Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/05/1994, n. 8
CASS
Sentenza 18 maggio 1994

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In tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta. (Alla stregua di tale principio le SS.UU. hanno dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione di una sentenza di legittimità che sollecitava la Corte ad una rinnovata ricognizione di alcune deduzioni difensive il cui esame era stato asseritamente omesso in sede di decisione del ricorso, comportando inevitabilmente tale rivalutazione la modificazione essenziale o la sostituzione del provvedimento).

Poiché tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di Cassazione sono inoppugnabili e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del "ne bis in idem", sono estensibili ai procedimenti incidentali, non è ammissibile la riproposizione di un'istanza di correzione dell'errore materiale già decisa dalla Corte.

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  • 1Correzione dell'errore materiale, non concettuale (Cass. 40240/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025

    Non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, ed è ugualmente vietata quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice. L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma deve formare oggetto di impugnazione della parte civile CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 24/11/2025) 15/12/2025, n. 40240 Composta da Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao - …

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  • 2Quando una sentenza non è suscettibile di correzione per errore materiale
    Alice Scalcon · https://iusletter.com/ · 2 marzo 2021

    “Deve qualificarsi come errore materiale di una sentenza, suscettibile di correzione, quello che riguarda non la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi””. Nel caso di specie, secondo l'istante il Giudice partenopeo avrebbe errato nell'indicare quale parte soccombente l'attrice, con conseguente possibilità di correggere la sentenza quanto all'accollo – previa compensazione parziale – delle spese di lite e CTU. Di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/05/1994, n. 8
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8
Data del deposito : 18 maggio 1994

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