Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 2
La concorrenza sleale per confusione, ovvero per imitazione servile del prodotto altrui, in relazione alla riproduzione di parti dello stesso che non integri violazione di diritti di privativa, è configurabile soltanto quando tale riproduzione abbia ad oggetto elementi che non siano inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali, e che, inoltre, siano dotati di carattere individualizzante, cioè di idoneità ad identificare la merce come proveniente da una determinata impresa, restando esclusa, pertanto, nel caso di prodotti standardizzati ed usuali, privi di connotati di originalità.
In tema di concorrenza sleale, l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema atipico di concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 cit., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn.1 e 2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell'art.2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell'una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare, la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento).
Commentario • 1
- 1. Limiti all’applicabilità della concorrenza sleale confusoria e dell’imitazione servile in particolareAnnamaria Taboga · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15761 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.r.l. Errevitex, in persona del legale rappresentante Felice Radaelli, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso l'avv. prof. Bruno Sassani, che, con gli avv.ti prof. Mario Franzosi, Federica Santonocito e Claudio Bellotti, la difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. UR, in persona dell'amministratore unico Pasquale Auriemma, e S.p.a. Cotonificio AM, in persona del presidente dott. Angelo AM, elettivamente domiciliate in Roma, via A. Chinotto n. 1, presso l'ama Ermanno Prastaro, che, con gli avv.ti Secondo Andrea Feltrinelli, Graziano Brogi e Laura Pallini, le difende per procure a margine del controricorso;
- resistenti -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2596 del 19-26 ottobre 1999;
sentiti il Cons. Dott.Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Carlo La Porta, con delega, per la ricorrente, e l'avv. Ermanno Prastaro, per le resistenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione alla produzione e commercializzazione di quattro tessuti, rispettivamente effettuate dalla S.p.a. Cotonificio AM e della S.p.a. UR, il Tribunale di Monza, con sentenza del 9 aprile 1998, ha ravvisato concorrenza sleale per imitazione servile in pregiudizio della S.r.l. Errevitex, così accogliendo la domanda proposta da quest'ultima in via riconvenzionale e respingendo le domande di accertamento negativo della concorrenza stessa proposte in via principale dalle altre due Società.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 26 ottobre 1999, aderendo al gravame della AM e dell'UR, ha invece escluso l'illecito concorrenziale.
Detta Corte di Milano ha in via preliminare osservato che oggetto della controversia era soltanto il verificarsi o meno di concorrenza sleale per imitazione servile (con riguardo a prodotti non coperti da privativa), non anche di concorrenza cosiddetta parassitaria, la quale non era stata denunciata dalla Errevitex, e comunque non era ravvisabile rispetto all'imitazione di un limitato numero di tessuti nell'ambito di copiosi campionari, ed inoltre ha rilevato che tre dei tessuti in questione, pur se non perfettamente identici, erano confondibili, coincidendo per colori, tonalità, linee e disegni. Ciò premesso, ha osservato:
- che il divieto per l'imprenditore concorrente, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 1 d'imitare servilmente il prodotto da altri in precedenza realizzato postula che tale prodotto abbia capacità individualizzante, non mera novità estrinseca, vale a dire si evidenzi come proveniente da un determinato imprenditore;
- che l'indicata capacità doveva essere provata dalla Società che aveva denunciato l'illecito, trattandosi di elemento costitutivo della sua domanda;
- che la Errevitex non aveva dato tale prova, non essendo all'uopo conferente la mera circostanza che i disegni dei tessuti in discussione fossero opera di professionisti del settore, ne' aveva chiesto di offrirla, come avrebbe potuto, producendo cataloghi o documenti inerenti a campagne pubblicitarie, ovvero sollecitando consulenza tecnica o l'ammissione di testimonianze di consumatori od arredatori, e nemmeno aveva sostenuto che proprio i tessuti imitati caratterizzassero la sua attività ed immagine commerciale;
- che, peraltro, al fine della configurabilità di concorrenza sleale per imitazione servile, difettava anche l'indistinguibilità in concreto, agli occhi dei consumatori, delle rispettive provenienze dei prodotti, tenendosi conto che l'UR, nel rapporto con la sua clientela, rivendicava origine e paternità delle merci offerte. L'Errevitex, con ricorso notificato l'11 dicembre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, formulando sei censure.
L'UR, e la AM hanno replicato con unico controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il sesto motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, addebitano alla Corte di Milano di non aver esteso l'indagine per stabilire la riconducibilità dei fatti denunciati fra le altre ipotesi di concorrenza sleale di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 2598 c.c., e, in particolare, di non aver considerato che l'imitazione servile, ove non abbia i connotati dell'ipotesi tipica del n. 1 di detta norma, può integrare inosservanza delle regole di correttezza professionale, e nel caso in esame comportava tale inosservanza, in ragione del carattere pedissequo dell'imitazione e della mancanza di quelle varianti cosiddette innocue, che l'imprenditore successivamente immessosi sul mercato può adottare per non squilibrare il rapporto concorrenziale (a svantaggio di chi abbia in precedenza effettuato investimenti ed assunto costi per raggiungere il risultato poi imitato).
I motivi sono infondati.
Il Tribunale ha ravvisato nei comportamenti produttivi e commerciali della AM e dell'UR gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n.
1. Il dibattito nel giudizio di secondo grado si è incentrato sui presupposti di detta specifica ipotesi concorrenziale, contestati dalle appellanti ed invece affermati dall'appellata (con la richiesta d'integrale conferma della pronuncia di primo grado). La Corte di Milano, in assenza di specifiche iniziative dell'Errevitex, non aveva il potere-dovere d'indagare sulla configurabilità di altre ipotesi d'illecito per concorrenza sleale, in base alle disposizioni dei nn. 2 e 3 dell'art. 2598 c.c., i quali delineano fatti alternativi, o comunque diversi, ciascuno con proprie connotazioni (v. Cass. 10 novembre 1994 n. 9387). Una relazione di continenza, che consenta di cogliere nell'allegazione degli estremi dell'ipotesi contenuta la deduzione implicita del verificarsi quantomeno dell'ipotesi contenente, non è in particolare ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile (n. 1 dell'art. 2598 c.c.) e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (n. 3 della stessa norma), dato che, nel difetto dei requisiti dell'una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede elementi ulteriori (la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento).
Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, con cenere connesse, criticano l'affermazione d'insussistenza dei presupposti della concorrenza sleale per imitazione servile. Con la denuncia di violazione dell'art. 2598 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché d'inadeguatezza ed illogicità della motivazione, si deduce che la Corte d'appello:
- ha erroneamente definito il requisito della capacità individualizzante, richiedendo la presenza di elementi indicatori della provenienza del prodotto imitato, quando al contrario è sufficiente che la riproduzione inerisca a forme e disegni non banali, non standardizzati, riconoscibili sul mercato, e da altri originalmente adottati in via innovativa, in tal caso necessariamente determinandosi un pericolo di confusione fra merci in relazione di concorrenza;
- non ha tenuto conto che le prove offerte evidenziavano la grande diffusione dei tessuti ideati e realizzati dalla Errevitex e dunque anche la valenza distintiva delle linee e dei disegni da cui erano caratterizzati;
- ha ammesso l'effettiva confondibilità fra i tessuti della Errevitex e quelli successivamente realizzati e commercializzati dalla AM e dall'UR, per poi contraddittoriamente negare l'individuabilità delle imprese di rispettiva provenienza;
- è incorsa in ulteriore contraddizione, quando ha rilevato che l'utilizzo da parte dell'UR del suo marchio bastava ad escludere il fatto concorrenziale, così implicitamente ammettendo che in difetto di quel marchio vi sarebbe stata confondibilità fra merci di provenienza identificata;
- ha erroneamente ritenuto che detto marchio potesse evitare il rischio di confusione, trascurando che i prodotti in questione vengono normalmente scelti dai compratori sulla base di percezioni immediate e sintetiche, senza un analitico esame dell'etichetta e del marchio in essa inserito.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. La concorrenza sleale per imitazione servile è uno dei casi tipici d'illecito concorrenziale di tipo confusorio, enucleato dal n. 1 dell'art. 2598 c.c. fra le altre ipotesi di compimento di "atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente".
Detto illecito, pertanto, presupponendo un pericolo di confusione non genericamente riferito ad altri prodotti rinvenibili in commercio, ma specificamente attinente ai prodotti di un altro imprenditore in rapporto di concorrenza, non può discendere dalla mera circostanza che coincidano forme, disegni, colori od altri elementi dell'aspetto esteriore del prodotto imitato e del prodotto imitante, si da renderli non distinguibili da parte dei possibili acquirenti, ma esige un "quid pluris", costituito dall'identificazione od identificabilità, sempre dal punto di vista del potenziale compratore, della paternità del prodotto imitato, cioè della sua provenienza da un determinato imprenditore.
Solo in presenza di tale situazione l'iniziativa dell'imitatore può creare quella confondibilità "con il prodotto e con l'attività di un'impresa concorrente", cui la norma in esame condiziona la qualificabilità dell'imitazione servile come concorrenza illecita. In difetto, cioè a fronte d'imitazione (sia pure servile) di un prodotto già esistente sul mercato, ma privo di paternità nota o comunque percepibile dalla clientela, il fatto dell'imitatore, se può riflettersi negativamente sotto il profilo che l'offerta della stessa merce è idonea a contrarre il fatturato altrui, non può integrare la concorrenza sleale in discorso, la quale esige, si ripete, confondibilità con il prodotto di una determinata impresa concorrente.
Il divieto dell'imitazione, servile atta a creare confusione, del resto, trova base logica nel pericolo di sviamento, a vantaggio dell'imitatore, della clientela dell'imprenditore imitato. Tale sviamento è ravvisabile solo con riferimento agli avventori che siano consapevoli della provenienza del prodotto le cui caratteristiche apprezzino, e dunque siano in grado di ricollegare dette caratteristiche all'attività di una determinata impresa;
la protezione accordata dalle norme sull'illecito concorrenziale di tipo confusorio non riguarda infatti la quota di mercato complessivamente raggiunta dall'imprenditore in esso già presente con un certo prodotto, ma l'insieme dei clienti che consapevolmente optino per il prodotto stesso, in quanto proveniente da quell'imprenditore. Questi rilievi, con cui si dà continuità a consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. Cass, 17 luglio 1985 n. 4222, 3 agosto 1987 n. 6682, 16 febbraio 1988 n. 1667), evidenziano che la Corte di Milano si è attenuta a corretti criteri giuridici, nel delineare la capacità individualizzante del prodotto imitato quale requisito della concorrenza sleale per imitazione servile.
L'accertamento del difetto di tale requisito nel caso concreto e la valutazione della non pertinenza delle prove al riguardo offerte si sottraggono alle critiche della ricorrente, la quale muove dall'erronea premessa che il requisito stesso sia in sè segnato dall'originalità del prodotto imitato, mentre non indica quali elementi, desumibili dalle risultanze di causa od acclarabili mediante ulteriore istruttoria, avrebbero dovuto o potuto dimostrare la capacità individualizzante del prodotto imitato, intesa nel senso dinanzi specificato.
Vizi di contraddittorietà od illogicità della motivazione inerente a detto accertamento, non sono poi ravvisabili in relazione ai rilievi della sentenza impugnata circa la sostanziale identità dei prodotti della Errevitex con quelli successivamente immessi sul mercato dalla AM e dell'UR, vertendosi in tema di riscontro della confondibilità oggettiva dei prodotti medesimi, coerente con il diniego del verificarsi di confondibilità fra imprese, per l'assenza di capacità individualizzante del prodotto anteriore. Le censure infine attinenti alle osservazioni della Corte di Milano sulle modalità individualizzanti con cui l'UR si porgeva ai propri clienti rimangono ultronee, in quanto investono rilievi di tipo aggiuntivo e rafforzativo, su questioni che sarebbero state decisive solo in caso di riconoscimento della capacità individualizzante del prodotto imitato.
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la consequenziale condanna dalla ricorrente al pagamento delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla S.r.l. Errevitex, e la condanna al rimborso, congiuntamente in favore della S.p.a. UR e della S.p.a. Cotonificio AM, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di Euro 5.150,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 3 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003