Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 382
CASS
Sentenza 19 novembre 1999

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Non si ha insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa, Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. Ciò, in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali, e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia". In altri termini, il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, si da non potersene adeguatamente difendere. (Fattispecie in tema di contestazione relativa a stabilimento balneare che diffondeva musica con volume così alto da procurare disturbo alle persone", la Corte ha ritenuto non rilevante la mancata specificazione relativa alla figura criminosa integrata, con riferimento al primo o al secondo comma dell'art. 659 cod. pen.).

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi dell'art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilità del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma è solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione è costituito dallo svolgimento dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della specifica attività; invece l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 cod. pen., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 382
    Data del deposito : 19 novembre 1999

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