Sentenza 9 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il requisito della inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato in riferimento alla relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca di prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura ed invece necessarie le apparecchiature e gli impianti esterni. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse correttamente motivato il decreto del P.M. di utilizzo di impianti esterni, collocati presso la polizia giudiziaria, per l'eventuale necessità di effettuare un pronto intervento nel corso di indagini relative al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2004, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2004 |
Testo completo
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1 65/05 1 Sentenza n. 2000
Registro generale n. 34340104
Udienza in camera di consiglio del 9.12.2004
ITALIANA REPUBBLICA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
Composta dai Sigg.ri:
Dott.Luigi Sansone Presidente
Consigliere Dott Adolfo Di Virginio. Consigliere Dott. Francesco Paolo Gramendola
Consigliere Dott. Giorgio Colla..
...Consigliere Dott Agnello Rossi
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PP ZA, n. a Bronte il 18.6.1978;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 5.3.2004;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Favalli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
1. PP ZA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 5.3.2004 che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Catania l'11.2.2004 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR n. 309 del 1990.
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2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'autovettura Mercedes targata BF 626 CR , autorizzate in altro procedimento con un decreto solo apparentemente motivato e si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 267, 270 e 271 c.p.p. sul rilievo che sono state utilizzate intercettazioni di conversazioni disposte in un diverso procedimento in violazione del divieto ex art. 270, comma 1, c.p.p. . Il ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale del riesame abbia errato nell'escludere nella fattispecie l'esistenza di diversi procedimenti e che la diversità dei numeri di iscrizione nel registro delle notizie di reato dei vari procedimenti, la pluralità delle indagini, la mancanza dei decreti autorizzativi o comunque di un'adeguata motivazione degli stessi determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in questione.
3. Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.c) ed e) in relazione agli artt. 267, comma 2, 268, comma 3, 271, comma 1 c.p.p. e 191, commi 1 e 2, e 273 bis comma 1, c.p.p..
Al riguardo dopo aver analiticamente ricordato il contenuto delle norme in tema di intercettazioni, il tenore delle disposizioni in tema di inutilizzabilità delle prove e la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione in materia - il ricorrente esclude che siano state motivate tanto le ragioni giustificatrici del ricorso ad impianti esterni alla Procura della Repubblica quanto le eccezionali ragioni di urgenza cui il codice di procedura penale ricollega l'utilizzazione di detti impianti.
In particolare il ricorrente censura, sotto il profilo dell'aderenza al dettato normativo ed ai canoni della logica, la motivazione del Tribunale del riesame sia nella parte in cui ha ritenuto adeguata la motivazione dell'utilizzazione di impianti esterni contenuta nel decreto del pubblico ministero del 2.4.2003 sia nella parte in cui ha ritenuto implicitamente desumibile dalla natura del reato oggetto di indagine il requisito della eccezionale urgenza, confondendo la mera urgenza con l'urgenza di carattere eccezionale.
3. Nel terzo motivo di ricorso si afferma infine che l'ordinanza impugnata viola l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR n. 309 del 1990, incorrendo in contraddizioni sia quando ammette che le conversazioni intercettate non sono numerose sia quando osserva che l'attività dell'indagato veniva attuata nell'ambito di una organizzata non sofisticata, mettendo in luce così la forzatura concettuale compiuta nell'asserire l'esistenza di un vincolo non occasionale tra il ricorrente ed altri soggetti.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'autovettura Mercedes targata BF 626 CR, autorizzate in “altro" procedimento con un decreto "solo apparentemente motivato" e si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 267, 270 e 271 c.p.p. sul rilievo che sono state utilizzate intercettazioni di conversazioni disposte in un “diverso" procedimento in violazione del divieto ex art. 270, comma 1, c.p.p. .
Il ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale del riesame abbia errato nell'escludere nella fattispecie l'esistenza di “diversi" procedimenti e che la diversità dei numeri di iscrizione nel registro delle notizie di reato dei vari procedimenti, la pluralità delle indagini, la mancanza dei decreti autorizzativi o comunque di un'adeguata motivazione degli stessi determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in questione.
Il motivo di ricorso è del tutto generico perché ( al di là della menzione della menzione di un numero di ruolo) non indica quale sia la natura del "diverso" procedimento cui si fa riferimento nel ricorso, quale sia l'ufficio che lo ha avviato, quale sia il decreto di intercettazione "solo
2 apparentemente motivato" di cui ci si lamenta, quali siano le ragioni che inducono ritenere l'esistenza di procedimenti "diversi". E' ben vero che dalla lettura della dettagliata motivazione dell'ordinanza impugnata il collegio è messo in grado di ricostruire nelle loro linee generali i temi di cui si è discusso in sede di riesame. Ma resta che la assoluta genericità del motivo di ricorso (privo di nomi e date di riferimento, di indicazioni sugli uffici procedenti e degli estremi dei provvedimenti cui si fa riferimento) non consente in alcun modo al giudice di legittimità di identificare quale sia lo specifico contenuto della doglianza del ricorrente.
2. Anche il secondo motivo di ricorso ( con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.c) ed e) in relazione agli artt. 267, comma 2, 268, comma 3, 271, comma 1 c.p.p. e 191, commi 1 e 2, e 273 bis, comma 1, c.p.p..) è connotato da una notevole dose di genericità dal momento che nel ricorso l'unico riferimento a specifici provvedimenti relativi alle intercettazioni è quello relativo alla "sincopata motivazione di uno dei decreti autorizzativi ( quello del 2.4.2003)", motivazione ritenuta dal ricorrente carente ed incongrua.
2.1. Nell'affrontare la questione della legittimità del suddetto decreto esecutivo del pubblico ministero del 2.4.2003, il collegio ricorda che la motivazione del decreto ex art. 268, comma 3, c.p.p. in ordine alla inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura deve essere tale che si possa " dedurre l'iter cognitivo e valutativo" seguito dal magistrato e “se ne possano conoscere i risultati che siano conformi alle prescrizioni della legge" (SSUU, sent. 26.11.2003, n.
919 del 2004, ric. Gatto),
Sempre secondo l'indirizzo autorevolmente tracciato dalle Sezioni Unite, questo risultato
(rappresentazione dell'itinerario cognitivo e valutativo seguito dal pubblico ministero e possibilità di controllo della conformità dei suoi risultati al dettato normativo) non è realizzato da una mera dichiarazione di insufficienza o di inidoneità degli impianti che costituisce il frutto di una qualificazione incontrollabile se non si conoscono i fatti che l'hanno giustificata”. Perchè vi sia una motivazione adeguata del decreto ex art. 268, comma 3, c.p.p. non è perciò sufficiente una valutazione astratta ed incontrollabile del pubblico ministero, quale ad esempio la generica asserzione "che gli impianti sono insufficienti o inidonei", ma va specificata "la ragione di tale insufficienza o inidoneità".
Procedendo nella direzione tracciata dalle Sezioni Unite si deve ritenere che la "ragione" dell'insufficienza o dell'inidoneità può essere rappresentata tanto esponendo una obiettiva situazione di fatto che rende necessario il ricorso ad impianti esterni (ad esempio l'indisponibilità di linee o di apparecchiature presso la Procura ), quanto descrivendo, in termini sintetici ma precisi, caratteristiche e finalità delle operazioni di intercettazione che rendono inadeguati gli impianti della Procura e reclamano perciò l'impiego di apparecchiature ed impianti esterni.
In quest'ultimo caso non si è di fronte ad una valutazione astratta e generica di insufficienza o di inidoneità degli impianti che impedisce il controllo di congruità e di interna coerenza della motivazione - ma alla rappresentazione di una relazione concreta tra le caratteristiche delle operazioni e le finalità attraverso di esse perseguite e la situazione degli impianti dell'ufficio giudiziario Nel caso in esame va sottolineato che il decreto del pubblico ministero del 24.2.2003 ha disposto l'esecuzione delle operazioni "nella sala di ascolto situata presso il Comando Compagnia CC di Randazzo, idonea a far fronte alla necessità di eventuale pronto intervento della P.G.operante e presso la quale è già stata predisposta ...........la linea bidirezionale sulla quale è tarato il numero telefonico che il sistema ambientale chiamante in radiofrequenza utilizza per rilanciare le conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura, posto che non è possibile agire sul sistema di intercettazione senza il rischio di pregiudicare irrimediabilmente l'attività di indagine".
Il collegio ritiene che attraverso il complesso di indicazioni fornite nel decreto il pubblico ministero abbia adeguatamente rappresentato le ragioni della valutazione di inidoneità degli impianti della
3 Procura ed abbia nel contempo fornito elementi per controllare in termini logici e di aderenza al dettato normativo le valutazioni da lui compiute. Di qui l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.
2.2. In ordine alla motivazione delle eccezionali ragioni di urgenza idonee a giustificare il ricorso ad impianti esterni il collegio rileva che può trovare applicazione nel caso in esame la costante giurisprudenza di questa Corte che ritiene legittima una motivazione per relationem del decreto esecutivo del pubblico ministero sul punto delle ragioni di urgenza (cfr. SSUU, sent. 26.11.2003, ric. Gatto;
SSUU, sent. 21.6.2000, ric. Primavera;
SSUU, sent. 31.10.2001, ric. Policastro), con l'ovvia avvertenza che le condizioni richieste per il provvedimento autorizzativo del giudice e quelle richieste per il provvedimento autorizzativo del pubblico ministero non sono coincidenti perchè il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza 66
che legittimano il secondo. Nella specie il Tribunale del riesame, attraverso una razionale valutazione degli atti, ha correttamente ritenuto che le ragioni della eccezionale urgenza fossero desumibili dalla intera motivazione dei provvedimenti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari e dal concatenato richiamo alla nota dei Carabinieri di Randazzo e di S. Stefano di Camastra del
3.5.2002 nella quale si evidenziava la programmazione di gravi delitti contro la persona nell'ambito dell'organizzazione di stampo mafioso oggetto delle indagini.
Anche sotto questo profilo, dunque,la censura del ricorrente è da ritenere infondata.
3. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso nel quale si afferma che l'ordinanza impugnata viola l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR n. 309 del 1990, incorrendo in contraddizioni sia quando ammette che le conversazioni intercettate non sono numerose sia quando osserva che l'attività dell'indagato veniva attuata nell'ambito di una organizzata non sofisticata, mettendo in luce così la forzatura concettuale compiuta nell'asserire l'esistenza di un vincolo non occasionale tra il ricorrente ed altri soggetti. In proposito il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del
29.1.1996).
In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà” degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e tramite questo controllo, anche
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l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rilettura degli
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elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ( preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non
4 prestino autonomamente acquiescenza ) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminate sulla base di questi rigorosi parametri le censure mosse dal ricorrente appaiono prive di fondamento.
Da un lato, infatti, l'affermazione che le intercettazioni relative al ricorrente non sono numerose non inficia le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame sul punto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati giacchè evidentemente ciò che conta non è il numero ma la pregnanza ed il significato delle conversazioni che sono state riportate ed analizzate nel corpo dell'ordinanza per motivare il convincimento del giudice. Dall'altro lato, il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata ad una organizzazione non sofisticata non è indizio o sintomo di contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale del riesame ha chiarito le ragioni che l'hanno indotto ritenere esistente ed attivamente operante una organizzazione criminosa ( sia pure non sofisticata) ex art. 74 del DPR n. 309 del 1990 ed ha precisamente individuato il ruolo in essa svolto dall'indagato.
Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94-1ter Disp. Att. C.P.P.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94-1ter Disp. Att. C.P.P.
Così deciso il 9.12.2004 IL C DESTENSORE C ENTE
Элина IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seele Depositato in Cancelleria
11 GEN. 2005
L CANCELLIERE C1 SUPER
معموری
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