Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
In tema di competenza, ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si considerano già "pendenti", con conseguente radicamento della competenza per territorio, i procedimenti penali relativi a notizie di reato acquisite o pervenute ai competenti uffici del pubblico ministero entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del D.Lgs. n. 155 del 2012, come chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la competenza del tribunale costituente sede principale del circondario al quale spettava la cognizione del procedimento al momento della ricezione della notizia di reato, anche se il Comune nel quale erano stati commessi i fatti, per effetto del D.Lgs. n. 155 del 2012, e con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, era stato poi compreso nel circondario di altro tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 41757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41757 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2426
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 21253/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE TERMINI IMERESE;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE PALERMO;
con l'ordinanza n. 1030/2014 GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, del 06/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero in persona del dott. GIALANELLA Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la dichiarazione della competenze del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo.
RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata e depositata il 13 gennaio 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, deliberando sulla richiesta formulata il 9 gennaio 2014 di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti degli ignoti autori del furto aggravato commesso in Bagheria e accertato il 24 maggio 2010, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, a1 sensi dell'art. 22 c.p.p., comma 1, declinando a favore il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese la competenza a provvedere.
Il giudice per le indagini preliminari ha motivato che, dal 13 settembre 2013, per effetto del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, recante Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma della L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, il comune di Bagheria, già compreso nel circondario di Palermo, era stato incluso nel circondario di Termini Imerese;
sicché competeva deliberare sulla archiviazione al Tribunale ordinario di quel circondario sulla archiviazione del procedimento per reato commesso nella relativa circoscrizione.
2. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese, investito della richiesta dal Pubblico Ministero presso il proprio ufficio, con ordinanza deliberata e depositata il 6 maggio 2014, ha proposto conflitto negativo, improprio di competenza, postulando la competenza del il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo.
Il giudice proponente ha osservato: il procedimento archiviando è stato iscritto nel registro delle notizie di reato della procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo il 1 marzo 2011, anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155. Pertanto, in base alla norma transitoria, contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9, commi 2-bis e 2-ter, la modificazione dell'assetto territoriale dei circondari di Palermo e di Termini Imerese non ha effetto sulla competenza relativa ai procedimenti pendenti alla data di efficacia di cui al D.Lgs. 7 settembre 2012, cit., art. 11, comma 2, (13 settembre 2013), e tale deve essere considerato il procedimento in esame, avuto riguardo alla data della acquisizione o della ricezione della notizia di reato (19 gennaio 2011), secondo il criterio stabilito dall'art. 9, comma 2-bis, cit.. 3. - Il conflitto negativo, improprio di competenza, ammissibile in rito - entrambi i giudici per le indagini preliminari ricusano contemporaneamente di provvedere sulla richiesta di archiviazione dello stesso procedimento - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari che per primo la ha negata.
Pacifiche sono le questioni relative al focus commissi delicti, alla modificazione delle circoscrizioni dei circondari di Palermo e di Termini Imerese, alla data in cui la notizia di reato è pervenuta all'ufficio del Pubblico Ministero (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo) e alla determinazione del dies a quo della pendenza del procedimento.
Orbene, la disposizione di diritto intertemporale di cui al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9, comma 2-bis - in relazione al richiamato, precedente comma 2-ter - (commi introdotti dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8, comma 1), rende la competenza per territorio, relativa ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013, insensibile alla sopravvenuta modificazione delle circoscrizioni territoriali dei circondali.
Sicché la competenza territoriale deve essere determinata in base ai criteri di collegamento costituiti dalle circoscrizioni previgenti. Conseguono l'affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo e la trasmissione degli atti a quell'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014