Sentenza 17 luglio 2008
Massime • 2
I risultati delle intercettazioni sono utilizzabili nel procedimento cautelare pur quando il pubblico ministero non abbia allegato i relativi supporti.
In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, nella nozione di urgenza, quale requisito di legittimità del decreto del P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, sicchè la motivazione sul primo requisito dà conto anche della sussistenza del secondo, e la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2008, n. 37699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37699 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1127
Dott. OLDI AO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - N. 017255/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NC, N. IL 16/07/1971;
avverso ORDINANZA del 02/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO SC, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Staiano e Salvi.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione VO SC cl. 1971 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 2 novembre 2007 con la quale è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal locale Gip con provvedimento del 17 settembre 2007. La misura è stata disposta in relazione alle imputazioni di - direzione e organizzazione della associazione mafiosa denominata "cosca LL-VO", operante sul territorio di San LU e dedita, anche attraverso l'uso di armi, alla commissione di omicidi e al controllo delle attività economiche locali (capo A); - concorso con LL SC cl. 1977, LL GI cl. 1981, VO AN e VO EB nell'omicidio aggravato di GI AR, per motivi di vendetta e di supremazia mafiosa, in quanto alla famiglia della GI, i NI, era addebitato l'attentato a LL SC commesso il 31 luglio 2006, fatto commesso in San LU il 25 dicembre 2006 (capo C); nel tentato omicidio aggravato di RI SC, consumato in pari data (capo D); nel reato di lesioni personali in danno di NI SC (capo E) e del minore GI IC (capo F); - concorso nei reati satelliti di violazione della legge sulle armi (capi G, L ed M).
Nella ordinanza impugnata si ricordava come VO SC fosse stato identificato quale membro della organizzazione criminale si stampo mafioso denominata LL-VO, operante sul territorio di San LU, sulla costa jonica della Calabria, organizzazione che per ragioni di supremazia sul territorio e controllo delle attività della zona, era entrata in conflitto con altra cosca presente sulla medesima area: quella dei NI-GI.
Vari erano stati gli episodi di sangue che avevano visto coinvolti membri dei sodalizi rivali e quelli oggetto della ordinanza custodiale in riesame risalivano al giorno di Natale del 2006, quando un gruppo armato di persone aveva fatto irruzione nella abitazione di NI GI, capo della omonima famiglia, ed aveva attinto con colpi d'arma da fuoco GI AR (moglie di NI AN LU e nuora di NI GI) uccidendola. Erano rimasti feriti anche il menzionato NI AN LU, suo fratello NI SC e il minore GI IC. Separatamente, ma lo stesso giorno, era gravemente ferito RI SC ed il fatto, per le ragioni che si diranno, veni va posto in stretta connessione con l'agguato in casa dei NI.
Per la cronaca, vai la pena ricordare che dopo pochi giorni era stato registrato un attentato a persone vicine al clan LL-VO e, il giorno di ferragosto del 2007, in Germania, a Duisburg, altro gravissimo attentato ai danni di altri membri della stessa famiglia mafiosa LL-VO.
Le indagini essenzialmente fondate su intercettazioni telefoniche oltre che su una intensa attività di PG - che aveva portato al rinvenimento del bunker utilizzato per nascondere gli autori dei fatti di sangue e per custodire le armi - avevano puntato su membri della famiglia LL-VO e, tra l'altro, sulla figura di VO SC.
Gli esiti delle indagini erano stati confortati, a parere dello sesso Tribunale, dallo "stub" effettuato sulle mani dell'indagato, con esito positivo.
Deduce il ricorrente:
1) la perdita di efficacia della misura cautelare per non avere l'autorità procedente, in violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, inviato nei termini di legge al Tribunale del riesame le bobine contenenti le conversazioni di OR AR AB, avendo il Gip, nella sua ordinanza, fatto largo uso di tali conversazioni soprattutto in ragione del tono usato dagli interlocutori. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene in modo costante che ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l'emissione di una misura cautelare non è necessaria nemmeno la trasmissione del verbale previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 1, ma è sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una documentazione sommaria e informale, come i c.d. brogliacci di ascolto, (rv 212104; rv 213727). A maggior ragione non è produttivo di alcuna sanzione processuale e tanto meno della inutilizzabilità del mezzo o della inefficacia della ordinanza, il mancato invio delle bobine contenente i nastri delle intercettazioni, posto che il contraddittorio delle parti e l'esame nel merito da parte del Tribunale è garantito attraverso il vaglio del suddetto materiale, dovendosi tenere conto anche dell'interesse alla celere definizione della procedura, perseguito attraverso la brevità dei termini perentori imposti nella procedura incidentale. È poi anche da rilevare che, come ribadito di recente dalle Sezioni unite di questa Corte (rv 239699 Ivanov), l'omessa o tardiva trasmissione di atti non determina, di per sè, la caducazione automatica della misura, dovendosi pur sempre valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo.
Nella specie tale prova di resistenza non sembra portare a conclusioni utili per il ricorrente, non apprezzandosi in alcun modo la centralità o comunque la indispensabilità del mezzo di prova in questione rispetto alla complessiva tenuta dell'impianto accusatorio, incentrato sugli ulteriori elementi indiziari sopra ricordati. Trattandosi di un vizio dedotto nella forma dell'errar in procedendo, la Cassazione è giudice diretto della questione ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. c), con la conseguenza che la censura del ricorrente sulla omessa motivazione da parte del Tribunale, ex art.606 c.p.p., lett. e), è manifestamente infondata.
2) Si deduce, poi, la inutilizzabilità delle intercettazioni, con speciale riferimento a quelle eseguite nel carcere di Carinola, in quanto il relativo decreto autorizzativo (dec. PM del 22 febbraio 2007, convalidato dal gip il 23 febbraio 2007) poggerebbe su notizie di reato acquisite da fonte confidenziale, in violazione del disposto dell'art. 203 c.p.p. e art. 267 c.p.p., comma 1, essendo oltretutto irrilevante, a parere della difesa, il richiamo contenuto nel detto decreto autorizzativo di convalida, alle note informative dei Carabinieri di Locri.
Sarebbero inutilizzabili, poi, per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, le stesse intercettazioni poiché il decreto col quale il PM
disponeva il ricorso ad impianti esterni è stato motivato in modo incongruo quanto al requisito della "insufficienza e inidoneità" degli impianti in dotazione alla Procura. Il PM aveva cioè fatto ricorso pedissequamente alla formula legislativa della "insufficienza e inidoneità", contravvenendo ai principi in materia esposti dalle Sezioni unite.
In terzo luogo, il requisito della urgenza prevista come "eccezionale" ai sensi dell'art. 268 c.p.p. era stato giustificato negli stessi termini della urgenza prevista dall'art. 267 c.p.p., comma 2, che invece è prevista senza particolari qualificazioni.
Il primo profilo del motivo di ricorso è manifestamente infondato. È incontroverso che, ai fini della delineazione dei sufficienti indizi di reato, per l'autorizzazione di intercettazione in relazione a reati di criminalità organizzata, è fatto divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in base al disposto dell'art. 203 c.p.p., comma 1 bis (introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art.7), espressamente richiamato dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.13, comma 1, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (come modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 23). Ciò nonostante, il divieto è impropriamente richiamato nel caso di specie poiché la parte della motivazione del decreto autorizzativo che il ricorrente censura -espressamente richiamandola a pag. 9 del ricorso - evidenzia che il riferimento alla fonte confidenziale è del tutto marginale ed ha un connotato non di causalità ma di occasionalità nella economia della motivazione sui sufficienti indizi di reato. Gli indizi di reato sono infatti riferiti a pregresse attività di intercettazione mentre il richiamo alla fonte confidenziale è fatto per riferire l'occasione della nuova intercettazione da espletare in carcere, e cioè i tentativi di pacificazione che sarebbero stati avviati ai vertici delle cosche per porre fine alla guerra di mafia. Quindi ad un particolare riguardante un fenomeno collaterale tanto alla vitalità della associazione mafiosa perseguita, quanto alla consumazione dei reati di sangue. È utile aggiungere, peraltro, che la intercettazione è autorizzata, quando è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini, in presenza di gravi indizi di reato (sufficienti indizi e necessità non qualificata, per i delitti di criminalità organizzata): e i gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (rv 235536), con la conseguenza che, nella specie, è indubbio ne' viene contestato dall'interessato, che gli indizi dei reati di sangue fossero emersi dalle precedenti intercettazioni e dalle indagini di PG già svolte e riferite al PM (v. SS.UU. rv 216663).
Il secondo profilo del motivo di ricorso è pure infondato. È noto che le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato, come ricordato dal ricorrente, che "...neppure il presupposto fattuale della prima impostazione giurisprudenziale che fondava, fino a qualche anno addietro, la base giustificativa del ragionamento sulla circostanza che la tecnologia imponeva il ricorso a strutture mobili di captazione della fonte sonora per l'esecuzione di intercettazioni ambientali, sembra oggi corretto, alla luce delle moderne evoluzioni tecnologiche che consentono (com'è concretamente avvenuto nella fattispecie in esame, nella quale le intercettazioni ambientali sono state eseguite mediante collocazione nell'autovettura di un telefono cellulare, collegato con l'impianto fisso di ricezione e registrazione della polizia di Stato di Andria ed attivato di volta in volta mediante la composizione di un numero telefonico radiomobile) il compimento delle medesime operazioni anche mediante impianti fissi e, quindi, anche mediante le apparecchiature di ascolto e di registrazione installate presso la procura della Repubblica" (SS.UU. n. 42792 del 2001, Policastro). Tale sentenza, in conclusione, aveva affermato la inaccettabilità , alla luce della evoluzione dei mezzi tecnici a disposizione, di una motivazione standard di "inidoneità o insufficienza" degli impianti fissi della Procura per il solo fatto di dovere effettuare captazioni ambientali su una vettura in movimento. L'assunto è stato in parte ripreso e ampliato anche dal più recente intervento delle Sezioni unite, nella sentenza n. 30347, del 2007, Aguneche. La Corte ha cioè, in linea con le precedenti decisioni, rimarcato che l'obbligo di motivazione del decreto del PM reso ex art. 268 c.p.p., comma 3 non è assolto col semplice riferimento alla
"insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità" (rv 236754). Ha aggiunto in motivazione, richiamando la sent. Sez. Un., n. 919/2003, Gatto, di confermare e ribadire la nozione di inidoneità di tipo "funzionale" di tali impianti, accreditata dalla giurisprudenza, e comprendente non solo una obiettiva situazione di fatto che renda necessario il ricorso ad impianti esterni, ma anche la concreta inadeguatezza al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria all'accertamento dei fatti, in relazione, cioè, alle caratteristiche concrete delle operazioni captative e alle finalità investigative perseguite .
Ebbene, nel decreto riportato dallo stesso ricorrente a pag. 10 del ricorso, non si legge una motivazione del genere di quella "rigettata" dalle Sezioni unite, ma la attestazione della "insufficienza o inidoneità" degli impianti previsti in via ordinaria in relazione al luogo di captazione (un carcere, con le verosimili protezioni speciali che esso comporta) , attestazione tale da comportare difficoltà tecniche di trasmissione del segnale audiovideo a fonti di ricezione che non fossero collocate in prossimità.
Si tratta di una motivazione adeguata, soprattutto se si considera che la giurisprudenza di legittimità, ancora una volta con l'avallo delle Sezioni unite (v. sentenza Aguneche), ha più volte osservato, come già anticipato, che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - che legittima il ricorso, con decreto motivato del pubblico ministero, ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione (v. tra le molte, rv 227177). E, nella motivazione della decisione appena ricordata, la Corte aveva rilevato come il principio consentisse il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine avesse richiesto, ad esempio, e non dissimilmente da caso che ci occupa, il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di riprese televisive automatiche trasmesse ad impianti esistenti presso strutture di polizia giudiziaria. Infine, è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ritiene che il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende, si, il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (rv 230568). Il terzo profilo del motivo di ricorso è infine manifestamente infondato.
La difesa cita quella che risulta essere l'unica sentenza massimata di questa Corte (rv 213819), espressiva del principio di cui invoca l'applicazione. La pressoché unanime giurisprudenza susseguente si è attestata sul diverso principio - assai più aderente ad una interpretazione logica e sistematica del precetto - secondo cui nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalla legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito da al contempo conto anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni, (rv 235803).
Conformi N. 1639 del 2004 Rv. 227309, N. 2563 del 2005 Rv. 230882, N. 7258 del 2005 Rv. 231468, N. 27852 del 2005 Rv. 232161, N. 32469 del 2005 Rv. 232220, N. 25255 del 2006 Rv. 234836.
3) Con il terzo e il quarto motivo di ricorso la parte deduce il vizio di motivazione sulla valutazione del materiale indiziario, con particolare riferimento:
- al movente;
- alla interpretazione degli esiti delle intercettazioni;
- all'esito dello stub;
- alla sussistenza degli elementi integrativi del reato associativo di cui al capo a).
I motivi sono inammissibili.
La parte formula invero censure non consentite dinanzi alla Cassazione, poiché con esse, pur evocandosi il vizio di motivazione, si sollecita nella sostanza una nuova, alternativa e diversa interpretazione del materiale indiziario, interpretazione che è affidata invece in via esclusiva al giudice del merito, potendo, quello della legittimità, soltanto controllare la tenuta logica e la completezza della motivazione esibita dal giudice a quo. Il ricorrente sostiene, invero, che sarebbe illogico individuare il movente della azione omicidiaria nella necessità di vendicare l'attentato subito da LL SC nel luglio 2006, attentato a sua volta inquadrato dai giudici quale ultimo evento di una faida tra opposti clan, cominciata con fatti di sangue del lontano 1991. E ciò anche dovendosi considerare, a suo dire, che non sono state individuate precise responsabilità e quindi chiari coinvolgimenti del LL SC o del VO SC in relazione ai numerosi fatti di sangue che i giudici hanno elencato per illustrare il concatenarsi dei fatti di sangue. Neppure sarebbe chiarito il movente del tentato omicidio in danno di RI.
Inoltre il ricorrente lamenta il carattere insignificante se non addirittura, incomprensibile, di talune delle intercettazioni menzionate, soprattutto quelle riguardanti conversazioni di persone terze rispetto ai soggetti direttamente interessati dalle contestazioni.
In terzo luogo lamenta la mancata considerazione, in tema di stub, delle osservazioni del consulente di parte sulla non significatività delle particelle rintracciate, essendovi la possibilità che l'interessato si fosse contaminato con residui di spari di petardi. Si prosegue contestando la valenza indiziaria del rinvenimento di armi e documenti nel bunker rintracciato dalla P.G.. Si conclude evidenziando che non è stata data dai giudici nessuna seria dimostrazione del coinvolgimento del VO nel sodalizio mafioso operante dal 1991. Neppure i fatti di sangue del giorno di Natale sarebbero indicativi di tale appartenenza essendo rimasto consacrato nelle conversazioni intercettate che non furono voluti dalla cosca di riferimento.
Sarebbe d'altro canto illogica la ritenuta aggravante ex art. 61 c.p., n. 1 la cui configurazione svuoterebbe di contenuto il ritenuto movente omicidiario.
Ebbene, è appena il caso di ricordare, come del resto già anticipato, che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (rv. SS.UU. rv. 215828;
rv. 237012).
Le Sezioni unite hanno anche sottolineato - premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p., e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo - che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.
L'esame del provvedimento impugnato rivela un costrutto logico, esauriente e plausibile che impedisce l'ulteriore censura di questa Corte.
Infatti, proprio la completa visione di insieme delle emergenze proposta dai giudici e l'inquadramento sistematico prospettato in termini di piena razionalità impediscono in questa sede di valorizzare le singole incongruenze emergenti dalla analisi proposta dal difensore, analisi che, invero, pretende di cogliere quelle incongruenze sulla base di una inammissibile parcellizzazione delle risultanze investigative.
Basterà qui ricordare come, secondo la ricostruzione operata dai giudici, il movente sia stato "costruito" in maniera più stringente sul piano indiziario, soprattutto sulla base di conversazioni analizzate nella loro progressione e presentate come esenti da qualsiasi dubbio interpretativo: conversazioni attestanti il rancore del LL, inchiodato dai postumi del grave attentato subito in casa, nei confronti di quattro cugini che avrebbero ignorato quanto da lui fatto in favore del loro fratello, Ò", deceduto in modo violento. Sono poi indicati i criteri in base ai quali tali soggetti sono stati individuati nell'odierno ricorrente e nei suoi stretti congiunti, in ragione di intercettazioni e anche di SMS che dimostrano una certa tensione nella ripresa di rapporti interrotti, e del fatto che tutti i soggetti in questione sono rimasti irreperibili per sette mesi ed in reciproca compagnia a far data dal giorno dei fatti di sangue in esame.
Ma soprattutto, l'elemento pregnante e incisivo dell'intero impianto accusatorio è quello acquisito successivamente agli eventi delittuosi in considerazione ed è costituito dal tenore della conversazione intercettata tra LL GI e RB SC nel carcere di Carinola.
Si tratta di un colloquio che, secondo la ricostruzione del tutto logica operata dal Tribunale del riesame, con toni e vocaboli del tutto chiari nel significato, attesta come gli interlocutori (il capo della cosca 'ndranghetista di TI e suo genero che è anche cognato dell'odierno ricorrente) affermino che tutto era avvenuto senza la preventiva approvazione della famiglia. Il LL parla di un colloquio avuto in precedenza con LL IC, padre di LL SC e zio dei fratelli VO (SC, AN e EB) che erano nipoti di sua moglie VO AR, per dirgli di tenere a bada i suoi ragazzi. Nello stesso colloquio il LL da atto al proprio interlocutore che la mattina di Natale aveva avuto uno scambio di vedute con RA indicato come "mio cognato" e quindi sicuramente individuabile nel ricorrente. E a costui aveva ancora una volta raccomandato di stare attento. Ma, proseguiva il narrante, "quando erano le due è successo il fatto .. e allora arrivato a questo punto fatevela voi". Nel colloquio era ritenuto manifesto il riferimento al fatto che era stata provocata, da persone di dubbie qualità anche solo sul piano militare, la morte di una madre di famiglia, evenienza perfettamente collimante con la morte della GI AR.
Nella ordinanza, poi, si da contezza, in maniera dettagliata e logica, della ragione per la quale anche l'attentato, pressoché contemporaneo, a RI va ricondotto al medesimo movente vendicativo, essendosi il RI accompagnato pubblicamente, la mattina dei fatti, a NI AO, appartenente alla famiglia avversa ai LL e da questa fatta oggetto di bersaglio della iniziativa ritorsiva. Secondo la ricostruzione accreditata dal Tribunale, il RI la mattina del duplice agguato, aveva girato per il paese a bordo della vettura prestatagli da una appartenente alla famiglia NI-GI (essendo cognata di NI AO) e a quest'ultimo aveva ceduto il volante così evidentemente, ancora secondo i giudici, agevolando la identificazione dell'auto come mezzo appartenente ai NI. È anche segnalato che NI AO era il fratello di NI AN LU, marito della GI, rimasta vittima dell'agguato di Natale.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto, basando tale sua conclusione su una rievocazione del tutto congrua sul piano logico, che il RI sia stato fatto segno di colpi d'arma da fuoco mentre transitava casualmente lungo la strada percorsa anche dai malviventi che appena poco prima avevano fatto irruzione nella casa dei NI-GI.
È stata operata anche una ricostruzione della tempistica, compatibile con tale rievocazione.
L'occasione era stata colta al volo ed erano partiti i colpi finalizzati, con buona probabilità, ad eliminare il possessore dell'auto, ritenuto essere, come detto uno dei tre figli di NI GI.
Il RI era rimasto vittima di uno scambio di persona. Del pari inammissibili, perché miranti a contrapporsi ad una ricostruzione del tutto plausibile, sono i rilievi avverso la ritenuta significatività degli indizi rappresentanti dal rinvenimento del bunker e l'esito degli stubs.
Quanto al rinvenimento del bunker, le conclusioni del tribunale , che ha identificato in esso un elemento di localizzazione della consorteria mafiosa, sia per l'uso che se ne era fatto quale deposito di armi sia per l'utilizzo come base per assicurarsi la clandestinità da parte del ricorrente e dei fratelli e cugino complici, reggono alle censure della difesa. L'utilizzo del detto bunker è riferito al ricorrente e ai menzionati soggetti sulla base di un elemento di indubbia pregnanza indiziaria, quale il rinvenimento in esso di documenti del VO SC e di un fratello: documenti di uso corrente quali carte di credito e patente, sicché costituisce una inammissibile critica, in sede di legittimità, quella del ricorrente secondo cui i documenti non sarebbero segno di un uso "attuale" del locale da parte dei titolari dei documenti stessi.
Della stessa natura e quindi inammissibili sono le censure riguardanti la valenza attribuita agli stubs eseguiti sul ricorrente e sul fratello.
Il Tribunale non omette infatti di analizzare la tesi difensiva, secondo cui gli esiti di tali accertamenti sarebbero non univoci nella direzione della tesi accusatoria. Invero il Tribunale, con argomentare non censurabile sul piano logico, ha osservato che le altre possibili fonti delle dette particelle, rappresentate dalla difesa, non potevano avere ingresso nella analisi del materiale indiziario. E ciò in quanto le stesse dichiarazioni difensive dei prevenuti, sul mancato allontanamento dalla casa materna nelle ore precedenti all'attentato, sono state utilizzate come dimostrazione del fatto che nessuna altra attività poteva da questi essere stata svolta sì d a giustificare le tracce di sparo sulle loro mani. La stessa difesa, nel sostenere la tesi del maneggio dei petardi, lo fa in termini talmente vaghi ed eventuali, da non dare luogo nemmeno lontanamente ad un vizio di motivazione o ad altro vizio deducibile ex art. 606 c.p.p.. Non è carente o illogica la motivazione per quanto concerne, nei termini che sono necessari e sufficienti in sede di incidente cautelare, la configurazione della condotta del ricorrente come rilevante ai sensi dell'art. 416 bis c.p.. Nella motivazione si configura la esistenza di un simile sodalizio a partire dai primi anni '90 analizzando il peso della conversazione telefonica di NI ON, qualificato come personaggio di vertice dell'ambiente 'ndranghetista nell'area di San LU, dalla quale si evinceva la organizzazione di un summit al quale parteciparono le piu' importanti famiglie della stessa caratura per il componimento del conflitto allora in essere.
Si prosegue con la disamina delle modalita' indicative del patto di solidarietà da cui dimostrano di essere legati, assieme al ricorrente, i protagonisti toccati a vario titolo dalla vicenda di sangue emersa, patto che viene ad emersione anche al momento in cui si riesce a garantire, con le modalità osservate dalla PG e di cui l'ordinanza à conto, la clandestinità di coloro che, dopo le azioni militari, sarebbero rimasti esposti non solo alle iniziative della PG ma anche e soprattutto alle ritorsioni dei clan concorrenti e rivali. Si aggiunge la analisi della capacità intimidatrice del gruppo, attestata dalla disponibilità ingente di armi e si completa con la indicazione dell'apporto desumibile dallo specifico reato fine oggetto di investigazione: un apporto rappresentato dal rafforzamento sul territorio della capacità di intimidazione e di controllo del territorio da parte della organizzazione cui l'agente appartiene. Per quanto concerne infine, la correttezza della contestazione della aggravante ex art. 61 c.p., vai la pena ricordare, con la giurisprudenza di questa Corte, come il fine del conseguimento di un incontrastato controllo criminale su un determinato territorio, in vista dello sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto, nei congrui casi, come configurante un motivo turpe e ignobile, in quanto, alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico, che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (rv 215504; rv 230243).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008