Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2004, n. 165
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Sentenza 9 dicembre 2004

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In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il requisito della inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato in riferimento alla relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca di prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura ed invece necessarie le apparecchiature e gli impianti esterni. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse correttamente motivato il decreto del P.M. di utilizzo di impianti esterni, collocati presso la polizia giudiziaria, per l'eventuale necessità di effettuare un pronto intervento nel corso di indagini relative al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2004, n. 165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 165
    Data del deposito : 9 dicembre 2004

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