Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2010, n. 41585
CASS
Sentenza 4 novembre 2010

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Il divieto di "reformatio in peius" della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Ne consegue che il giudice d'appello, qualora escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, assolto l'imputato dal reato più grave tra più reati in continuazione, aveva erroneamente determinato la pena-base per la nuova violazione più grave in misura identica a quella individuata dal primo giudice per un reato di maggiore gravità, pur avendo ridotto la pena complessivamente inflitta)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2010, n. 41585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41585
    Data del deposito : 4 novembre 2010

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