Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
BOLLI 689 E REGISTRAZIONE . N penale 81, -11-19 al sistema 025 72/02 24 DA . ESENTE L modifiche 23 RT. A HOME EL P POL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. N. 16380/99 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 6219 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA MOGAVERO DOMENICO, G. BONI, presso l'avvocato ELENA SAMBATARO, VIA rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE RESTIVO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
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contro
PREFETTO DI PALERMO;
intimato avverso la sentenza n. 79/99 della Pretura di TERMINI IMERESE, Sezione distaccata di CEFALU', depositata il 2001 20/05/99; 2203 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/10/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 13-10-1998 ER NI proponeva opposizione, ex 1.n.689/81, innanzi al RE di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti a seguito della sanzione amministrativa del Prefetto di Palermo per violazione dell'art. 180, ottavo comma, C.d.S. (omessa presentazione presso un ufficio di Polizia per l'esibizione del contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa di circolazione). Con la sentenza in esame, l'adito Giudice, non costituitosi il Prefetto, rigettava l'opposizione, sostenendo che l'opponente non aveva dimostrato l'addotta inosservanza del termine di centocinquanta giorni dalla commessa violazione per la notifica del verbale di contestazione. Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., con due motivi il ER;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione per avere dapprima il RE ritenuto fondata l'eccezione in ordine al mancato rispetto del termine suddetto e poi rigettato l'opposizione per assenza di sufficienti elementi di prova. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 23 della 1.n.689/81 per non avere considerato il RE la mancanza nel verbale di contestazione di “estremi precisi e dettagliati della violazione" e per non avere disposto di ufficio l'acquisizione dei documenti che riteneva indispensabili ai fini della decisione. Deve, preliminarmente, rilevarsi l'inammissibilità del ricorso. Nella vicenda in esame, infatti, l'opposizione avverso la cartella esattoriale, susseguente alla notifica del verbale di accertamento della violazione in questione al codice della strada, risulta proposta nelle forme previste dalla 1.n.689/81 e non in base alla disciplina del processo esecutivo. In proposito questa Corte- con ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (in particolare, S.U.n.562/2000 m. 539393)- ha affermato che, in relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione di cui alla 1.n.689/81 solo per le sanzioni per le quali è stata omessa la notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento;
nei casi, invece, in cui tali atti risultano notificati, la cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione, ex art.615 c.p.c., ove si contesti la regolarità della procedura di formazione del titolo esecutivo, oppure all'opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 c.p.c., in fattispecie di vizi della stessa cartella esattoriale. Ne consegue, non avendo, tra l'altro, l'adito RE deciso l'impugnata sentenza in veste di giudice dell'esecuzione, l'invalidità della procedura nella fase di merito e la non ammissibilità del ricorso in esame. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Prefettura comporta non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 24-10-2001 Il Presidente L'estensore Ah CANCELLIERE AUCASSAZIONI Andra Manshi Prima Sezione Civile I L 9 ositato i Cancel L 8 O 6 B e l . E a N n 2002 E e , N p 1 O 34 1 8 I a Z 9 m 1 A e - R t 1 T s i S 1 I - s G 4 l E 2 a R . e L A h c D i 3 f i E 2 T d . o N T E m S R E A