Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21953
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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Si ha sufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. (Fattispecie in tema di contestazione di concorso nella detenzione e porto di armi e nel delitto di minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal concorso di un numero di persone superiore a cinque: la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione, indipendentemente dalla individuazione del maggiore o minore contributo di ciascun partecipe all'azione criminosa, dovendo tale aspetto essere necessariamente oggetto di valutazione all'esito dell'istruttoria dibattimentale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21953
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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