Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
In tema di competenza, ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si considerano già "pendenti" davanti al tribunale che costituisce sede principale, con conseguente attribuzione della regiudicanda alla sua cognizione, i procedimenti penali relativi a notizie di reato acquisite o pervenute ai competenti uffici del pubblico ministero entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del D.Lgs. n. 155 del 2012, come chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la competenza del tribunale costituente sede principale del circondario al quale spettava la cognizione del procedimento al momento della ricezione della notizia di reato, anche se il Comune nel quale erano stati commessi i fatti, per effetto del D.Lgs. n. 155 del 2012, e con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, era stato poi compreso nel circondario di altro tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2014, n. 34750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34750 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/07/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 2286
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 16277/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza, in data 20/03/2014, da:
GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CASSINO;
nei confronti del:
GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di LATINA;
Letti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Delehaye Enrico, il quale ha concluso a favore della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina;
sentito l'avvocato Diddi Alessandro del foro di Roma, difensore di fiducia di De ZI CO e De ZI IN, e sostituto processuale dell'avvocato Ammendola Giuseppe del foro di Latina, difensore di fiducia di LE OM e LL EM;
sostituto processuale, altresì, dell'avvocato Erasmo Migliozzi del foro di Latina, difensore di fiducia di LL EM;
sostituto processuale, infine, dell'avvocato CO Chinappi del foro di Roma, difensore di fiducia di LO VA, il quale ha concluso a favore della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino;
sentito l'avvocato Leone Zeppieri del foro di Latina, difensore di fiducia di De ZI CO, il quale ha concluso a favore della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito di procedimento pertinente ad indagini sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in Gaeta, dal dicembre 2006 fino al tempo attuale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con ordinanza del 17 gennaio 2014, ha declinato la sua competenza territoriale e indicato come autorità competente l'omologo Giudice del Tribunale di Cassino.
A ragione della negata competenza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha osservato che la sezione distaccata di Gaeta era stata soppressa e il relativo territorio accorpato al circondario del Tribunale di Cassino, secondo la nuova distribuzione degli uffici giudiziari disposta con D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, che, quale legge processuale, doveva trovare immediata applicazione al tempo della richiesta del pubblico ministero di applicazione di misure cautelari, depositata presso la cancelleria dello stesso Giudice il 16 gennaio 2014 ovvero dopo l'entrata in vigore, il 13 settembre 2013, del suddetto D.Lgs. n. 155 del 2012. Investito, il 14 marzo 2014, di analoga richiesta di applicazione di misure cautelari da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, il Giudice per le indagini preliminari di quella sede, con ordinanza del 20 marzo 2014, richiamata la disciplina transitoria nel frattempo intervenuta di cui al D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8, ha a sua volta negato la propria competenza, rappresentando che il codificato criterio della pendenza del procedimento a partire dalla data dell'acquisizione della notizia di reato, pervenuta alla Procura della Repubblica di Latina il 6 febbraio del 2010, radicava la competenza a decidere del Giudice per le indagini preliminari di quella sede e, pertanto, rilevata l'esistenza di un conflitto negativo di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione per la sua soluzione.
2. Nell'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso a favore della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in conformità della disciplina transitoria di cui sopra;
al contrario, i difensori delle parti private hanno concluso a favore della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, sulla base del principio tempus regit actum, osservando che la disposizione transitoria di cui al D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 era stata emanata dopo l'ordinanza del 17 gennaio 2014, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva trasmesso gli atti, per competenza, all'omologo Giudice del Tribunale di Cassino, sulla base del già vigente accorpamento del territorio di Gaeta al circondario di Cassino, come da revisione della geografia giudiziaria di cui al D.Lgs. n. 155 del 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che sussiste conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. a), quando, come nel caso di specie, due giudici per le indagini preliminari di diversi tribunali ricusano di prendere cognizione, nell'ambito dello stesso procedimento e nei confronti delle stesse persone, della medesima istanza di applicazione di misure cautelari avanzata dai pubblici ministeri delle rispettive sedi.
Ritiene la Corte che il denunciato conflitto debba essere risolto a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina per le ragioni che seguono.
Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8, intitolato: "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", in vigore dal 28 febbraio del corrente anno, ha inserito nel D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9, intitolato: "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma della L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2", i commi 2 bis, 1 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies.
In particolare, il comma 2 bis sancisce: "La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia (13 settembre 2013, n.d.r.) di cui all'art. 11, comma 2 (D.Lgs. n. 155 del 2012, n.d.r.), i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero".
E il cit. art. 9, comma 1 ter specifica: "La disposizione di cui al comma 2 bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli (soppressi, n.d.r.) di cui all'art. 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'art. 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale".
Nel caso in esame, il procedimento penale deve considerarsi pendente fin dalla data del 6 febbraio 2010 in cui la notitia criminis pervenne alla Procura della Repubblica di Latina.
Trattandosi di ipotesi di reati commessi nel territorio della soppressa sezione distaccata di Gaeta, già attribuita al Tribunale principale di Latina e, nella nuova geografia giudiziaria, ricadente invece nel circondario del Tribunale di Cassino, la competenza va dunque riconosciuta, in base alla normativa transitoria sopra richiamata, al Tribunale di Latina che, al tempo della pendenza del procedimento risalente, come si è detto, al febbraio del 2010, costituiva la sede principale rispetto alla soppressa sezione distaccata di Gaeta.
La disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 14 del 2014, che ha inserito nel precedente D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9 i suddetti commi 2 bis e 2 ter, deve ritenersi, infatti, immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, tra cui rientrano i conflitti di competenza non ancora risolti alla data di entrata in vigore, il 28 febbraio 2014, della medesima disciplina.
Nè vale obiettare, come sostenuto dai difensori, che tale soluzione del conflitto si porrebbe in contrasto col principio tempus regit actum che impone di applicare all'atto processuale la disciplina vigente al tempo del suo compimento, con la conseguenza, secondo la tesi difensiva, che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina avrebbe correttamente declinato la propria competenza a favore dell'omologo Giudice del Tribunale di Cassino, poiché, al tempo della richiesta del pubblico ministero di applicazione di misure cautelari, recante la data del 14 gennaio 2014, il territorio della soppressa sezione distaccata di Gaeta, teatro degli ipotizzati reati, era stato già accorpato al Tribunale di Cassino e non era ancora vigente la suddetta disciplina transitoria.
A tale rilievo è agevole obiettare che il principio evocato dai difensori è coerente col valore discriminante attribuito alla pendenza del procedimento in fase di indagini preliminari, da riferire all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, che, a norma dell'art. 335 c.p.p., comma 1, deve essere eseguita, a cura del pubblico ministero, immediatamente dopo l'acquisizione della notitia criminis, trasmessa dalla polizia giudiziaria o acquisita di propria iniziativa dallo stesso pubblico ministero (c.f.r., in senso analogo, Sez. 1, n. 4575 del 06/11/1992, dep. 14/01/1993, Rv. 193161, in tema di conflitto di competenza per connessione).
La disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8, che ha integrato il precedente D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9, con l'inserimento tra gli altri dei commi 2 bis e 2 ter, già sopra trascritti, ha riconosciuto il suddetto criterio discriminante della pendenza dei procedimenti penali ai fini dell'individuazione, in relazione al tempo di avvio delle indagini preliminari, dell'ufficio giudiziario competente, e ciò in coerenza con i principi tempus regit actum e della perpetuatio iuridictionis che governano la successione nel tempo delle norme processuali, e non in contraddizione con essi, come addotto dai difensori a sostegno della perorata competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino.
2. In conclusione, poiché è pacifico che la notizia di reato pervenne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina e fu iscritta nell'apposito registro di quell'ufficio fin dal febbraio del 2010 e, dunque, ben prima della nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero disposta col cit. D.Lgs. n. 155 del 2012, in attuazione della L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, di conversione, con modificazioni, del
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, contenente, tra l'altro, "delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", il conflitto qui denunciato deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014