Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
Anche in sede di cosiddetto patteggiamento in appello, il giudice deve accertare l'insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen., ma a tal fine è sufficiente la motivazione consistente nella mera enunciazione di avere effettuato la relativa verifica, ove non consti né sia stata specificamente dedotta l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento.
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- 1. inammissibile il ricorso per Cassazione in relazione alla misura della penaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 599-bis) Il fatto L'imputato impugnava la sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, la Corte di Appello di Bari, esclusa la recidiva, gli aveva applicato – a seguito di rinuncia ai motivi di appello in punto di qualificazione giuridica del fatto – previo concordato con il Procuratore generale, la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. La Corte distrettuale, praticata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche sulla pena di anni otto di reclusione, difatti, era pervenuta alla pena di anni sei di …
Leggi di più… - 2. Rinuncia ai motivi d'appello, preclude il giudizio in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 maggio 2018
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (Ricorsi dichiarati inammissibili) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 599 bis e 602, c. 1-bis) Il fatto La Corte di Appello di Salerno il 27 novembre 2017, in riforma della sentenza di primo grado, applicava a D. R. C. e D. R. M. per i reati ascritti, ai sensi dei novellati articoli 599 bis e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., la pena concordata con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2008, n. 43367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43367 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI IC - Presidente - del 24/09/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA MA - Consigliere - N. 3470
Dott. BRUNO LO NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE NI - Consigliere - N. 10283/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Stabile PP, difensore di NO VI, nato a [...] il [...];
dall'avv. Lubrano Carlo, difensore di LA DA PP, nato a [...] l'[...];
dagli avv.ti Sabbatino Edoardo e Barbieri ND, difensori di DE NE HE, nato a [...] il [...];
dall'avv. Sgambato Claudio, difensore di FE RA;
dell'avv. Basile HE A., difensore di CH RO;
dall'avv. Sgambato Claudio, difensore di ZI AN, nato a [...] il [...];
dagli avv.ti Sabbatino Edoardo e Barbieri ND, difensori di RE IC, nato a [...] il [...];
dall'avv. Fiore Edoardo, difensore di ER RA, nato a [...] il [...];
dagli avv.ti Odorino Paola e Cappuccio IO, difensori di TO AM, nato a [...] il [...];
dall'avv. Davino Claudio, difensore di TO RA, nato a [...] il [...];
dall'avv. Fabozzo Carlo, difensore di LO AS, nato a [...] il [...] e di RA ON, nata a [...] il [...];
dall'avv. Capasse RA difensore di UL RA, nato a [...] il [...], e di US IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'8 giugno 2007 della Corte di Appello di Napoli;
Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. LO NI BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Martusciello Vittorio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente l'applicazione della continuazione per il solo AN VI;
il rigetto per MO e l'inammissibilità per gli altri ricorrenti.
Sentiti, altresì, l'avv. RA AP, che, nell'interesse di per FU ed ER, si è riportato ai motivi di ricorso;
l'avv. Fiore Edoardo Lucio, che, nell'interesse di NA, si è riportato ai motivi di ricorso;
l'avv. Stabile PP che, nell'interesse di AN, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Fabozzo Carlo che, in favore di NT e RA, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Barbieri ND che, nell'interesse di De MO, NT e MO ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito a riunione di due procedimenti (l'uno relativo al decreto di citazione del 12.12.1997; l'altro relativo al decreto di citazione dell'11.10.2002), il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26-27 ottobre 2004, così pronunciava nei confronti degli imputati di seguito nominati e per i reati a ciascuno di essi ascritti: 1) De MO HE, del reato di cui al capo R2), ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 (per aver fatto parte, unitamente ad altre persone e con AN VI (stralciato) di un'associazione di tipo mafioso, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, interna ed esterna, che ne deriva per commettere delitti di omicidio e di attentato contro la persona, delitti di estorsione in danno di imprenditori, commercianti ed esercenti di servizi pubblici, reati concernenti la detenzione e il porto di armi, da guerra e comuni, nonché delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina ed haschish) stringendo alleanze o, al contrario, contrastando con violenza altri sodalizi di stampo mafioso, con la finalità ultima di assumere il controllo del territorio dei comuni di Grumo Nevano, Casandrino e S.Antimo; detta associazione si proponeva, in particolare, di acquisire, in modo diretto ed indiretto, la gestione e il controllo di autorizzazioni, concessioni ed appalti pubblici nei comuni di Grumo Nevano e Casandrino, a tal fine anche procurando voti a candidati in occasione di consultazioni elettorali ed interferendo direttamente nel libero esercizio dell'attività politico- amministrativa di detti comuni;
con l'aggravante della disponibilità armi, da guerra e comuni da sparo, e per MO IC, PE AM e PE RA di aver rivestito il ruolo di promotori e dirigenti del sodalizio e di organizzatori delle attività delittuose ed illecite dello stesso); ritenuto accertato fino al 1995, e tenuto conto della contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione.
2) DE LI PP colpevole dei reati di cui ai capi I1 (tentata estorsione in danno di AC DA); P1 (estorsione aggravata i danno di De CE VI;
Q1 (tentata estorsione aggravata in danno di D'ND ED) e, tenuto conto della contestata recidiva, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa. 3) NI RA, del reato sub R2), ritenuto accertato sino a tutto il 1995, e tenuto conto della contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione;
4) FU IO, colpevole del reato sub R) (estorsione in danno di AR EL, amministratore della ditta IS di Frattamaggiore), e tenuto conto della contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
5) AR RO colpevole dei reati di ci ai capi N2)
(partecipazione ad associazione dedita alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti), O2) (illegale detenzione e cessione a terzi di ingenti quantità di cocaina), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, e R2), ritenuto lo stesso accertato sino a tutto il 1995 e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa.
6) AZ AN colpevole del reato di cui al capo V) (tentata estorsione in danno di CE RI) e, tenuto conto della contestata recidiva e con la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa. 7) MO IC colpevole dei reati di cui ai capi P) (porto illegale di arma comune da sparo); V1 (estorsione aggravata in danno di VA RA;
N2) ed O2 esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, e, tenuto conto della contestata recidiva, e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 1800,00 di multa. 8) NA RA colpevole dei reati di cui ai capi P), E2 (tentata estorsione in danno di LLRS NO) ed R2), accertato sino a tutto il 1995, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione.
9) PE AM colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 8, ritenuto accertato sino a tutto il 1995,
così modificata l'originaria imputazione su R2) e, tenuto conto della contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 7000,00 di multa.
10) NT AS colpevole dei reati di cui ai capi N2 ed O2 esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, e, tenuto conto della contestata recidiva, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa.
11) RA ON colpevole dei reati sub N2) ed O2) esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, e, tenuto conto della contestata recidiva, ritenuta la continuazione, la condannava alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
12) PE RA colpevole del reato di cui al capo Q) (estorsione aggravata in danno di TR RO ed TR CA, imprenditori del settore calzaturiero) e art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 8, ritenuto accertato sino a tutto il
1995, così modificata l'originaria imputazione su R2) e, tenuto conto della contestata recidiva, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa.
13) ER RA, colpevole del reato di cui al capo R) e, tenuto conto della contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
14) AN VI, colpevole dei reati di cui ai capi C) (associazione finalizzata alla detenzione e vendita di stupefacente, D) (illegale detenzione di ingenti quantità di cocaina ed haschsc, esclusa l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 comma 2, F) (tentata rapina in danno di TI LO), G) (tentato omicidio in danno dello stesso TI), M) (porto illegale di arma comune da sparo), N) (estorsione in danno di OL VI), O) estorsione in danno di AP RO, P) (estorsione aggravata in danno di D'RR TO), Q) (estorsione aggravata in danno di Di EV EG), R) (incendio delle strutture della Chiesa di San Gabriele CA), S) (estorsione aggravata in danno di AS TA), T) (estorsione aggravata in danno di TU MA), U) (illegale detenzione di cinque chili di cocaina pura, poi venduta a terzi e, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 2, e concessa l'attenuante di cui alla
L. n. 203 del 1991, art. 8, prevalente sulle contestate aggravanti e recidiva, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione.
Pronunciando sugli appelli proposti in favore degli imputati e dal PG, la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava non diversi procedere nei confronti del NI per essere il reato a lui ascritto estinto per morte del reo. Applicava le pene patteggiate agli imputati:
De MO HE (anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1.1000,00 di multa in continuazione con la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 16.3.1998);
DE LI PP (anni due di reclusione ed Euro 600,00 per il capo P1), un anno di reclusione ed Euro 400,00 complessivamente per i capi I1) e Q1), il tutto in continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.3.2000 di condanna alla pena di anni dodici di reclusione e Euro 2123,00 di multa;
AR RO (anni sei di reclusione e Euro 6.000,00 di multa) PE RA (anni cinque e mesi dieci di reclusione e Euro 800,00 di multa. Dichiarata la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, riduceva la pena inflitta a NA a tre anni di reclusione. Confermava nel resto, con consequenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori di AN VI, DE LI, De MO HE, NI RA;
AR RO;
AZ AN, MO IC, NA RA, PE AM, PE RA, NT AS, RA ON, ER RA e FU IO hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di doglianza indicate in parte motiva.
MOTIVI LA DECISIONE
1.1.- Il ricorso in favore di NI RA lamenta, con unico motivo, violazione di legge e difetto motivazionale con riferimento all'art. 69 c.p.p., commi 1 e art. 129 c.p.p., comma 2, sul rilievo che la Corte di merito, nel pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo, non si era fatta carico di verificare l'esistenza di più favorevoli cause di proscioglimento.
1.2- Il ricorso in favore di PE AM deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ed in ordine alla pena, in quanto la concessione delle attenuanti generiche non aveva trovato riscontro nell'applicazione del regime sanzionatorio. 1.3 - Il ricorso in favore di PE RA lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sul rilievo che, nell'applicare la pena patteggiata, il giudice di appello non aveva motivato sull'inesistenza di più favorevoli cause di proscioglimento. 1.4 - Il ricorso in favore di NA RA lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e, comunque, il difetto motivazionale in proposito. 1.5 - Il ricorso in favore di AN VI deduce, con il primo motivo, la manifesta illogicità di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, acquisita dal Tribunale, e contraddittoriamente usata per dimostrare che l'AN fosse promotore di un'associazione dedita alle estorsioni;
e, con il secondo motivo, inosservanza della legge penale, sul rilievo della ritenuta inapplicabilità dell'istituto della continuazione, per il fatto che due dei tre coimputati non risultavano tali nel presente processo.
1.6 - Il ricorso in favore di NT AS e RA ON lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni dei collaboranti AN IO, Di AT QU, AT HE, BR CO, IN NI.
1.7 - Il ricorso in favore di DE LI PP deduce inosservanza dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all'art. 129 c.p.p., sul rilievo che, nell'applicare la pena patteggiata, il giudice di appello non aveva motivato sull'inesistenza di più favorevoli cause di proscioglimento. 1.8 - Il ricorso in favore di AZ AN deduce, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
e, con il secondo, violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento all'art. 192 c.p.p. e art. 530 c.p.p., comma 2, in relazione al delitto di tentata estorsione in danno di CE RI e travisamento del fatto, sul rilievo che, in realtà, ad accusare l'imputato era stato soltanto Di AT AT, mentre gli altri dichiaranti ne hanno riferito per averlo appreso de relato. Comunque, le propalazioni accusatorie erano rimaste prive di riscontro.
1.9 - Il ricorso in favore del MO deduce, con il primo motivo, la mancanza di motivazione, riguardo alle accuse dei collaboratori, non avendo considerato il giudice di appello l'intervenuta condanna di VA per calunnia in danno del ricorrenti e l'omicidio ad opera dei collaboratori VA e CO di AP RA, cugino dello stesso ricorrete, a dimostrazione dell'ostilità degli stessi nei suoi confronti. Con il secondo motivo la mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento al reato sub P), in ordine al quale non erano stato tenuto conto di quanto riferito da NA RA, benché questi fosse esecutore materiale del delitto, poi divenuto collaboratore di giustizia e non erano state correttamente valutate le dichiarazioni dei collaboranti VA e CO.
Il terzo motivo deduce inosservanza di norme processuali e manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in ordine al delitto sub V1, con riferimento al rigetto dell'eccezione difensiva sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AR TA nella fase delle indagini preliminari, per essere stato sentito senza l'assistenza del difensore, rigetto motivato perché non risultava che lo stesso fosse stato mai iscritto nel registro degli indagati ne' che esistessero a suo carico indizi di concorso nell'estorsione in danno di VA RA. Di contro, l'iscrizione ne registro degli indagati non aveva natura costitutiva e risultava dalle dichiarazioni del CO il ruolo attivo svolto dal AR nell'episodio delittuoso in questione. Si impugnava, comunque, l'ordinanza ammissiva delle dichiarazioni di AR TA avvenute ai sensi dell'art. 512 c.p.p. il 30.9.2003.
Erroneamente il verbale delle relative dichiarazioni era stato acquisito ai sensi del menzionato articolo e non già dell'art. 512 bis c.p.p.. Il AR era in realtà residente all'estero e peraltro era stato citato in modo del tutto irregolare, ne' si era proceduto a rogatoria internazionale, sicché le sue dichiarazioni sono state acquisite in violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis. In caso di diversa lettura della norma, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 512 bis c.p.p., perché contrario ai principio di cui art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 4. Essendo inutilizzabile la dichiarazione del AR, residuava a carico del ricorrente la sola dichiarazione del CO, che era contraddittoria ed insufficiente.
Il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e d) con riferimento ai delitti sub N2) e O2) per i quali era stata ritenuta la responsabilità del ricorrente nonostante, all'epoca dei fatti, si trovasse in stato di detenzione e nonostante mancassero elementi indiziali dotati dei prescritti requisiti di legge che deponessero per il suo coinvolgimento oltre ogni ragionevole dubbio.
Il quinto motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva e violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e b) nonché violazione dell'art. 6, p. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, comunque, difetto motivazionale con riferimento alla mancata escussione del AR, che comportava violazione dei diritti di difesa.
1.10 - Il ricorso in favore di AR RO deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all'art. 129 c.p.p., sul rilievo che, nell'applicare la pena patteggiata, il giudice di appello non aveva rilevato l'esistenza di motivi validi per giungere a pronuncia assolutoria su diversi capi di motivazione. 1.11 - Il ricorso in favore di ER RA e FU IO denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto di motivazione, per mancata indicazione di riscontri oggettivi alla chiamata di correo.
1.12 - Il ricorso in favore di De MO HE deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., sul rilievo che, nell'applicare la pena patteggiata, il giudice di appello non aveva verificato la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi della norma processuale menzionata.
2. - I ricorsi in favore di PE RA, De MO HE, DE LI PP e AR RO, proposti avverso sentenza di patteggiamento in appello, a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, sono inammissibili, per evidente genericità di formulazione e, comunque, per manifesta infondatezza, stante la natura della pronuncia impugnata, emessa sulla base del consenso espresso dalle parti in ordine alla misura della pena da irrogare. In proposito, è sufficiente considerare che se è vero che, anche in sede di c.d. patteggiamento in appello, il giudice è tenuto ad accertare l'insussistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 c.p.p. ed a dimostrare, con motivazione anche implicita, di aver compiuto la relativa verifica - analogamente a quanto stabilito per l'ipotesi di applicazione della pena sull'accordo delle parti a norma dell'art.444 c.p.p. (cfr. Cass, sez. 2, 3.2.2004, n. 14023, rv. 228718) - è
pur vero che può assolvere l'obbligo motivazionale anche con la mera enunciazione di avere effettuato la verifica anzidetta, ove non consti ne' sia stata specificamente dedotta l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha dato espressamente atto che, per nessuno degli imputati anzidetti, esistevano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., atteso che sono gravati da elementi di prova, evidenziati nella motivazione della sentenza impugnata, alla quale si fa rinvio, sufficienti ad escludere l'evidenza della loro non colpevolezza...
2.1 - Il ricorso proposto dall'avv. Claudio Sgambato, difensore di NI RA, è inammissibile, per il pregiudiziale rilievo del difetto di legittimazione dello stesso difensore. Ed infatti, deceduto l'imputato, il difensore non è legittimato all'impugnativa, al fine del conseguimento di una pronuncia di proscioglimento nel merito, in quanto l'evento morte determina estinzione della procura e cessazione del rapporto processuale (cfr. Cass. sez. 4, 8.1.2003, n. 49457, rv. 227069; id. Cass. sez. 1, 5.4.1993, n. 1447, rv. 193958). 2.2 - Il ricorso in favore di PE AM è inammissibile per evidente genericità, anche in ragione della non pertinenza, posto che l'aspecifica doglianza relativa al mancato riscontro delle concesse attenuanti generiche nell'applicazione del regime sanzionatorio configge, evidentemente, con la statuizione, confermata in appello, di rigetto della richiesta delle generiche, dati i numerosi e gravi precedenti a carico del ricorrente. 2.3 - Pure inammissibile è il ricorso in favore di NA RA, relativo alla mancata applicazione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e, comunque, al difetto motivazionale in proposito. È infatti esaustiva, pur nella sua laconica perentorietà, l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'imputato non aveva fornito elementi utili al processo. Tale rilievo è conforme al pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, che merita di essere ribadito, secondo cui l'esame del giudice di merito in ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che si può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante, restando fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti (cfr. Cass. sez. 5, 4.12.1996, n. 889, rv. 206907). Generica è la doglianza secondo cui l'imputato aveva potuto rendere nel processo solo spontanee dichiarazioni, essendo ancora in corso i suoi interrogatori coperti da segreto istruttorio. È agevole replicare, infatti, che anche in sede di spontanee dichiarazioni l'imputato avrebbe potuto offrire utili elementi di valutazione ai fini della definizione del processo e che, comunque, il ricorrente non sostiene neanche che, in sede di interrogatorio in corso (nell'ambito evidentemente di attività di indagine integrativa del PM), avrebbe reso elementi apprezzabili in quella direzione che, ove canalizzati nel processo, avrebbero potuto essere valutati ai fini della concessione del reclamato beneficio.
2.4 - Manifestamente infondato è il ricorso in favore di NT AS e RA ON, in quanto afferente a questione squisitamente di merito, qual'è, pacificamente, quella riguardante la valutazione delle risultanze processuali che si sottrae al sindacato di legittimità, ogni qual volta, come nel caso di specie, sia espressa da motivazione congrua e giuridicamente corretta. In particolare, risulta ineccepibile la metodologia di approccio ai plurimi apporti collaborativi dei dichiaranti escussi, posto che i giudici di merito hanno, previamente, verificato la credibilità e poi l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle relative propalazioni, tutte convergenti nell'imputazione ai due coniugi dei fatti relativi all'organizzazione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli stessi giudici non hanno mancato di rispondere ai rilievi difensivi in ordine alle discrasie che caratterizzavano le dichiarazioni dei collaboratori, valutando - con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, siccome congruamente motivato - che le divergenze erano da ritenersi marginali e, comunque, tali da non intaccare il nucleo fondamentale dell'accuse, in ordine al coinvolgimento diretto dei due imputati nelle vicende riguardanti le sostanze stupefacenti in questione. Infine, ineccepibile risulta l'individuazione dei momenti di riscontri sia nella convergenza di plurime affermazioni accusatorie sia nell'acquisita sentenza di patteggiamento, quanto al NT, e di condanna, quanto alla RA, per identico reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con riferimento ad un periodo di tempo successivo, dal 2001 in poi.
2.5 - Inammissibile è anche il ricorso del AZ G., che si limita a riproporre censure espresse anche in sede di gravame, senza alcun valido riferimento critico alle puntuali motivazioni con le quali la Corte distrettuale le aveva rigettate.
Meramente reiterative sono, infatti, le censure relative alla pretesa violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in ordine alle quali, peraltro, lo stesso giudice di appello aveva, correttamente e compiutamente, indicato le ragioni della ritenuta attendibilità. Tale è anche la doglianza di cui al comma 2, in ordine alla quale, peraltro, il giudice di appello aveva contestato l'assunto difensivo, in ordine all'unicità del contributo collaborativi riguardante la tentata estorsione in danno di CE RI, osservando che l'imputato era raggiunto non solo dalle dichiarazioni del Di AT, ma anche da quelle di VA FA, perfettamente collimanti con le altre nel diretto coinvolgimento dello stesso imputato nella vicenda estorsiva;
e che tali dichiarazioni erano, dunque, vicendevolmente riscontrate. 2.6 - Identiche ragioni militano a sostegno del rilievo d'inammissibilità del ricorso in favore di ER RA e FU IO, posto che i giudici di merito hanno correttamente valutato le dichiarazioni del collaboratori di giustizia, rilevando che le stesse avevano trovato riscontro, oltreché nella vicendevole convergenza, nelle raccolte dichiarazioni testimoniali e nella documentazione in atti.
2.7 - Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso proposto in favore di AN VI, incentrato nella censura al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli ed identica sorte non può che avere anche il secondo, concernete la pretesa erroneità di applicazione dell'istituto, per inosservanza della legge penale, sul rilievo che la continuazione era stata esclusa sulla base dell'inconferente criterio della diversità soggettiva, nei due procedimento, più precisamente per il fatto che due dei tre coimputati non erano imputati nel procedimento in oggetto. Ed infatti, nel rispondere alla richiesta difensiva, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che non esistevano elementi in atti - ne' vi era alcuna allegazione difensiva - a sostegno dell'ipotesi che i fatti giudicati nei due procedimenti fossero riconducibili ad un medesimo disegno criminoso. Motivazione questa che deve ritenersi sufficiente e corretta, stante l'esistenza di un pacifico onere di allegazione dell'imputato in subiecta materia. Irrilevante, nell'economia del giudizio, è l'ultroneo riferimento all'opinabile criterio della diversità soggettiva, a fronte del decisivo rilievo di cui si è detto, insindacabile in questa sede anche perché oggetto di motivato apprezzamento di merito. 2.8 - Il primo motivo del ricorso in favore del MO si colloca alle soglie dell'inammissibilità, in quanto ripropone, pedissequamente, una censura - afferente all'attendibilità dei collabori di giustizia VA e OL, asseritamente portatori di ragioni di risentimento nei confronti dello stesso MO e ritenuti inattendibili in altra sede giudiziaria - in ordine alla quale i giudici di merito hanno reso esaustiva e corretta risposta, con riferimento alla sicura frazionabilità dell'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia. In virtù di tale pacifico principio giurisprudenziale, la circostanza che parti delle dichiarazioni, siano state ritenute inattendibili in altre sedi giudiziaria, specie se per mancanza di riscontro, non osta che altre parti del dictum accusatorio, specie se non connesse ad altre o legate da vincoli logici di dipendenza, siano ritenute, invece, attendibili, se supportate da idonei elementi di riscontro. Il collaudo di attendibilità dei dichiaranti, nella parte riguardante i fatto oggetto del presente giudizio, è stato correttamente compiuto dai giudici di merito. La seconda censura si pone, decisamente, in area d'inammissibilità, in quanto, con riferimento alla gambizzazione di ER RA ed al connesso reato riguardante l'arma usata nell'occasione, la motivazione resa dai giudici di appello risulta esaustiva ed ineccepibile, modulata sulla corretta lettura delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Le relative propalazioni sono state, motivatamente, ritenute riscontrate oltre che dalle risultanze processuali specificamente indicate, anche dalle dichiarazioni di NA RA, che aveva ammesso di essere stato autore materiale del delitto su incarico di PO RA, che, secondo le propalazioni accusatorie aveva agito di concerto proprio con il MO nel conferimento del mandato delittuoso.
Anche il terzo motivo affidato ad un'articolata censura riguardante la ritualità dell'escussione di AR TA, con riferimento al reato sub V1 (estorsione aggravata in danno di VA RA) è privo di fondamento. Ed invero, sulla base di una corretta lettura dell'art. 512 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 bis, i giudici di appello hanno ritenuto pienamente rituale l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal AR nella fase delle indagini preliminari, sull'accertato presupposto che fosse divenuta impossibile l'escussione per irreperibilità del teste, diligentemente ricercato anche al nuovo indirizzo all'estero. In proposito, è giuridicamente corretto, in quanto in linea con il menzionato insegnamento giurisprudenziale, l'assunto dell'equiparazione tra sopravvenuta irreperibilità del dichiarante ed oggetti va impossibilità di ripetizione dell'atto assunto in sede di indagini preliminari, che, ai sensi del menzionato art. 512 c.p. legittima la lettura delle relative risultanze e la conseguente utilizzabilità ai fini della decisione. L'interpretazione di tale disposizione, nel senso proposto, consente di ritenere, per il suo carattere derogatorio, pienamente rispettato il principio costituzionale recepito dall'art. 526 c.p.p., comma 1 bis (secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore). Del resto, l'accertata irreperibilità (ascrivibile, in linea astratta, a molteplicità di ragioni) non è sinonimo di libera scelta, presupposto indefettibile per l'operatività del divieto di cui alla norma da ultimo citata. Nè risulta aliunde che, per libera scelta, il AR si sia sottratto all'esame nel contraddittorio tra le parti. Tale ultima circostanza induce a ritenere, comunque, non rilevante la questione di legittimità costituzionale riproposta dalla difesa in questa sede di legittimità. Il profilo di non rilevanza è ancor più apprezzabile alla stregua del rilievo che la dichiarazione del AR non era il solo elemento probatorio a carico del MO, raggiunto dalle dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia (il Cosolazio), e della parte offesa, di talché, in applicazione del c.d. principio di resistenza, la pronuncia di colpevolezza nei suoi confronti si sarebbe ugualmente retta, anche se, in ipotesi, le dichiarazioni del AR non fossero state utilizzabili.
Per quanto concerne, infine, l'ulteriore profilo di eccepita inutilizzabilità delle anzidette dichiarazioni, sul rilievo che lo stesso AR era stato escusso in qualità di teste, anziché di indagato, sussistendo a suo carico indizi di colpevolezza, con conseguente invalidità delle dichiarazioni rese in assenza di difensore, appare ancora una volta ineccepibile il rilievo - frutto di insindacabile apprezzamento di merito - che, al momento dell'escussione non esistevano ancora validi indizi di concorso nell'estorsione in danno del VA. Del resto, a tutto concedere, le garanzie di difesa previste dagli artt. 63 e 64 del c.p., involgono un profilo di utilizzabilità delle dichiarazioni rese contra se dal propalante, ma non quelle erga omnes all'indirizzo di terzi (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 24.2.2004, n. 15476, rv. 228546; e, con riferimento all'art. 197 bis c.p., Cass. sez. 6, 26.11.2007, n. 4230, rv. 238720). Anche in ordine alla censura che sostanzia il quarto motivo, riproducente identica questione sollevata in sede di appello, la risposta della Corte distrettuale è esaustiva ed immune da vizi od incongruenze di sorta, avendo addotto a sostegno della ritenuta colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi N2) e O2), in tema di traffico di stupefacenti, non solo il dato logico dell'assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi di mancata consapevolezza connessa al ruolo vertistico del MO in seno al sodalizio mafioso e, dunque, alle attività illecite ad esso riconducibili, ma ancora una volta il convergente apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia. Per quanto concerne, infine, la quinta censura, relativa alla mancata assunzione di prova decisiva ed alla pretesa violazione di normativa comunitaria in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni del AR, è sufficiente richiamare le superiori argomentazioni in ordine alla ritenuta, piena, utilizzabilità delle stesse, sulla base di un regime procedurale che, facendo salve eccezioni di riscontrata impossibilità di provvedere all'assunzione della prova nella dialettica processuale, nell'interesse superiore dell'accertamento della verità sostanziale e nel rispetto del principio della non dispersione degli elementi di prova, non può dirsi irragionevole ne' lesivo dei canoni costituzionali.
3. - Per quanto precede, i ricorsi proposti da PE RA, De MO HE, DE LI PP, AR RO, dall'avv. Claudio Sgambato, PE AM, NA RA, NT AS, RA ON, AZ AN, ER RA e FU IO, vanno dichiarati inammissibili, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
I ricorsi di MO ed AN devono essere, invece rigettati nei termini di seguito enunciati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di De MO HE, DE LI PP, NI RA, FU IO, AR RO, AZ AN, NA RA, PE AM, PE RA, NT AS, RA ON ed ER RA.
Rigetta i ricorsi di MO IC ed AN VI. Condanna tutti i ricorrenti, ad esclusione dell'avv. Sgambato Claudio, al pagamento in solido delle spese del procedimento. Condanna, altresì, gli imputati De MO HE, PE RA, DE LI PP e AR RO al versamento della somma di Euro 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende nonché gli imputati PE AM, PE RA, ER RA, FU IO, NT AS, RA ON e AZ AN al versamento della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008