Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 2
Non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine.
In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalla legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito dà al contempo conto anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni.
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2006, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 21/11/2006
Dott. SERPICO NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1465
Dott. CONTI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA CA - Consigliere - N. 8595/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT GI, n. a Taranto il 14.12.1969;
2) ET NC, n. a Taranto il 19.03.1950;
3) BA IO, n. a Taranto il 22.08.1958;
4) LI LD, n. a Taranto il 31.10.1969;
5) RI RO, n. a Taranto il 10.10.1963;
6) IN UI, n. a Taranto il 28.06.1962;
7) D'NZ ND, n. a Taranto il 21.03.1958;
8) FO MO, n. a Taranto il 13.07.1972;
avverso la sentenza in data 15 luglio 2004 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI NI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA NI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti del CA A. limitatamente alla misura della pena da determinare in anni 4, mesi otto di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa, e rigetto nel resto;
nonché per la inammissibilità dei ricorsi di LI G., BA M., RI R., MI L. e D'NZ O. e per il rigetto dei restanti ricorsi;
Uditi gli avvocati PESARE Franz per LI G., D'NZ O. e BA M., PAPEO Vincenzo in sostituzione ELavv. DI TE OM per CA A., AR NI per MI L., RI R. D'NZ O., e avv. BUCCI Ernesto per NO C. e in sostituzione ELavv. PETRONE CA per SO F., i quali hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 dicembre 2001 il Tribunale di Taranto dichiarava TT GI, ET NC, BA IO, LI LD, RI RO, IN UI, D'NZ ND, FO MO dei reati loro ascritti, e in particolare:
LI G., SO F., GG R., MI L., D'NZ O. e NO C., del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (in Taranto, dall'ottobre del 1994 al maggio 1998);
MI L., D'NZ O. e GG R., del reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74 (in Taranto, dall'ottobre del 1994 al maggio
1998);
MI L. e D'NZ O., di reati di contrabbando in tabacchi lavorati esteri (in Taranto e provincia sino al 7 dicembre 1998) e di estorsione e rapina aggravate (in Taranto, nella primavera del 1996);
GG R., dei reati di estorsione e rapina aggravate (in Taranto, nell'estate del 1996);
BA M., del reato di estorsione continuata (in Taranto, nell'estate del 1996);
CA A., del reato continuato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente (in Taranto, dall'ottobre 1994 al maggio 1998). Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dai predetti imputati, riduceva in varia misura le pene inflitte ai medesimi, riconoscendo tra l'altro le attenuanti generiche equivalenti ad LI G. e a SO F. e le attenuanti generiche prevalenti a BA M. e a CA A., nonché la continuazione con altro reato oggetto di precedente giudicato relativamente a NO C..
Nei confronti degli imputati LI G., BA M., D'NZ O., MI L. e GG R., il riconoscimento delle attenuanti generiche, a seconda dei casi, con giudizio di equivalenza o di prevalenza, e il più mite trattamento sanzionatorio conseguivano alla valutazione favorevole della concorde richiesta delle parti, previa rinuncia dei predetti imputati a ogni altro motivo di impugnazione, a norma ELart. 599 c.p.p., comma 4. Aspetto centrale ELattuale procedimento penale è l'associazione di tipo mafioso, finalizzata anche al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiata da D'NZ ND, già condannato con due sentenze irrevocabili per analogo reato per fatti commessi fino al 1993.
I giudici di merito, soprattutto attraverso i colloqui intercettati nel carcere di Taranto, intrattenuti dal D'NZ O. con la moglie MI UI e il OT D'NZ FA (quest'ultimo giudicato separatamente), hanno ritenuto provato che D'NZ ND, pur nel suo stato di detenzione, aveva ricostituito un sodalizio criminoso finalizzato al narcotraffico che aveva operato tra il 1994 e il 1998. Ulteriori elementi di prova derivavano da intercettazioni ambientali effettuate in altri procedimenti e acquisite agli atti nonché, in parte, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e imputati di reato connesso NE EL e LE NI.
Ricorrono per Cassazione tutti gli imputati.
1. BA M., a mezzo del difensore avv. PESARE Franz, deduce la carenza di motivazione in punto di determinazione della pena, non essendo rinvenibile nella sentenza impugnata l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che conducevano al nuovo trattamento sanzionatorio, non rilevando che nella specie la sentenza sia stata emessa sulla base di un concordato della pena.
2. LI G., a mezzo del difensore avv. PESARE Franz, deduce la violazione degli artt. 167, 157 c.p.p., ELart. 171 c.p.p., lett. d) e ELart. 184 c.p.p., commi 2 e 3, in relazione alla irrituale notifica ELavviso della udienza in appello ai difensori avvocati PESARE Franz e CONSERVA Beatrice.
La questione, investendo una nullità assoluta eccepita in dibattimento, e non un aspetto trattato in motivi di appello, deve ritenersi proponibile malgrado la rinuncia ai motivi di impugnazione fatta dal ricorrente a norma ELart. 599 c.p.p., comma 4. Nella specie, detta notificazione era stata invalidamente eseguita presso i domiciliatari nominati dai difensori (avvocati La Salvia e Sala, con studio in Taranto), vigente il Decreto n. 1578 del 1933, che, all'art. 17 comma 7 (recte, n. 7), a ciò onerava i difensori non residenti nel capoluogo del Tribunale, senza considerare che tale elezione era venuta a cadere per effetto della L. 24 febbraio 1997, n. 7, art. 5, secondo cui non occorreva alcuna elezione di domicilio nel capoluogo di Tribunale per i legali aventi residenza in un comune compreso nel relativo circondario, come era il caso degli avvocati Pesare e Conserva. La notificazione andava dunque fatta presso l'effettivo domicilio dei difensori.
Alla udienza del 5 settembre 2003, assente l'avv. Conserva, l'avv. Pesare era comparso al solo fine di eccepire detta nullità, sicché non si era prodotta alcuna sanatoria.
Con l'ordinanza presa all'udienza del 12 settembre 2003 (impugnata contestualmente al presente ricorso), la Corte di appello rigettava l'eccezione ritenendo l'invalidità della notificazione ELavviso superata dalla comparizione ELavv. Pesare e dalla produzione della procura speciale ai fini del concordato sulla pena, con ciò non considerando:
- che l'avv. Conserva non era presente e che quindi il primo rilievo poteva riguardare solo l'avv. Pesare;
- che la presenza ELavv. Pesare era stata dichiaratamente fatta al solo scopo di eccepire la nullità, a norma ELart. 184 c.p.p., comma 2;
- che la produzione della procura speciale non poteva avere valore di sanatoria rispetto alla nullità eccepita tempestivamente alla precedente udienza.
3. D'NZ O., a mezzo del difensore avv. Franz Pesare, deduce le stesse violazioni di legge evidenziate nel ricorso di LI G., e svolge considerazioni preliminari del tutto analoghe. Nel caso specifico, si sottolinea che la notifica ELavviso di udienza al difensore avv. Pesare era stata invalidamente effettuata presso il domiciliatario avv. La Salvia, che non doveva più considerarsi attuale, per la sopravvenuta modifica normativa richiamata nel ricorso di LI G..
Con l'ordinanza presa all'udienza del 12 settembre 2003 (impugnata contestualmente al presente ricorso), la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione, rilevando che al momento ELavviso l'avv. Pesare non poteva considerarsi rivestire la qualità di difensore di D'NZ O., avendo questo nominato già due difensori, avvocati Cagnetta e La Rosa e procedendo poi alla nomina ELavv. Pesare senza revoca di uno dei due precedenti difensori, con la conseguenza che tale ulteriore nomina doveva considerarsi senza effetto, a norma ELart. 24 disp. att. c.p.p.: infatti solo dopo la notificazione ELavviso di udienza era pervenuta rinuncia al mandato ELavv. La Rosa.
Replica il ricorrente, richiamandosi a orientamenti giurisprudenziali sul punto, che la revoca di uno dei due precedenti difensori doveva intendersi essere avvenuta per facta concludentia, non occorrendo necessariamente, in presenza di circostanze specifiche, un formale provvedimento di revoca. Nel caso in esame, la revoca doveva ritenersi implicitamente sulla base dei seguenti fatti:
- i motivi di appello erano stati redatti solo dall'avv. Cagnetta;
con la nomina ELavv. Pesare fatta presso la Casa circondariale l'imputato aveva confermato la nomina del solo avv. Cagnetta, senza fare menzione ELavv. La Rosa;
- l'avv. La Rosa non si era mai presentato in udienza e aveva fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al mandato in data 3 settembre 2003;
- l'imputato alla udienza del 5 settembre aveva confermato le nomine degli avvocati Cagnetta e Pesare e la revoca della nomina ELavv. La Rosa.
4. GG R. deduce personalmente il vizio di motivazione sulla pena, per considerazioni analoghe a quelle esposte nel ricorso di BA M..
5. MI L. deduce personalmente che la sua responsabilità è stata affermata sulla base del contenuto delle intercettazioni ambientali presso la Casa Circondariale di Taranto con riferimento ai colloqui intercorsi con il marito D'NZ ND, peraltro non indicativi di un'attività delittuosa in atto ma di attività delittuose ancora da compiere.
6. NO C., a mezzo del difensore avv. Ernesto Bucci, deduce con un unico motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso capeggiata da D'NZ ND.
La sentenza impugnata si è limitata ad osservare che lo stato di detenzione ELimputato non era di per sè ostativo alla sua ulteriore condotta di partecipazione all'associazione, dopo la precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., quale aderente al clan De VI - RD - D'NZ.
Ma non era l'imputato a dovere dimostrare di non avere mantenuto legami con gli altri sodali;
era l'accusa che doveva provare questo perdurante collegamento, dopo lo scioglimento del precedente sodalizio.
Di fatto, l'unico elemento a carico ELimputato è costituito da due intercettazioni ambientali nelle quali D'NZ O. asseriva che tale CI, che si è ritenuto di individuare nel NO C., era un suo "ragazzo".
Nella sentenza non si indica alcun concreto elemento dal quale desumere che il NO C. avesse effettivamente posto in essere comportamenti indicativi di una sua fattiva partecipazione al sodalizio.
7. SO F., a mezzo del difensore avv. CA Petrone, deduce:
7.1. Inosservanza o erronea applicazione ELart. 268 c.p.p., comma 3, e art. 270 c.p.p. e vizio di motivazione in punto inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, effettuate medianti esterni senza che fossero esplicitate le eccezionali ragioni di urgenza e le ragioni per le quali non potessero essere impiegati gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica. Il Tribunale aveva riconosciuto tale carenza di motivazione, ma aveva ritenuto di superarla osservando apoditticamente che le attrezzature in dotazione alla Procura erano inidonee all'attività di captazione e che sussistevano ragioni di eccezionale urgenza facendo riferimento ai colloqui che nelle ore immediatamente successive si sarebbero tenuti tra il D'NZ O. e i suoi familiari nella Casa circondariale di Taranto.
Per di più si era introdotto arbitrariamente un criterio di inversione ELonere della prova, affermandosi che non sussisteva "un qualsiasi elemento di prova contraria che era onere della parte che aveva eccepito la inutilizzabilità di dedurre". Le intercettazioni erano inoltre inutilizzabili sotto altro profilo, non essendosi esercitato da parte del G.i.p. il doveroso controllo di legittimità sulla richiesta del p.m.: la sentenza impugnata afferma la idoneità di una motivazione per relationem, senza peraltro chiarire a quali specifici atti del procedimento si facesse rinvio.
7.2. Violazione ELart. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in tema di valutazione delle prove di responsabilità del SO F.. A carico ELimputato si adduce un unico isolato elemento, rappresentato da un colloquio intercorso tra D'NZ O. e il OT FA nel quale si fa riferimento a tale "P, individuato senz'altro nel SO F..
Nel colloquio il "P viene semplicemente indicato come un soggetto cui potevano rivolgersi i più giovani sodali per il compimento di attività delittuose, senza alcun riferimento a una concreta attività estorsiva in cui era impegnata la persona in questione in concorso con altri coimputati del delitto associativo, e senza che potesse ricavarsi che il "P avesse effettivamente fornito delle armi al D'NZ O. e al suo ipotetico gruppo. La sentenza si limita a passare in rassegna le frasi incriminate, senza alcuna valutazione critica delle stesse in termini di coinvolgimento del SO F. in un contesto associativo.
7.3. Errata applicazione ELart. 416 bis c.p. e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato in questione. Nella sentenza ci si sofferma sul cd. "metodo mafioso" e sulla "forza di intimidazione" derivante dal vincolo associativo, ma non si fa parola ELelemento strutturale - organizzativo del sodalizio, della relativa suddivisione di compiti e ruoli tra gli associati e del vincolo di solidarietà e reciproca assistenza tra gli stessi;
tutti aspetti puntualmente toccati nei motivi di appello, con i quali tra l'altro si sottolineava che D'NZ O. insisteva con il OT perché andasse da SO F. per convincerlo ad affiancarlo nelle sua attività estorsive e per chiedergli se avesse disponibilità di armi;
e inoltre che mancava la prova di una cassa comune all'interno del sodalizio.
Inoltre nessuna motivazione è stata data circa l'elemento della consapevolezza ELimputato di partecipare al presunto clan.
8. CA A., a mezzo del difensore avv. OM Di Terlizzi, deduce:
8.1. Mancata correlazione tra imputazione e sentenza. L'imputato era stato tratto a giudizio per avere fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante dall'ottobre 1994 al maggio 1998, mentre è stato condannato per una attività continuata di spaccio di eroina "per conto suo" commessa tra il gennaio 1995 e il maggio 1996.
Il fatto è stato dunque radicalmente mutato, perché nella originaria contestazione non si faceva riferimento ad alcuna concreta attività di spaccio.
8.2. Erronea applicazione ELart. 192 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione in punto di valutazione della chiamata di correo. L'unico elemento di prova a carico del CA A. è rappresentato dalla chiamata in correità di NE EL, consistente nella generica dichiarazione che "LD" aveva acquistato da lui eroina.
I riscontri considerati dalla sentenza impugnata non hanno in realtà alcuna portata individualizzante sul fatto, consistendo nel riconoscimento in udienza ELimputato (peraltro inquinato nella sua genuinità da una previa ricognizione fotografica) e dalla presenza del CA A. nell'aula ove si celebrava il processo cd. Ellesponto.
Quanto alle dichiarazioni del LE A. secondo cui l'imputato spacciava eroina per conto di D'NZ O. e RD, a parte l'inattendibilità generale del collaboratore, come riconosciuto dai giudici di merito, si tratta di un riferimento a un fatto diverso (contesto associativo) rispetto a quello per il quale è intervenuta condanna.
L'avv. NI Aricò ha depositato motivi nuovi nell'interesse di MI L., GG R.e D'NZ O., con i quali si insiste, con abbondanti richiami alla giurisprudenza di legittimità, e in particolare alla sentenza delle Sez. un. del 26 novembre 2003, ric. Gatto, sulla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per carente motivazione sui presupposti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. Si sottolinea inoltre che la inutilizzabilità estenderebbe i suoi effetti anche ai ricorrenti patteggianti in appello, per effetto della disposizione generale di cui all'art. 587 c.p.p.. Motivi nuovi letteralmente coincidenti con i precedenti sono stati presentati personalmente da BA M..
Ad illustrazione ulteriore dei motivi di ricorso, l'avv. CA Petrone, nell'interesse di SO F., ha depositato note di udienze, cui hanno fatto seguito motivi nuovi, con i quali si illustrano ulteriormente le ragioni poste a fondamento della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni ambientali e si evidenzia che gli elementi raccolti a carico ELimputato, rappresentati da brani di una sola conversazione inter alios, privi di qualsivoglia riscontro, non consentivano una affermazione di responsabilità penale "al di là di ogni ragionevole dubbio", criterio recentemente introdotto dalla L. n. 46 del 2006, atteso che da tale conversazione al più emergevano indicazioni circa un'attività criminosa ancora da compiere, e alla quale non avrebbe dovuto partecipare direttamente il SO F., come si ricava il fatto che il D'NZ O. sollecitava il OT a chiedere al SO F. se potesse fornirgli armi. Inoltre era estremamente significativo nel senso della carenza di concreti elementi a carico del SO F. il fatto che il collaborante NE E., molto legato al D'NZ O., non ne avesse mai fatto il nome quale partecipe del gruppo criminoso facente capo a quello.
Anche il difensore del CA A., avv. OM Di Terlizzi, ha depositato motivi nuovi, invocando, in primo luogo, lo jus superveniens costituito dalle recenti modifiche al trattamento sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (L. n. 49 del 2006 di conversione del D.L. n. 272 del 2005), che, essendo più
favorevole, impone alla Corte di Cassazione l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a norma ELart. 609 c.p.p., comma 2, dato che è stato applicato al CA A. il minimo edittale e che quindi la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla individuazione del nuovo minimo, in base all'art. 619 c.p.p., comma 3. In via subordinata si sollecita l'annullamento con rinvio. Inoltre si deduce il divieto di reformatio in pejus, perché l'aumento per la continuazione, determinato in mesi tre di reclusione e L. 3 milioni di multa dal Tribunale, è stato portato ad anni uno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa dalla Corte di appello, non rilevandosi che la pena complessiva è stata ridotta per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I rilievi circa la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni non sono meritevoli di accoglimento. Le operazioni erano state disposte sulla base di decreti emessi in via di urgenza dal Pubblico Ministero, a norma ELart. 267 c.p.p., comma 2, e ritualmente convalidati dal G.i.p..
Ora, quanto al presupposto della urgenza, come ripetutamente affermato da questa Corte, almeno a partire dalla sentenza emessa dalla Sesta sezione alla C.C. del 17 novembre 2004, ric. Gancitano, qualora, ricorrendo un caso di "urgenza", le operazioni di intercettazione devono essere avviate immediatamente, abilitandosi il Pubblico Ministero a disporle senza che si possa attendere il provvedimento autorizzativo del giudice, sussistono evidentemente anche le "eccezionali ragioni di urgenza" considerate come presupposto legittimante l'utilizzo di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, posto che sia riscontrata la insufficienza o inidoneità di quelli installati nella Procura della Repubblica (v. in questo senso, tra le altre, Cass., sez. 6^, C.C. 21 giugno 2005, Greco;
Cass., sez. 6^, C.C. 19 maggio 2005, Roveto;
Cass. sez. 6^, C.C. 11 aprile 2005, Sorrenti).
In altri termini, va confermato il seguente principio di diritto: i "casi di urgenza" che abilitano il Pubblico Ministero a emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni a norma ELart. 267 c.p.p., comma 2, comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei.
Consegue che la motivazione circa la sussistenza della "urgenza" ex art. 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268 c.p.p., comma 3, (contra Cass., sez. 4^, u.p. 22 aprile 1999, Nobile, che fa leva sul mero dato formale della esistenza di due distinte previsioni), ove le ragioni addotte ai fini della esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta - autorizzazione stabilita in via ordinaria dall'art. 267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica (nello stesso ordine di idee, v. Cass., sez. 2^, C.C. 27 marzo 2003, Leonardi e, idem, Di Pietro).
Consegue ancora che se il decreto d'urgenza del Pubblico Ministero è (come nella specie) convalidato da giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti di urgenza ai fini sia ELart. 267 c.p.p., comma 2, sia ELart. 268 c.p.p., comma 3, (cfr., fra le prime, Cass., sez. 5^, C.C. 28 ottobre 1997, Caputo, nonché le decisioni sopra citate).
Vale inoltre osservare che il ricorrente non ha dedotto per quale motivo le ragioni di urgenza rappresentate dal Pubblico Ministero nei provvedimenti in esame non fossero idonee a soddisfare i requisiti contemplati da entrambe le disposizioni sopra richiamate. Comunque, nel caso di specie, l'assoluta urgenza era incontestabilmente in re ipsa, dovendosi cogliere l'esatto momento in cui si svolgevano i colloqui in carcere tra D'NZ ND e i suoi familiari, tanto che nel primo decreto del 6 febbraio 1996 si aveva cura di specificare che il prossimo colloquio del D'NZ O. era previsto per l'indomani.
Con riferimento, poi, all'ulteriore presupposto della insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella procura della Repubblica, è stato precisato nel secondo decreto del 27 febbraio 1996 che detti impianti non erano idonei "attese le modalità con cui dovrà aver luogo la intercettazione", e tale specificazione concretizza il presupposto in questione, in perfetta aderenza a quanto affermato dalle Sezioni unite nelle decisioni richiamate dai ricorrenti. Trattandosi di un deficit tecnico, esso era evidentemente preesistente anche al momento della prima fase di avvio delle intercettazioni, precedente di soli pochi giorni, a nulla rilevando che, per un mero deficit espressivo, nel primo decreto detta obiettiva impossibilità tecnica non fosse stata esplicitata con richiamo alle ragioni di inadeguatezza tecnologica degli impianti di Procura.
2. Le specifiche questioni processuali sollevate da LI G. e da D'NZ O. sono manifestamente infondate.
2.1. Bene è stata effettuata la notificazione ELavviso della udienza fissata per il giudizio di appello agli avvocati Pesare e Conserva presso i rispettivi domiciliatari avvocati La Salvia e Sala. I ricorrenti osservano che tale elezione di domicilio non aveva più effetto giuridico, dal momento che essa era stata formalizzata quando ancora era vigente il R.D.L. n. 1578 del 1993, art. 17, n. 7, poi abrogato della L. 24 febbraio 1997, n. 7, art. 5 (da tempo entrato in vigore rispetto al momento in cui venne eseguita la contestata notificazione).
Ora, l'abrogato del R.D.L. n. 1578 del 1993, art. 17, n. 7, si limitava a stabilire, tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiede l'iscrizione.
Non si comprende (in primo luogo) per quale ragione i ricorrenti menzionino tale norma, dato che essa si riferiva alla iscrizione nell'albo dei procuratori, mentre, trattandosi di professionisti iscritti, a quanto pare, nell'albo degli avvocati, era semmai evocabile l'art. 27 del medesimo decreto, che prescriveva come presupposto per l'iscrizione la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione era domandata (e non la residenza nel capoluogo del circondario).
Comunque sia, tali norme avevano un rilievo meramente ordinamentale, senza alcuna implicazione, neppure all'epoca in cui il regio decreto venne varato, di tipo processuale. Da esse derivava un obbligo di residenza in un dato territorio ai fini ELiscrizione al locale albo, ma nulla se ne poteva ricavare in termine di onere di elezione di domicilio.
Nel procedimento penale, in tema di notificazione ai difensori valeva semmai l'art. 65 disp. att. c.p.p., che prendeva in esame il caso in cui il difensore non avesse domicilio nel circondario dove aveva sede l'ufficio giudiziario procedente: norma che non solo è stata abrogata ancor prima della citazione per il giudizio di appello, ma che imponeva alcuni adempimenti solo per la fase delle indagini e che comunque non interferiva con la situazione rappresentata nel ricorso, dato che i difensori ELLI G. e del D'NZ O., come esposto nei ricorsi, avevano domicilio nell'ambito del circondario del Tribunale di Taranto.
Pertanto, poiché detti difensori avevano per loro scelta, e cioè senza esserne onerati dalla legge processuale penale, eletto domicilio presso altri professionisti di Taranto, legittimamente la notificazione ELavviso per il giudizio di appello è stata eseguita presso i domiciliatari.
È appena il caso di notare che non osta a tale conclusione l'art.167 c.p.p., che rinvia per le forme della notificazione ad "altri soggetti", tra cui i difensori, all'art. 157 c.p.p., dato che nulla vieta ai difensori di eleggere domicilio presso un altro soggetto.
2.2. Posto che l'avv. Pesare, per quello che si è detto, è stato debitamente notiziato ELudienza di appello anche con riferimento alla posizione del D'NZ O., la questione circa la pretesa revoca implicita da parte di tale imputato della nomina ELavv. La Rosa diventa irrilevante.
3. Sgombrato il campo dalle questioni processuali, deve dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi di tutti gli imputati (LI G., BA M., D'NZ O., MI L. e GG R.) che hanno concordato la pena in appello, a norma ELart. 599 c.p.p., comma 4, che o si dolgono del vizio di motivazione in punto di pena (BA M. e GG R.) o contestano la consistenza probatoria degli elementi a carico (MI L.) o non hanno svolto ulteriori censure rispetto a quelle di natura processuale di cui si è detto (LI G. e D'NZ O.).
Giova in proposito ribadire che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma ELart. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare circa la insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto, in forza ELeffetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di appello si concentra esclusivamente sui motivi non rinunciati, quale, nella specie, quello attinente alla pena (v. tra le altre Cass., sez. 6^, c.c. 30 novembre 2005, Moliterno;
Cass., sez. 5^, u.p. 26 settembre 2005, De LU;
Cass., sez. 6^, u.p. il giugno 2003, Mele;
Cass., sez. 7^, ord. n. 40767, c.c. 17 ottobre 2001). Anche le doglianze sulla entità della pena sono inammissibili, posto che il trattamento sanzionatorio corrisponde a quello auspicato dall'appellante, sicché questo non può poi rimettere in discussione, tramite ricorso per Cassazione, tale punto, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché nella proposta formulata ex art. 599 c.p.p., comma 4, deve ritenersi logicamente compresa anche la rinuncia a proporre ulteriori questioni attinenti alla congruità del trattamento sanzionatorio.
4. Il ricorso del SO F., al limite ELammissibilità, è infondato.
Si è già detto della inconsistenza dei rilievi circa la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali. Nel merito della imputazione, poi, vale osservare che, contrariamente a quanto dedotto, a carico ELimputato non esiste il contenuto di un solo colloquio tra il D'NZ O. e il OT FA. I colloqui sono due (10 e 17 luglio 1996), ed entrambi, nella non irragionevole valutazione dei giudici di merito, molto espliciti circa il ruolo rivestito dall'imputato, sicuramente identificabile con il soprannome "P.
Appare incontrovertibile la natura mafiosa del sodalizio capeggiato dal D'NZ O., in quanto accertata con varie sentenze irrevocabili, e per di più ribadita autonomamente nel presente processo sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NE EL e delle trame che il D'NZ O. dall'interno del carcere continuava a ordire attraverso i contatti con i suoi familiari.
Con riferimento, poi, allo specifico contributo prestato dal SO F. nell'ambito di detta organizzazione criminale, è stato messo in evidenza che dal tenore dei riferiti colloqui carcerari risultava inequivocabilmente che l'imputato veniva indicato dal D'NZ O. come la persona cui fare riferimento, stante la sua anzianità e autorevolezza, sia per la commissione di specifici reati - fine (in particolare, delle estorsioni in danno dei titolari dei cantieri operanti in Talsano) sia per la conoscenza ELorganizzazione e per le sue capacità organizzative e di coordinamento ELattività dei sodali.
Particolarmente significativo in tal senso è il fatto che il SO F. veniva indicato dal D'NZ O. come colui che avrebbe dovuto dirimere le controversie insorte per problemi di sconfinamento territoriale tra il gruppo mafioso di appartenenza e quello di AN IO ON guidato da D'OR e De LU.
Ai fini della valutazione di gravità di simili risultanze, occorre considerare che la figura del SO F. non emerge soltanto, unilateralmente, dalle parole del D'NZ O.. Nel secondo colloquio carcerario è il OT FA che, dopo avere preso contatti, come ordinatogli, con il SO F., riferisce autonomamente allo zio che detto imputato aveva dato assicurazioni di eseguire il mandato ricevuto ("ancora mi deve far sapere lui, mi deve chiamare lui"). Ci troviamo dunque in presenza non solo di una mera rappresentazione di quanto il SO F., nelle intenzioni del capo del sodalizio, avrebbe dovuto fare, ma anche di una risposta positiva e rassicurante da parte ELimputato, data per il tramite di D'NZ FA, sulla esecuzione del delicato compito affidatogli.
Non pare dunque suscettibile di critica la conclusione trattane dalla Corte di appello circa la impossibilità che un simile compito potesse essere commesso a persona che non appartenesse stabilmente, con una posizione di riconosciuto prestigio, al medesimo sodalizio facente capo al D'NZ O..
5. Anche il ricorso del NO C. appare infondato.
L'imputato è stato già condannato per partecipazione all'associazione capeggiata dal trio De VI - RD - D'NZ, con riferimento a un precedente ambito temporale.
La prova della sua perdurante e fattiva adesione al sodalizio, nonostante l'intervenuta carcerazione tra il 22 marzo 1993 e il 1 luglio 1996 nel medesimo istituto e nella medesima sezione ove si trovava il D'NZ O., deriva, secondo i giudici di merito, dal contenuto di colloqui carcerari intercorsi tra quest'ultimo e i nipoti Di CA PI e D'NZ FA.
Il primo di questi colloqui, intervenuto il 3 aprile 1996, quando ancora il NO C. (detto CI, appellativo comune peraltro al fratello EP) era ancora in carcere, non appare di particolare significato, sia perché, come già riconosciuto dal Tribunale, sussiste qualche incertezza circa il riferimento del soprannome CI all'uno o all'altro dei due fratelli NO C. sia perché il D'NZ O. si limita a riferire al OT PI che CI "sta in grazia di Dio con i compagni miei là", esprimendo con ciò solo una relazione di comunanza amicale con la persona da lui in tal modo evocata.
Al secondo colloquio, intercorso tra il D'NZ O. e il OT FA il 10 luglio 1996, dopo la scarcerazione del NO C., è stata invece giustamente attribuita una precisa portata indiziante, dato che in esso il boss menziona il CI (sicuramente con ciò riferendosi all'attuale ricorrente) come persona di fiducia cui rivolgersi per ristabilire, nell'ambito delle estorsioni in danno delle ditte operanti nei cantieri di Talsano, le rispettive zone di influenza a seguito dei dissidi tra clan cui si è già fatto riferimento a proposito del ricorso del SO F..
Anche dal contenuto del terzo colloquio è stato logicamente collegato al NO C. un ruolo di persona di fiducia del sodalizio, dato che il D'NZ O. invita il OT FA a far conoscere il già sperimentato ed esperto CI, definito come "ragazzo mio", al giovanissimo altro OT GI, ancora alle prime armi nell'attività del gruppo criminale.
Conclusivamente, appare non meritevole di censure la valutazione dei giudici di merito secondo cui la già accertata appartenenza del NO C. all'organizzazione mafiosa non era venuta meno a seguito della sua permanenza in carcere e si era poi fattivamente manifestata anche dopo la liberazione.
6. È fondato invece il primo assorbente motivo di ricorso del CA A..
L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere, al capo B, "del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, capeggiata da D'NZ ND e avente la disponibilità di armi operante sul territorio della città di Taranto e dintorni. Acc. in Taranto dall'ottobre del 1994 sino al maggio 1998".
Egli è stato poi condannato in quanto responsabile "del delitto previsto e punito dall'art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso tra il gennaio del 1995 e il maggio del 1996,
così riqualificato il fatto contestatogli al capo B) della rubrica". Il Tribunale, seguito dalla Corte di appello, ha sostenuto, a torto, che non vi fosse in ciò una mutatio libelli essendosi soltanto provveduto a riqualificare giuridicamente il fatto e considerato che il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, era non solo "contiguo" a quello di cui all'art. 74 del medesimo decreto ma anzi "contenuto" in quest'ultimo.
Va premesso che nella specie non si è trattato di una mera riqualificazione giuridica del fatto, perché la fattispecie in concreto enunciata nella imputazione corrispondeva a quella del reato associativo, finalizzato, senza ulteriore specificazione, al traffico di sostanze stupefacenti "di ogni genere", ipotesi criminosa, questa, che, come è noto, prescinde dalla concreta realizzazione dei reati - fine.
La questione va affrontata dunque in termini di contenuto della imputazione, secondo il più volte affermato criterio della continenza, verificando se, al di là della qualificazione in diritto, il fatto contestato comprendesse quello per il quale è stata pronunciata condanna.
Al riguardo, proprio con riferimento alla condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in presenza di un capo di imputazione evocante la sola fattispecie associativa di cui all'art. 74 del medesimo decreto, deve essere richiamato il condivisibile insegnamento espresso, tra le altre, da Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, secondo cui in tale evenienza non si ha violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza a condizione che il fatto per il quale è pronunciata condanna sia compiutamente descritto nelle sue componenti oggettive e soggettive. Ora, nel caso di specie, stando al tenore del capo di imputazione, non solo i singoli episodi di spaccio (o di detenzione a fini di spaccio) non risultano indicati, neppure sommariamente, nelle loro componenti fattuali (quantitativi e tipologie di sostanze;
riferimenti temporali e spaziali) e soggettive (indicazione della provenienza della droga e dei destinatari), ma neppure si assume che la contestata associazione per delinquere, al di là delle sue finalità, abbia concretamente realizzato alcuno dei reati - fine. L'illegittima immutazione del fatto appare dunque evidente, e non può considerarsi in termini di sanatoria di siffata radicale carenza di contestazione la circostanza che la difesa, per difendersi dal reato associativo, abbia posto in evidenza che gli elementi di prova raccolti dall'accusa non erano idonei a supportare la fattispecie contestata ma, al più, a rendere profilabile la responsabilità per singoli episodi di spaccio;
proprio perché a monte difettava una chiara indicazione che orientasse l'imputato a difendersi (anche) da una diversa imputazione rispetto a quella rubricata.
7. in conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di CA A., con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Lecce ai sensi ELart. 521 c.p.p., comma 2. Tutti gli altri ricorrenti vanno condannati, a norma ELart. 616 c.p.p., al pagamento in solido delle spese processuali;
e LI
G., BA M., RI R., MI L. e D'NZ O., inoltre, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA A. e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Lecce ai sensi ELart. 521 c.p.p., comma 2. Dichiara inammissibile i ricorsi di LI G., BA M., RI R., MI L. e D'NZ O. che condanna a versare la somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di SO F. e NO C..
Condanna tutti i ricorrenti in solido, ad CA A., al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007