Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18027 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
VA ER
CINZIA RG
18027-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
MASSIMO BATTISTINI
- Presidente-
PIA VERDEROSA
- Relatore -
IA BE AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Sent. n. sez. 451/2026 UP - 05/03/2026 R.G.N. 38952/2025
ON NI nato a [...] il [...] ON NR nato a [...] il [...] LA CA nato a [...] il [...] D'ON BE nato a [...] il [...] UI AN nato a [...] il [...] PI AR nato a [...] il [...] IS IG nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di LA CA, mentre per tutti gli altri ricorsi l'inammissibilità; sentito l'avvocato Leone, difensore di NI ON, AN UI, AR PI e IG IS, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti, mentre si è riportato ai motivi per quanto riguarda il ricorso dell'avvocato Giorgione, difensore di BE D'AR; sentito l'avvocato Guzzo, in sostituzione dell'avvocato IG Vittorio Fucci, difensore di NR ON che ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso;
sentito l'avvocato Cammaroto, in sostituzione dell'avvocato NI Castiello, che si è riportato ai motivi di ricorso associandosi alle conclusioni dell'avvocato Leone codifensore del proprio assistito AR PI;
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sentito l'avvocato Sanseverino, difensore di CA LA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/12/2011, il Tribunale di Benevento, a seguito di giudizio ordinario, dichiarò: ON NI responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 DPR 309/90 per la detenzione al fine di cessione di diverse sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e hashish, (capo A), condannandolo alla pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa;
ON NR e D'AR BE responsabili dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 DPR 309/90 (capi A, C e D) per la detenzione al fine di cessione di diverse sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e hashish, condannandoli alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 80.000 ciascuno;
LA CA responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 DPR 309/90 (capi A e C) con esclusione dei fatti del 03/06/2008 per i quali era stato già giudicato, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sel di reclusione ed euro 10.000 di multa, cosi aumentata la pena di cui alla sentenza n. 1087 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 12/02/2010, rideterminata nella pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 50.000 di multa;
UI AN responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 DPR 309/90 (capi A e D) e 81, 385 e 61, n. 2, cod. pen. relativamente alla data del 31/07/2008 (capo E), condannandola alla pena di anni otto di reclusione ed euro 60.000 di multa;
PI AR responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 110, 112, comma 1 n. 4, cod. pen. e 73 DPR 309/90 (capo I), condannandolo alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 60.000 di multa;
IS IG responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 110, 112, comma 1 n. 4, cod. pen. e 73 DPR 309/90 (capo 1) unicamente con riferimento ai fatti commessi il 20/09/2008, condannandolo alla pena di anni nove di reclusione ed euro 50.000 di multa.
2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 settembre 2024, provvedendo sulle impugnazioni degli imputati, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le contestazioni riguardanti l'hashish, e ha rideterminato la pena per gli episodi di detenzione di cocaina per ON NI e UI AN in anni sei mesi e sei di reclusione ed euro 28.000 di multa ciascuno;
per ON NR e D'AR BE in anni otto di reclusione ed euro
60.000 di multa ciascuno;
per LA CA in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 6.000 di multa, per la già ritenuta continuazione con la sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di Napoli il 12/12/2010 (irrevocabile il 25/2/2011) e quindi complessivamente nella misura di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 46.000 di multa;
per PI AR in anni sette e mesi sel di reclusione ed euro 35.000 di multa;
per IS IG in anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa.
3. ON NI, PI AR, IS IG e UI AN, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando otto motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, la difesa degli appellanti deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266, 267, 271 e 191 c.p.p.. La difesa ritiene che la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche non abbia ricevuto idonea valutazione da parte del giudice di secondo grado. In particolare, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 267, comma 4, cod. proc. pen., che statuisce che il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria, sanzionata con l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Si osserva che l'iscrizione nel registro degli indagati di PI AR e la richiesta di autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche sull'utenza ritenuta in uso a PI, afferiscono espressamente all'ipotesi di cui all'art. 73 DPR 309/90, reato per il quale non è possibile richiamare la disciplina prevista per i reati di criminalità organizzata. Secondo la difesa, vi sarebbe quindi una chiara violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. con la conseguente inutilizzabilità del materiale intercettivo raccolto.
2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191 e 267 cod. proc. pen.. Si osserva che il contenuto delle intercettazioni, oggetto della prima censura, è stato posto a fondamento delle domande formulate agli agenti di polizia giudiziaria, che si sono succeduti nel corso dell'istruttoria, con conseguente inutilizzabilità anche della loro deposizione.
2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Si sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto il decreto autorizzativo si fonda su informazioni confidenziali, acquisite dagli organi di polizia giudiziaria. Si sottolinea che il teste De TA afferma che l'attività investigativa si è basata su informazioni confidenziali, che avevano consentito l'avvio delle indagini. La difesa chiede quindi l'annullamento della sentenza impugnata anche per l'assoluta impossibilità di attribuire i colloqui intercettati agli autori indicatie, comunque, di individuare il propalante e/o soggetto di riferimento.
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2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione al comma V dell'art. 73 Dpr 309/90. Secondo la difesa, le risultanze processuali depongono per il fatto di lieve entità.
2.5 Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di ON NI. La difesa contesta l'interpretazione data dai giudici di appello alle espressioni "agnello" o "biscotti" come forniture di sostanze stupefacenti, giustificandole con il fatto che, ad esempio, il periodo in cui veniva usata l'espressione "agnello" non era in prossimità della Pasqua di taichè doveva intendersi come droga. Si sostiene che tale conclusione sia illogica. Si osserva poi che la condanna si fonda sulle dichiarazioni di TA TE, prive di qualsivoglia riscontro esterno. Si evidenzia che non sono stati effettuati sequestri in danno di NI ON;
le intercettazioni non fanno riferimento alla sostanza stupefacente;
non sono emerse accuse da parte di presunti acquirenti;
i servizi di osservazione non hanno provato cessioni ad opera del prevenuto. La difesa sottolinea che le conversazioni intervengono su di un'utenza non intestata a ON, ma alla TE e che il contenuto dei dialoghi non attiene alla cessione di sostanza stupefacente e che, in ogni caso, l'addebito riguarderebbe l'hashish, reato prescritto.
2.6 Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di IS IG per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90. Si sostiene che la condanna si fonda su due conversazioni, progr. 722 e 723 del 20/9/2008, dal contenuto generico e che non sono attribuibili con certezza al IS, dal momento che le intercettazioni non riguardano linee telefoniche allo stesso in uso o a lui riconducibili. Si osserva che la responsabilità del IS è ancorata anche all'aggancio della cella telefonica in Paolisi, senza tuttavia ulteriori elementi di riscontro a sostegno del ruolo allo stesso attribuito di "staffettista".
2.7 Con il settimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di PI AR. In particolare, in relazione all'episodio dell'08.09.2008, i fatti devono qualificarsi ai sensi del V comma dell'art. 73 DPR 309/90 e quindi doveva essere dichiarata la prescrizione già in appello oppure andava esclusa la responsabilità del PI, in quanto i contatti telefonici erano destinati a fissare un appuntamento con il UC per lo svolgimento di lavori di giardinaggio. Si è infatti accertato che PI aveva un giardino e che il UC era giardiniere. Si osserva che la cessione della sostanza è stata attribuita a IS, che poi è risultato estraneo, ma in ogni caso non vi è prova che l'incontro tra UC e IS fosse il frutto di una disposizione del PI. In relazione all'episodio del 20.09.2008, la difesa contesta l'interpretazione che è stata data alle conversazioni intercettate e, in particolare l'intercettazione contraddistinta al n. 2586 del 20.09.2008, ore 16:24, non solo non conterrebbe ordini o disposizioni circa
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l'approvvigionamento di sostanza stupefacente ma interviene in un momento successivo rispetto all'arresto di AN NO avvenuto, alle ore 15.00 dello stesso giorno.
2.8 Con l'ottavo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di UI AN. Secondo la difesa, le intercettazioni, già censurate sotto il profilo della inutilizzabilità, sono da reputarsi non idonee a fondare una condanna. Si osserva che il contenuto dei dialoghi intercettati dimostrerebbe solo l'uso personale della sostanza stupefacente da parte della UI e il legame sentimentale con alcuni dei coimputati.
3. PI AR ha presentato anche un secondo ricorso articolato in tre motivi.
3.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 40 cod. pen., artt. 192, comma 2, e 193, comma 3, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione evincibile dal testo della sentenza impugnata. Si osserva che la sentenza di primo, come quella di secondo grado, non ha sciolto il nodo relativo alla prova dell'apporto causale del PI ai reati concorsuali in contestazione, né tantomeno ha evidenziato il dolo di concorso. La difesa sostiene che il PI sarebbe sato, secondo l'accusa, cointeressato alle attività illecite, solo perché gravato da precedenti specifici e, per così dire, contiguo agli autori dei fatti in contestazione, contiguità che non vuole dire necessariamente partecipazione. Secondo la difesa, al più PI si era limitato a mettere a disposizione di IS NI il motociclo di sua proprietà, il che non può essere qualificato come causalità agevolatrice, se non provando il dolo concorsuale. Secondo la difesa, le intercettazioni non evidenziano quanto affermato dall'ufficiale di p.g. De TA e cioè che l'imputato AN NO fosse uno stretto collaboratore del PI nelle sue attività. La difesa poi contesta l'interpretazione data dal giudici di merito al contenuto del dialoghi e le conclusioni che ne hanno tratto.
3.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 268, cod. proc. pen., con riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche del 16.7.2008. Secondo la difesa, la motivazione del decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento è lacunosa in relazione alla gravità degli indizi di reato, in quanto si limita a richiamare per relationem i risultati di indagini di altro procedimento con la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ex art. 271 comma 1 cod. proc. pen.. 3.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen nonché alla legge n. 203/91. Si
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eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni, per essere stata svolta l'attività di captazione da agenti di polizia giudiziaria e non da sottoufficiali.
4. Ricorso di BE D'AR La difesa ha sollevato tre motivi di impugnazione.
4.1
Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis cod. proc. pen. La difesa eccepisce l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in quanto i decreti autorizzativi si fondano su informazioni confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria. Si sostiene che l'attività di captazione per le indagini si è basata solo su voci riferite da fonti confidenziali, in assenza di validi indizi di riscontro. In ogni caso, secondo la difesa, vi è l'assoluta impossibilità di attribuire i colloqui agli autori indicati e comunque di individuare il propalante e/o soggetto di riferimento.
4.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea valutazione della prova in dibattimento. Si osserva che, in relazione all'imputazione di cui al capo A), nessuna prova è stata raggiunta in dibattimento circa il coinvolgimento del D'NZ nell'attività illecita contestata agli imputati fino al 28.5.2008. La difesa ha evidenziato che l'odierno appellante si era limitato a recarsi in Caserma per prelevare il proprio figlio minore su invito delle forze dell'ordine e che non risulta provato che l'incontro, concordato nella telefonata di cui al progressivo n. 977, vi sia stato effettivamente. La difesa osserva che il capo D) si fonda sul contenuto di due conversazioni di cui ai progressivi n. 2701 del 12 luglio e n. 3313 del 17 luglio 2008 e la Corte di appello commette un clamoroso errore di fatto individuando, in D'AR BE, il soggetto al quale ON NR ordinerebbe di recuperare la droga nascosta sotto terra. Si evidenzia che lo stesso Tribunale, a pag. 70 della motivazione, in relazione alla medesima conversazione individua in MA NI il soggetto incaricato di prelevare lo stupefacente. La difesa ha precisato che, il luogotenente De TA, ascoltato come teste, ha riferito che la conversazione di cui al progressivo n. 2701 del 12 luglio sarebbe avvenuta tra ON NR e D'AR BE, mentre è stato provato con assoluta certezza che la suddetta conversazione non ha avuto tra i suoi protagonisti il D'AR. La difesa ha evidenziato che analogo discorso deve farsi per l'intercettazione di cui al progressivo n. 3313 del 17 luglio 2008, in quanto anche in questo caso non è il D'AR a colloquiare al telefono, ma altro imputato. Inoltre, si sottolinea che la condanna è stata fondata anche sulle dichiarazioni della signora TA TE, sentita ex art. 210, cod. proc. pen., che però non ha confermato che il D'AR ha detenuto sostanze stupefacente per conto dei germani ON, precisando che forse solo una volta l'odierno appellante ha
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svolto tale attività di detenzione. Con riferimento al capo C), la difesa sostiene che si tratta di un unico episodio e non di un'attività illecita continuata, come contestato;
che il D'AR non è stato identificato con certezza;
che la eventuale sua presenza all'interno della vettura facente da staffetta non implica di per sé una sua concreta partecipazione all'attività illecita. Si sottolinea che non è dimostrato che il D'AR avesse consapevolezza di quanto stesse accadendo perché lo stesso non ha partecipato alcuna attività e non ha rivestito alcun ruolo, se non quello di mero passeggero, nel compimento delle attività contestate, configurandosi al più un'ipotesi di connivenza.
4.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del V comma dell'art. 73 DPR 309/90, tenuto conto dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione.
5. Il ricorso di ON NR La difesa ha sollevato due motivi di impugnazione.
5.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 DPR 309/90, contestati ai capi A), C) e D). La difesa sostiene che la Corte di appello di Napoli ha rigettato i motivi di impugnazione con motivazione del tutto apodittica ed inesistente. Si sottolinea che le conversazioni intercettate sono intercorse tra soggetti che tra loro convivono stabilmente e che hanno un rapporto domestico per cui il senso dei termini utilizzati corrisponde al loro significato letterale. Si sottolinea che, quanto all'episodio dell'arresto di AP IE, avvenuto in data 28/05/2008, dal contenuto delle conversazioni non emergono riferimenti alla detenzione di stupefacenti né la loro riconducibilità al ON. La difesa lamenta che la Corte di appello non ha motivato sulle specifiche censure sollevate in relazione ai capi C) e D) della rubrica. Si sottolinea che, in relazione alla attendibilità di TE TA, la Corte di appello si limita unicamente ad affermare che "la circostanza che la propalante avesse rancore nei confronti di ON NR non inficia l'attendibilità della sua deposizione", assunto che risulterebbe privo di motivazione congrua e logica. Secondo la difesa, è assente anche una logica motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in relazione alle residue ipotesi relative alla cocaina.
5.2 Con il secondo motivo, si deduce difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Secondo la difesa la Corte di appello si limita ad un'acritica riproposizione della dosimetria stabilita dal giudice di primo grado, senza confrontarsi in alcun modo con le doglianze difensive. Si osserva che la Corte ha omesso di motivare sugli aumenti per la continuazione e
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non ha tenuto conto degli indici positivi che potevano portare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
6. Il ricorso di LA CA La difesa ha dedotto tre motivi.
6.1
Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, co. 8 bis, 157 bis, 157 comma 8 ter, 161, coma 1, 157, 171, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. In particolare, la difesa osserva che, in data 08.06.2023, gli veniva notificato avviso di anticipazione dell'udienza del 14.07.2023 al 12.07.2023 sia in proprio che ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. per il proprio assistito LA CA. All'udienza del 12.7.2023, la difesa eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di anticipazione all'imputato e la irregolarità/nullità della notifica effettuata ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen, rilevando che trattasi di norma abrogata dalla c.d. Legge Cartabia e che non poteva trovare neppure applicazione l'art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen.; la Corte di appello rigettava l'eccezione, ritenendo che trovasse applicazione l'art. 157 bis cod. proc. pen., per gli appelli presentanti entro il 30.6.2023. Secondo la difesa, l'ordinanza di rigetto dell'eccezione è stata pronunciata in violazione di legge perché, nel caso di specie, non si trattava di sospensione né di rinvio dell'udienza, ma di anticipazione della stessa. Si osserva che il nuovo art. 157-bis c.p.p., che sostituisce l'art. 157 comma 8-bis, cod. proc. pen., consente di effettuare le ulteriori notifiche successive alla prima al difensore, ma ciò implica che l'imputato abbia ottenuto gli avvertimenti di cui agli artt. 157, comma 8-ter o 161, comma 1, cod. proc. pen. e, in mancanza, come nel caso di specie, la notificazione è nulla in base a quanto previsto dall'art. 171, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa evidenzia che la Corte territoriale ha omesso di considerare che, laddove non si sia proceduto a tali avvisi, la notifica deve essere effettuata personalmente all'imputato o nelle altre forme previste dall'art. 157 cod. proc. pen.
6.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. nonché omessa motivazione e travisamento per omissione. Si sottolinea che la Corte di appello non si è confrontata con la memoria difensiva, depositata all'udienza del 12.7.2023, nella quale si evidenziava che i giudici di primo grado avevano avallato l'ipotesi investigativa con un illegittimo giudizio di probabilità. Si osserva poi che la Corte di appello non ha tenuto conto che le condotte da valutare in relazione ai capi A) e C) riguardano sostanze stupefacenti di diverse qualità ed in quantità imprecisate, atteso che per la seconda parte delle imputazioni si è già proceduto separatamente solo contro la AP. Si sottolinea
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che i sequestri e i referti delle analisi sulle sostanze stupefacenti sono relativi ai fatti diversi di cui ai separati procedimenti nei confronti di LA e AP, "segmenti di condotte non oggetto della verifica de quo". La difesa evidenzia che la sentenza impugnata non indica neppure un elemento a sostegno della consapevolezza in capo al LA dell'acquisto della droga da parte della AP né del relativo nascondiglio. La difesa poi sostiene che la Corte di appello sia incorsa in un'omessa motivazione, in quanto il teste De TA ha riferito che le indagini, avviate il 30.4.2008, che captano la prima conversazione a carico del ricorrente in data 12.5.2008, sono sfociate nell'arresto del LA avvenuto il 3.6.2008 e la sentenza nulla dice sulla richiesta ex art. 649 c.p.p., non riportando la censura neppure quando passa in rassegna i motivi di appello. Secondo la difesa, quindi, è stato violato l'art. 81 cod. pen. nel punto in cui è stata riconosciuta per i fatti ascritti al capo C) della rubrica la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 12.12.2010, considerato che LA è stato giudicato due volte per gli stessi fatti. Infine, si sottolinea che con l'atto di appello era stata esaminata ogni conversazione posta a carico del ricorrente, segnalando le conversazioni prive di valenza probatoria, ma la Corte di appello, con motivazione omessa o apparente, aveva confermato la sentenza di primo grado. Inoltre, si osserva che nel provvedimento impugnato non si indicano sulla base di quali elementi è possibile qualificare come "hashish e cocaina" le sostanze che sarebbero oggetto di dette transazioni. In relazione al linguaggio criptico, la difesa deduce che LA CA lavorava proprio presso una macelleria e che, dunque, il termine "agnello intero" non è univocamente riferibile alla sostanza stupefacente, mentre la AP, all'epoca dei fatti, lavorava in un panificio, circostanza che giustifica l'utilizzo del termine "biscotti". Inoltre, si osserva che la sentenza impugnata non ha neppure valutato che non avrebbero potuto costituire valido riscontro le dichiarazioni della coimputata TE, sentita ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., che avrebbero dovuto essere confortate da altri elementi o dati probatori e non dal contenuto delle intercettazioni. La difesa poi lamenta che la Corte di appello non ha tenuto conto delle ragioni di astio nutrite dalla coimputata TE nei confronti di ON NR. Si è anche sottolineato che nei confronti di LA era stato irrevocabilmente accertato che con i termini "cosa", "cosarella" venisse indicato non lo stupefacente, bensì le armi (v. sentenza n. 2377/18 della Corte di appello divenuta irrevocabile).
6.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si sottolinea che la Corte di appello, nel procedimento nr. 3321/08 RGNR, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti
generiche al LA perché aveva valutato positivamente la ammissione degli addebiti. La difesa lamenta che la Corte non aveva valutato tutti gli elementi specificamente indicati nell'atto di impugnazione idonei al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha poi chiesto l'estensione dei motivi di ricorso ex art. 587 c.p.p. proposti dalla difesa degli altri ricorrenti.
7. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha concluso nel senso che i motivi di ricorso per NE NI, NE NR, TA CA, D'RO BE, UI AN, IS AR e TR IG prospettati ora come violazione di legge, ora come vizi di motivazione relativi a: l'affermazione della responsabilità penale in assenza di adeguati riscontri alle intercettazioni e alle dichiarazioni eteroaccusatorie di FORTE TA;
il mancato inquadramento nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, c. 5, DPR 309/90; la ricezione acritica della sentenza di primo grado, anche in relazione al significato delle intercettazioni;
la dosimetria della pena anche nel calcolo della continuazione, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, lett. c), 581 cod. proc. pen. per genericità o perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Si sottolinea che si tratta di motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Secondo il Procuratore Generale, il motivo nell'interesse di TA CA, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 171, c. 1, lett. e), c.p.p. per la notifica mediante consegna al difensore dell'avviso all'imputato di anticipazione della data d'udienza al 12/07/2023, non preceduto dagli avvisi di legge, è infondato.
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CONSIDERATO IN DIRTTO
Tutti i ricorsi sono inammissibili.
1. I ricorsi di ON NI, PI AN, IS IG e UI AN.
1.1 Il primo motivo comune ai ricorrenti in cui si eccepisce la inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto le relative operazioni sono state affidate ad un agente di polizia giudiziaria,è manifestamente infondato. Al riguardo è sufficiente ricordare che questa Corte ha stabilito che in tema di intercettazioni, la previsione di cui all'art. 267, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui nell'esecuzione delle operazioni il PM può avvalersi di un ufficiale di Polizia giudiziaria, deve intendersi estesa anche agli agenti di PG, non ostandovi alcun divieto e non essendo prevista alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in
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relazione alla qualifica dell'ausiliario. (Sez. 2, n. 12091 del 20/02/2008 Rv. 239748 -01; in senso conforme Sez. 3, n. 16749 del 22/12/2022, dep. 20/04/2023). In ogni caso, la Corte di appello ha anche evidenziato che «L'analisi dei verbali di inizio delle operazioni di intercettazione telefonica evidenzia come ad essi abbiano proceduto ufficiali di p.g., nella specie il Luogotenente Giovanni De TA... e il Vice Brigadiere Orlacchio». La difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare la medesima censura proposta in appello.
1.2
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo strettamente connesso con il primo. Infatti, esclusa l'inutilizzabilità delle intercettazioni per le considerazioni sopra espresse, gli ufficiali di p.g. legittimamente hanno fatto riferimento, nel corso delle deposizioni, ai dialoghi intercettati.
1.3 Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso (comune al primo motivo di ricorso di BE D'AR). La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha dato atto come le attività captative abbiano preso l'avvio da un servizio antidroga del 3.8.2007, nel corso del quale tale AR TU, trovato in possesso di sostanza stupefacente, forniva indicazioni utili alla prosecuzione delle indagini da cui poi, creato un nuovo procedimento, originavano le operazioni di intercettazione telefonica di cui al presente procedimento. Si è poi precisato che, in seguito a diverse segnalazioni di cittadini residenti nella "zona Rione Libertà" di Benevento, in merito a presunte attività di spaccio erano stati predisposti servizi di osservazione e di pedinamento, che poi avevano costituito riscontro alle intercettazioni. La Corte di appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha chiarito che, nel caso di specie, le fonti confidenziali hanno rappresentato esclusivamente lo spunto per proseguire le indagini e predisporre servizi di osservazione. Deve trovare applicazione, pertanto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 6, n. 26374 del 03/06/2025, [...], Rv. 288440-02; Sez.1, n. 11640 del 14/5/2019, dep.2020, Rv. 279322; Sez.6, n. 39766 del 15/4/2014, Pascali, Rv. 260456). Occorre poi evidenziare che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è
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onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 2, n. 3181 del 18/12/2025, [...]; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 dep. 2018, Conti, Rv. 273261 - 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, [...], Rv. 284519-01). Nel caso in esame, la difesa dei ricorrenti ON NI, PI AN, IS IG e UI AN non ha prodotto i decreti autorizzativi a sostegno dell'eccezione di inutilizzabilità né tantomeno si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. Anche la censura della difesa relativa all'identificazione di coloro che sono stati intercettati è generica. Infatti, i giudici di merito, in ordine all'identificazione degli imputati, hanno richiamato le dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria (cfr. dichiarazioni del luogotenente De TA) che ha evidenziato come l'identificazione degli interlocutori sia avvenuta, talvolta attraverso l'indicazione dei nominativi dei parlatori, altre volte attraverso riferimenti individualizzanti o per conoscenza diretta delle voci, considerato che i diversi imputati erano soggetti già conosciuti dalla p.g. perché dediti all'attività di spaccio. Si sottolinea che l'identificazione è stata, peraltro, facilitata dai legami familiari esistenti tra la maggioranza degli imputati o dallo stato di convivenza (e in taluni casi dall'uso di diminutivi frequentemente in uso sia in ambienti familiari che nei rapporti di amicizia). Inoltre, si evidenzia che nessuna incertezza è, quindi, emersa in relazione all'individuazione di soggetti ascoltati, essendosi trattato quasi sempre di intercettazioni a cui hanno fatto seguito attività di riscontro o addirittura l'arresto dei soggetti coinvolti (come TE, LA ecc.).
1.4 Manifestamente infondato è il quarto motivo relativo al riconoscimento del fatto di lieve entità. IS IG e PI AR non hanno chiesto l'applicazione del 5 comma dell'art. 73 DPR 309/90 con i motivi di appello e, dunque, detta censura è inammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché tardiva. Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 4, n. 35018 del 24/06/2024; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316).
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Occorre, in primo luogo, considerare che la fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. In tale senso, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 35737/2010 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, nel ribadire il principio già affermato (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [...], Rv. 216668), secondo il quale l'ipotesi in parola "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio", hanno nondimeno osservato in motivazione come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze". Dunque, la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità implica una valutazione complessiva della condotta sulla base dei parametri indicati dalla stessa norma, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli riferiti all'oggetto materiale (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). La Corte di appello, si è attenuta a detti principi, sottolineando come la valutazione complessiva del compendio probatorio acquisito a carico di UI AN e ON NI è tale da escludere il riconoscimento dell'ipotesi del fatto di "lieve entità", tenuto conto del prolungato periodo di svolgimento dell'attività illecita, del quantitativo tutt'altro che modico del narcotico complessivamente detenuto, della suddivisione dei compiti, tutti elementi indicativi di una pseudo- organizzazione - sia pure rudimentale di persone dedite alla detenzione ed allo spaccio di stupefacenti. Si sottolinea anche come ON NI ha svolto la contestata attività illecita durante il periodo di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari per altra causa. Del tutto infondata è la generica eccezione di prescrizione del reato contestato a ON, in quanto la residua imputazione riguarda la cocaina (oggetto di sequestro a carico della AP) il cui termine minimo di prescrizione è di venti anni.
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1.5
Manifestamente infondati sono il quinto, il sesto, il settimo e ottavo motivo relativi rispettivamente alla responsabilità di NI ON, IG IS, AR PI e AN UI. Tutti i motivi costituiscono una mera riproposizione di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale. E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019 rv. 276062 01 e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [...], La
Gumina, Rv 269217).
La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, [...], Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Infatti, il ricorso non può ignorare le affermazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che porta, in forza dell'art. 592 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. all'inammissibilità. Dunque, difetta del requisito della specificità l'impugnazione ripetitiva, consistente nella testuale replica di argomenti difensivi già utilizzati in un grado precedente. Nel caso in esame, il ricorso proposto dalla difesa si limita a ripetere le censure contenute nell'atto di appello, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, difettando quindi i motivi di impugnazione del necessario requisito della specificità. Le censure della difesa sono del tutto generiche a fronte di una puntuale e articolata motivazione dei giudici di merito che hanno evidenziato per ciascuno imputato il contenuto delle intercettazioni e i numerosi riscontri all'attività di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente. Per ON NI e
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UI AN si trascura poi che il contenuto dei dialoghi ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di TE TA che ha chiarito i rapporti tra i fratelli ON, che si occupavano dell'approvvigionamento della droga nel napoletano e si serviano poi di LA CA e della compagna AP IE per la materiale custodia dello stupefacente, mentre UI AN, compagna di ON NI, sebbene agli arresti domiciliari, gestiva i rapporti con i clienti e con coloro che custodivano il narcotico, occupandosi anche della contabilità. Per PI e IS il contenuto delle intercettazioni ha trovato pieno riscontro nei servizi di osservazione e pedinamento nonché nelle dichiarazioni degli ufficiali di p.g. escussi (cfr. anche sentenza di primo grado).
2. Manifestamente infondati sono i motivi relativi all'autonomo ricorso di PI AR.
3.1 Quanto al primo motivo, esso, pur formalmente censurando un vizio di motivazione, di fatto poi lamenta una violazione di legge e segnatamente dell'articolo 192 cod. proc. pen. Sul punto occorre ribadire che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato compiutamente, con motivazione priva di profili di illogicità, i tre episodi contestati a PI, evidenziando i servizi di osservazione, il contenuto delle conversazioni intercettate e i riscontri ai colloqui. A fronte della precisa e puntuale motivazione dei giudici di merito, la difesa sollecita una rilettura dei dati istruttori, non consentita in sede di legittimità.
2.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo al dedotto vizio di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, in quanto, come già detto, la difesa non ha assolto all'onere di allegare detti decreti affinchè potessero essere valutati dal Collegio.
2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato ed è stato già esaminato al punto 2.1.
3. Il ricorso di D'AR
3.1
Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
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In relazione al capo A) le censure sono generiche e non si confrontano con la motivazione del giudici di primo e secondo grado che richiamano conversazioni, come quella n. 977 del 28.5.2008 il cui interlocutore è proprio D'AR BE (appellato come zio BE: vedi pag. 51 della sentenza di primo grado), conversazioni che trovano poi riscontro nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di TE TA. Con riferimento al capo D) effettivamente la Corte di appello non risponde alla
censura.
Va però evidenziato che è espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, [...], Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, [...], Dall'Agnola, Rv. 257967- 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, [...], Rv. 267723-01). In applicazione di questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 8779 del 22/1/2026; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, [...], RV. 276745-01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, [...], Rv. 277281 -01). Nel caso in esame, la Corte di appello a pag.7 precisa che D'AR BE veniva chiamato "o'zi" perché il più anziano del gruppo, circostanza riscontrata dai dati anagrafici dei coimputati. Inoltre, si evidenzia che in alcune conversazioni viene indicato espressamente con il nome "zi BE". La circostanza che il D'AR abbia custodito sostanza stupefacente per conto dei ON ha trovato conferma anche nella deposizione resa in udienza dalla TE. La stessa difesa riferisce che il luogotenente Giovanni De TA, ascoltato come teste, ha dichiarato che la conversazione di cui al progressivo n. 2701 del 12 luglio sarebbe avvenuta tra ON NR e D'AR BE. In realtà, come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata la conversazione in questione è riportata correttamente nel capo D),
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mentre erroneamente nel capo G) è indicato tra gli interlocutori MA NI, anziché D'AR BE. Anche in relazione al capo C) le censure della difesa sono del tutto generiche in quanto la responsabilità del D'AR è stata fondata sul contenuto delle intercettazioni, sul servizio di osservazione predisposto dalla p.g. che ha consentito di accertare che ON LA e D'AR, unitamente alla TE si sono diretti verso Napoli con due autovetture (LA alla guida di una Punto, ON, D'AR e TE a bordo di un'Audi con funzioni di "staffetta") nonché sulle dichiarazioni confessorie della TE che ha ricostruito l'episodio indicando i ruoli dei singoli imputati, tra cui l'odierno ricorrente.
3.2
Il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento del V comma dell'art. 73 DPR 309/90 è inammissibile in quanto non proposto in sede di appello.
4. Ricorso di ON NR.
4.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Quanto al vaglio dei contenuti delle disposte intercettazioni, il ricorrente ne rappresenta una loro reinterpretazione, entrando in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte che il Collegio intende in questa sede ribadire -secondo cui, «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715 - 01; in termini, ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01; Sez. 5, n. 10645 del 21/11/2025, [...]). Quindi, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, vizi assenti nella sentenza impugnata. Nel caso in esame, peraltro, la difesa non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di appello che ha chiarito che il linguaggio convenzionale e, a tratti criptico, ha trovato una chiara "chiave di lettura" negli esiti delle attività di osservazione, di sequestro di stupefacenti e arresto. Si sottolinea inoltre il rilevante apporto collaborativo di TA TE la quale ha confermato come il linguaggio convenzionale utilizzato ("agnello" e "pacco di biscotti intero") si riferisse alla sostanza stupefacente. La Corte di appello si è poi soffermata sul giudizio di attendibilità della TE le cui dichiarazioni hanno trovato riscontro negli
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esiti della attività di captazione e nei riscontri oggettivi rappresentati dai servizi di osservazione, dai sequestri e dagli arresti operati dalla Guardia di Finanza. Alle valutazioni della Corte di appello la difesa non oppone elementi concreti che possano indurre a dubitare delle valutazioni dei giudici di merito.
4.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Come già detto l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche è stata ampiamente motivata dalla Corte di appello con riferimento al dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta e alla sistematicità dell'attività di spaccio espletata con una pseudo organizzazione sia pure rudimentale. Peraltro, sebbene il dritto vivente abbia richiamato alla necessità che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, deve pure rilevarsi che, in quella stessa sede, il massimo organo della nomofilachia ha anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine al singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve esser tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...]). E, nella specie, esclusa ogni forma di arbitrio nell'esercizio del potere discrezionale del giudice o di surrettizio cumulo materiale delle pene, non può non rilevarsi la misura assai contenuta dei singoli aumenti e la conseguente assenza di qualsivoglia profilo di arbitrario esercizio del potere discrezionale da parte del giudice del merito (Sez. 4, n. 7443 del 17/2/2026).
5. Ricorso di LA CA.
5.1 Manifestamente infondata è l'eccezione di nullità della sentenza per omesso avviso del provvedimento di anticipazione dell'udienza all'imputato. Infatti, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, il decreto di anticipazione dell'udienza è stato notificato ai sensi dell'art. 157 bis cod. proc. pen., trattandosi di notifiche successive alla vocatio in ius, non assumendo alcuna rilevanza che gli avvisi rechino il riferimento all'abrogato comma 8 bis dell'art. 157 cod. proc. pen.. L'imputato non aveva diritto agli avvisi di cui agli artt. 157, comma 8-ter o 161, comma 1, cod. proc. pen., in quanto era stato già dichiarato contumace all'udienza del 17.12.2021. L'anticipazione non riguardava quindi la prima udienza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «Il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato,
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già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente)» (Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278426 -01; in senso conforme Sez. 7, n. 28118 del 19/11/2025; Sez. 5, n. 25178 del 27/6/2025). Nel caso di specie, come già detto, l'imputato era stato già dichiarato contumace e dunque la notifica del rinvio era dovuta unicamente al difensore.
5.2 Manifestamente infondata è la seconda censura. La difesa non si confronta con l'articolata motivazione della Corte di appello e di giudice di primo grado in relazione al coinvolgimento del LA per tutti i reati a lui contestati e nella quale si fa puntuale riferimento al contenuto delle intercettazioni, ai numerosi riscontri e, in particolare, alle dichiarazioni della coimputata TE. Occorre anche in questo caso ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni, secondo cui è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, Rv. 286599-01; Sez. 5, n. 13912 del 25/2/2015, Rv. 263270-01). Nel caso in esame, si sollecita solo una lettura alternativa delle intercettazioni, ma non si fa alcun riferimento ad un eventuale travisamento della prova. La difesa lamenta poi che la Corte di appello non ha valutato la richiesta ex art. 649 cod. proc. pen. Ebbene, in primo luogo nei motivi di appello, non viene formulata alcuna eccezione di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., ma in ogni caso è del tutto infondata, in quanto come precisato anche dalla Corte di appello (pag. 23) è stato già escluso nella contestazione sub C) il reato di detenzione di hashish e cocaina per il quale il LA è stato arrestato il 3.6.2008 e già condannato. In relazione poi al capo A), l'odierno ricorrente risponde anche dell'episodio relativo all'arresto di AP IE, in quanto nella contestazione si precisa che si è proceduto per tale episodio solo nei confronti della AP. La tipologia di sostanza stupefacente in relazione al capo A), menzionata nelle conversazioni con un linguaggio criptico, ha trovato pieno riscontro nel sequestro di 66 dosi di cocaina (pari a gr. 52) e sette panetti di hashish del peso complessivo di circa 680 gr presso l'abitazione della AP.
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Su tutte le altre censure sollevate dalla difesa in ordine al termine "cosariello" e alla valutazione di attendibilità della TE, la Corte di appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha puntualmente risposto e la difesa si è limitata a riproporle, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. L'interpretazione data dalla Corte di appello al termine "cosariello" (sostanza stupefacente) non si pone in contrasto con il significato attribuito allo stesso termine (armi), nella sentenza n. 2377/18 della Corte di appello, divenuta irrevocabile, in quanto nulla osta che il LA utilizzasse il predetto termine per indicare lo stupefacente o le armi, a seconda del contesto.
5.3
Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione sulle
circostanze attenuanti generiche.
Occorre rimarcare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, [...]; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, [...]; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [...], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, [...], Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...]) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e i profili di illegittimità evocati dalla difesa, dal momento che i giudici di appello hanno illustrato le ragioni poste a fondamento del diniego, evidenziando la spregiudicatezza dimostrata dal LA nell'attività di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente, ritenendo quindi recessivi gli altri elementi evidenziati dalla difesa. La Corte ha poi evidenziato che il fatto che, a distanza di tempo, l'imputato abbia cambiato vita, certamente gli fa onore e, tuttavia, nel caso in esame non appare rilevante per la concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p., stante lo iato temporale rispetto ai fatti».
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La difesa ha sottolineato che nella sentenza di condanna posta in continuazione con i fatti di cui al presente procedimento erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche perché la Corte di appello aveva valutato positivamente l'ammissione degli addebiti, ma non risulta che, anche nel presente procedimento, l'imputato abbia confessato o avuto un atteggiamento collaborativo.
6. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore PAVERDERO
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