Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (Fattispecie in cui era stata rinnovata la notifica ex art. 161 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2013, n. 37955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37955 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/07/2013
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1223
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 1026/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WA NO N. IL 15/07/1988;
avverso la sentenza n. 263/2010 GIUDICE DI PACE di SALERNO, del 27/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERÀ MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Quaranta Agostino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.10.2011 il giudice di pace di Salerno condannava WA NO, cittadino senegalese, alla pena di Euro 4000 di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 10 bis per essersi trattenuto nel territorio del nostro Stato, senza conseguire il permesso di soggiorno, così come era stato accertato il 13.5.2010 in Salerno.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione di norme penali e di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità: sarebbe stato omesso di indicare nel decreto di citazione che l'imputato aveva facoltà di nominare un difensore di fiducia;
mancherebbe poi la traduzione dell'atto in lingua conosciuta dall'imputato, non ricorrendo prova che avesse padronanza della lingua italiana. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non sono apprezzabili i profili di nullità dedotti dal ricorrente, atteso che nessuna compressione del diritto di difesa è dato ravvisare nel fatto che nell'atto di autorizzazione alla citazione diretta dell'imputato sia stato omesso l'avviso della facoltà di nominare un difensore. Come aveva rilevato il giudice a quo nell'ordinanza del 27.10.2011, il Wagne all'uopo interpellato il 13.5.2010, si era riservata la nomina di un difensore e si era avvalso di tale facoltà in data 18.5.2010, con la nomina dell'avv. Vincenzo Vegliante, il che vale a dimostrare che non venne compresso alcun diritto, essendo stato l'imputato adeguatamente reso edotto dei suoi diritti tanto da aver nominato difensore di fiducia. Quanto alla mancata traduzione degli atti, il giudice a quo nell'ordinanza succitata ha dato conto che sia l'autorizzazione alla presentazione immediata dell'imputato, che la richiesta di presentazione, erano state redatte sia in lingua italiana che in lingua francese, così come del resto era stato prescritto nell'atto di presentazione immediata dell'imputato in data 25.6.2010; lo stesso ricorrente ammette che agli atti vi era la traduzione in francese di entrambi i costituti;
il fatto che non sia stato notificato l'atto in lingua francese è riconducile alla semplice ragione che fu rinnovata la notificazione nelle forme dell'art. 161 c.p.p., u.c., cosicché essendone destinatario il difensore, non fu allegata la versione francese degli stessi, così come del resto affermato in un arresto di questa Corte (sez. 6, 13.11.2007, n. 47550, rv 238224), secondo cui l'imputato straniero alloglotta, che si pone in una condizione processuale in cui gli atti processuali gli devono essere notificati mediante consegna al difensore, non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della loro mancata traduzione. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013