Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2011, n. 40007
CASS
Sentenza 22 settembre 2011

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Il giudice d'appello, che su impugnazione dell'imputato riformi la sentenza di condanna escludendo la sussistenza di una tra le più circostanze aggravanti contestate, non può confermare il precedente trattamento sanzionatorio pur quando il giudice di primo grado abbia ritenuto prevalente la circostanza attenuante su tutte le aggravanti, ma deve diminuire la pena inflitta corrispondentemente alla diminuzione del disvalore complessivo espresso dalle circostanza aggravanti residue.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2011, n. 40007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40007
    Data del deposito : 22 settembre 2011

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