Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8749 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
E 1 0072193 N 0874 9 /0 2 O I 9 6 Z 8 A A 9 N 1 I R / T R 4 S / A I 6 2 Z G E U R B I NOME DEL POPOLO ITALIANO L A E D D A I T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S A T I Oggetto N E 3 N R 1 S E E I S SEZIONE TRIBUTARIA . Tributaria T E A N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 21063/00 Rel. Consigliere Cron.24003 Dott. Mario CICALA Dott. Nino FICO - Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Paolo GIULIANI ConsigliereDott. Bruno SPAGNA MUSSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 72193 sul ricorso proposto da: inL'AQUILA, MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FALL LINEA LEGNO SRL;
intimato avverso la sentenza n. 172/00 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il2002 1309 11/08/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 21063SVOLGIMENTO DEL PROCESSO un motivo La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo avverso la sentenza n. 172/VI/00 del giorno 11 agosto 2000 con cui la Commissione Tributaria Regionale per L'Abruzzo rigettava l'appello dell'Ufficio e quindi confermava la illegittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio delle II. DD. de L'Aquila aveva accertato un reddito di oltre 200 milioni per l'anno 1992 a carico della Linea Legno srl successivamente fallita. La Commissione Tributaria Regionale per L'Abruzzo argomentava la propria decisione dalla circostanza che risultava accolto il ricorso della contribuente relativo alla materia IVA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973, motivazione insufficiente ovvero inesistente su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) Il motivo merita accoglimento. Invero la sentenza impugnata non spiega minimamente perché l'accertamento giudiziario della avvenuta presentazione della dichiarazione IVA farebbe venir meno il presupposto giuridico e logico dell'accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi. Tale accertamento si fonda sulla omessa presentazione della dichiarazione relativa ai redditi e simile circostanza non vien meno per il fatto che invece sia stata presentata la dichiarazione IVA. Sul piano probatorio, poi, la dichiarazione Iva non fa' affatto venir meno “ogni elemento probatorio" circa la esistenza di un reddito;
ma se mai ne potrebbe fornire conferma e presupposto. Manca, per altro, nella impugnata sentenza ogni esame degli elementi fattuali ricavabili dalla dichiarazione Iva, della loro attendibilità, della loro pertinenza in materia di redditi. Dunque la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per L'Abruzzo che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 marzo 2002. Se Presidente те Relatore seaver Man cicolaтал IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 GIU. 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N 6 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / - R I 6 T 2 B R S . . I A R L . G L T P E . A U D R . B L B I A E A R D D T A I T I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M