Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2006, n. 775
CASS
Sentenza 21 novembre 2006

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Non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine.

In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalla legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito dà al contempo conto anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni.

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  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2006, n. 775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 775
Data del deposito : 21 novembre 2006

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