Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Si ha sufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. (Fattispecie in tema di contestazione di concorso nella detenzione e porto di armi e nel delitto di minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal concorso di un numero di persone superiore a cinque: la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione, indipendentemente dalla individuazione del maggiore o minore contributo di ciascun partecipe all'azione criminosa, dovendo tale aspetto essere necessariamente oggetto di valutazione all'esito dell'istruttoria dibattimentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21953 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Ilario Martella Consigliere
2. " Francesco Serpico Consigliere
3. " Francesco P. Gramendola Cons. Relatore
4. " Giorgio Colla Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'AK RE e BE HA OR;
avverso la sentenza 21/2/02 Corte d'Appello di Trento - Sez. Dist. di Bolzano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 21/2/02 la Corte di Appello di Trento -Sez. Dist. di Bolzano- confermava la condanna inflitta a D' AK RE ad anni tre mesi cinque di reclusione e BE HA OR HA LI ad anni tre di reclusione con sentenza in data 17/10/00 del Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli artt. 110-337-336 c.p. Era ascritto ai predetti di avere, in concorso tra loro e con altri extracomunitari, usato minaccia nei confronti dei Carabinieri Roccasalvo Leonardo e Triunfo Pietro, al fine di opporsi al compimento di un atto di ufficio, consistito nel controllare RE HM, quest'ultimo puntando contro di loro un coltello a serramanico, gli altri armandosi di bastoni e pietre e istigando il RE, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone, alcune delle quali armate. Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, la corte rilevava che non vi erano motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi verbalizzanti, quali avevano immediatamente riconosciuto e identificato gli aggressori, e principalmente lo D'AK, personaggio noto a Bolzano, che, dandosi il contegno di capo e incitando gli altri alla rivolta, aveva richiamato la loro attenzione.
Avverso tale decisione ricorrono i predetti imputati, il BE HA personalmente, lo D'AK a mezzo del suo difensore, chiedendone entrambi l'annullamento.
Il BE HA si duole che la corte di merito non aveva bene valutato la sua posizione totalmente marginale e aveva negato le attenuanti generiche, omettendo di tener conto della sua condotta collaborativa, e irrogando una pena eccessivamente severa. Il difensore dello D'AK deduce con il primo motivo la mancanza e la manifesta illogicità della sentenza in ordine alla valutazione delle prove, fondata unicamente sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, senza un rigoroso controllo della loro attendibilità, nonostante i dubbi, formulati dalla difesa in ordine al rinvenimento delle armi, alla scarsa visibilità del luogo in cui si era svolto il fatto e al riconoscimento dei partecipi all'azione criminosa, avvenuto la mattina successiva, ai quali la corte non aveva dato risposta;
con il secondo motivo la nullità della sentenza per violazione di legge, essendo avvenuta la ricognizione personale dell'imputato senza l'osservanza delle norme di cui agli artt. 213 e segg.cpp.; con il terzo motivo la nullità della sentenza per indeterminatezza del capo di imputazione in ordine al possesso del bastone, delle pietre e del tubo in ferro, e alla individualizzazione della condotta di ciascun presunto partecipe, eccezione già sollevata in primo grado, e riproposta nei motivi di appello, alla quale la corte non aveva dato alcuna risposta;
il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena inflitta in maniera eccessivamente severa, al diniego delle generiche e al giudizio di equivalenza tra esse e l'aggravante e la recidiva contestate.
Il ricorso del BE HA va dichiarato inammissibile, prospettando esso motivi nuovi non dedotti in appello, nella cui sede la proposta impugnazione già era stata respinta "per inesistenza dei motivi" ex art. 591 co. 4 cpp. Il ricorso dello D'AK è destituito di fondamento e va rigettato.
La prima censura non coglie nel segno, essendo il percorso argomentativo, seguito dai giudici del merito per pervenire al giudizio di colpevolezza, immune da vizi logici o giuridici e saldamente ancorato alle risultanze processuali. È pur vero che la decisione si fonda esclusivamente sulle testimonianze dei verbalizzanti, ma la valutazione positiva dell'attendibilità dei predetti si ravvisa coerente e conforme ai criteri di credibilità oggettiva e soggettiva, dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Essa correttamente fa leva sul rilievo che l'imputato era conosciuto di persona da entrambi i carabinieri, che più volte in passato lo avevano identificato, sottoponendolo a rilievi dattiloscopici, di guisa che si rivela inconferente ribattere, richiamando la scarsa illuminazione, ovvero la distanza di qualche metro. Lo stesso dicasi circa la dubitata repertazione delle armi, che il giudice a quo pure ha ritenuto attendibile, siccome effettuata nelle prime ore del mattino, successivo al fatto, e supportata dalle testimonianze dei verbalizzanti, che le avevano riconosciute. Irrilevante si ravvisa poi la doglianza circa l'inosservanza delle norme in tema di ricognizione di persona, dal momento che il giudice di merito, facendo corretto uso del potere discrezionale nella valutazione della prova, ha ritenuto certa la identificazione dell'imputato, attraverso le deposizioni dei testi, e non attendibile la dichiarazione del coimputato BE HA, che gli imputati fossero stati identificati in sede di ricognizione fotografica. Infondata è poi la censura di indeterminatezza del capo di imputazione. La prevalente giurisprudenza di legittimità è ormai attestata al principio, qui pienamente condiviso, a mente del quale non si ha insufficiente indicazione del fatto, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto-reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicchè l'imputato possa apprestare la sua difesa, ciò in quanto, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cpp e in tema di ammissione di prove e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva, e a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cpp., non sembra necessaria una dettagliata imputazione (Cass. I n. 382 del 14/1/00 rv. 215140). In altri termini il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, sì da non potersene adeguatamente difendere.
Ciò non è nel caso in esame, in cui non v'è dubbio che l'eccezione, riferita com'è al rinvenimento e al sequestro delle armi e alla mancata individualizzazione della condotta di ciascun compartecipe, è di poco conto a fronte dell'ampia contestazione, che comprende oltre all'ipotesi assorbente del concorso e della presenza di persone in numero superiore a cinque, anche la specificazione delle armi: bastoni, pietre e spranghe (oltre al coltello impugnato dal RE HM). Il maggiore o minore contributo all'azione criminosa, apportato da ciascun concorrente, non può che essere oggetto di valutazione all'esito dell'istruttoria dibattimentale, come è avvenuto per il ricorrente, il cui ruolo determinante è stato correttamente desunto dal giudice del merito alla stregua delle deposizioni dei testi,i quali avevano identificato nell'imputato quello che si dava il contegno del capo, incitando gli altri all'aggressione.
Per quanto attiene infine alla censura in ordina al trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e il relativo giudizio di valenza tra le concesse genetiche e le aggravanti si ravvisano adeguatamente motivati dai giudici del merito, quali da un lato hanno fatto leva sull'estrema gravità del fatto, connotato, oltre che dal numero delle persone, dal possesso di armi e dall'ora notturna, anche dalle modalità dell'azione criminosa, sviluppatasi in due fasi: la prima consistita nell'accerchiamento dei due poliziotti, uno dei quali estraeva la pistola d'ordinanza, determinando la fuga del gruppo, la seconda nel ritorno degli aggressori, che, nell'alternativa di sparare o allontanarsi, costringeva i militi ad allontanarsi. Dall'altro lato hanno tenuto conto della capacità a delinquere del ricorrente, che nella seconda fase aveva capeggiato il gruppetto di extra-comunitari, incitandolo all'aggressione.
Al rigetto dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in solido con il BE HA, il quale per effetto della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso va anche condannato al versamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di BE HA OR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di D'AK RE che condanna al pagamento delle spese processuali in solido con il BE HA.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MAGGIO 2003.