Sentenza 28 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile tale condizione con quella dell'irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2014, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 28/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3126
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 1896/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 15/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 12/05/2005;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. MAZZOTTA Gabriele, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'assise d'appello di Milano in data 12 maggio 2005 ha confermato la pronunzia di primo grado della Corte d'assise di Milano, con la quale T.G. era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 27.000 di multa per i delitti di riduzione in schiavitù, di prostituzione minorile e favoreggiamento di ingresso clandestino di minore straniero in Italia (fatti commessi sino al (OMISSIS) ).
2. Con ordinanza del 28 maggio 2013 la Corte d'Assise di Milano dichiarava la non esecutività della suddetta sentenza, annullando l'ordine di carcerazione, non essendo stata eseguita la notifica dell'estratto contumaciale, che veniva effettuata successivamente al difensore di fiducia del T. in data 27 giugno 2013.
3. Con ricorso, sottoscritto dal difensore avv. Daniela Figini, l'imputato ha impugnato la citata sentenza della Corte d'Assise di Appello di Milano.
3.1. Con il primo motivo è stata eccepita la nullità del decreto di latitanza emesso in data 31 gennaio 2001 dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, nonché di tutti gli atti successivi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 295, 296 e 165 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1.
Le ricerche prodromiche all'emissione del suddetto decreto non sarebbero state effettuate correttamente, perché il T. non è stato ricercato nel luogo dove aveva eletto domicilio nell'unico atto istruttorio da lui sottoscritto, il verbale di perquisizione ed identificazione di persona sottoposta ad indagini del 19 agosto 2000. Peraltro, sempre dal suddetto verbale emerge che il T. aveva dichiarato di essere residente a (OMISSIS) e, quindi, secondo il ricorrente le ricerche dovevano essere effettuate anche all'estero.
3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge con riferimento all'art. 600 cod. pen. e l'illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale, nel confermare la condanna dell'imputato per il delitto di riduzione in schiavitù ai danni della minore Te.Ma. (di origine Moldava), si sarebbe limitata ad una mera asserzione astratta, senza valutare alcuni elementi fondamentali, indicati nei motivi di appello e confermati dalle risultanze probatorie, quali l'insussistenza dello stato di soggezione continuativa della persona offesa e l'insussistenza di una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione di quest'ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, di conseguenza, immeritevole di accoglimento.
1. In primo luogo va rilevato che nel caso di specie non sussiste la dedotta nullità del decreto di latitanza.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte con recente sentenza (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014 -dep. 07/05/2014, Avram, Rv. 258793) hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale formatosi sul problema se le ricerche che la polizia giudiziaria è chiamata a svolgere a norma dell'art. 295 cod. proc. pen., in sede di esecuzione delle ordinanze che dispongono la custodia cautelare, e che costituiscono il presupposto per la dichiarazione di latitanza ai sensi dell'art. 296 c.p.p., debbano necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, dunque, anche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169 c.p.p., comma 4. È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: Tenuto conto delle differenze che rendono non comparabili fra loro la condizione della irreperibilità e quella della latitanza, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169 c.p.p., comma 4. La polizia giudiziaria, tuttavia, deve compiere le ricerche e svolgere le relative indagini in modo tale che le stesse risultino esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare, in sede di adozione del decreto di latitanza, da un lato, l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura custodiate per l'assenza di ulteriori elementi che consentano di pervenire al rintraccio dell'imputato, e, dall'altro, la volontarietà del ricercato di sottrarsi alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti. Con la conseguenza che, ove dalle indagini emergano concreti elementi che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata, la polizia giudiziaria sarà chiamata ad attivare gli strumenti di cooperazione internazionale, atti a consentire il rintraccio dell'imputato, in vista della eventuale instaurazione del procedimento di consegna attraverso i canali della collaborazione giudiziaria.
Le Sezioni Unite hanno in sostanza avallato la tesi di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la dichiarazione di latitanza non deve essere necessariamente preceduta dallo svolgimento all'estero delle ricerche finalizzate a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuta generica notizia. Si è infatti osservato che la distinzione concettuale che separa lo status dell'irreperibile da quello del latitante si riflette anche sui presupposti sui quali si fonda il relativo accertamento e la declaratoria della relativa condizione: nel caso della latitanza;
infatti, la base normativa di riferimento è costituita dal verbale di vane ricerche, che la polizia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi nei quali si presume che l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità.
Il verbale redatto dalla polizia giudiziaria, peraltro, pur costituendo il presupposto procedimentale, non determina automaticamente la dichiarazione di latitanza, dal momento che il relativo provvedimento è subordinato alla positiva valutazione del giudice, il quale è chiamato ad effettuare un apprezzamento rebus sic stantibus circa la adeguatezza e completezza delle ricerche, senza che possano incidere sulla validità del provvedimento le eventuali informazioni pervenute successivamente. Quanto, poi, al carattere di esaustività delle ricerche effettuate, si è puntualizzato come il relativo esame non debba essere condotto in base a parametri prefissati, come indicativamente enunciato dall'art. 159 cod. proc. pen., circa i luoghi di ricerca dell'imputato irreperibile, ma debba essere piuttosto ragguagliato alle specifiche e particolari condizioni del soggetto da ricercare, così da consentire al giudice, in relazione alle peculiarità del caso concreto, di valutare la completezza o meno delle indagini svolte.
Dalle profonde differenze che è possibile cogliere tra gli istituti della latitanza e quello della irreperibilità, avuto riguardo alle diverse finalità che animano le disposizioni che li regolano, nonché ai diversi presupposti che ne stanno alla base - con particolare riferimento alla volontarietà che caratterizza la latitanza e che presuppone la conoscenza del procedimento e del provvedimento che è stato o può essere emesso, a differenza dell'irreperibile - se ne è tratto il corollario che l'emissione del decreto di latitanza non deve essere preceduto dallo svolgimento all'estero di ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto generica notizia, non sussistendo i presupposti per l'applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche dell'irreperibile dall'art. 169 c.p.p., comma 4. D'altra parte - si è pure puntualizzato - posto che tali ricerche sono finalizzate a conoscere l'indirizzo preciso dell'imputato al fine di spedire la raccomandata di cui al comma 1 dello stesso articolo, e metterlo in condizione di dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni, cosa che il latitante è certamente in grado di fare, risulterebbe certo singolare avvertire con lettera raccomandata un imputato della esistenza di un provvedimento restrittivo a suo carico perché potrebbe essere interpretato come un invito alla fuga;
insomma - si è precisato - si comprometterebbe l'obiettivo tipico della misura cautelare custodiale che è quello dell'arresto dell'imputato (così in motivazione la sentenza Sezioni Unite citata;
si vedano, ex plurimis, inoltre Sez. 6, n. 47528 del 29/11/2013, Elezaj;
Sez. 6, n. 43962 del 27/09/2013, Hassad, Rv. 256684; Sez. 5, n. 46340 del 19/09/2012, Adler, Rv. 253636; Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253072; Sez. 5, n. 0 6/10/2011, Radu, Rv. 252154; Sez. 1, n. 15410 del 22/04/2010, Arizzi, Rv. 246751).
1.2. Venendo all'esame del ricorso, va rilevato che le censure poste a fondamento del primo motivo si concentrano essenzialmente sulla ritenuta insufficienza delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, in base al rilievo che, pur sapendo gli operanti che il T. potesse essere all'estero, in quanto aveva dichiarato di risiedere a (OMISSIS) , veniva omesso l'espletamento delle ricerche di cui all'art. 169 c.p.p., comma 4, che parte della giurisprudenza ritiene applicabile in via analogica anche al latitante.
L'omissione di tali adempimenti, ed il conseguente espletamento delle notificazioni con il rito previsto per i latitanti dall'art. 165 cod. proc. pen., avrebbe determinato, ad avviso del ricorrente, la nullità di tutte le notifiche e di tutti gli atti processuali successivi. È evidente come il motivo di ricorso sia infondato tenuto conto di quanto definitivamente statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Peraltro, dagli atti emerge che la declaratoria di latitanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari è conseguita alle risultanze di una esaustiva attività di ricerca ed investigazione, sfociata nel verbale di vane ricerche del 26 gennaio 2001. Del tutto pertinentemente, quindi, è stata valutata l'esaustività delle ricerche agli effetti che si sono dianzi chiariti, nella duplice prospettiva della impossibilità di rintraccio dell'imputato e della volontarietà della sottrazione alla cattura.
Proprio in considerazione della libertà di scelta nell'individuazione dei luoghi in cui ricercare il destinatario della misura cautelare non può certamente essere censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nel luogo ove da ultimo egli aveva dimorato ovvero il luogo dove erano stati commessi i reati per cui è processo. Del resto non era esigibile un'attività di ricerca nello Stato d'origine (XXXXXXX), in mancanza di qualsiasi indicazione sulla ipotesi di un suo rimpatrio e di un indirizzo preciso all'estero dove ricercarlo. IL T. , come si è visto, ha solo riferito genericamente di essere residente a XXXXXXX, senza precisare neppure l'indirizzo di tale solo dichiarata residenza. Del resto anche l'art. 169 cod. proc. pen., la cui inosservanza è lamentata dal ricorrente
(inappropriatamente, stante la diversa area di operatività), per la sua applicazione presuppone che dagli atti risulti con certezza che il destinatario della notifica risiede o dimora all'estero: ipotesi non riscontrabile nel caso di specie.
2. Il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Secondo la sentenza impugnata, nel confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di riduzione in schiavitù ai danni della minore Te.Ma. (di origine Moldava), si sarebbe limitata ad una mera asserzione astratta, senza valutare alcuni elementi fondamentali, indicati nei motivi di appello e confermati dalle risultanze probatorie, quali l'insussistenza dello stato di soggezione continuativa della persona offesa e l'insussistenza di una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione di quest'ultima. A sostegno della censura il ricorrente indica una serie di elementi di fatto e riporta alcuni passaggi della deposizione della persona offesa, evidenziandone la contraddittorietà. Orbene, va ricordato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e,; la modifica normativa di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, infatti, ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
Tanto premesso, occorre rilevare nel caso in esame che il motivo di censura della motivazione è del tutto generico, in quanto omette una considerazione specifica degli argomenti spesi nella sentenza impugnata. Peraltro, come si è detto, vengono rappresentati elementi di fatto non valutabili in questa sede.
L'assenza di un collegamento concreto delle censure mosse con la motivazione della sentenza impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per l'impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
Peraltro, l'esame del provvedimento impugnato consente di ritenere che la motivazione del giudice d'appello sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza anche nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa (la minore TE.Ma. ), le cui dichiarazioni sono supportate da una serie di altri elementi di prova specificamente indicati, sia nella sentenza di appello che in quella di primo grado, alla quale la prima anche ha fatto legittimamente rinvio.
A tal proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che "le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).
Nè va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado in ordine alla penale responsabilità del T. , sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
Peraltro, manifestamente infondate sono pure le censure del ricorrente in ordine alla insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 600 cod. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice. Pertanto, lo stato di soggezione continuativa - richiesto dall'art. 600 cod. pen. -deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato. (Sez. 5, n. 25408 del 05/11/2013 - dep. 13/06/2014, Mazzotti ed altro, Rv. 260230).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015