Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 2
Per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, poichè, quando il fuoco si sviluppa su cose che non siano di proprietà dell'agente, tale pericolo si presume "iuris et de iure".
Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) non ogni fuoco è qualificabile "ab origine" come "incendio", che si ha solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2008, n. 43126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43126 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
43126/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/10/2008
SENTENZA N. 1823 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
1. Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE N. 022627/2008
3. Dott. VISCONTI SERGIO "T
4. Dott. MAISANO GIULIO TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IN EN N. IL 28/11/1936
avverso SENTENZA del 26/06/2007
di TORINO CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MAISANO GIULIO
El
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
deldott. Vito l'Ambrosis
Elu Con sentenza del 24/3/2004 il GIP del Tribunale di Biella ha dichiarato CO
CO colpevole del reato di cui agli artt. 449-423 c.p., perché con colpa consistita nell'inosservanza di quanto previsto dal D.L.vo 626/1994, in qualità di legale rappresentante della La Pialla S.n.c., azienda avente per oggetto sociale, tra l'altro, l'attività di verniciatura, ed in particolare per non aver previsto nel documento di valutazione dei rischi ex art. 4 decreto citato, una procedura di prevenzione del rischio di incendio dovuto al riscaldamento spontaneo dei residui di verniciatura, rischio prevedibile in relazione al tipo di attività svolta e all'espressa previsione di tale rischio nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nella verniciatura e comunque per negligenza nel non aver previsto procedure apposite di prevenzione, mediante la formalizzazione di specifiche procedure codificate per il costante mantenimento in stato di efficienza dei filtri e degli apparati, nè di intervento successivo mediante la previsione di opportuni sistemi di mitigazione del rischio di incendio e di contrasto dei principi di incendio, cagionava l'incendio del locale verniciatura con possibile interessamento dei locali circostanti adibiti a stoccaggio di lavorati in legno e soprattutto dell'abitazione familiare sita al piano superiore del medesimo stabile, e, concesse le attenuanti generiche, diminuita di un terzo la pena determinata, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con i benefici della pena sospesa e della non menzione.
Il CO ha proposto appello avverso tale sentenza ritenendo che non sussisteva il carattere della diffusività del fuoco, che era mancato il pericolo per l'incolumità pubblica, e che mancava l'elemento soggettivo del reato potendosi validamente ipotizzare cause del tutto estranee al comportamento dell'imputato, quale dolo, autocombustione, causa elettrica.
Con sentenza del 26/6/2007 la Corte d'Appello di Torino ha confermato l'impugnata sentenza rigettando tali motivi di impugnazione.
Il CO ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 423 c.p. per mancanza dell'elemento materiale del reato contestato, non sussistendo il requisito dell diffusività del fuoco (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). In particolare il ricorrente ribadisce quanto già lamentato in appello, che è mancato il requisito della diffusività del fuoco in quanto, come precisato dalla CTU in atti il fuoco è rimasto circoscritto al locale verniciatura distruggendolo, ma senza propagarsi ad altri ambienti;
in particolare non si è raggiunta la temperatura sufficiente ad innescare l'incendio delle cataste di legna che si trovavano nell'adiacente deposito. Il pericolo è strettamente collegato alla capacità diffusiva del fuoco che, nella fattispecie, è risultata esclusa. Quanto all'illogicità della motivazione il ricorrente osserva che la sentenza della Corte d'Appello fa riferimento all'intervento dei vigili del fuoco e alla limitata capacità di incendio delle cataste di legno, circostanze che non rilevano e mal si conciliano con l'affermazione della diffusività del fuoco necessaria per la configurazione del reato contestato.
Il ricorrente lamenta poi l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 423 c.p. per mancanza del requisito del pericolo per l'incolumità pubblica (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), e mancanza ed illogicità della motivazione sul punto (art. 606, comma
1, lett. e). I giudici di merito hanno dedotto la sussistenza del pericolo per l'incolumità pubblica dalla diffusività dei fumi tossici che tuttavia non risulta da alcun elemento istruttorio e, in particolare, dalla relazione dei vigili del fuoco. Fra
l'altro la sentenza della Corte d'Appello nulla dice in ordine alla lontananza, rilevata nei motivi di appello, fra il locale verniciatura in cui si è sviluppato l'incendio e l'abitazione citata nell'imputazione.
Con l'ultimo motivo si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.449 e 423 c.p. per mancanza del prescritto elemento soggettivo (art. 606, comma
1, lett. b) c.p.p.), e la mancanza e illogicità della motivazione sul punto (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Il rimprovero di colpa mosso al CO conseguirebbe alla causa del fuoco da individuarsi nell'autocombustione dei residui della verniciatura in corrispondenza del loro accumulo nei filtri della cabina di verniciatura, ma tale causa è solo ipotizzata dal perito che la definisce la più
Ther probabile, ma la Corte d'Appello non motiva adeguatamente l'esclusione delle altre cause definite solo inverosimili (dolo, causa elettrica). In particolare non si considera che la temperatura di innesco del fuoco non poteva essere raggiunta date le condizioni atmosferiche e la temperatura rigida della zona, circostanze che renderebbero non condivisibili le considerazioni svolte dal consulente del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile risolvendosi in critiche alle valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello sulla base di circostanze fattuali la cui sussistenza il ricorrente contesta suggerendo ricostruzioni alternative con inammissibili incursioni nelle risultanze processuali che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità allorquando la motivazione sia, come nel caso di specie, coerente e plausibile nei suoi contenuti fondamentali.
I giudici di appello hanno, come si è detto, illustrato in modo analitico le ragioni sulla base delle quali era corretto parlare di incendio e di pericolo per la pubblica. incolumità; hanno, inoltre, individuato la causa nell'autocombustione dei residui della verniciatura, affermando che non vi erano elementi probatori che deponessero in favore dell'esistenza di possibili “diverse cause" prospettata dall'imputato.
La Corte di merito non è incorsa, pertanto, nelle denunciate violazioni di legge e negli asseriti vizi motivazionali.
L'apparato argomentativo della sentenza impugnata ha forza persuasiva e assorbe tutti i rilievi avanzati per confortare una diversa conclusione comportanti, peraltro, come sopra si è detto, un'inammissibile incursione nella valutazione del fatto che deve, invece, rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito.
La valutazione degli elementi probatori indiceva a ritenere, secondo la Corte, che il fuoco si fosse sviluppato per un tempo considerevole e, dopo aver attaccato e gravemente danneggiato il locale verniciatura, avrebbe potuto ulteriormente estendersi se non fosse sopravvenuta, con una certa tempestività, l'attività di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, durata ben tre ore. Per questa ragione i motivi di ricorso vanno disattesi, perché inidonei a contrastare e, quindi, a porre in crisi l'adeguatezza e la logica interna dell'iter motivazionale della sentenza.
Nel solco della tradizione l'incendio è inserito tra i delitti contro la pubblica incolumità in considerazione della sua intrinseca attitudine a esporre a rischio i beni della vita e dell'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Perché ciò si verifichi è necessario che si tratti di un fuoco di vaste proporzioni che abbia la tendenza a diffondersi e sia difficile da spegnersi e tale non è un fuoco che venga domato sul nascere o che non abbia ancora raggiunto proporzioni considerevoli (cfr.,
Cass. I 27 marzo 1984, Canziani, RV 165222; Cass. I 18 giugno 1982/ D'Eugenio,
RV 155094). E la diffusività del fuoco non deve essere necessariamente esterna all'oggetto dell'incendio, ma va, anzi tutto, stabilita con riferimento a tale oggetto (v.
Cass. II 30 marzo 1978, Trabucco, RV 140128).
E i giudici di appello hanno affrontato detta valutazione, concludendo, come si è visto, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, per la vastità e diffusività del fuoco, nonché per la sussistenza di un "concreto" pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla presenza di fumi tossici.
Tali caratteristiche comportano come normale conseguenza il pericolo per l'incolumità pubblica la quale non va intesa necessariamente come pericolo per la vita e l'incolumità delle persone (Cass. IV 20 marzo 1979, Baliani, RV 143046).
Per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui, non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, in quanto, come si evince dall'articolo 423, primo comma, c.p. (cui l'articolo 449 c.p. si ricollega), tale pericolo
è presunto iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietà dell'agente (v., fra molte, Cass. IV 6 giugno 1991, Sogos, RV 191226; Cass.
IV 9 aprile 1991, Bonetto, RV 188373; Cass. IV 13 ottobre 1981, Renzetti, RV
152005; Cass. IV 14 giugno 1979, Peileriti, RV 143420).
In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente,
Aler in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva che, non ogni fuoco è, di per sé ab origine, qualificabile come incendio;
è tale, secondo la fattispecie legale, prevista sia dall'articolo 423 che dall'articolo 449 c.p., solo quando le fiamme, non controllate e non controllabili,
assumano i connotati di cui sopra.
Mentre nella ipotesi dolosa la mera accensione del fuoco ha rilievo, se posta in essere allo scopo di provocare un incendio;
viceversa, in quella colposa, rileva solo ed. esclusivamente la fattispecie legale: l'essere, cioè, divampato l'incendio. In quest'ultima ipotesi, al fine della causale determinazione di tale evento, assume rilievo eziologico l'azione o l'omissione dell'agente, in esse dovendosi individuare l'esistenza, o meno, della colpa. La mera accensione del fuoco, dovuta, a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio colposo (o a qualsiasi altra causa), giuridicamente irrilevante: assume rilievo esclusivamente il perché, ad opera di quali cause, per quali comportamenti, cui risulti estraneo l'intento di provocare l'incendio, il fuoco sia divampato assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione sopra evidenziate (Cass. IV 6 dicembre 1988, Bambina, RV
180588).
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la. condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e, non emergendo ragioni di esonero dal pagamento a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2008. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
IV Sezione Penale Presidente Il Consigliere est. DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Yllana 18 NOV. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
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Maria Augenli
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