Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 2
Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, nè quelle all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, cod.proc.pen. (Fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilimente dimorante nel paese estero di origine).
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2017, n. 31285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31285 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
31285-17 REPUBBLICA ITALIANA M In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 490 Giacomo Paoloni -Presidente - UP 23/03/2017 Maurizio Gianesini Gaetano De Amicis R.G.N. 31790/2016 Laura Scalia Fabrizio D'Arcangelo · Relatore - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SH RU alias RK DI, nato in [...] l'[...] avverso la sentenza dell'1/03/2016 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesca Mavilla, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 24 aprile 2010 dal Tribunale di Milano nei confronti di SH RU, imputato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo E) e di due delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi G) e D1).
2. Il difensore del SH ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, censurando, mediante la articolazione di undici motivi: la inosservanza della legge processuale in ordine alla nullità del verbale di vane ricerche redatto in data 10 settembre 2009 e del decreto di latitanza emesso in data 12 settembre 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per effetto sia della lacunosità delle ricerche poste in essere dalla polizia giudiziaria, che della assenza della volontà del prevenuto di sottrarsi all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere;
la violazione della legge in relazione alla nullità del giudizio contumaciale, essendo stato incardinato il giudizio di primo grado senza accertare la reale possibilità dell'imputato di partecipare al processo;
la violazione della legge in relazione alla omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di ufficio;
la violazione di legge in relazione alla omessa traduzione degli atti in lingua albanese;
la violazione di legge in relazione alla mancata motivazione dei decreti di convalida delle intercettazioni disposte di urgenza e delle relative proroghe;
la violazione di legge per la mancata indicazione dell'interprete di lingua albanese che aveva proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni medesime e per la mancata declaratoria della inutilizzabilità delle intercettazioni;
la violazione di legge in relazione all'art. 271 cod. proc. pen. e la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze estere in uso all'imputato per il mancato ricorso allo strumento della rogatoria internazionale;
la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato; la erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo E) ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di tale associazione finalizzata al narcotraffico;
la erronea applicazione della legge penale in relazione alle violazioni degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 530 cod. proc. pen. contestate ai capi G) e D1); - la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'eccesivo aumento di pena irrogato per effetto del regime della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. 2 3. In data 9 gennaio 2017 l'Avv. Francesca Mavilla ha depositato motivi aggiunti mediante i quali ha lamentato la violazione di legge per la inosservanza del principio di immutabilità del difensore di ufficio, per il travisamento della prova nella interpretazione delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della condanna per i delitti contestati ai capi G) e D1) e per la inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano infondati.
2. Infondato si rivela il primo motivo di ricorso, relativo alla inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 295 e 206 cod. proc. pen., per la mancata declaratoria di nullità del verbale di vane ricerche redatto in data 10 settembre 2009, nonché del decreto di latitanza emesso in data 12 settembre 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di RU SH e di tutti gli atti successivi e conseguenti.
2.1. Come risulta nitidamente dalla sentenza impugnata, gli agenti della Polizia Giudiziaria di Como, incaricati di dare esecuzione all'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del SH, stante la assenza di una residenza ed il mancato reperimento, dalle consultazioni delle banche dati, di elementi utili al suo rintraccio in Italia, hanno cercato l'imputato nei luoghi che risultavano dal medesimo frequentati, come lo stabile di Milano, Via Porpora n. 43, constatando che presso lo stesso (e, segnatamente, né sul non citofono, né sulla cassette delle lettere) era presente alcun indizio della presenza dell'indagato. A seguito di ulteriori ricerche effettuate presso l'ente amministratore dello stabile era, peraltro, emerso, che il SH non risultava risiedere nello stesso e che, verosimilmente, era stato ospite di un assegnatario degli appartamenti siti nell'immobile. Nessun rilievo può, inoltre, assumere la circostanza, dedotta dal ricorrente, che dalle intercettazioni telefoniche era emerso che il medesimo aveva dimorato in Albania nel periodo tra il novembre del 2007 ed il marzo del 2008, in quanto le ricerche del SH ai fini della esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sono state poste in essere successivamente e, segnatamente, nel settembre del 2008. 3 2.2. D'altra parte, nel caso di specie, le ricerche ai fini della esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non dovevano necessariamente essere promosse anche all'estero. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. pur - dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792; Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, Miccoli, Rv. 262227). Come ha correttamente rilevato la Corte di Appello, nel caso di specie non vi era alcun elemento che inducesse la Polizia Giudiziaria a ritenere certa la presenza in Albania del SH all'atto della esecuzione della misura custodiale. La stessa difesa del ricorrente, peraltro, non è stata in grado di indicare in quale luogo l'imputato avrebbe stabilmente dimorato quando si trovava in Albania, ulteriormente dimostrando la assenza di un domicilio fisso e radicato del SH. Parimenti irrilevate è la documentazione prodotta dalla difesa, che pur ha consentito l'accoglimento della istanza di rimessione in termine dell'imputato per appellare la sentenza di primo grado, relativa al grave incidente di cui sarebbe stato vittima il SH in Albania sul finire dell'anno 2007 e del ricovero patito dal 28 dicembre 2007 al 28 marzo 2008, in quanto ai fini della verifica della validità del decreto di latitanza si deve aver riguardo al tempo dell'esecuzione della misura custodiale ed agli elementi cognitori disponibili in tale epoca. Esaustive sono state, pertanto, le ricerche poste in essere nella specie dalla Polizia Giudiziaria e gli accertamenti preliminari all'emissione del verbale di vane ricerche redatto in data 10 settembre 2008, in quanto non vi erano elementi obiettivi e certi che consentissero di affermare che il SH in quell'epoca risiedesse o dimorasse in Albania.
2.3. Parimenti la doglianza formulata dal ricorrente, relativamente alla violazione di legge per mancata declaratoria di nullità del decreto di latitanza, si rivela infondata anche per quanto attiene alla asserita carenza del profilo soggettivo della latitanza. Come ha correttamente rilevato la Corte di Appello di Milano, infatti, la volontà del ricercato di sottrarsi alla esecuzione della misura coercitiva era, infatti, desumibile, alla stregua di consolidate massime di esperienza sul comune corso degli eventi, dalla conoscenza del SH dell'avvenuto arresto del correo NA ZI in data 26 ottobre 2007. L'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del decreto di latitanza, può, infatti, fondarsi anche su presunzioni, purchè le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (ex plurimis: Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827; Sez. I, n. 48739 del 25/11/2004, Lusha, Rv. 239390).
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge in relazione alla nullità del giudizio contumaciale. Si duole, infatti, il ricorrente che il giudizio di primo grado si è incardinato senza accertare la reale possibilità dell'imputato di partecipare al processo. La infondatezza della doglianza relativa alla nullità del decreto di latitanza preclude, infatti, l'accoglimento di tale motivo di ricorso. La vocatio in ius del SH è, infatti, ritualmente stata effettuata, ricorrendo alle forme di notifica espressamente previste dall'art. 165 cod. proc. pen. per il latitante e nessuna ulteriore verifica era imposta dal codice di rito. Peraltro, come ha correttamente rilevato la Corte di Appello di Milano, la circostanza che l'imputato sia stato rimesso in termini per appellare la sentenza di primo grado non assume alcun rilievo ai fini della verifica ritualità delle notifiche, in quanto la remissione in termini presuppone non già la nullità delle stesse, bensì il fatto che l'imputato, pur validamente evocato in giudizio per effetto di notifiche valide, non sia stato a conoscenza del procedimento penale a suo carico.
4. Infondato si rivela anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato in quanto sulla relata di notifica consegnata al difensore di ufficio di ben sei imputati (RK EL, DO LA, IC DO, SH RU, SH LM e IK HE), non era indicato il nome del US e, pertanto, vi era incertezza assoluta sul destinatario dell'avviso. La Corte di Appello ha correttamente rilevato come tale doglianza sia inammissibilmente tardiva, in quanto non era stata dedotta in primo grado. 5 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la nullità conseguente all'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, è a regime intermedio, e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Di Giovanni, Rv. 262821; Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, F., Rv. 257807; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, Cimmino, Rv. 253843). Nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato all'avv. Nicola Tilli, in qualità di difensore di ufficio, era, peraltro indicato il nominativo di tutti gli imputati assistiti dal medesimo, tra i quali figurava RU SH;
la omissione nella relata di notifica del nominativo del SH non poteva, pertanto, determinare alcuna incertezza sul fatto che anche il medesimo fosse destinatario della notifica. In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, inoltre, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. per il quale il - numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità (Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, n. 36695, Drago, Rv. 248526, nel caso di specie, la Corte ha escluso che possa costituire motivo di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini il fatto che tale notifica sia stata effettuata in unica copia al difensore di fiducia dell'imputato, pur essendo egli anche il difensore di un altro imputato;
Sez. 3, n. 45627 del 24/11/2005, Schafer, Rv. 232752).
5. Infondata è anche la censura, articolata nel quarto motivo di ricorso, relativa alla violazione di legge per omessa traduzione degli atti in lingua albanese. Come ha rilevato la Corte di Appello di Milano, infatti, l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana, anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. è escluso ove lo stesso si sia reso latitante con conseguente notificazione degli atti al difensore (Sez. 2, n. 1201 del 17/02/2015, Le Wet, Rv. 26277); se, infatti l'imputato stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non si verifica in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti (Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B.,Rv. 261218; Sez. 1, n. 37955 del 18/07/2013, Wagne, Rv. 256767).
6. Manifestamente infondato si rivela il quinto motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge per mancanza di motivazione dei decreti di convalida adottati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano delle operazioni di intercettazioni telefoniche e della proroga delle stesse ed alla conseguente mancata declaratoria di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. Le motivazioni di tali decreti, infatti, secondo il ricorrente, si risolvevano nell'acritico recepimento delle annotazioni di polizia giudiziaria, senza profili di autonoma valutazione critica.
6.1. Il motivo si rivela, tuttavia, inammissibilmente generico in quanto il ricorrente si duole della carenza di motivazione in via generalizzata, senza indicare specificamente quali decreti autorizzatori sarebbero asseritamente afflitti da tale causa di nullità.
6.2. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, in tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da - parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo (ex plurimis: Sez. 2, n. 41142 del 19/90/2013, Rea, Rv. 257336). Nella specie il ricorrente non ha allegato al ricorso i decreti di intercettazione censurati e, comunque, gli stessi non risultano acquisiti al fascicolo del giudizio di legittimità. eNella sentenza impugnata, peraltro, si motiva analiticamente congruamente in ordine alla adeguatezza della motivazione dei decreti di convalida adottati in quanto legittimamente motivati per relationem dal Giudice per le indagini preliminari, dopo aver dato conto di aver esaminato, vagliato e condiviso gli elementi probatori esposti dalla Polizia Giudiziaria. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di intercettazioni, l'onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal Pubblico Ministero, sia di proroga, può essere assolto anche per relationem, mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi (ex plurimis: Sez. 1, n. 9764 del 10/02/2010, Femia, Rv. 246518). 7 7. Infondato si rivela anche il sesto motivo di ricorso relativo alla violazione di legge processuale in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni conseguente alla mancata indicazione del nominativo dell'interprete di lingua albanese che aveva proceduto all'ascolto, alla traduzione ed alla trascrizione delle conversazioni telefoniche captate. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni non determina, infatti, l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita (Sez. 1, n. 8836 del 02/12/2009, Bragaglio, Rv. 246377). La sanzione d'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, non può essere dilatata sino a comprendervi l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non espressamente richiamato dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 49206 del 17/09/2004, Cao, Rv. 229922). In particolare, la giurisprudenza di legittimità, nell'escludere che alla violazione della predetta disposizione consegua la inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, ha rilevato che la traduzione delle conversazioni, attività logicamente e cronologicamente successiva alla captazione di queste, non è una delle operazioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che quello dell'interprete non fa parte dei nominativi che devono essere annotati nel verbale delle operazioni previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24141 del 04/06/2008, El Arbaoui, Rv. 240372; Sez. 4, n. 17574 del 14/01/2004, Vatinno, Rv. 228173). Come ha rilevato la Corte di Appello di Milano, pertanto, la omessa indicazione del nominativo dell'interprete che aveva proceduto all'ascolto ed alla traduzione delle conversazioni telefoniche avvenute in lingua albanese costituiva nullità relativa che era stata tardivamente dedotta per la prima volta in appello. Nel giudizio di primo grado, peraltro, le parti avevano concordato, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle intercettazioni trascritte dalla polizia giudiziaria senza nulla eccepire in ordine alla ritualità della traduzione in lingua italiane della conversazioni intervenute in lingua albanese e tale accordo sana l'eventuale sussistenza di nullità relative.
8. Con il settimo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge in relazione alle intercettazioni telefoniche poste in essere su utenze estere in uso al SH, per il mancato ricorso allo strumento della rogatoria internazionale, e e chiede la declaratoria della conseguente inutilizzabilità dei risultati delle stesse. 8 0 Anche tale doglianza deve essere disattesa. La censura, infatti, oblitera che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla procedura dell'istradamento cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) - non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni compiute all'estero e captate solo da un gestore straniero (Sez. 3, n. 10788 del 29/01/2016, Rao, Rv. 266490; Sez. 6, n. 7634 del 12/12/2014, Nardella, Rv. 262495). Nella specie, come ha evidenziato la sentenza impugnata, anche se il US si trovava all'estero nel momento in cui utilizzava le utenze sottoposte ad intercettazione, le sue conversazioni telefoniche sono state instradate in un nodo sito in Italia e, quindi, del tutto legittima si rivela l'attività di captazione e di registrazione delle predette conversazioni, pur in assenza del ricorso alle forme rogatoriali. tosie 9. Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla identificazione del SH. Lo pseudonomo di LI era, infatti, utilizzato da tutti gli appartenenti all'organizzazione criminale per cui si procede, come garanzia del sistema di identificazione. Le utenze cellulari sulle quali erano state captate le conversazioni sulle quali si fondava la identificazione del LI nel SH erano, inoltre, intestate a terzi e non erano rinvenibili annotazioni di polizia giudiziaria nelle quali si dava atto di un riconoscimento vocale o fotografico eseguito nel corso delle operazioni di intercettazione. Non vi era, inoltre, una nota di servizio che riportasse la copia del documento di identità del prevenuto all'atto del controllo. Anche tale doglianza deve essere disattesa in quanto infondata. La identificazione dell'imputato nel LI delle intercettazioni telefoniche in atti è stata motivata congruamente dalla Corte di Appello di Milano. La sentenza impugnata ha, infatti, rilevato, con motivazione non manifestazione illogica né contraddittoria, che il LI, utilizzando la utenza telefonica n. 348/21426167, si era presentato come SH RU. In data 20 ottobre 2007 il LI, detto anche I", assieme al MI, aveva chiamato il "T dicendogli di essere stato fermato e controllato dalla Polizia;
successivamente, in data 22 ottobre 2007, in una successiva conversazione telefonica, il LI aveva precisato di essere stato fermato dalla dalla polizia che gli aveva intimato l'espulsione. Dalla interrogazione della banca dati interforze S.D.I. era, inoltre, emerso che in tale data "SH RU nato l'[...]" era stato fermato e controllato dalla polizia, che gli aveva intimato l'espulsione, come risultava dagli allegati in atti. Tali significativi elementi indiziari venivano ulteriormente confermati dal fatto che il SH era stato anche destinatario, a nome proprio, della transazione finanziaria n. 231-209-5125 per l'importo di 3.300,00 euro, effettuata in data 22 novembre 2007. Coerentemente la Corte di Appello ha rilevato come, a fronte di elementi probatori oggettivi ed inequivocabili quali quelli sopra esposti, nessun rilievo poteva assumere la mancanza agli atti di una copia della nota di servizio che confermasse il fermo del SH o della copia del documento di identità esibito in tale occasione agli agenti o in occasione della transazione monetaria del 22 novembre 2007. Le censure svolte dal ricorrente, del resto, si rivelano meramente riproduttive delle argomentazioni già svolta e disattese nel giudizio di appello e, pertanto, sono inammissibilmente prive di specificità. 10. Con il nono motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo E). Secondo il ricorrente, infatti, la motivazione della sentenza impugnata era carente sul punto in quanto non vi era stato alcun riferimento alla predisposizione dei mezzi, alla suddivisione dei ruoli, alla sua durata temporale ed ai collegamenti con altri sodalizi criminali. Difettava, inoltre, la prova determinante delle preesistenza di rapporti stabili tra RU SH e gli altri imputati, anche in ragione del numero esiguo delle conversazioni telefoniche intercettate tra il medesimo e gli altri sodali e della loro errata interpretazione, segnatamente nella parte in cui gli inquirenti avevano ritenuto il sintagma "amante" riferito alla sostanza stupefacente compravenduta. 10.1. Tale censura, oltre che essere fortemente orientata verso un non consentito riesame del merito nel giudizio di legittimità, è meramente reiterativa delle stessa questione formulata in appello e motivatamente disattesa dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma ed articolata critica impugnatoria, finendo in tal modo per incorrere nel vizio di aspecificità. 101 0 Il ricorrente, infatti, si è limitati a riprodurre nel ricorso copiose massime della giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costituitivi del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, senza tuttavia, illustrarne la specifica valenza nel caso di specie ed impedendo così al gravame proposto di assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione. La doglianza relativa alla asserita insussistenza della associazione contestata è stata, peraltro, esaminata e disattesa dai giudici di merito e tale trama argomentativa, non evidenziando contraddittorietà o manifeste illogicità, si sottrae al sindacato di questa Corte. La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto sussistente, con motivazione certamente non illogica, la associazione a delinquere sulla base delle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso del procedimento, degli arresti dei corrieri, dei sequestri operati della sostanza stupefacente e delle risultanze della sentenza emessa nei confronti di alcuni correi dalla Corte di Appello di Milano in data 6 giugno 2011, divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2012 ed utilizzata in conformità al contenuto precettivo dell'art. 238 bis cod. proc. pen. Tali elementi probatori, nella valutazione non illogica della Corte di Appello, dimostravano nitidamente uno stabile accordo tra i correi albanesi per importare dall'Olanda quantitativi elevati di sostanza stupefacente a Milano, occultata in doppi fondi dei veicoli e di seguito commercializzata attraverso una rete di spacciatori. In particolare, il sodalizio criminoso, in tre momenti differenti, tra ottobre 2007 e febbraio 2008, aveva importato consistenti quantitativi di sostanza stupefacente poi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Como. Le intercettazioni telefoniche, inoltre, avevano disvelato le attività preparatorie delle importazioni, poste in essere mediante il previo invio in Olanda a tale KU di un terzo della corrispettivo della sostanza stupefacente, il reperimento dei corrieri per il trasporto illecito a Milano, il ricorso ad un carrozziere per prepare i doppi fondi dei veicoli di volta in volta utilizzati e la predisposizione di luoghi ove occultare la sostanza. Tali elementi, pertanto, valutati sinergicamente, dimostravano l'esistenza di una struttura organizzata diretta a compiere una serie indeterminata di delitti relativi al traffico di stupefacenti, utilizzando un collaudato modus operandi con il contributo volontario di ciascuno degli associati. 10.2. Del resto, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad 11 immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale;
non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (e multis: Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Bandera, Rv. 269150; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cerca, Rv. 261747). 10.3. In tale contesto, secondo la congrua motivazione della sentenza impugnata, SH aveva partecipato attivamente a due importazioni, indicando ai corrieri il quale dove luogo recarsi, tenendo i contatti con le persone deputate alla ricezione delle partite di sostanza stupefacente e provvedendo alla spartizione dei ricavi tra gli associati. Estremamente significativa si rivela, inoltre, nella non illogica valutazione operata dalla Corte di Appello, la conversazione tra il SH e IC DO del 26 ottobre 2007, nella quale entrambi gli interlocutori fanno riferimento al danaro da spartire tra gli associati, dimostrando una piena partecipazione dell'imputato alle dinamiche interne del sodalizio criminoso e non solo alla sua operatività esterna. Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un numero esiguo o anche ad un solo reato fine solo purché sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (ex plurimis: Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Ahmed, Rv. 246115). Le doglianze articolate dal ricorrente, del resto, più che a dimostrare i vizi logici della valutazione operata dalla Corte di Appello, paiono, invero, intese ad addivenire ad una diversa, e più favorevile, lettura del medesimo compendio probatorio e delle intercettazioni in atti. Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, è, peraltro, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 12 11. Con il decimo motivo il ricorrente censura la erronea applicazione della legge penale e la carente motivazione in relazione alle violazioni degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 990, 530 cod. proc. pen. contestate ai capi G) e D1). Si duole il ricorrente che le intercettazioni telefoniche poste dalla Corte di Appello a fondamento della sentenza impugnata erano prive di univocità, chiarezza e, pertanto, strutturalmente inidonee a fondare una affermazione di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, anche perché prive di riscontri. Anche tale motivo di ricorso si rivela infondato in quanto si risolve in una disamina svolta esclusivamente sul piano del merito dei due delitti scopo addebitati al SH, proponendo una diversa lettura delle intercettazioni telefoniche in atti. La non illogica interpretazione delle intercettazioni telefoniche operata dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza impugnata è, peraltro, icasticamente dimostrata dai riscontri costituiti dai sequestri della sostanza stupefacente operati ai danni di NA EN, rinvenuto in possesso di kg. 1,2 di cocaina, di OU RI, rinvenuto in possesso di kg. 5 di cocaian, e di IQ GA, rivenuto in possesso di kg.2,7 di cocaina. Inammissibile è, inoltre, il motivo di ricorso nella parte in cui intende sollecitare una diversa interpretazione delle intercettazioni riportate e congruamente interpretate nella sentenza impugnata. L'interpretazione del significato di una conversazione intercettata è, infatti, affare del giudice di merito che può essere sindacata solo se ne sia stato travisato il contenuto e la difformità con quello reale e il travisamento risulti decisivo ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994). 12. Infondato si rivela anche l'undicesimo motivo di ricorso relativo alla violazione della legge penale ed al conseguente vizio di motivazione in relazione all'eccessivo aumento di pena irrogato dalla Corte di Appello di Milano in applicazione del regime della continuazione. Il motivo di ricorso si risolve in una mera riproposizione di massime di giurisprudenza sul punto e in una generica doglianza di mancanza di "magnanimità" della Corte di Appello all'atto di determinare la pena. La sentenza impugnata, tuttavia, congruamente evidenzia come gli aumenti di pena per la continuazione disposti dal Tribunale di Milano, in misura di un anno 13 di reclusione per ciascuno dei delitti contestati ai capi G) e D1), non potevano ritenersi eccessivi, bensì congrui, in quanto i delitti scopo erano consistiti nella importazione di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente dall'Olanda nell'ambito di una attività crimonosa sistematica e svoltasi in un contesto associativo. L'entità della pena irrogata per ciascuno dei due delitti scopo, inoltre, non viola alcun divieto di legge. 13. Inammissibile si rivela, inoltre, il primo motivo formulato nei motivi aggiunti depositati dal difensore in data 9 gennaio 2017, in quanto si fonda su una violazione di legge, relativa all'asserito illegittimo mutamento del difensore di ufficio originariamente nominato, non dedotta in appello e che, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. 14. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova nella interpretazione della conversazione telefonica del 6 ottobre 2007 dell'imputato con KU, posta a fondamento delle statuizioni condannatorie relative al capo G). т ар Contesta, infatti, il ricorrente che, nel contesto di tale conversazione telefonica, il sintagma "l'amante" non starebbe ad indicare lo stupefacente e che la Corte di Appello avrebbe errato nel calcolo del corrispettivo pattuito. Parimenti, con riferimento alla imputazione capo D), i riferimenti all'amante presenti nelle intercettazioni delle telefonate poste in essere dal SH non offrivano possibilità di interpretazione diverse da quella letterale. Anche tale motivo si rivela infondato. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non si duole della introduzione nella motivazione di una informazione rilevante che non esiste nel processo o, per converso, della omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia quanto di una più ampia e generale difformità della sentenza dalla propria chiave interpretative di alcune intercettazioni telefoniche. L'interpretazione del significato di una conversazione intercettata, come si è già rilevato, può, tuttavia, essere sindacata solo se ne sia stato travisato il contenuto e la difformità con quello reale e il travisamento risulti decisivo ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nella specie la chiave di lettura proposta dal ricorrente, invero, si rivela tutt'altro che incontestabile ed oblitera come, per quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, nel contesto del linguaggio criptico adottato dagli associati 14 la sostanza stupefacente veniva di frequente indicata convenzionalmente come "l'amante". D'altra parte, come già rilevato, la interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Milano delle conversazioni intervenute tra i correi risulta pienamente idonea ad esplicare i sequestri della sostanza stupefacente e gli arresti dei detentori della stessa, come è accaduto, proprio in reazione al capo G), in data 26 ottobre 2007 con riferimento a ZI NA, rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare nella disponibilità di circa 1,5 Kg. di cocaina. Analogamente nella sentenza impugnata si motiva congruamente in ordine al fatto che le conversazioni del SH relative all'amante avessero ad oggetto la sostanza stupefacente, 5 kg. circa di cocaina, di seguito rinvenuta in data 6 novembre 2007 nella disponibilità del cittadino greco RI OU. La censura del ricorrente, inoltre, estrapolando singole espressioni dal flusso delle conversazioni intervenute tra i correi, oblitera come le stessa debbano essere lette ed interpretate sinergicamente e come, nella successione delle stesse, come congruamente motiva la sentenza impugnata, "l'amante" non possa che designare la sostanza stupefacente importata dall'Olanda, perché spesso i correi si riferivano alla stessa, subito dopo e nel medesimo contesto di significato, in termini quantitativi o, persino, monetari. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, del resto, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Il giudice di merito è, peraltro, libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorchè non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650). 15. Manifestamente infondato è, inoltre, l'ultimo motivo di ricorso dedotto in data 9 gennaio 2017, relativo alla violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente stigmatizza, inoltre, mediante tale motivo, il ricorso operato dalla Corte di Appello di Milano alla espressione "si desume", che dimostrerebbe di per sé la mancanza di certezza. Il ricorrente si è, tuttavia, limitando a rammentare la valenza del principio codificato dall'art. 533 cod. proc. pen. nel sistema del diritto processuale penale 15 ed a contestare, ancora una volta, la interpretazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche operate dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello, secondo percorsi argomentativi che esulano dall'ambito cognitorio della giurisdizione di legittimità. La censura è, inoltre, infondata anche nella parte in cui, appuntandosi su rilievi meramente linguistici, oblitera integralmente la dimostrazione di eventuali divaricazioni del ragionamento probatorio della Corte territoriale dai canoni del legale e corretto accertamento probatorio. 16. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio D'Arcangelo Giacomo Paoloni th 小入 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2017 GIU IL.IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIE 22 Piera Espesif 16