Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Ne consegue che il giudice d'appello, qualora escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, assolto l'imputato dal reato più grave tra più reati in continuazione, aveva erroneamente determinato la pena-base per la nuova violazione più grave in misura identica a quella individuata dal primo giudice per un reato di maggiore gravità, pur avendo ridotto la pena complessivamente inflitta)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2010, n. 41585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41585 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 04/11/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 1731
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 39272/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI O\, N. IL *29/12/1963*;
avverso la sentenza n. 2658/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 08/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena.
OSSERVA
Con sentenza dell'8 maggio 2009 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Genova del 27 gennaio 2006, ha assolto \P RA dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 di cui era stato dichiarato colpevole con la sentenza di primo grado, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha determinato la pena in anni otto, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed Euro 80.000 di multa per i rimanenti reati per i quali ha confermato la responsabilità dell'imputato. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha motivato il suddetto trattamento sanzionatorio ritenendo più grave il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale ha determinato la pena base in anni dodici di reclusione ed Euro 120.000,00 di multa che, con gli aumenti di pena determinati da tutti gli altri reati per i quali è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato, è stata determinata in anni tredici di reclusione ed Euro 120.000,00 di multa ridotta infine, per il rito, ad anni otto, mesi otto giorni venti di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa.
Il \P\ propone ricorso avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 597 c.p.p. in quanto la Corte territoriale avrebbe determinato la pena base per il reato più grave residuato dopo l'assoluzione dal reato più grave ritenuto in primo grado, in misura superiore alla pena base ritenuta in primo grado con riferimento ad un reato più grave rispetto a quello ritenuto in appello.
Con secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. non essendo stato descritto il percorso logico che ha portato all'irrogazione di una pena più grave rispetto a quella ritenuta in primo grado per un reato più grave.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando entrambi il trattamento sanzionatone.
Il giudice di appello, considerando nel nuovo calcolo della pena a seguito dell'assoluzione dal reato considerato più grave in primo grado la medesima pena base detentiva di anni dodici di reclusione, ha evidentemente operato una reformatio in peius in violazione del disposto dell'art. 597 c.p.p., n. 4 secondo cui, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
A tale riguardo va considerato che non è sufficiente, ai fini dell'osservanza della norma citata, la determinazione di una pena complessiva finale inferiore a quella stabilita in primo grado, in quanto, come più volte affermato da questa Suprema Corte, nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" comporta che, laddove il giudice dell'impugnazione escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, come nel caso in esame, deve necessariamente ridurre, non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo della pena stessa.. In particolare, sui limiti e la portata del divieto della "reformatio in peius" si sono manifestati contrasti nella giurisprudenza di legittimità Questa Corte Suprema ritiene di dovere condividere tale ultimo orientamento e riaffermare i principi di diritto espressi con le decisioni a Sezioni Unite penali del 12 maggio 1995 n. 5978 e 27 settembre 2005 n. 40910, per le seguenti ragioni. Deve, anzitutto, essere valorizzata la circostanza che l'art. 597 c.p.p. non si limita a sancire, al terzo comma, il divieto della "reformatio in peius" con la stessa formulazione del precedente art. 515 c.p.p. del 1930 ("il giudice non può irrogare una pena più grave...".), ma introduce, al comma 4, una disposizione innovativa in base alla quale "in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". Questa previsione assume un significato particolarmente pregnante se letta alla luce della Relazione preliminare al codice del 1988, in cui si legge che, con l'introduzione di tale comma, il legislatore ha inteso "rafforzare il divieto della reformatio in peius" che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.
Proprio a seguito dell'introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nell'art. 597 c.p.p., comma 4, appare, infatti, superato l'orientamento giurisprudenziale, formatosi soprattutto sotto il vigore dell'art. 515 c.p.p., comma 3 del 1930, in base al quale il divieto della "reformatio in peius" andava riferito alla pena in definitiva irrogata e non ai singoli elementi che la compongono ed ai calcoli effettuati per giungere alla determinazione complessiva di essa.
Deve, quindi, affermarsi che il divieto di "reformatio in peius" riguarda - oggi - non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena.
La disposizione contenuta nell'art. 597 c.p.p., comma 4, individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguenza di tale autonomia non è solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall'art. 597 c.p.p., comma 4, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Il divieto di aumento di pena consegue all'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, che riafferma un principio già contenuto nell'art. 515 c.p.p., comma 1 del 1930. La previsione normativa secondo cui l'appello attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti della decisione" ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entro cui il Giudice di secondo grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè al "petitum" sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l'equivalente della "causa petendi". Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dell'imputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la circostanza aggravante contestata, il Giudice dell'appello, pur irrogando una pena inferiore a quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può assumere, come pena base, una di entità maggiore di quella determinata in primo grado.
Poiché, nel caso in esame, la Corte di merito, su impugnazione del solo imputato, nel determinare per un reato meno grave la medesima pena base a determinata dal giudice di primo grado, ha conseguentemente determinato una pena base più alta rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado, pur infliggendo allo stesso una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, nel calcolo di essa è partita da una pena base più grave, deve ritenersi esistente la violazione sia del principio del divieto della "reformatio in peius, sancito dall'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, sia di quello del "devolutivo", di cui al comma 1 della stessa norma di legge. Il Giudice di secondo grado, infatti, non era legittimato da alcun motivo di impugnazione a rivedere la pena base stabilita dal Tribunale nel senso suddetto (Cass. Sez. Unite 27 settembre 2005 n. 40910). La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova che si atterrà al principio sopra espresso determinando anche la pena base in misura inferiore a quella determinata dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010