selezione e l'alternativo significato che i ricorrenti pretendono dì attribuire alle stesse.
La Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice del riesame per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità, di regola, di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il controllo di legittimità sulla motivazione, pur dopo le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, applicabile ai procedimenti in corso a norma della stessa L. n. 46 del 2006, art.10, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Come noto, è improponibile innanzi alla Corte di cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli atti processuali che hanno legittimato la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito, operazione che travalica i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi di prova e alcun apprezzamento dello spessore degli stessi là dove vi sia una giustificazione articolata che, descritti e riassunti i dati probatori, sviluppi un sillogismo corretto e privo di fratture e deficit argomentativi.
In conclusione, gli elementi posti a base della sentenza, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie e delle condizioni richieste per l'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.3. Uno specifico, seppure sintetico, esame richiede la censura di CA EA nella parte in cui sollecita l'eccezione d'incostituzionalità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per violazione del principio di ragionevolezza sancito nell'art. 3 Cost. nella parte in cui l'art. 73, comma 1, prevede, secondo la prevalente interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, l'ipotesi di reato consumato e non di reato tentato nel caso in cui l'accordo delle parti non segua da parte del venditore, materiale detentore, la consegna all'acquirente della sostanza stupefacente oggetto della vendita.
La questione di costituzionalità che si propone, oltre che manifestamente infondata per essere riferita a vicende fattuali che non investono esclusivamente la disposizione di legge indicata, è irrilevante. CA EA è stato dichiarato responsabile dell'imputazione di cui al capo i) e, in particolare, di avere, unitamente a GI EA, ricevuto da De EO diverse quantità di sostanze stupefacenti nell'arco temporale che va da aprile a maggio 2002, sostanza che, a sua volta, ha ceduto ad altri. Per i giudici di merito, la prova è fornita dalla sequenza di intercettazioni telefoniche e riscontrata anche dall'arresto di GI EA colto in possesso di 100 grammi di eroina.
3. Inammissibili, per manifesta infondatezza e per essere rivolte a contestare la selezione delle prove e le valutazioni su di esse espresse, le censure sul capo della sentenza riguardante il delitto associativo.
Ad avviso della Corte d'appello - si è già detto in narrativa - vi sono elementi per ritenere che gli imputati abbiano agito per la realizzazione di uno scopo comune, con stabilità e adoperandosi ciascuno in un proprio ruolo che sebbene definito nelle linee generali nell'imputazione, è stato poi ampiamente sviluppato in entrambe le sentenze di merito anche con riferimento a coloro che rivestivano posizioni di vertice.
Mette conto rilevare che la Corte d'appello - rivalutato il contenuto delle conversazioni intercettate e il significato delle stesse ai fini di una continuità di contatti e frequentazioni tra le persone indicate, senza che vi fosse alcun elemento di prova nuovo o in ogni caso trascurato dal giudice di primo grado - ha, dunque, ritenuto la stabilità di tali frequentazioni e la esistenza di un organizzazione tale da condurre, oltre alle ipotesi di reato di spaccio, alla configurabilità anche del delitto associativo.
I sequestri di cocaina confermano che l'oggetto delle conversazioni fosse diretto all'organizzazione del traffico della sostanza e del trasporto in zone diverse del territorio nazionale. I continui contatti dimostrano che non si è trattato di un mero concorso in singoli episodi, bensì di una condotta continuativa e stabilmente finalizzata a realizzare un programma criminoso.
Come noto, ai fini dell'esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma criminoso, la circostanza che più fatti delittuosi siano commessi da soggetti in stabile collegamento tra loro non può di per sè che essere elemento determinante quando vi siano altri univoci dati, costituiti da conversazioni e contatti continui in prossimità delle singole cessioni.
Non è da revocare in dubbio, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento per facta concludentia, - quali la continuità dei contatti tra gli associati, le modalità ripetitive di condotte e di espressioni e dell'esistenza di organizzazioni logistiche nonché la stabilità della struttura - circostanze delle quali il tribunale e la Corte d'appello hanno dato ampiamente conto nelle sentenze con le quali sono giunti a conclusioni concordanti.
Ai fini della configurabilità del delitto associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo (Sez. 4^, 21 aprile 2006, dep. 3 luglio 2006, n. 22824). Del resto, l'intensità e continuità dei collegamenti e l'organizzazione con compiti definiti è stata posta in risalto dai giudici di merito che, con argomenti corretti e conformi ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte, hanno sviluppato un ragionamento probatorio logico e coerente con i fatti di prova descritti e inequivocamente orientati a confermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non si era in presenza di singoli episodi riconducibili a ipotesi concorsuale, bensì a condotte inserite e funzionali a realizzare un unico programma criminoso del quale, come appare evidente da ruolo svolto in ciascuno dei fatti criminosi, di UA CA e SC TE, per i loro contatti all'estero, per la gestione delle singole operazioni e per gli interventi volti in favore degli associati rivestivano il ruolo di "organizzatori" del sodalizio criminoso.
Corretta e argomentata, dunque, la posizione di organizzatori riconosciuta a UA CA, SC TE e IA TA.
In conclusione, la Corte d'appello ha condiviso e fatto proprie la ricostruzione operata dal giudice di primo grado è ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di un associazione finalizzata al commercio di quantitativi di stupefacenti sul piccolo mercato clandestino;
sodalizio, caratterizzato, per le ragioni già poste in rilevo, da stabilità e programmazione e da individuazioni di ruoli e compiti ben definiti.
Ogni deduzione e censura dei ricorrenti al riguardo si rivela come richiesta di incursione negli atti processuali per dare a essi un diverso significato rispetto a quello attribuito dal giudice di merito. L'ampiezza degli argomenti della sentenza d'appello e il ragionamento autonomamente probatorio svolto su tale capo è tale da escludere qualsiasi deficit sotto il profilo motivazionale.
4. Altrettato inammissibili le censure relative al trattamento sanzionatorio, tenuto conto che la Corte d'appello ha fatto proprie le valutazioni del giudice di primo grado circa la gravita dei reati e l'intensità della capacità a delinquere dimostrata e il giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee, richiamandosi alle relative valutazioni anche là dove è intervenuta per modificare la misura della pena per la concessione di attenuanti, l'esclusione di aggravanti e l'assoluzione dal delitto di favoreggiamento.
4.1. A diversa conclusione deve giungersi per le posizioni di NI AE, ME LI.
7. Le censure di AE NI sono fondate nella parte in cui si rileva l'assoluto contrasto tra il dispositivo e il computo di pena operato in motivazione che non consente di verificare la correttezza del calcolo effettuato. Tra l'altro, in motivazione, risulta che la diminuente del rito è stata applicata in misura inferiore a quella prevista dalla legge.
2. Quanto a OL l'esclusione della sussistenza dell'aggravante del numero delle persone e l'assoluzione del delitto di favoreggiamento avrebbero dovuto comportare la riconsiderazione dell'applicazione delle attenuanti generiche, delle quali vi traccia nella parte argomentativa relativa al calcolo della pena rideterminata dal giudice d'appello.
Si impone, per entrambe le posizioni, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.
4.2. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono fondate limitatamente all'applicazione della pena pecuniaria. La corretta individuazione del reato più grave in quello associativo - in ragione della novella del 2006, che ha ridotto la pena minima stabilita per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e del corretto rilievo del giudice d'appello secondo cui la pena minima astrattamente considerata per il reato associativo con riferimento a EL, cui è stato riconosciuto il ruolo di promotore e organizzatore, è maggiore rispetto agli altri reati considerati ai fini della cumulo giuridico - fa ritenere che non avrebbe potuto più essere applicata la pena della multa non prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati "satelliti" non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati "satelliti" (Sez. un., 27 marzo 1992, dep. 30 aprile 1992, n. 4901). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di IA EL limitatamente alla condanna alla pena pecuniaria che elimina. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EL IA limitatamente alla condanna alla pena pecuniaria, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso di EL. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di NI AE e ME CO limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso del CO. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati integralmente rigettati al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010