Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 2
La ritenuta sussistenza di entrambi i profili dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. 203 del 1991) comporta un unico aumento della pena, con la conseguenza che l'eventuale esclusione di uno solo di essi da parte della Corte di Cassazione non determina l'annullamento della sentenza con rinvio.
In applicazione della disciplina di cui all'art. 597 cod. proc. pen., il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante non solo deve ridurre la pena complessiva ma non può nemmeno elevare la pena irrogata con riferimento a singole componenti. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 629 cpv. cod. pen, aveva determinato la pena in misura identica a quella stabilita dal giudice di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione se violi il divieto di reformatio inGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata fissata per l'udienza del 18 aprile 2013 la discussione di un ricorso nel quale si è posta la questione - che ne ha giustificato la rimessione ex art. 618 c.p.p. alle Sezioni unite - se ricorra un caso di violazione del divieto di reformatio in peius nella decisione del giudice di appello che, impugnante il solo imputato, dopo aver escluso una circostanza aggravante, ribadisca il giudizio di equivalenza tra le residue circostanze, confermando la pena irrogata in primo grado. Nel caso di specie, dopo una condanna, all'esito di giudizio abbreviato, di un imputato di traffico di stupefacenti aggravato dalla recidiva e dall'ingente quantità, la Corte d'appello, accolto un motivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2012, n. 36573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36573 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
365 73 /1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICA UDIENZA Dott. NICOLA MILO Presidente - DEL 4/7/2012 Dott. ARTURO CORTESE Consigliere - Dott. LUIGI LANZA Consigliere- SENTENZA N. 1202 Dott. ANNA PETRUZZELLIS Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO ha pronunciato la seguente REGISTRO GENERALE N. 11615/2012 SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) BO IO TO N. IL 15/08/1975, awerso la sentenza n. 1780/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 05/09/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO D'AMBROSIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio esclusivamente per la determinazione della pena, e rifetto nel resto. CONSIDERATO IN FATTO La Corte di Appello di Catania con sentenza del 5/9/11, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa 14/6/11, confermava la condanna di OR GI TO per il reato di estorsione aggravata riducendo la pena inflittagli ad anni otto di reclusione, Al ricorrente si contestava di avere formulato richieste estorsive per conto di una organizzazione criminale in danno di una cooperativa che effettuava lavori edili. A seguito delle varie richieste, formulate per una cifra calcolata in percentuale sul valore dell'appalto, il geometra della cooperativa edile, previo accordo con la pg, consegnava la somma di € 2500 all'interno del cantiere. In tale modo gli operanti, che erano appostati, intervenivano ed arrestavano l'estorsore che veniva individuato per il OR. Poichè la richiesta di pagamento era fatta in favore dei "ragazzi di Augusta" e, comunque, tenuto conto delle modalità dell'azione, veniva altresì contestata la aggravante di cui all'articolo 7 D.L. 151/92 sia sotto il profilo della commissione del fatto con metodo mafioso che per aver agito il OR al fine di favorire la banda mafiosa "Nardo" di Lentini. Il reato era contestato inizialmente in concorso anche a tale CI Donatello, visto dalla pg accompagnare il OR presso il cantiere, ma questi veniva poi assolto per non aver commesso il fatto con sentenza non definitiva resa in un separato processo. La sentenza di appello, dato atto che non vi era contestazione sulla responsabilità del ricorrente per la estorsione in sè, dimostrata dalle dichiarazioni della vittima, dalle videoriprese della consegna del denaro, dalla registrazione del dialoghi cui partecipava il ricorrente, arrestato in flagranza, affrontava invece i temi specifici proposti con i motivi di appello consistenti nella contestazione della sussistenza della aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 629 cod. pen., ovvero la presenza di più persone riunite, la sussistenza della aggravante di cui all'articolo 7 D.L. 152/92, nonché il tema delle attenuanti generiche e della misura della pena. Per quanto riguarda l'aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite, la Corte dava atto che non risultava che il soggetto destinatario delle minacce avesse notato la presenza nell'ultima od in precedenti occasioni di soggetti diversi dal OR;
ma affermava che, per la sussistenza della citata aggravante, è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o minaccia provenga da più persone, ancorché non si tratti di soggetti contestualmente presenti nel momento di commissione del reato ed alla presenza della vittima. In particolare, esclusa la riferibilità della condotta anche al CI, la Corte osservava che le stesse modalità dell'azione fondavano la aggravante in quanto la richiesta estorsiva era stata testualmente formulata come proveniente anche da altre persone, ovvero i "ragazzi di Augusta". Inoltre nelle conversazioni registrate tra la vittima ed il ricorrente quest'ultimo faceva chiaro riferimento ad essere lui solo un "dipendente" incaricato del compimento della estorsione ma dovendo obbedire alle direttive di altri soggetti. La Corte confermava anche la configurabilità della aggravante di cui all'articolo 7 D.L. 152. 92. 2 Innanzitutto le modalità di formulazione della estorsione, evocando la forza di intimidazione di tipo mafioso di un gruppo di persone, quale è inequivocabilmente il richiamo fatto nel dato contesto territoriale ai "ragazzi di Augusta", dimostrava la sussistenza della aggravante sotto il profilo del "metodo mafioso". La Corte, inoltre, riteneva anche dimostrata la specifica finalizzazione della attività di estorsione a favorire le attività della banda mafiosa denominata "Nardo". La prova di tale circostanza risultava dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AM EB che aveva reso dichiarazioni "specifiche e dettagliate" sulle attività della predetta banda, ancorché fosse solo un "simpatizzante" e non un affiliato della stessa, avendo rapporti con quel gruppo criminale per l'acquisto di cocaina. Il AM indicava espressamente OR e CI quali partecipi della organizzazione mafiosa con il ruolo di commettere estorsioni. Circostanza, questa, che aveva appreso dal capobanda PO LE. La Corte osservava che la presenza di una serie di circostanze di riscontro rendeva irrilevante il dato che il AM riferisse di fatti sino al 2006, quando i suoi rapporti con la citata banda si interruppero a causa della sua detenzione. La sentenza rilevava anche che "OR e CI erano in contatto tra loro e frequentavano il territorio di Augusta"; "il OR come il CI sono stati controllati insieme a persone indicate come vicine al clan". Veniva invece accolta la doglianza relativa alla determinazione della pena in base al calcolo delle aggravanti, dando atto che la recidiva come contestata rappresentava una aggravante ad effetto speciale;
in conseguenza la Corte procedeva a rideterminare la pena. Ricorre contro tale decisione il difensore con sei motivi. Con il primo si rileva la violazione di legge penale in relazione all'applicazione della aggravante delle "più persone riunite". Secondo la contestazione formalizzata nel capo di imputazione al ricorrente era contestato di aver operato in concorso con il CI Donatello mentre, assolto quest'ultimo, la condanna gli è stata inflitta per il concorso con persone rimaste ignote. Secondo la difesa si tratta di un' aggravante mai contestata in fatto per cui rileva la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 522 comma secondo cod. proc. pen. nella parte relativa alla circostanza aggravante applicata nonostante la assenza di contestazione. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge penale in relazione alla applicazione della aggravante di più persone riunite nonché il vizio di 3 h motivazione quanto alla sussistenza del concorso di persone ai sensi dell'articolo 110 cod. pen. nonché della predetta aggravante speciale. Nella contestazione della aggravante della presenza di più persone, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe commesso due errori. Innanzitutto avrebbe ritenuto il concorso del CI nonostante avesse dato atto di condividere la motivazione del primo giudice che escludeva la prova della partecipazione di tale altro soggetto, nei cui confronti peraltro era stata disposta l'assoluzione. Poi avrebbe ritenuto la sussistenza dell'aggravante in relazione alla partecipazione di altri soggetti rimasti ignoti, ai quali non si fa alcun riferimento nella contestazione. Comunque la aggravante di più persone riunite è stata male applicata in quanto, perché la stessa ricorra, è necessario che vi sia la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto la sussistenza della aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività della associazione mafiosa Nardo La difesa critica in particolare la utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AM per confermare circostanze rispetto alle quali il predetto rende solo dichiarazioni de relato e generiche, prive di riscontro. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'articolo 597 commi 1, 3 e 4 cod. proc. pen. . Osserva il ricorrente che la Corte d'Appello aveva corretto la modalità di calcolo degli aumenti derivanti dalle aggravanti, ma non aveva seguito il criterio adottato dal tribunale che, nel determinare la pena base per il reato di estorsione aggravata, aveva applicato il minimo edittale laddove la Corte di Appello, nel determinare la pena base sulla quale operare poi gli aumenti, aveva fissato la pena base in una misura superiore al minimo edittale, limite che avrebbe dovuto rispettare in quanto applicato dal tribunale;
in tale modo la Corte di Appello aveva violato il divieto di reformatio in peius. Rammenta, quindi, la regola secondo cui il giudice di appello, pur irrogando una pena inferiore a quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può assumere, come pena base, una pena di entità maggiore di quella determinata in primo grado. Con il quinto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli articoli 63 comma quarto, 132 133 cod. pen.. Rileva la difesa che, ai sensi dell'articolo 63 quarto comma cod. pen., disposto l'aumento di pena per la circostanza più grave, l'ulteriore aumento per tutte le altre circostanze è solo eventuale, per cui è necessario che il giudice spieghi le 么 ragioni dell'esercizio del potere discrezionale di aumento della pena stessa. Nel caso di specie, la Corte non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di applicare l'ulteriore aumento in questione. Con sesto motivo si rileva il vizio di motivazione e la violazione legge in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Ritiene la difesa che manchi un'adeguata motivazione del rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte operato il bilanciamento tra la gravità del reato e le circostanze soggettive favorevoli all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto attengono alla stessa tematica della configurabilità della aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite. La questione è fondata nel senso che nel caso di specie non si è realizzata la condizione della presenza di più persone riunite nel senso ritenuto dalla disposizione in questione (art. 628 cpv cod. pen.). Rileva il collegio che, in conformità alla decisione delle Sezioni Unite del 29 marzo 2012, va ritenuto che la aggravante in questione sussiste quando la minaccia o violenza siano realizzate con la simultanea presenza di almeno due persone nel momento in cui viene realizzata la condotta. La ragione dell'aggravamento della pena, infatti, deriva dal maggior grado di intimidazione che si realizza nella estorsione quando la azione di minaccia o violenza venga posta in essere contestualmente da più persone. Ciò si desume chiaramente dallo stesso testo della disposizione in questione che usa un'espressione ben diversa rispetto a quelle usate in altre disposizioni del codice laddove si fa riferimento alla commissione del fatto da più persone in concorso tra loro. Del resto, se si richiedesse la sola percezione da parte della persona offesa di essere vittima di una estorsione da parte di più persone, si identificherebbe il concetto di "più persone riunite" con quello di concorso di più persone. Essendo stata valutata la aggravante in questione ai fini della determinazione della pena,la sentenza deve essere annullata senza rinvio per quanto riguarda la applicazione della aggravante, disponendo il rinvio, come dopo meglio precisato, per la sola rideterminazione della pena. Il terzo motivo risulta fondato per quanto riguarda la erronea applicazione della aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 152. 91 sotto il profilo della finalità della azione a favorire una determinata banda mafiosa. La Corte di Appello ha ritenuto sussistere entrambe le ipotesi di aggravante disciplinate dalla citata disposizione, ovvero sia il caso della commissione del fatto per favorire una associazione mafiosa che la ipotesi della utilizzazione del 5 么 "metodo mafioso". Questa seconda ipotesi non è contestata dalla difesa che muove critiche specifiche solo per l'altro profilo. Si rammenta come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la aggravante del "metodo mafioso" si caratterizzi per una modalità di condotta tale da ingenerare il convincimento che ad operare siano appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, per cui non è necessario che effettivamente esista una associazione criminale o che se ne dia prova. Al contrario, per l'ipotesi di finalizzazione della condotta a favorire una associazione criminale, si deve trattare di condotta effettiva e, quindi, dimostrarsi la esistenza della (o di una) associazione esistente. Nel caso di specie, manca del tutto qualsiasi prova dell'esistenza di una associazione mafiosa in favore della quale era commessa l'estorsione. La Corte utilizza quale prova le dichiarazioni di un asserito collaboratore di giustizia del quale, però, oltre a non sviluppare in sentenza alcuna motivazione che faccia ritenere che se ne sia valutata la attendibilità, valorizza dichiarazioni che rendono poco plausibile la sua effettiva conoscenza dei fatti. il collaboratore sarebbe stato non un affiliato ma un "simpatizzante". Non si indica, quindi, in che modo abbia avuto conoscenza delle circostanze specifiche sulla attività della associazione mafiosa in questione. Ma, soprattutto, la stessa sentenza riferisce che il collaboratore non aveva conoscenza di fatti relativi agli ultimi anni, ragion per cui quanto riferisce non può essere prova diretta del ruolo del ricorrente nella banda criminale in un periodo almeno prossimo a quello di commissione del fatto. Nè vi sono possibili elementi da valutare quali riscontri alle dichiarazioni, non essendo certamente tali le notizie generiche e riferite ad altri periodi sulle frequentazioni del OR. Però, esclusa la configurabilità della aggravante in questione sotto il profilo della finalità dell'azione, va considerato che, pur a fronte di due diverse ipotesi ("metodo" e "finalità" dell'azione) che comportano la applicabilità della aggravante, il relativo aumento di pena applica una sola volta. Quindi, pur dandosi atto della insussistenza della aggravante sotto il profilo oggetto di ricorso, non si ravvisano conseguenze nella determinazione della pena che ben poteva essere aggravata per la solo sussistenza della ipotesi del "metodo mafioso". È fondato il quarto motivo di ricorso. La Corte di Cassazione aveva riformato la sentenza di primo grado nella determinazione della pena. Aveva rilevato come la pena base dovesse essere quella del reato di estorsione non aggravata sulla quale applicare l'aumento per la aggravante con maggior effetto, nel caso di specie la recidiva. 6 Il giudice di primo grado, invece, aveva utilizzato come pena base quella prevista per la estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 629 cod. pen.. Ciò posto, si rileva che effettivamente, mentre il giudice di primo grado determinava la pena base nel minimo previsto per la estorsione aggravata (sei anni di reclusione), il giudice di appello determinava la pena base per il reato non aggravato nella identica misura di sei anni di reclusione, misura, quindi, superiore al minimo edittale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066), in applicazione della disciplina di cui al quarto comma dell'articolo 597 cod. proc. pen., in caso di esclusione di un' aggravante con la sentenza di appello non solo diventa obbligatoria la riduzione della pena complessiva ma non può procedersi neanche ad aumentare la pena con riferimento a singole componenti della pena stessa. Nel caso contrario, si realizzerebbe sia la violazione della citata norma, perché non verrebbe scorporata la pena relativa alla aggravante da escludere, che la stessa violazione del principio devolutivo. Ciò in quanto, essendovi un principio di rispetto del devolutum rispetto alle singole componenti della pena quali autonomi punti della decisione, si finirebbe, di ufficio, in casi come quelli in esame, per aumentare la misura della pena stessa pur mascherandola con la riduzione complessiva dovuta al venire meno di altre componenti della pena globale. Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie. In sede di appello non si era discusso di esclusione di un' aggravante ma era stato (correttamente) escluso che potessero operare contestualmente due aggravanti ad effetto speciale. L'errore per cui la Corte accoglieva l'appello in parte qua era infatti consistito nell' applicare la aggravante ad effetto speciale sulla pena già determinata per l'estorsione in base ad una aggravante ad effetto speciale. La Corte di merito, nella sua decisione, ha da un lato escluso la applicabilità della aggravante ad effetto speciale dell'art. 629 cpv cod. pen., così passandosi al corretto sistema di partire dalla pena del reato base applicandovi l'aumento di pena relativo ad una sola delle aggravanti ad effetto speciale;
ma dall'altro ha determinato la pena base esattamente nella stessa misura della sentenza di primo grado (sei anni), e così ha praticamente escluso l' effetto della propria decisione. Non rileva, come già detto, che poi abbia determinato la pena globale In misura inferiore a quella determinata dal giudice di primo grado essendo una necessaria conseguenza della diversa applicazione delle aggravanti. In definitiva, andava rispettata la valutazione esplicita del primo giudice di determinare la pena per il reato di estorsione nel minimo edittale. 7 h L'accoglimento del quarto motivo comporta l'assorbimento del quinto che è riferito alle modalità di esercizio del potere discrezionale di aumento della pena. Il sesto motivo è inammissibile in quanto generico: manca un'indicazione di specifiche ragioni che comportassero la applicazione delle attenuanti generiche o che, comunque, fondassero l'obbligo della Corte alla valutazione sul punto. In conseguenza di quanto detto, la sentenza va annullata senza rinvio sul punto dell'applicazione della aggravante di cui all'art. 629 cpv in relazione all'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen. mentre va annullata con rinvio per rideterminazione della pena tenendo conto sia della esclusione della aggravante citata che della necessità di rispettare la modalità di determinazione della pena base nel processo di primo grado, come sopra detto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 629 cpv in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. (più persone riunite), che elimina;
annulla la medesima sentenza in relazione alla misura della pena e rinvia per la rideterminazione della stessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 4/7/2012 Il Consignere estensore Presidente Nicola Milo ET o FA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET 2012 L M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P S Para Esposito 8