Sentenza 3 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma primo dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, "richiesto dalla parte", non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma secondo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale Immacolata G. era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642 c.p.), aggravato dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in concorso (con Renato B. e con Maria N.) di cui al capo f), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da tale reato alla compagna assicuratrice Allianz s.p.a. 2. Avverso l'indicata sentenza del 25 giugno 2025 della Corte d'appello di Trieste, ha proposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2014, n. 9274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9274 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 03/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3704
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - rel. Consigliere - N. 14856/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP IA N. IL 24/09/1973;
avverso la sentenza n. 4/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del 07/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. FIMIANI Pasquale, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OP IM è imputato del reato di cui all'art. 594 c.p. perché offendeva l'onore e il decoro di TO MA,
inviandogli un messaggio telefonico nel quale lo definiva "testa di cazzo".
2. Il giudice di pace di Grottaglie lo ha ritenuto responsabile del reato ascritto e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 200 di multa, nonché al risarcimento del danno. Il tribunale di Taranto, in sede di appello, ha respinto i motivi di impugnazione, confermando la sentenza impugnata.
3. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il OP per i seguenti motivi:
a. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 c.p.p. e art. 594 c.p.; lamenta la difesa che l'affermazione di responsabilità sia fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale fornisce un racconto del tutto contraddittorio, senza che vi siano riscontri esterni, senza la prova documentale dell'SMS, senza la individuazione della persona che avrebbe identificato l'utenza telefonica e infine senza un adeguato vaglio di attendibilità.
b. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 195 c.p.p., per non essere mai stato ascoltato nel dibattimento il soggetto che aveva riferito alla persona offesa che l'utenza telefonica da cui era partito l'SMS era intestata a OP IM.
c. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 541 c.p.p., con riferimento alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività; essendo stata redatta motivazione contestuale, il termine di impugnazione era di 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 544 c.p.p., comma 1. Risulta dagli atti che l'estratto contumaciale è
stato notificato il 31.12.2013, per cui il ricorso doveva essere presentato entro il 15 gennaio 2014, mentre risulta spedito con lettera raccomandata solo il 31 gennaio 2014.
2. In ogni caso, il ricorso è anche manifestamente infondato: quanto alla testimonianza della persona offesa, circa il primo motivo, è lo stesso ricorrente a ricordare che essa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, senza necessità di riscontri esterni, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità; nel caso di specie, il giudice di merito ha condotto un'analisi molto approfondita e corredata di idonea motivazione, priva di vizi logici, alle pagine tre e quattro della sentenza. Quanto alla prova documentale dell'SMS, essa non è necessaria, essendo la prova del fatto costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, che è stata ritenuta sul punto attendibile. Non è vero, poi, che non sia mai stato indicato chi fosse il fantomatico collaboratore del OP - che aveva riferito al TO MA circa l'intestazione dell'utenza telefonica - atteso che il suo nome è riportato alla pagina 5 della sentenza impugnata. Per il resto, il motivo solleva questioni di merito che sono inammissibili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata e priva di vizi logici evidenti.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato;
l'art. 195 c.p.p., comma 2, prescrive l'audizione del teste di riferimento solo su istanza di parte, che nel caso di specie non risulta essere stata presentata. Del tutto destituite di fondamento, pertanto, sono le censure sollevate dal ricorrente, non essendo possibile censurare la sentenza impugnata per il mancato esercizio, da parte del giudice, di un potere ufficioso discrezionale. Si veda, sul punto, Sez. 4, n. 1151 del 24/10/2005, Cannellino, Rv. 233170: In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione dell'art. 195 cod. proc. pen., comma 1 allorché il giudice, "richiesto dalla parte", non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferitogli dall'art. 507 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 195 c.p.p., comma 2), ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato".
4. Infine, pure il terzo motivo è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato, atteso che sulla quantificazione delle spese vi è motivazione specifica, adeguata e priva di vizi logici all'ultimo capoverso della pagina 5 della sentenza.
5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 - dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congrue determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015