Sentenza 29 novembre 2001
Massime • 1
In tema di protezione delle bellezze naturali, l'abbattimento di un consistente numero di alberi e ceppaie integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, atteso che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio, mentre l'abbattimento di un consistente numero di alberi oggettivamente idoneo a compromettere i valori del paesaggio in quanto incidente in maniera apprezzabile, sia in senso fisico che estetico, sull'assetto ambientale-territoriale ed è riconducibile a quella attività di modificazione del territorio in relazione alla quale vige il regime autorizzatorio preventivo.
Commentario • 1
- 1. Abbattimento alberi: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2001, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 29/11/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 3276
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 47527/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EC CO, n. a Sondrio l'8.7.1964 e da NE ZI, n. a Tirano (SO) il 21.10.1932
avverso la sentenza 26.9.2000 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Enrico ROMANELLI, in sostituzione dell'avv.to Pietro CANZI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26.9.2000 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 24.1.2000 del Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di CC CO e EV ZI in ordine al reato di cui:
- all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (per avere, nelle rispettive qualità di responsabile di cantiere e di rappresentante dell'associazione temporanea di imprese "Beton Villa s.p.a. - Vienne Costruzioni s.r.l.", senza la prescritta autorizzazione, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico i seguenti lavori:
- in località Mationa, l'allargamento di un sentiero esistente, della larghezza di circa mt. 1,5, con creazione di una strada di mt. 90 x 3, e l'allargamento di un piazzale per circa mt. 30 x 1, con taglio di 15 larici e 25 ceppaie di pioppo, nocciolo e salicone di proprietà comunale;
- in località Mut, l'allargamento di un sentiero esistente, della larghezza di circa mt. 1, con creazione di una strada di mt. 60 x 2,5, con taglio di lo ceppaie di nocciolo di proprietà comunale;
- in località Tiolo Val Maggiore, la creazione di una strada di mt. 50 x 2,8 acc. in Grosio, fino all'estate 1998)
e condannava ciascuno, riconosciute circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni dieci di arresto e lire 20 milioni di ammenda, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale ed al solo EV anche quello della non menzione ed ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i condannati, i quali hanno eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione:
- l'insussistenza del reato di cui all'art. 1 sexies legge n.431/1985, in quanto sarebbero stati realizzati esclusivamente interventi di carattere provvisorio inidonei a recare pregiudizio alcuno all'assetto ambientale-territoriale.
La Comunità montana Valtellina di Tirano e la Commissione edilizia integrata del Comune di Grosio, infatti, avevano espresso parere favorevole circa la valutazione di assenza di danno ambientale delle opere, qualificandole come "piste provvisorie" e la situazione dei luoghi era stata già da tempo riportata allo stato originario. - la mancanza di qualsiasi responsabilità del EV, poiché egli non rappresentava in alcun modo l'associazione temporanea di imprese, non era rappresentante legale della "Beton Villa" s.p.a. (società capogruppo) ne' della "Vienne Costruzioni" s.r.l. (società associata mandante) ed aveva esclusivamente "l'incarico di intrattenere i rapporti con la committente, nell'interesse delle imprese riunite". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Quanto alla prima doglianza devono ribadirsi i principi già enunciati da questa Corte Suprema (ved. in particolare, Cass., Sez. 3^ 27.11.1997, ric. Zauli ed altri;
7.5.1998, ric. Vassallo;
5.10.2000, ric. Lorenzi) secondo i quali il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.431/1985 è reato di pericolo e tale sua natura esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n.431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 151 del D.Lgs.29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione dell'assetto del territorio,
attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
nell'esercizio dell'attività agro silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico;
nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).
Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti sia in opere edilizie sia in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto.
La fattispecie in esame - come esattamente evidenziato dalla Corte di merito - è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere di rilevante entità: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante.
L'abbattimento di un consistente numero di alberi e ceppaie ed i rilevanti allargamenti dei tracciati di sentieri preesistenti, già in astratto e prima della loro realizzazione, dovevano prospettarsi oggettivamente idonei a compromettere i valori del paesaggio e ciò in quanto essi intrinsecamente incidono in maniera apprezzabile, in senso fisico ed estetico, sull'assetto ambientale-territoriale e sono riconducibili a quell'attività di modificazione del territorio, in relazione alla quale il regime autorizzatorio si pone come necessario ed ineludibile.
2. È vero che l'associazione temporanea di imprese, nella forma recepita nel nostro ordinamento, si fonda su un rapporto di mandato, conferito ad un'impresa definita come capogruppo da parte delle altre imprese riunite. Con ciò non si ha creazione di una nuova impresa o, comunque, di una nuova figura soggettiva distinta dalle imprese partecipanti alla riunione ed il rapporto di mandato fa permanere in ciascuna delle imprese riunite la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Viene a crearsi in sostanza, un particolare organismo operativo, sprovvisto di soggettività giuridica, che non e imprenditore, ne sociale ne' individuale (anzi viene costituito proprio per non esserlo). La responsabilità del EV non è stata ricollegata, però, alla sua posizione nell'ambito del modello di integrazione delle imprese riunite, bensì è stata affermata in seguito al motivato accertamento fattuale che "al di là della qualificazione giuridica, egli era colui che di fatto operava per conto dell'associazione temporanea di imprese in relazione ai lavori in esame".
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2002