Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2008, n. 43126
CASS
Sentenza 29 ottobre 2008

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Per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, poichè, quando il fuoco si sviluppa su cose che non siano di proprietà dell'agente, tale pericolo si presume "iuris et de iure".

Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) non ogni fuoco è qualificabile "ab origine" come "incendio", che si ha solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2008, n. 43126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43126
Data del deposito : 29 ottobre 2008

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