Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 2
Non si ha insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa, Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. Ciò, in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali, e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia". In altri termini, il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, si da non potersene adeguatamente difendere. (Fattispecie in tema di contestazione relativa a stabilimento balneare che diffondeva musica con volume così alto da procurare disturbo alle persone", la Corte ha ritenuto non rilevante la mancata specificazione relativa alla figura criminosa integrata, con riferimento al primo o al secondo comma dell'art. 659 cod. pen.).
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi dell'art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilità del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma è solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione è costituito dallo svolgimento dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della specifica attività; invece l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 cod. pen., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 19/11/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 1012
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 27154/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO EN n. il 17.06.1938
avverso sentenza del 23.11.1998 PRETORE di GIULIANOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. AURELIO GALASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. A. Ventura
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 23.11.1998 il Pretore di Teramo - Sezione Distaccata di Giulianova - dichiarava IO EN responsabile del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui al primo comma dell'art. 659 c.p., in relazione all'esercizio di uno stabilimento balneare con connessa attività di trattenimento musicale e danzante, commesso in Alba Adriatica fino al 22.7.1996, condannandola alla pena di L. 500.000 di ammenda.
Osservava il predetto giudice che dalla compiuta istruzione dibattimentale, era emerso che nella specie non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p. in quanto i rumori e le emissioni sonore provenienti dal locale gestito dall'imputata, percepibili a circa 400 metri di distanza, anche se connessi con l'esercizio di una attività commerciale ed a prescindere dalla regolarità amministrativa dell'esercizio della suddetta attività, eccedevano i limiti della normale tollerabilità ed erano obiettivamente idonei a turbare il riposo e le occupazioni di una pluralità indeterminata di persone.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, qualificato come ricorso in cassazione, l'imputata lamentando:
a) nullità della sentenza per indeterminatezza del capo di imputazione, essendo stato contestato genericamente il reato di cui all'art. 659 c.p. senza alcuna specificazione della fattispecie applicabile;
b) violazione di legge, avendo il pretore omesso di pronunciarsi sulla eccezione, avanzata in via preliminare, di nullità del decreto di citazione per indeterminatezza della contestazione;
c) errata applicazione della legge penale sotto il profilo che il pretore aveva erroneamente ravvisato la contravvenzione di cui al primo comma anziché quella di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p., senza tenere conto del fatto che essa imputata era in possesso di regolare licenza che fissava i limiti delle emissioni sonore, e nella valutazione della prova, aveva privilegiato il criterio meramente soggettivo degli elementi provenienti dalle dichiarazioni dei due vigili urbani assunti come testi, rispetto al criterio oggettivo delle misurazioni fonometriche, che avrebbero dovuto essere effettuate e che invece non sono state praticate;
d) mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata audizione, quale teste, di un terzo vigile urbano non indicato nella lista del P.M., e del quale la difesa aveva chiesto l'esame ex art.507 c.p.p.;
e) contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il pretore fatto riferimento al tipo di musica proveniente dallo stabilimento balneare e al disturbo da essa arrecato alle persone, laddove nessuno dei testi vi aveva fatto cenno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Per quanto concerne il primo motivo di doglianza, va rilevato che la nullità del decreto di citazione a giudizio, prevista dal comma 2 dell'art. 555 c.p.p. si verifica, fra l'altro, se è insufficiente l'enunciazione del fatto (v. lett. c), comma 1, del medesimo articolo).
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che "Non si ha insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotata di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen. che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. Ciò, in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterale, e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia". In altri termini, il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, sì da non potersene adeguatamente difendere. In tal senso, v. Cass., Sez. III, sent. n. 2853 del 08-09-1995, Beggiato;
Sez. III, sent. n. 1222 del 02-02-1994, Rindi). Nella specie - nella quale all'imputata era stato contestato il ""reato p. e p. dall'art. 659 c.p. perché, in qualità di titolare dello stabilimento balneare "Il Gambero", recava disturbo alle persone diffondendo musica ad alto volume"" - nulla del genere può ritenersi verificato, in quanto la contestazione conteneva tutti i dati essenziali del fatto. Non era rilevante la mancata specificazione della violazione del primo o del secondo comma dell'art. 659 c.p., potendosi configurare una contestazione cumulativa delle due ipotesi contravvenzionali.
In ogni caso, spettava al giudice individuare, con la sentenza definitiva, quale fosse la fattispecie concretamente applicabile. Nè il pretore aveva l'obbligo di pronunciarsi in via preliminare, potendo riservare tale decisione all'esito della istruzione dibattimentale, non trattandosi di questione incidentale di cui all'art. 478 c.p.p., sulla quale il giudice avesse il dovere di decidere immediatamente.
In tal modo risulta infondato anche il secondo motivo di censura. In ordine al terzo motivo di doglianza, a parte i riferimenti di tipo fattuale che lo connotano, non può non osservarsi che, avendo il giudice di prime cure ritenuto di ravvisare nella fattispecie il reato di cui al primo comma dell'art. 659 c.p., gli elementi di prova su cui fondare il proprio convincimento non potevano che essere raccolti tra le molteplici dichiarazioni dei testi che, in quanto vigili urbani abilitati ad effettuare i controlli nella zona, erano nelle condizioni migliori per riferire in ordine alla intensità delle emissioni sonore provenienti dal locale gestito dall'imputata. Una volta che il disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone era stato comunque verificato ed accertato attraverso l'esame dei testi, i quali rivestivano la qualifica di pubblici ufficiali ed avevano riferito di continue e pressanti lamentele, ricevute di persona e telefonicamente, e delle constatazioni fatte personalmente, le misurazioni fonometriche potevano, come sono state, essere ritenute del tutto ininfluenti ai fini della decisione. Invero, il pretore ha dato atto che, comunque, almeno nella occasione cui i testi si erano riferiti, era risultato che le emissioni sonore superavano i limiti della normale tollerabilità, essendo percepibili ancora alla distanza di circa 400 metri dal luogo in cui si trovava il locale gestito dall'imputata.
Ma, a prescindere da ciò, va osservato che, anche quando si tratta di rumori connaturati al legittimo esercizio di una attività di per sè rumorosa, come la gestione di una discoteca o, come nella specie, di uno stabilimento balneare con connessa attività di trattenimento musicale e danzante, è ravvisabile l'ipotesi di disturbo del riposo delle persone di cui al primo comma dell'art. 659 c.p. tutte le volte in cui - o perché eccessive o perché comunque esorbitanti rispetto al normale esercizio di tale attività - le emissioni sonore siano - per la conformazione dei luoghi, per il loro protrarsi per molte ore della notte o per altre circostanze - concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di una pluralità indeterminata di persone che vivano o dimorino nelle vicinanze.
In proposito questa Corte ha recentemente precisato che "le due ipotesi dell'art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilità del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma è solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione è costituito dallo svolgimento dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della specifica attività;
invece l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 cod. pen., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso". (Cass., Sez. I, sent. n. 3908 del 28-04-1997, Cavallini). Di conseguenza, alla luce dei principi come sopra affermati, che questo Collegio pienamente condivide e riafferma, le censure proposte non hanno alcun fondamento.
In ordine al quarto motivo di gravame, è sufficiente rilevare che l'eventuale ammissione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., della audizione di altri testi, oltre a quelli addotti dall'accusa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e il mancato esercizio di tale potere non può essere dedotto come diniego di assunzione di una prova decisiva quando, come nel caso in esame, si trattava di procedere alla audizione di un terzo teste in ordine ai medesimi fatti su cui altri due testi avevano già ampiamente deposto.
Per ciò che concerne, infine, la quinta doglianza, con cui si deduce illogicità di motivazione in ordine al tipo di musica proveniente dal locale gestito dalla imputata, è opportuno osservare che il giudice a quo, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, si è limitato a riportare il contenuto delle dichiarazioni dei testi assunti per ciò che riguardava il tipo di musica che veniva suonata nel locale gestito dalla PI (v. trascrizione delle dichiarazioni testimoniali), per cui nessuna contraddittorietà o illogicità è ravvisabile nelle valutazioni svolte in proposito dal giudicante.
Correttamente quindi il giudice di merito ha dichiarato l'imputata colpevole del reato ascrittole.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso, con relativa condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000