Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice d'appello non può apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, procedendo alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 41388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41388 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
M
413 8 8 / 09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere- 1634 SENTENZA GIOVANNI DE ROBERTO Dott.
- Presidente N.
NICOLA MILO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 20091/2007 Dott. ES PAOLO GRAMENDOLA
Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere -
Dott. LINA MATERA
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) ZI ES N. IL 11/01/1945
avverso la sentenza n. 10196/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/02/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelis Galans, che ha concluso per l'emmillaments con sinusb
Udito, per la parte civile, l'Av Udit i difensor Avv. Диже
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Napoli, pronunciando quale giudice di rinvio sull'appello proposto da IC FR avverso la sentenza emessa in data 7-4-
2004 dal Tribunale di Avellino, ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 171 ter 1. n. 633\1941 in mesi due giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa (pena base mesi uno giorni quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa, aumentata per la recidiva a mesi due di reclusione ed euro 150,00 di multa ed aumentata come sopra per la continuazione), confermando nel resto la decisione impugnata.
Ricorre il IC, mediante il suo difensore, denunciando con un unico motivo l'inosservanza degli artt. 597 comma 3 c.p.p. e
648 c.p.p., in relazione all'aumento di pena disposto dalla Corte di
Appello per la recidiva. Deduce che, poichè la recidiva, pur essendo stata contestata, non era stata riconosciuta dal giudice di primo grado, in mancanza di gravame del P.M. il giudice di appello non poteva disporre d'ufficio un inasprimento di pena a tal titolo, traducendosi una simile statuizione in una reformatio in peius della sentenza appellata e nella violazione del giudicato implicitamente formatosi su tale punto della decisione per effetto della mancata impugnativa.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che il
Tribunale non ha applicato all'imputato l'aumento per la recidiva al medesimo contestata, e che la relativa statuizione non ha costituito oggetto d'impugnativa da parte del P.M.
A seguito dell'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado, disposto dalla Corte di Cassazione limitatamente al delitto di ricettazione, pertanto, la Corte di Appello, alla quale gli
Live brothe atti erano stati trasmessi per la sola determinazione della pena per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 171 ter 1. n. 633\1941, non poteva tener conto della recidiva.
Nel giudizio di appello, infatti, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Cass. Sez. Un., 27-9-2005 n.
40910; Sez. 4, 28-10-2005 n. 47341; Sez. 1, 28-5-2009 n. 24895); sicchè, in presenza d'impugnazione del solo imputato, il giudice di appello non può apportare un aumento di pena per la recidiva non ricnosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata, come nel caso di specie, in misura inferiore a quella inflitta in primo grado.
S'impone, di conseguenza, l'annullamento nella parte de qua della sentenza impugnata. Tale annullamento va disposto senza rinvio, potendosi procedere in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., alla rideterminazione della pena, che, per effetto della mera eliminazione dell'aumento (giorni quindici di reclusione ed euro 50,00 di multa) apportato dalla Corte di Appello per la recidiva, va fissata, mantenendo fermi gli altri elementi di calcolo
(pena base ed aumento per la continuazione) stabiliti nella decisione gravata, in mesi due giorni cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, che ridetermina in mesi due giorni cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa.
Così deciso in Roma 1'8-9-2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
T i me!
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
LI AL si