Sentenza 18 maggio 1994
Massime • 2
In tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta. (Alla stregua di tale principio le SS.UU. hanno dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione di una sentenza di legittimità che sollecitava la Corte ad una rinnovata ricognizione di alcune deduzioni difensive il cui esame era stato asseritamente omesso in sede di decisione del ricorso, comportando inevitabilmente tale rivalutazione la modificazione essenziale o la sostituzione del provvedimento).
Poiché tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di Cassazione sono inoppugnabili e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del "ne bis in idem", sono estensibili ai procedimenti incidentali, non è ammissibile la riproposizione di un'istanza di correzione dell'errore materiale già decisa dalla Corte.
Commentari • 2
- 1. Correzione dell'errore materiale, non concettuale (Cass. 40240/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025
Non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, ed è ugualmente vietata quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice. L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma deve formare oggetto di impugnazione della parte civile CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 24/11/2025) 15/12/2025, n. 40240 Composta da Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao - …
Leggi di più… - 2. Quando una sentenza non è suscettibile di correzione per errore materialeAlice Scalcon · https://iusletter.com/ · 2 marzo 2021
“Deve qualificarsi come errore materiale di una sentenza, suscettibile di correzione, quello che riguarda non la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi””. Nel caso di specie, secondo l'istante il Giudice partenopeo avrebbe errato nell'indicare quale parte soccombente l'attrice, con conseguente possibilità di correggere la sentenza quanto all'accollo – previa compensazione parziale – delle spese di lite e CTU. Di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/05/1994, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 8
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Arnaldo VALENTE Componente REGISTRO GENERALE
2. " OV AV " N. 679/94
3. " RA EN "
4. " NA AN "
5. " Nicola MARVULLI (Rel.) "
6. " ME NA "
7. " AN ST "
8. " GI AN "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sull'istanza di correzione di errori materiali presentata l'8 gennaio 1994 da NA TI, in proprio e quale amministratore della S.r.l. "Magis 4";
Avverso l'ordinanza in data 10.11.1993 della terza Sezione penale della Corte di Cassazione;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Nicola MARVULLI;
Udite le conclusioni del P.M. dr. Claudio APONETE con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Pierluigi Cattaneo di Como.
La Corte osserva
Con decreto in data 17 aprile 1992 il procuratore della repubblica presso la Pretura di Milano disponeva il sequestro delle videocassette del film "Bambj" di Walt Disney, poste in vendita dalla società "Magis 4" e sulle quali risultavano apposti i contrassegni che la SIAE aveva rilasciato per la diffusione di altre opere.
Il Pubblico Ministero ravvisava il reato di cui all'art. 1 Legge 20 luglio 1985 n. 400 in relazione all'art. 2 Legge 27 marzo 1987 n.121, e riteneva la misura cautelare necessaria ai fini della prova dell'avvenuta commercializzazione del film in violazione alle norme sulla tutela del diritto d'autore. Il decreto di sequestro veniva confermato, in sede di riesame, dal Tribunale di Milano il 28 maggio 1992. Avverso quest'ultima ordinanza proponeva ricorso per cassazione TI NA, in proprio e quale amministratore della società "Magis 4".
Il ricorso, assegnato alla terza sezione della Corte, il 17 febbraio 1993 veniva respinto. Riteneva la Corte che il reato, in relazione al quale era stato disposto il sequestro, sussisteva indipendentemente dal fatto che l'opera riprodotta in quelle videocassette fosse caduta in pubblico dominio, in quanto l'art. 2 della Legge 27 marzo 1987 n. 121 vieta la vendita di videocassette sprovviste dei contrassegni della SIAE, a prescindere dall'esigibilità dei diritti d'autore e per diverse finalità.
Con istanza del 24 maggio 1993 la società "Magis 4" ed TI NA facevano rilevare che la Corte, nel respingere il loro ricorso, aveva omesso di esaminare alcuni dei dedotti motivi e, precisamente:
a) quello con il quale si era prospettata l'insussistenza del reato, per essere stati applicati su quelle videocassette i bollini che la SIAE aveva rilasciato ad essa società per la riproduzione ed il commercio di altri films;
b) quello concernente il difetto di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano in relazione alla necessaria verifica della funzionale necessità del sequestro rispetto alle supposte esigenze probatorie.
Si chiedeva, quindi, che la Corte, esaminati anche questi motivi, e ritenuti gli stessi fondati, annullasse l'ordinanza del Tribunale di Milano e disponesse la revoca dell'eseguito sequestro. La Corte, qualificata tale istanza come un vero e proprio ricorso avverso il proprio provvedimento del 17 febbraio 1993, la dichiarava inammissibile con ordinanza del 1 luglio 1993. Il successivo 29 luglio 1993 TI NA, in proprio e nella qualità di amministratore della società "Magis 4", presentava una nuova istanza, con la quale insisteva per la revoca dei precedenti provvedimenti, assumendo che la decisione assunta dalla Corte il 17 febbraio 1993 era conseguente all'omesso esame di quei motivi di ricorso che, perché fondati, andavano accolti. La Corte con ordinanza del 10 novembre 1993 dichiarava inammissibile anche tale istanza.
Riteneva la Corte che nella nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione, secondo quanto previsto dall'art. 130 c.p.p., non poteva essere compreso l'errore del giudice, derivante da un'incompleta o imprecisa valutazione di alcune deduzioni difensive.
Osservava inoltre che i motivi di ricorso non esaminati dalla sentenza del 17 febbraio 1993 erano, comunque, infondati, in quanto l'uso improprio dei contrassegni della SIAE era equiparabile alla loro mancanza e, quanto all'omessa valutazione delle esigenze probatorie, la questione neppure era stata sollevata dinanzi al Tribunale del riesame.
In data 8 gennaio 1994 TI NA presentava una nuova istanza con la quale chiedeva alla Corte la correzione sia della sentenza del 17 febbraio 1993 che dell'ordinanza del 10 novembre 1993. Quanto alla sentenza, ribadiva che l'errore nel quale la Corte era incorsa era conseguente all'omesso esame di alcuni dei motivi di ricorso che erano stati presentati avverso il provvedimento del Tribunale di Milano e che tale omissione, equiparabile ad una imprecisa informazione, aveva determinato un'erronea ed ingiusta pronuncia.
Quanto all'ordinanza, osservava che nel dispositivo non era stata indicata la decisione assunta dalla stessa Corte in conseguenza del pur compiuto esame dei motivi di ricorso trascurati dalla sentenza del 17 febbraio 1993. Inoltre, nella motivazione di quella stessa ordinanza la Corte era incorsa in altri errori, confondendo la richiesta di una pronuncia su motivi non esaminati con quella, mai proposta, di una nuova e diversa decisione, ed attribuendo alla sentenza del 17 febbraio 1993 valutazioni sulla legittimità della qualificazione giuridica data dal Pubblico Ministero alla condotta della società "Magis 4" che quella sentenza non conteneva. Con ordinanza del 9 febbraio 1994 la terza sezione della Corte rimetteva la decisione sull'istanza di correzione alle Sezioni Unite, a norma dell'at. 618 c.p.p., osservando che in ordine al problema della correzione di errori materiali per i provvedimenti della Corte di cassazione erano emersi contrastanti indirizzi: uno ammetteva il ricorso a tale mezzo solo in presenza di ipotesi di nullità di grado talmente elevato da configurare l'inesistenza giuridica della decisione;
l'altro, minoritario, che riteneva la correzione ammissibile anche in relazione a pronunce determinate dall'errata o dalla mancata conoscenza di fatti decisivi. Devesi innanzi tutto osservare che sull'istanza di correzione della sentenza del 17 febbraio 1993 vi è già stata una definitiva pronuncia della Corte con l'ordinanza del 10 novembre 1993. Tale decisione preclude la possibilità di ogni ulteriore sindacato sulla stessa questione.
Tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di Cassazione sono inoppugnabili (cfr. Sezioni Unite, 31 maggio 1991, ric. Catalano;
), e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del ne bis in idem, sono estensibili ai procedimenti incidentali, secondo l'ormai costante indirizzo già espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sezioni Unite 1 luglio 1992, ric. Grazioso e sent. 12.11.1993 ric. Provvido).
L'esistenza di tali effetti preclusivi discende dalla doverosa valorizzazione processuale del contenuto decisorio espresso con un provvedimento definitivo, perché inoppugnabile.
Va peraltro osservato che in relazione allo specifico contenuto di un'ordinanza pronunciata su di un'istanza di correzione di errori od omissioni contenute in un provvedimento del giudice, la decisione assunta dopo l'indagine ricognitiva del denunciato errore o della denunciata omissione, ha ad oggetto una situazione ormai consolidatasi, ben lontana dalla precarietà di presupposti suscettibili di possibili modifiche.
Pertanto, l'istanza di correzione presentata dalle parti in relazione alla sentenza del 17 febbraio 1993 dev'essere dichiarata inammissibile.
Manifestamente infondata è la richiesta che le parti hanno proposto in relazione all'ordinanza del 10 novembre 1993. Con quel provvedimento la terza sezione della Corte dichiarò inammissibile l'istanza di correzione che le stesse parti avevano presentato in relazione alla sentenza del 17 febbraio 1993. Ed il dispositivo di tale ordinanza esprime compiutamente la decisione assunta dalla Corte su quella specifica richiesta. Vero è che la stessa Corte, nel motivare quell'ordinanza, si preoccupò anche di verificare se le denunciate omissioni avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare una diversa e più favorevole pronuncia: ma tale indagine era del tutto ultronea rispetto alla dichiarata inammissibilità di quella correzione, riguardando essa errori ed omissioni divenuti partecipi del processo formativo della volontà del giudice.
Ed una motivazione che esorbita dai limiti del contenuto decisorio espresso dal provvedimento è, rispetto a tutti i possibili effetti processuali, sprovvista di qualsiasi rilevanza e, quindi, anche incapace di arricchire il contenuto decisorio di una pronuncia. Quanto poi alla richiesta di correzione della motivazione della stessa ordinanza, deve osservarsi che l'ammissibilità dell'istanza è subordinata alla soluzione che questa Corte, a Sezioni Unite, intende fornire sul problema rimesso alla sua decisione, e cioè se sia o meno consentito il ricorso alla procedura prevista dall'art.130 c.p.p. per i provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione
allorquando possibili errori od omissioni siano conseguenti al mancato o all'incompleto esame delle deduzioni difensive che le parti possono aver prospettato nei motivi di ricorso. Orbene, proprio con riferimento ai provvedimenti della Corte di Cassazione, l'istituto della correzione ha subì to pressanti sollecitazioni dall'avvertita esigenza di prevenire il consolidamento di ingiustificati e pregiudizievoli effetti.
Infatti, già dopo i primi, cauti tentativi di proporre una non riduttiva interpretazione della norma che disciplinava tale istituto (cfr. Sezioni Unite 26 aprile 1947 ric. Cortese), la progressiva applicazione pratica ha finito per liberarlo dai condizionanti presupposti normativi, privilegiando esigenze di giustizia sostanziale.
In tale prospettiva si è affermato che le condizioni previste dall'art. 130 c.p.p. non sarebbero neppure applicabili ai provvedimenti della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 1, 10.11.1992 ric.
Attanasio e che una pronuncia può essere sostituita se essa è il risultato di un'erronea informazione (cfr. Sez. 3, 14 gennaio 1992, ric. Cinque).
Però, se apprezzabili sono le ragioni che hanno determinato tali conclusioni, in questa sede va riaffermata la necessità di non trasformare la correzione in uno strumento di straordinaria revisione dei provvedimenti della Corte di Cassazione, sol perché questi non sono più impugnabili.
Se vero è che la correzione di errori materiali è un rimedio che il legislatore ha offerto al giudice per rimuovere da tutti i provvedimenti eventuali errori od omissioni, deve convenirsi che i limiti previsti dalla legge per la sua applicazione debbono avere una valenza altrettanto generale.
La duplice condizione prevista dall'art. 130 c.p.p., e cioè che l'errore o l'omissione non debbono determinare la nullità del provvedimento e nemmeno, una volta rimossi, una modificazione essenziale del suo contenuto, rappresenta il confine invalicabile per qualsiasi intervento correttivo.
Quanto al primo limite, non si contesta che i provvedimenti della Corte di Cassazione, proprio perché inoppugnabili, non potranno mai contenere errori od omissioni capaci di determinarne la nullità; ma una cosa è affermare che la previsione dell'errore correggibile, come alternativa a quella dell'errore che è causa di nullità del provvedimento, non è riferibile a tutti i provvedimenti non più impugnabili, ed altra cosa, ben diversa, è voler trarre da tale premessa la conclusione, non condivisibile, secondo la quale per i provvedimenti della Corte di Cassazione non sussisterebbero limiti all'ammissibilità della correzione.
Quel primo limite contribuisce a circoscrivere l'area di operatività della correzione anche per i provvedimenti della Corte di Cassazione, perché nell'esaltare il rapporto di esclusione che la legge ha inteso richiamare tra la funzione riparatoria della correzione e quella sostitutiva, propria delle impugnazioni, ha finito per sottolineare il carattere marginale dell'errore correggibile attraverso il ricorso ad un criterio che privilegia la ricognizione degli effetti processuali determinati da errori od omissioni. Inoltre, la successiva condizione prevista dall'art. 130 c.p.p., e cioè il divieto di apportare, attraverso la correzione,
una modificazione "essenziale" del provvedimento, si armonizza compiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a seconda della tipologia dei provvedimenti del giudice ed ai loro effetti, utilizza pur essa la ricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l'uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione. E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione dev'essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice.
L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione.
Viceversa, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, sono sempre ammissibili. Dalle su esposte premesse discende che la correzione integrativa sarà consentita solo se la stessa sarà riconducibile nell'ambito di un rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto di una decisione, perché soltanto in presenza di tale rapporto l'integrazione rispetta l'intangibilità del contenuto essenziale del provvedimento e lo rende conforme ai parametri normativi di riferimento.
Nè l'impossibilità di rimuovere diversamente un'erronea decisione può giustificare, di per sè sola, una diversa conclusione. Il doveroso rispetto dell'immodificabilità di una pronuncia, allorquando questa non presenti vizi così radicali da renderla inesistente, è esso stesso un valore altamente positivo tutelato, e con appropriato rigore, dall'ordinamento processuale. Nè appropriato può essere ritenuto il richiamo all'art. 547 c.p.p. nel tentativo di estendere la correzione alla motivazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione: quella norma non pone alcuna deroga alle condizioni di ammissibilità della correzione, indicate nell'art. 130 c.p.p. ed è applicabile soltanto con riguardo alle sentenze pronunciate da giudici diversi dalla Corte di Cassazione, com'è agevole rilevare dal suo mancato richiamo nell'art. 615 dello stesso codice.
Pertanto, dev'essere dichiarata inammissibile anche la richiesta di correzione della motivazione contenuta nell'ordinanza del 10.11.1993: infatti, quella richiesta, sollecitando la Corte ad una rinnovata ricognizione delle deduzioni difensive prospettate dalle parti prima della pronuncia di quel provvedimento, ripropone, come risultato, la sostituzione di una decisione già assunta e compiutamente espressa, con un'altra, diversa dalla prima. Ma nessuna rivalutazione è consentita, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., se la stessa comporta, come suo inevitabile risultato, o la modificazione essenziale del provvedimento, o addirittura la sua sostituzione, e ciò neppure quando l'incompleta o l'imprecisa informazione nella quale, la Corte, potrebbe, in ipotesi, essere incorsa, abbia riguardato deduzioni difensive prospettate dalle parti con alcuni dei dedotti motivi di ricorso.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dell'istanza la condanna della società "Magis 4", in persona del suo amministratore, nonché di TI NA, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile l'istanza e condanna la società "Magis 4", in persona del suo legale rappresentante, nonché RM NA, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 18 maggio 1994.