Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Il giudice d'appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dall'imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, escluda una circostanza aggravante, deve ridurre, conseguentemente, non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2012, n. 45866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45866 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 809
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 21111/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TA AU, nato a [...] il [...];
2. NE NA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 03/03/2011 dalla Corte di Appello di Napoli;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato in punto di responsabilità la decisione del Tribunale di Nola del 23.4.2010 con cui AU ST e NA ON, all'esito di giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie, sono stati riconosciuti colpevoli dei reati, avvinti da continuazione, di concorso in resistenza e in lesioni volontarie a pubblico ufficiale per aver colpito con calci e pugni, cagionando loro lesioni personali, due carabinieri che, nell'esercizio delle funzioni, si accingevano a identificarli dopo la consumazione di una rapina a un'agenzia bancaria. La Corte territoriale ha soltanto, in parziale accoglimento di subordinata censura del ST, con effetti estesi al coimputato, escluso la configurabilità della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, per il contestato reato di lesioni a pubblico ufficiale, trattandosi di una modalità esecutiva della condotta integrante la fattispecie tipizzata dall'art. 337 c.p.. Nondimeno la Corte partenopea ha, sul piano sanzionatorio, mantenuto immutata la pena di sei mesi di reclusione inflitta ai due appellanti, previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante residua (art. 61 c.p., n. 2, per le lesioni volte ad attuare la resistenza) e alla recidiva loro contestate.
2. Avverso la descritta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei due imputati, formulando le censure di seguito esposte.
Nell'interesse di AU ST è dedotto un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 81 c.p., comma 2 e art. 597 c.p.p., comma 3-4 e illogicità della motivazione. La decisione di appello ha violato il principio del divieto di reformatio in peius, perché -con l'accogliere il subordinato motivo di gravame sulla esclusione per il reato di lesioni volontarie dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 10 (rispetto al ritenuto più grave reato di resistenza)- i giudici di secondo grado non hanno operato alcuna riduzione della pena inflitta al prevenuto. Hanno così eluso la corretta applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. e la regola posta dall'art. 597 c.p.p., comma 4, e disatteso i principi al riguardo fissati dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che il divieto di reformatio in peius atterrebbe al solo risultato finale dell'operazione di computo della pena e non anche ai criteri di determinazione della stessa e ai relativi calcoli della pena base e a quelli intermedi, nonostante l'accoglimento di un motivo di appello espresso dal solo imputato. Nell'interesse di NA ON si deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, avendo la sentenza impugnata incongruamente ritenuto la somma di denaro offerta dall'imputato non idonea a soddisfare le condizioni applicative dell'invocata attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n.
6. Con un secondo motivo di censura è addotta la violazione degli artt. 69 e 133 c.p. e art. 597 c.p.p. in merito alla determinazione della pena, la gravità dei fatti dovendo ritenersi scemata per effetto della esclusa aggravante (per il reato di lesioni) di cui all'art. 61 c.p., n. 10, in guisa da imporre necessariamente la mitigazione della pena inflitta dal giudice di primo grado.
3. Le prospettate censure sono assistite da fondamento con riguardo alla violazione del principio sanzionatorio stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 4, addotta da entrambi i ricorrenti imputati.
3.1. Privo di pregio è il generico motivo di doglianza dell'imputato ON relativo al diniego della invocata attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n.
6. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso la ravvisabilità della circostanza attenuante in parola, segnalando la palese inadeguatezza della somma "offerta" alle persone offese dall'imputato (per altro senza osservare le forme dell'offerta reale) a rifondere "integralmente" i danni materiali e morali subiti dalle due persone offese a seguito dei reati commessi nei loro confronti. In vero, per la sussistenza dell'attenuante è indispensabile che il risarcimento del danno assuma carattere di interezza ("interamente" recita l'art. 62 c.p., n. 6), comprendendo una totale riparazione di ogni effetto dannoso,
ivi incluso il danno morale cagionato alla parte offesa, e la corrispondente valutazione di tale caratteristica del risarcimento compete al giudice di merito, che,nel caso di specie, ha giustificato in termini di piena logicità il diniego dell'attenuante (cfr., ex pluribus: Cass. Sez. 4, 14.7.2011 n. 34380, Allegra, rv. 251508).
3.2. Non può condividersi, invece, la tesi in base alla quale la Corte distrettuale di Napoli, anche richiamando -in termini non del tutto pertinenti- statuizioni minoritarie di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. 4, 27.10.2010 n. 41566, Tantucci, rv. 248457), per altro non concernenti le ipotesi di reati unificati sotto il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, ha ritenuto di lasciare invariata la pena determinata in primo grado per entrambi gli imputati, pur dopo aver accolto il motivo di gravame dell'imputato ST (esteso al coimputato appellante ex art. 587 c.p.p., comma 1) in rapporto alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, contestata per il reato di lesioni volontarie.
In caso di appello del solo imputato il principio del divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597 c.p.p., comma 3, non può non coniugarsi alla necessaria rivisitazione e diminuzione della pena postulata dal citato art. 597 c.p.p., comma 4, allorché l'accoglimento in tutto o in parte di uno specifico motivo di gravame dell'imputato investa una regiudicanda integrata da più reati "unificati per la continuazione". È di tutta evidenza che in simili casi, in cui l'art. 597 c.p.p., comma 4, impone che la pena complessivamente irrogata sia "corrispondentemente" diminuita in parte qua, il giudice di appello che su impugnazione del solo imputato riformi la prima sentenza, eliminando la sussistenza di una o più circostanze aggravanti contestate, non può esimersi dall'operare una correlata contrazione della pena, speculare al ridotto o diminuito disvalore espresso dal fatto criminoso in difetto dell'aggravante esclusa. Il principio del divieto di reformatio in peius del trattamento sanzionatorio in presenza di j una impugnazione del solo imputato investe, d'altro canto e come affermato dalla stabile giurisprudenza di questa S.C., non solo il risultato quantitativo finale della pena, ma anche tutti gli elementi che concorrono a formare il calcolo della pena (cfr., ex plurimis:
Cass. S.U., 27.9.2005 n. 40910, Morales, rv. 232066; Cass. Sez. 4, 4.11.2010 n. 41585, Pizzi, rv. 248549; Cass. Sez. 3, 22.9.2011 n. 40007, Iqbal, rv. 251471). Per l'effetto, ferma l'affermata responsabilità dei due ricorrenti per i reati loro ascritti divenuta definitiva con l'odierna decisione di legittimità, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena comminata ai due imputati, rinviandosi gli atti alla Corte di Appello di Napoli perché proceda a nuovo giudizio sul punto in questione, applicando i principi di diritto di cui alle decisioni di legittimità da ultimo richiamate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuova decisione sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012