Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 54 disp. att. cod.proc.pen. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. (La Corte di cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto che non fosse invalida la consegna, in sede di notifica a due destinatari aventi il medesimo domicilio, di una sola copia anziché di due, trattandosi di una mera irregolarità formale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 45627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45627 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1311
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 21222/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC EF, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bolzano 23/11/2004 con cui è stata rigettata l'istanza di revoca dell'esecutorietà del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Bolzano il 17/07/2003;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Letta la requisitoria del P.M., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Che il GIP ha rigettato l'istanza di revoca dell'esecutorietà del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Bolzano il 17/07/2003 proposta da SC EF per mancata notifica dello stesso al difensore di fiducia;
Che essa aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Franz Rainer eleggendo domicilio presso il suo studio in Vipiteno, città nuova 26;
Che il decreto penale di condanna, emesso dal GIP del Tribunale di Bolzano il 17/07/2003, era stato a lei notificato al domicilio eletto presso il difensore;
Che quest'ultimo non aveva ricevuto notifica, sicché il decreto non era stato impugnato, donde la fondatezza della proposta istanza di revoca perché, in base agli artt. 157 e 168 c.p.p. e 54 disp. att. c.p.p., quando ci sono più destinatali deve essere consegnato a ciascun destinatario copia dell'atto di notificare;
Che questa sezione ha affermato che "in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 54 disp. att. c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 c.p.p." (n. 2000/ 11590; RV. 217762). Che, nella specie, il GE ha correttamente ritenuto che non fosse invalida la consegna, in sede di notifica a due destinatari aventi il medesimo domicilio, di una sola copia anziché di due, trattandosi di una mera irregolarità formale;
Che tale interpretazione supera quella di cui alla decisione della Seconda Sezione, secondo cui "dal combinato disposto degli art. 157 e 168 c.p.p., e 54 disp. att. c.p.p., si ricava che il momento essenziale della notificazione è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell'atto da notificare, in quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza, e che tale attività l'ufficiale notificatore deve attestare nella relazione di notifica ai fini della prova, superabile solo con la querela di falso, che essa sia avvenuta. Ne deriva, qualora più siano i destinatari della notificazione di un atto, che non solo deve essere consegnata copia per ciascuno di essi pure nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge, ma anche che di ciò deve essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti" (n. 1998/0 4497 RV. 210592) perché l'art. 54 disp. att. c.p.p., non prevede alcuna nullità;
- non è violato l'art. 171 c.p.p. che disciplina la nullità delle notificazioni e non richiama la norma sul rilascio delle copie poiché, nella specie, non ricorre l'ipotesi di cui alla lett. b) essendo esattamente individuato il destinatario dell'atto, ne' quella di cui alla lett. d) dal momento che la notifica è stata effettuata alla stessa persona cui dovevano essere consegnate le copie;
- la notifica in tal modo eseguita ha consentito ad entrambi i destinatari la conoscenza reale ed effettiva dell'atto da notificare;
Che il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005