Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purchè le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato. (Nella specie, in un caso in cui l'imputato dichiarato latitante era stato espulso dal territorio nazionale prima dell'emissione della misura cautelare che lo riguardava, la S.C. ha censurato l'ordinanza che aveva confermato il decreto di latitanza per non aver tenuto conto della già avvenuta esecuzione dell'espulsione, precisando peraltro che tale situazione di fatto non escludeva automaticamente la possibilità di dichiarare la latitanza, in presenza di ulteriori elementi idonei a far desumere la volontarietà di sottrarsi all'esecuzione della misura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2016, n. 54189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54189 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
54 1 8 9 / 1 6 + REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. sez. 1333 Dott. Paolo Antonio BRUNO Dott. Sergio GORJAN - Consigliere - CC - 20/10/2016 - Consigliere - R.G.N. 52758/2015 Dott. Francesca MORELLI Dott. Antonio SETTEMBRE Consigliere - - Consigliere Relatore- Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: ZI BU, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 12/6/2015 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha richiesto venga dichiarato inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da ZI BU ai sensi dell'art. 670 c.p.p. avverso la sentenza della medesima Corte d'appello con la quale è stato condannato per i reati di violenza sessuale, rapina e detenzione di armi. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto la validità del decreto di latitanza adottato nei confronti del condannato e della conseguente notifica al medesimo dell'estratto contumaciale della predetta sentenza nelle forme di cui all'art. 165 c.p.p. proprio difensore deducendo 2. Avverso l'ordinanza ricorre il ZI a mezzo del violazione di legge. In particolare, con primo motivo, ricorso lamenta la nullità del menzionato decreto di latitanza perché emesso a seguito di ricerche insufficienti ed in difetto di elementi indicativi della volontarietà del condannato di sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare applicatagli. In tal senso si osserva come il ZI, ben prima dell'emissione del decreto di latitanza, fosse stato espulso dal territorio italiano verso l'Albania (paese del quale il ZI è cittadino) e come tale circostanza risulti dagli atti e fosse nota agli inquirenti al momento dell'esecuzione delle ricerche, le quali dunque vennero effettuate nel territorio nazionale nella consapevolezza che avrebbero avuto esito negativo e non vennero invece estese a quello albanese, dove era ragionevole ritenere si trovasse, talchè le stesse non potrebbero ritenersi esaustive. Non di meno il fatto che prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare il ZI fosse stato espulso costituiva indice dell'involontarietà della sua presunta irreperibilità, mentre né il decreto di latitanza, né il provvedimento impugnato avrebbero indicato gli elementi da cui dovrebbe desumersi la volontarietà della sottrazione alla misura cautelare, presupposto essenziale per l'adozione del decreto di latitanza e per legittimare l'assolvimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'imputato attraverso la consegna al difensore degli atti allo stesso diretti. Con un secondo motivo vengono invece dedotti vizi della motivazione in merito al rigetto della richiesta di correzione dell'errore materiale ad oggetto l'indicazione in atti del nome proprio del ricorrente, posto che il pregresso utilizzo di alias è circostanza irrilevante a fronte dell'acquisizione della copia del passaporto e della documentazione rilasciata dal comune di residenza ed attestante come il ZI si chiami effettivamente BU e non BU, come invece, ripetutamente individuato.
3. Con memoria depositata l'11 luglio 2016 il difensore ha replicato alle conclusioni del PG, contestando l'eccepita genericità della doglianza relativa all'insufficienza delle ricerche svolte ai fini dell'emissione del decreto di latitanza. In tal senso si evidenzia come in atti fosse stata versata la prova dell'effettiva residenza del ZI in territorio 2 albanese e come, esercitando la comune diligenza, l'autorità avrebbe potuto agevolmente procurarsi il suo indirizzo esatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. E' innanzi tutto opportuno ricordare come l'annullamento del precedente dolla provvedimento della Corte territoriale è stato determinato dala rilevata violazione del principio per cui, nella fase esecutiva, può essere sollevata la questione della validità del decreto di latitanza all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e quindi, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo, rimanendo altrimenti valido generale e consolidato principio per cui è inammissibile l'incidente di esecuzione preordinato ad ottenere l'invalidità del suddetto decreto, mai eccepita come nel caso di specie nella fase di cognizione (ex multis Sez. 1, n. - 37329 del 8 luglio 2015, Maloku, Rv. 265017). In tal senso l'originaria istanza del ricorrente è stata dunque ritenuta da questa Corte astrattamente ammissibile per l'appunto nei limiti in cui, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., con la stessa veniva contestata la valida formazione del titolo esecutivo in ragione dell'eccepita irritualità della notifica all'imputato nelle forme dell'art. 165 c.p.p. dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello a causa della prospettata illegittimità dell'attribuzione al ZI dello status di latitante.
3. In secondo luogo va ribadito l'insegnamento delle Sezioni Unite per cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez. Un., n. 18822 del 27 marzo 2014, Avram, Rv. 258792).
3.1 Erra dunque il ricorrente nell'insistere sulla necessità che le ricerche del ZI venissero estese all'estero, giacchè l'esaustività delle stesse va intesa come esaustività investigativa, la quale deve essere concretamente misurata in una duplice e concorrente prospettiva: da un lato, infatti, le indagini svolte per pervenire al 3 rintraccio del latitante devono essere tali da escludere possibilità ulteriori ai fini della esecuzione della misura, rendendo quindi evidente che, laddove sussistano concreti elementi che indichino un preciso luogo di rifugio all'estero del soggetto, gli strumenti di cooperazione internazionale di polizia non possono non essere attivati;
dall'altro, le ricerche e le correlative indagini devono consentire al giudice di affermare la sussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla esecuzione della misura, giacché, altrimenti, la declaratoria di latitanza risulterebbe priva dell'accertamento "sostanziale" che qualifica la condizione normativa di quello status. Tutto ciò sta quindi a significare che, ove non risulti positivamente riscontrata la completezza delle ricerche, nella duplice prospettiva di cui innanzi si è detto, il giudice sarà chiamato a disporre ulteriori accertamenti, proprio perché non risultano positivamente acclarati, alla luce delle peculiarità che possono caratterizzare le singole vicende, fra le quali - anche e forse soprattutto le condizioni personali del ricercato, i presupposti cui - l'ordinamento subordina la declaratoria dello stato di latitanza.
3.2 Nel caso di specie ciò che risultava all'autorità di polizia chiamata ad eseguire la misura cautelare è solo che il ZI non si sarebbe dovuto più trovare sul territorio nazionale in quanto precedentemente espulso, ma non certo dove egli fosse effettivamente e concretamente rintracciabile nell'immediatezza, rimanendo del tutto irrilevante la documentazione a posteriori dell'effettivo luogo in cui egli si trovava. Né il fatto che lo stesso sia stato ricercato in Italia nei luoghi dove era in precedenza rintracciabile può essere ridotto ad una sorta di formale e burocratico adempimento, giacchè ben avrebbe egli potuto rientrare nel territorio nazionale clandestinamente.
3.3 Le doglianze del ricorrente colgono invece nel segno nel lamentare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in merito all'effettivo rispetto dell'ulteriore presupposto legittimante l'adozione del decreto di latitanza menzionato in precedenza e cioè la volontarietà della sottrazione all'esecuzione della misura. E' questo invero il requisito che effettivamente caratterizza lo status di latitante e che legittima il ricorso a forme attenuate di garanzia del diritto dell'imputato all'informazione sul processo e sul contenuto dell'accusa. In proposito va subito precisato che la sussistenza di tale requisito non è connessa all'effettiva conoscenza dell'emissione del provvedimento restrittivo della cui esecuzione si tratta, ben potendo l'interessato rendersi latitante anche al fine di prevenire azioni cautelari. Ma al di là di questa precisazione, la valida emissione del decreto di latitanza presuppone l'accertamento della volontà del destinatario dell'iniziativa cautelare di sottrarsi ai tentativi di rintracciarlo. Accertamento questo che può fondarsi anche su presunzioni, purchè le stesse risultino ancorate ad una base fattuale effettivamente idonea a rivelare tale volontà, tenuto conto delle concrete abitudini di vita del ricercato. 4 3.4 In tal senso deve allora osservarsi come la Corte territoriale, pur registrando il dato relativo al coatto allontanamento del ZI dal territorio nazionale, non ne abbia poi tenuto conto ai fini della valutazione della volontarietà della sottrazione all'esecuzione della misura, pur non potendosi negare il rilievo che a tal fine assume la circostanza. Ciò non significa che l'espulsione eseguita precedentemente all'emissione della misura inevitabilmente esclude la volontarietà della sottrazione all'esecuzione della misura, posto che questa può essere desunta da ulteriori elementi idonei a vincere la presunzione in tal senso formulabile sulla base della menzionata circostanza. E come detto il provvedimento impugnato non si confronta con tale profilo, concentrandosi sostanzialmente sul tema dell'esaustività delle ricerche. Né è corretto - come sostenuto dal PG - che l'istanza del ricorrente non attingeva tale profilo, atteso che la stessa, proprio insistendo sull'avvenuta espulsione del ZI, ha inteso eccepire che egli non poteva avere avuto conoscenza dell'intervento cautelare e, di conseguenza, essersi sottratto volontariamente alla sua esecuzione.
4. L'evidenziata lacuna motivazionale impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, demandandosi al giudice del rinvio altresì il compito di esaminare - impregiudicata la valutazione sulla sua ammissibilità - l'istanza di correzione dell'errore materiale originariamente proposta e non presa in considerazione dal provvedimento annullato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso il 20/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorelli Paolo Antonio Bruno 726 June PORTATA IN CANCELLERIA 2/0. DIC 2016 CUDIZIARIO IL FUN 5