Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 41388
CASS
Sentenza 8 ottobre 2009

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Il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice d'appello non può apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, procedendo alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 41388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41388
    Data del deposito : 8 ottobre 2009

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