Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, la modifica delle circoscrizioni territoriali conseguente ai decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, non opera, giusta la disposizione ex art. 9, comma 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 155, cit., con riferimento ai procedimenti che, alla data del 13 settembre 2013, erano già pendenti - alla stregua del criterio del momento in cui la notizia di reato è stata acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero - presso il tribunale in origine competente ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2017, n. 55022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55022 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
+ 55022-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.262/2017 ANGELA TARDIO Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ENRICO SE SANDRINI Dott. - Consigliere - N. 31120/2016 ROSA ANNA SARACENO Dott. - Consigliere - LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. - Consigliere - GAETANO DI GIURO Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AH EL DI WA WA MY N. IL 06/08/1952 GA ZI N. IL 31/10/1975 GA SE N. IL 09/06/1969 PARTE CIVILE avverso la sentenza n. 2899/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO SE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCA ZACCO che ha concluso per le nomminsbotste da con Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12.02.2016 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata l'1.04.2015 dal GIP del Tribunale in sede, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati LI EP, LI IO e AL El IN WA WA AH nella misura di anni 3 mesi 2 di reclusione ciascuno (i primi due) e di anni 3 di reclusione (il terzo), per i reati rispettivamente ascritti in rubrica e previa riqualificazione nei riguardi del AL del reato sub B in quello di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 2 e 424 cod.pen.; escludeva per i due LI l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. e riformulava in termini di prevalenza delle attenuanti generiche il giudizio di bilanciamento con le aggravative la recidiva contestate nei confronti del AL, sostituendo la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea per la durata di anni cinque;
confermava nel resto la condanna degli imputati per i reati rispettivamente ascritti, ivi incluse le statuizioni accessorie comprensive della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (e della liquidazione di una provvisionale di € 89.750,00 alla Reale Mutua Ass.ni). I reati dei quali gli imputati sono stati ritenuti colpevoli, all'esito del giudizio di merito, sono quelli: - di incendio ex art. 423 cod.pen., aggravato, tra l'altro, dal danno patrimoniale di rilevante gravità cagionato alla persona offesa e dal fatto commesso su un deposito di materie infiammabili, ex artt. 61 n. 7 e 425 n. 4 cod.pen. (capo A), consumato in Leinì in orario prossimo alle 2.00 dell'8.02.2013 in danno della carrozzeria Top Car di LE CO, reato addebitato a tutti gli imputati in concorso tra loro e altresì con IL OS e ND AE, giudicati separatamente;
di tentato danneggiamento seguito da incendio di un carro attrezzi di proprietà di LE CO e di tentata estorsione aggravata continuata in danno dello stesso LE (capi B e C), commessi in Torino e in Leinì in date comprese tra l'autunno 2012 e il maggio 2013, addebitati al solo AL El IN WA -WA AH, in concorso con IL OS (quanto al capo C) e con altre persone non identificate, unificati in continuazione tra loro e con l'incendio sub A. A tutti gli imputati sono state concesse le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza quanto a LI EP e LI IO, e di prevalenza quanto al AL. La sentenza d'appello ha rigettato le eccezioni di natura processuale proposte dalla difesa di LI EP e ha ritenuto provate, sulla scorta delle risultanze istruttorie, le condotte delittuose ascritte agli imputati, secondo i ruoli agli stessi attribuiti, previa riqualificazione del tentato incendio dell'autocarro diستان cui al capo B nel meno grave reato di cui all'art. 424 cod.pen. In particolare, per quanto riguarda l'incendio sub A, individuato dalla Corte territoriale come il reato più grave commesso dal AL, la sentenza d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità degli imputati nelle rispettive qualità di mandante (il AL), di coordinatore delle relative attività delittuose (LI IO), di esecutore materiale (LI EP, in concorso col ND), responsabilità che riteneva accertata all'esito delle indagini scaturite dall'incendio notturno, di natura dolosa, divampato nei locali situati su due piani del capannone in cui aveva sede la carrozzeria del LE, che aveva danneggiato tra l'altro sei autovetture ivi ricoverate;
l'episodio si collocava nell'ambito delle azioni intimidatorie ed estorsive intraprese dal AL verso il LE, e concretizzatesi anche nelle condotte integranti i reati sub B e C, in relazione alle pretese dallo stesso vantate per la mancata restituzione di un camion con rimorchio isotermico che era stato parcheggiato dall'imputato nel cortile della carrozzeria della persona offesa, affinché questa si interessasse della relativa vendita;
il AL si era rivolto, tramite un conoscente (IN ZO), a IL OS, incaricandolo dietro compenso di procedere al recupero della somma da lui pretesa a titolo risarcitorio nei riguardi del LE, attività nella quale erano stati coinvolti il cognato del IL, LI EP, e il fratello di quest'ultimo, LI IO, e che si era sostanziata nella commissione dei reati per cui è processo.
2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati LI EP, LI IO e AL El IN WA-WA AH, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di LI EP deduce sette motivi di doglianza, a mezzo dei quali il ricorrente lamenta: - violazione degli artt. 179, 178 lett. b) e 185 cod. proc.pen., rilevando che la richiesta di giudizio immediato c.d. cautelare era stata presentata dal pubblico ministero il 28.10.2014, prima della fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza ex art. 309 del codice di rito pronunciata dal Tribunale del riesame, con conseguente produzione di una nullità assoluta per violazione delle norme concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale;
il ricorrente contesta, siccome contrario alla lettera della legge, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esaurimento del procedimento dinanzi al Tribunale del riesame realizza la condizione richiesta dall'art. 453 comma 1-bis, che invece prevede il rigetto della richiesta del pubblico ministero da parte del GIP se l'ordinanza sia stata nel frattempo annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
deduce la necessaria formazione del giudicato cautelare prima della richiesta di giudizio judizio 2 immediato;
- violazione delle regole sulla competenza territoriale ex art. 8 cod.proc.pen., essendo stato il reato sub A commesso in Leinì nel febbraio del 2013, in luogo rientrante nel circondario del Tribunale di Ivrea a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie operata dal D.Lgs. n. 155 del 2012, con decorrenza dal 13.09.2013; il ricorrente deduce che l'azione penale era stata esercitata il 28.10.2014, mediante richiesta di giudizio immediato, e rileva l'inconferenza della soppressione della sezione distaccata di Ciriè, rientrando i reati nell'attribuzione funzionale della sede centrale, tanto che il giudizio ordinario a carico dei coimputati pendeva davanti al Tribunale di Ivrea;
contesta che l'iscrizione del procedimento a carico di ignoti il 9.02.2013 fosse idonea a determinarne la pendenza, agli effetti di individuare la competenza del Tribunale di Torino, dovendo il richiamo alla notizia di reato contenuto nell'art. 8 D.Lgs. n. 4 del 2014 essere riferito al registro previsto dall'art. 335 cod. proc.pen.; - violazione degli artt. 191 e 195 cod. proc.pen., con riguardo alla inutilizzabilità degli interrogatori del coimputato AL per omessa audizione del teste di riferimento IN, che aveva introdotto la conoscenza del IL e di LI EP, il cui esame il giudice era legittimato a disporre anche d'ufficio, non essendo stato il IN sentito dal pubblico ministero durante le indagini;
il ricorrente deduce l'inosservanza dei commi 1, 3 e 7 dell'art. 195 e rileva l'importanza dell'identificazione e dell'audizione del IN al fine di verificare l'attendibilità del AL sulla fonte delle sue conoscenze;
vizio di motivazione, con riguardo alla sopravvalutazione del quadro indiziario esistente a carico dell'imputato, stante la neutralità dei dati ricavabili dai tabulati telefonici e l'indimostrata localizzazione delle utenze mobili presso l'officina di Leinì il giorno dell'incendio, elementi utilizzati dalla sentenza impugnata come riscontro della chiamata in correità del AL;
il ricorrente lamenta l'omessa risposta alle doglianze difensive riguardanti l'attendibilità della parte civile LE CO, che nel verbale di sommarie informazioni dell'8.02.2013 aveva riferito di aver subito minacce di morte e di incendio da un cliente albanese presentatosi presso la sua carrozzeria insieme al fratello;
censura l'attendibilità del AL, che nel verbale di interrogatorio del 22.07.2014 aveva attribuito al IL (di origini siciliane) una provenienza calabrese e nell'intercettazione ambientale dell'11.09.2013 aveva riferito di aver inviato due siciliani alla carrozzeria (mentre i fratelli LI erano di origini calabresi), collocando una volta nel dicembre 2012 e un'altra nel gennaio 2013 l'incontro con IL;
il coimputato non aveva comunque attribuito al LI una fattiva e materiale partecipazione al reato;
rileva che la distanza di soli 5 km tra la residenza dell'imputato e l'officina سا incendiata, emergente dall'annotazione di p.g. del 29.10.2014, rendeva 3 plausibile che un minimo spostamento dell'utente o un banale scarto di trasmissione bastassero ad attivare l'una piuttosto che l'altra cella radio di copertura dei luoghi, a prescindere dall'effettiva posizione dell'utilizzatore del telefono cellulare, così da togliere (sulla base di un dato oggettivo di comune esperienza) ai tabulati telefonici valenza dimostrativa del luogo in cui si trovava il soggetto;
rileva che nell'orario compreso tra le 1.34 e le 2.19 dell'8.02.2013 erano riscontrabili, a fronte di una sola telefonata tra i fratelli LI, più di cento contatti sulla cella di Leinì tra diversi soggetti estranei alla vicenda;
violazione degli artt. 423 e 424 capoverso cod.pen., lamentando l'omessa indagine sulle modalità con cui era stato cagionato l'incendio e sull'elemento soggettivo del reato, al fine di stabilire se l'impiego del fuoco fosse stato concepito al solo scopo di danneggiare la cosa altrui e se l'evento verificatosi esulasse dalle intenzioni dell'agente, così da configurare il delitto di cui al capoverso dell'art. 424 cod.pen.; -violazione degli artt. 425 n. 4 e 61 n. 7 cod.pen., con riguardo all'erronea sussistenza delle relative aggravanti, non potendo l'agente avere consapevolezza della natura di deposito infiammabile dei locali andati a fuoco;
- violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla somma ingente liquidata in primo grado a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.
2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di LI IO deduce tre motivi di censura, coi quali lamenta: vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc.pen., con riguardo alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato, censurando l'idoneità dei dati tratti dai tabulati telefonici a dimostrare la condotta dell'imputato nei giorni antecedenti al fatto e la sera dell'incendio, nonché il ruolo a lui attribuito nel reato;
il ricorrente lamenta la mera verosimiglianza attribuita ai relativi dati dai giudici di merito, rilevando che gli indizi valorizzati erano costituiti dalla parentela col IL, dalla localizzazione dell'utenza telefonica del LI nei pressi dell'officina del LE, dalla denuncia telefonica del furto del furgone e dalle dichiarazioni del coimputato ND;
lamenta l'omessa comparazione di tali dati con quelli idonei a contraddire il quadro indiziario, rilevando la neutralità dell'aggancio delle celle radio rispetto alla condotta e al ruolo dell'utilizzatore della corrispondente utenza, ove non inserito in un quadro probatorio complessivo;
deduce l'inconcludenza degli altri elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, con particolare riguardo all'inidoneità della presenza dell'imputato sui luoghi alcuni giorni prima del fatto a dimostrare la sua condotta la notte del reato;
rileva che il AL non aveva chiamato in correità il ricorrente, che non era presente al سا momento del conferimento dell'incarico di recuperare il credito;
4 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 116 cod.pen., lamentando la carenza di prova in ordine alla sussistenza della volontà di incendiare, anziché di danneggiare, l'immobile, che avrebbe avuto il medesimo effetto persuasivo e non era esclusa dalla partecipazione del ricorrente alle attività preparatorie e dalla messa a disposizione del furgone;
la mancata partecipazione al fatto contraddiceva l'adesione alla sua evoluzione in un reato più grave;
- vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 423 e 424 cod. pen., contestando la valorizzazione degli esiti dell'incendio agli effetti della prova dell'apporto psicologico dell'agente al fatto, tenuto conto che la volontà che aveva animato la condotta era quella di punire il LE arrecandogli danno.
2.3. Il ricorso proposto nell'interesse di AL El IN WA-WA AH deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 423 e 629 cod.pen., nonché vizio di motivazione, rilevando che la divergenza tra il fatto oggetto dell'istigazione e quello concretamente commesso non consentiva di attribuire al AL la relativa responsabilità penale;
dagli atti non emergeva che l'accordo coi coimputati contemplasse le modalità con cui era stata formulata la richiesta restitutoria e la programmazione di atti intimidatori;
la soddisfazione espressa dall'imputato nell'apprendere la notizia dell'incendio, nel corso della conversazione captata, non escludeva che l'evento costituisse per lui una sorpresa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di LI EP è inammissibile in ogni sua deduzione, perché basato su motivi manifestamente infondati e che si limitano, nella sostanza, a riproporre le medesime questioni che già dedotte - dalla difesa nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado - sono state puntualmente esaminate e ritenute infondate dalla Corte territoriale, sulla scorta di argomentazioni congrue, articolate e giuridicamente corrette, che non sono censurabili in sede di legittimità. Nella misura in cui non si confrontano in modo critico con le risposte puntuali della sentenza impugnata, ma si limitano a una semplice riedizione dei motivi d'appello, le doglianze del ricorrente presentano dunque una natura aspecifica che le rende inammissibili, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della 1 decisione gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità dei motivi (Sez. 5 n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849). L'assenza obiettiva di una critica argomentata delle motivazioni della sentenza d'appello e la mancata, puntuale, indicazione delle ragioni della decisività delle, 5 censure rispetto al percorso logico seguito dalla Corte di merito (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584) privano, infatti, i motivi di ricorso della specificità necessaria al superamento della soglia dell'ammissibilità.
1.1. Manifestamente infondata è la questione di nullità riguardante l'irrituale instaurazione del giudizio immediato c.d. cautelare, ex art. 453 comma 1-bis cod.proc.pen., che è stata riproposta nel primo motivo di doglianza, sotto il profilo della presentazione della richiesta del pubblico ministero prima che l'ordinanza del tribunale del riesame, confermativa della misura custodiale applicata all'imputato, divenisse definitiva, essendo pendente il ricorso per cassazione proposto dal LI (successivamente rigettato, come dato atto dalla sentenza impugnata a pagina 20). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, per cui la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare può essere legittimamente presentata dal pubblico ministero dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva (ex plurimis, Sez. 6 n. 47722 del 6/10/2015, Rv. 265877; Sez. 6 n. 14039 del 15/01/2015, Rv. 262952; Sez. 5 n. 48357 dell'1/10/2014, Rv. 261972; Sez. 2 n. 35613 del 15/06/2012, Rv. 253896; Sez. 1 n. 3310 del 21/12/2011, depositata il 26/01/2012, Rv. 251842). L'affermazione è coerente alla lettera e alla ratio della norma contenuta nel comma 1-ter dell'art. 453 del codice di rito, che stabilisce che la richiesta di giudizio immediato è formulata dal pubblico ministero "dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame", senza alcun richiamo all'art. 311 cod.proc.pen., assolvendo così una funzione acceleratoria della definizione dei giudizi di merito riguardanti imputati detenuti, che sarebbe frustrata dalla necessità di attendere l'esito dell'impugnazione cautelare di legittimità proposta avverso il provvedimento che definisce la fase di riesame (e degli eventuali giudizi rescissori che ne dovessero conseguire). La previsione contenuta nell'art. 455 comma 1-bis del codice di rito, secondo cui il giudice è tenuto a rigettare la richiesta formulata ai sensi dell'art. 453 comma 1-bis se l'ordinanza applicativa della misura custodiale sia stata annullata (nel frattempo) per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non contraddice la correttezza della conclusione sopra raggiunta, proprio perché la norma si limita a valorizzare ex post un elemento sopravvenuto in senso favorevole all'imputato, che fa venir meno l'urgenza di celebrare il processo a suo carico, senza intaccare la legittimità della richiesta originaria.
1.2. Manifestamente infondata è anche la questione di competenza riproposta, سارة 6 nel secondo motivo di doglianza, che non si confronta col dettato testuale dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 9 D.Lgs. n. 155 del 2012, come novellato dall'art. 8 D.Lgs. n. 14 del 2014, che rende insensibile alla sopravvenuta modificazione legislativa - a far data dal 13.09.2013 - degli ambiti delle circoscrizioni territoriali dei tribunali interessati, la competenza per territorio ritualmente radicata presso il tribunale originariamente competente ex art. 8 cod. proc.pen., allorché il procedimento penale fosse già pendente a quella data, in forza del criterio temporale individuato nel momento in cui la notizia di reato è stata acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero (Sez. 1 n. 41757 del 16/09/2014, Rv. 260934; Sez. 1 n. 34750 dell'11/07/2014, Rv. 260645; Sez. 1 n. 20344 dell'8/04/2014, Rv. 259799, che hanno dichiarato, tutte, la competenza del tribunale costituente sede principale del circondario al quale spettava la cognizione del procedimento al momento della ricezione della notizia di reato, anche se il territorio del comune nel quale erano stati commessi i fatti era stato poi compreso, con decorrenza dal 13.09.2013, nel circondario di altro tribunale). Nel caso di specie il locus commissi delicti, pacificamente individuato in Leinì, ricadeva nel circondario del Tribunale di Torino al momento in cui la relativa notizia di reato era pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, il 9.02.2013, e dunque correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto inidonea a incidere sulla competenza ormai radicata dell'autorità giudiziaria di Torino la successiva attribuzione del territorio comunale di Leinì al circondario del Tribunale di Ivrea;
non rileva che la notitia criminis fosse originariamente a carico di ignoti, posto che il discrimen temporale individuato dalla norma è ancorato al dato di fatto del pervenimento della comunicazione della notizia di reato nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, e non alla sua iscrizione formale nell'uno piuttosto che nell'altro registro del pubblico ministero (vedi Sez. 1 n. 41757 del 2014, sopra citata, pronunciata proprio in relazione a un procedimento a carico di ignoti, nonché Sez. 3 n. 45698 del 27.10.2015, in motivazione). Inconferenti si rivelano, infine, le vicende, evocate nel ricorso, relative alla competenza per territorio del diverso procedimento a carico di altri imputati degli stessi fatti, oggetto di separata definizione.
1.3. Generica e manifestamente infondata è poi la questione relativa alla dedotta inutilizzabilità, nei confronti del ricorrente, delle dichiarazioni accusatorie contenute negli interrogatori resi dal coimputato AL El IN WA WA AH, denunciata nel terzo motivo di ricorso sotto il profilo della violazione degli artt. 191 e 195, commi 1, 3 e 7, cod. proc.pen. con riguardo al mancato esame, che il giudice avrebbe dovuto disporre d'ufficio, del teste di riferimento IN ZO, indicato dal AL come il soggetto che gli aveva presentato il س LI e IL OS. ا 7 La censura omette completamente di confrontarsi con l'argomento - dirimente, e giuridicamente ineccepibile della sentenza impugnata secondo cui la - testimonianza indiretta (anche se rappresentata dalle dichiarazioni erga alios del coimputato, al quale l'art. 210 comma 5 cod.proc.pen. estende l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 195) è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato non condizionato (richiesto nella specie dal LI), a prescindere dall'audizione del teste di riferimento, che postula un'istanza della parte interessata compatibile solo con l'ordinario giudizio dibattimentale o con l'integrazione istruttoria alla quale l'imputato abbia eventualmente subordinato l'accesso al rito a prova contratta;
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del AL non è in ogni caso prospettabile sotto il profilo del mancato esercizio del potere ufficioso del giudice di sentire di propria iniziativa il IN (vedi Sez. 5 n. 9274 del 3/12/2014, Rv. 263062), che l'art. 441 comma 5 cod.proc.pen. subordina, nel rito abbreviato, a una valutazione di necessità dell'incombente istruttorio che la Corte territoriale ha invece escluso, ritenendolo irrilevante, sulla scorta di un incensurabile giudizio di merito. Per scrupolo di motivazione, occorre infine rilevare che dal testo della sentenza impugnata emerge che il AL, nelle sue dichiarazioni circa i rapporti col IN, più che riferire i contenuti di propalazioni provenienti da quest'ultimo, ha descritto la condotta materiale del predetto consistita nell'averlo accompagnato e messo in contatto col LI e col IL, così riportando fatti oggetto di percezione cognitiva diretta da parte dello stesso AL ai quali la tematica della testimonianza indiretta rimane sostanzialmente estranea.
1.4. Il vizio di motivazione denunciato nel quarto motivo di ricorso, con riguardo alla valutazione del quadro probatorio acquisito a carico del ricorrente e in particolare all'attendibilità attribuita dai giudici di merito alle propalazioni accusatorie del coimputato AL El IN WA-WA AH e alle dichiarazioni della persona offesa LE CO, nonché all'idoneità dei riscontri tratti dall'attività di captazione e dalle risultanze dei tabulati telefonici e della localizzazione delle utenze cellulari in uso agli imputati nel contesto spazio temporale delle condotte incriminate si risolve nella deduzione di mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una lettura alternativa del risultato e del significato della prova, e della conseguente ricostruzione fattuale della condotta concorsuale del LI che è stata operata in termini conformi dalle sentenze di primo e secondo grado, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che non è consentito introdurre nel giudizio di legittimità. Occorre ribadire l'orientamento costante e consolidato (ex plurimis, Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 2 n. 22362 del 19/04/2013, imputato Di Domenica, in motivazione;
Sez. 6 n. 5907 del 29/11/2011, imputato/itato 8 Borella, in motivazione;
Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109), per cui il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito non può concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali;
la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte. La Corte di cassazione è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che i giudici di merito hanno posto a fondamento della decisione, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati nel ricorso come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli adottati dalla Corte di merito, che trasformerebbero la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. I giudici di merito, nel caso di specie, hanno valorizzato, con argomentazioni congrue e logicamente coerenti, la convergenza e la concludenza del quadro probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa LE sulle richieste estorsive ricevute, dalle propalazioni del coimputato AL sulla presenza di LI EP agli incontri con IL OS afferenti l'incarico di riscuotere la somma di denaro pretesa nei confronti del LE, dai contatti telefonici intercorsi tra gli imputati, e tra gli altri - direttamente tra il AL e il ricorrente, nel periodo immediatamente antecedente l'incendio della carrozzeria del LE, dalla localizzazione dell'utenza cellulare in uso al LI, in costante contatto con quelle dei complici, la notte del fatto e in orario compreso tra le 1.39 e le 2.02, lungo il tragitto di avvicinamento alla carrozzeria di Leinì di cui era stato segnalato l'incendio alle 2.08, e la cui cella radio di copertura era stata agganciata dal ricorrente proprio nei minuti precedenti, secondo una coincidenza spazio-temporale che è stata ritenuta univocamente indiziante. La doglianza del ricorrente si esaurisce, dunque, nel sottoporre e sollecitare alla Corte di legittimità una verifica di adeguatezza dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito, al fine di conseguire una inammissibile rivalutazione delle emergenze istruttorie, che la sentenza impugnata ha puntualmente apprezzato nella loro complessiva attendibilità e valenzaن ا accusatoria, inserendo la pluralità di elementi a carico del LI in un più ampio quadro d'insieme, nel cui contesto la residua ambiguità dei singoli elementi indiziari che lo compongono è destinata a risolversi in una visione unitaria (Sez. 1 n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941), la cui univoca confluenza dimostrativa è stata saggiata in termini insindacabili in questa sede. L'esistenza di un vaglio adeguato della capacità dimostrativa posseduta dagli elementi portanti della ricostruzione accusatoria nei riguardi del ricorrente, che nel suo complesso risponde alle censure essenziali dedotte nei motivi d'appello, comporta l'assolvimento dell'obbligo motivazionale gravante sul giudice di merito, il quale - secondo la lezione costante di questa Corte - non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni di parte e a prendere in esame dettagliato tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato considerato, così da potersi ritenere implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4 n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900; Sez. 6 n. 20092 del 4/05/2011, Rv. 250105; Sez. 4 n. 1149 del 24/10/2005, Rv. 233187).
1.5. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, che possono essere esaminati in modo congiunto essendo diretti a censurare la riconducibilità alla nozione giuridica di incendio, ex art. 423 cod.pen., del fatto ascritto all'imputato e la sussistenza nel reato così ritenuto delle aggravanti contestate di cui agli artt. 425 n. 4 e 61 n. 7 cod.pen., sono inammissibili perché costituiscono pedissequa riproposizione di doglianze già formulate nei motivi d'appello, ed alle quali la sentenza impugnata ha fornito una puntuale ed esaustiva risposta, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. La Corte territoriale ha congruamente argomentato la sussistenza della volontà dell'agente di cagionare un fuoco di vaste proporzioni (nel quale si sostanzia la nozione di incendio: Sez. 4 n. 43126 del 29/10/2008, Rv. 242459) sulla scorta della rapidità di diffusione e della potenza distruttrice delle fiamme, che avevano interessato in un brevissimo lasso di tempo l'intero edificio, composto di due piani, in cui si trovava la carrozzeria del LE, minacciando di estendere l'incendio che solo il tempestivo intervento di due squadre di vigili del fuoco aveva consentito di porre sotto controllo agli edifici vicini, così mettendo - concretamente in pericolo il bene della pubblica incolumità e rivelando il massiccio impiego di inneschi e sostanze infiammabili da parte degli autori del reato;
parimenti, la sussistenza delle circostanze aggravanti, rispetto alle quali è sufficiente il riscontro nel reo dell'atteggiamento psicologico di natura colposa, نسرا 10 richiesto dall'art. 59 secondo comma cod.pen., è stata puntualmente motivata sulla notoria (e ordinariamente conoscibile) presenza di materiali altamente infiammabili quali vernici, solventi, carburanti, oli combusti all'interno di un esercizio adibito a carrozzeria di veicoli a motore, nonché sulla rilevante gravità del pregiudizio di natura patrimoniale arrecato alla persona offesa dalla distruzione degli impianti e dell'intero contenuto dell'immobile, secondo un dato obiettivo che ha trovato conferma nella liquidazione da parte della compagnia assicuratrice di un indennizzo nell'ordine di circa 90.000 euro. La genericità, sotto tale profilo, delle censure ne determina l'inammissibilità.
1.6. Il settimo motivo di ricorso, che censura la misura della provvisionale attribuita dai giudici di merito alla parte civile Reale Mutua assicurazioni per una somma corrispondente all'indennizzo erogato ai soggetti assicurati, danneggiati dall'incendio, deve essere dichiarato inammissibile perché il relativo punto della decisione non è ricorribile per cassazione, trattandosi di statuizione sul - quantum debeatur di natura discrezionale e meramente delibativa, non necessariamente motivata, che non è suscettibile di passare in giudicato ed è destinata a essere travolta dalla liquidazione definitiva del danno (Sez. Un. n. 2246 del 19/12/1990, Rv. 186722; Sez. 3 n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 6/11/2014, Rv. 261054).
2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di LI IO è inammissibile in ogni sua deduzione, per le ragioni che seguono.
2.1. Il primo motivo di doglianza si risolve in una censura di merito, che si limita a prospettare una possibile lettura alternativa del quadro di prova indiziaria acquisito e valorizzato dai giudici di merito a carico del ricorrente, in termini che sarebbero idonei secondo la tesi difensiva a contraddirne la valenza - dimostrativa del ruolo di coordinatore dell'attività delittuosa concretizzatasi nell'incendio della carrozzeria del LE, attribuito all'imputato dalla sentenza impugnata in forza degli elementi tratti dal suo legame di parentela con IL OS, ritenuto l'organizzatore del delitto, e con LI EP, dalla serie di contatti telefonici intercorsi coi correi e dalla localizzazione dell'utenza cellulare del ricorrente in concomitanza spaziotemporale all'esecuzione dell'attività incendiaria, dalla falsa denuncia di furto del furgone di sua proprietà, impiegato dai complici per il trasporto dei materiali infiammabili, nonché dalle dichiarazioni del coimputato ND AE sulla condotta del LI la notte del fatto. Sul punto occorre richiamare e ribadire quanto sopra affermato con riferimento al quarto motivo del ricorso di LI EP circa l'insindacabilità, in sede di controllo di legittimità della sentenza d'appello, dell'apprezzamento congruamente motivato (come nella specie) - del giudice di merito riguardante la 11 ricostruzione probatoria del fatto e la lettura interpretativa delle risultanze istruttorie (Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Rv. 250362). In particolare, il ricorrente non si confronta coi principi e coi criteri di natura inferenziale che presiedono alla validazione della prova indiziaria, secondo cui il giudice di merito non deve arrestarsi a una valutazione parcellizzata e atomistica dei singoli indizi, né procedere alla loro mera sommatoria, ma deve operarne il successivo esame globale al fine di verificare se la relativa ambiguità residuata in ciascuno di essi - se isolatamente considerati - possa essere superata e risolversi in una visione unitaria che ne ponga in luce i collegamenti e la confluenza nel medesimo risultato probatorio (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 1 n. 26455 del 26/03/2013, Rv. 255677; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). La critica rivolta dal ricorrente alla valenza accusatoria attribuita dalla sentenza impugnata agli elementi che compongono il compendio probatorio a suo carico oltre a proporsi come una censura in punto di fatto del significato indiziario dei singoli elementi esaminati, secondo lo schema di contrapposizione valutativa tipico di un gravame di merito sconta un evidente errore logico-giuridico nell'approccio ai criteri di apprezzamento della prova indiziaria, che si pone in aperto contrasto coi principi elaborati da questa Corte secondo cui i singoli indizi, isolatamente considerati, possono anche non assumere valenza decisiva (proprio perché, essendo indizi e non prove, non sono dotati di univoca capacità rappresentativa), di tal che la prospettazione della singola, possibile, lettura alternativa non è idonea a inficiarne di per sé l'efficacia probante;
per supportare il denunciato vizio di motivazione del ragionamento probatorio che sorregge la condanna dell'imputato, occorreva invece dimostrare che è proprio la complessiva confluenza dimostrativa, in senso accusatorio, dei diversi indizi, ritenuta dai giudici di merito, ad essere manifestamente illogica. Il motivo non supera perciò la soglia dell'ammissibilità.
2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, che censura il diniego dell'attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. senza confrontarsi con la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, che ha valorizzato, al fine della prova della sussistenza della volontà del ricorrente di incendiare e non già di danneggiare - la carrozzeria della persona offesa, il contributo pieno apportato dall'imputato alla consumazione del reato, a partire dalla fase preparatoria, mettendo a disposizione dei correi il furgone per trasportare i materiali infiammabili necessari a incendiare l'immobile, fino alla fase attuativa, mantenendosi in costante contatto coi complici, la notte del fatto, durante l'esecuzione del delitto, così condividendone a pari titolo l'elemento psicologico e la responsabilità. Le considerazioni del ricorrente sull'idoneità anche del solo danneggiamento a ساه 12 conseguire l'effetto intimidatorio nei riguardi del LE si risolvono in una prospettazione di tipo perplesso e congetturale, come tale inammissibile (Sez. 6 n. 800 del 6/12/2011, Rv. 251528), che esula, tra l'altro, dalla realtà della condotta e dell'evento delittuoso concretamente accertati.
2.3. Il terzo motivo di doglianza è inammissibile per le stesse ragioni già indicate con riguardo al quinto motivo del ricorso di LI EP, che devono intendersi qui richiamate, in ordine all'inidoneità delle generiche argomentazioni del ricorrente a scalfire la motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto provata la consapevole volontà dei correi di cagionare un fuoco di vaste proporzioni, richiesto per l'integrazione del delitto di cui all'art. 423 cod.pen.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di AL El IN WA-WA AH è a sua volta inammissibile, risolvendosi in una generica contestazione, in punto di mero fatto, della responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, basata su una lettura riduttiva delle dichiarazioni ammissive, dallo stesso rese in sede di interrogatorio, circa l'incarico conferito al IL di procedere al recupero della pretesa vantata nei confronti del LE, nonché dei contenuti delle conversazioni intercettate del AL coi propri familiari e con NT AE, rispettivamente ricognitive del mandato incendiario e del timore delle conseguenze che potevano derivare dalla sua esecuzione;
il ricorrente si limita, anche in questo caso, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e del significato attribuitogli dai giudici di merito, che non è riconducibile alle tipologie di vizi, tassativamente indicate dalla legge, deducibili in sede di legittimità.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in 1.500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Enrico EP Sandrini Свидя Angels Bundes DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 DIC 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA