Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18027
CASS
Sentenza 20 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inutilizzabilità intercettazioni telefoniche

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la previsione dell'art. 267, comma 4, c.p.p. è estesa anche agli agenti di PG, e che le informazioni confidenziali sono legittimamente utilizzabili per avviare l'attività investigativa.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità deposizioni agenti di PG

    Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto le intercettazioni sono state ritenute utilizzabili.

  • Rigettato
    Fatto di lieve entità

    La Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva del compendio probatorio escluda il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, considerando il prolungato periodo di attività illecita, la quantità di narcotico detenuto, la suddivisione dei compiti e il fatto che l'imputato abbia svolto l'attività durante gli arresti domiciliari.

  • Rigettato
    Responsabilità basata su intercettazioni e dichiarazioni

    La Corte ha ritenuto che le censure siano una mera riproposizione di doglianze già disattese in appello e che il contenuto dei dialoghi abbia trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di TA TE e nei servizi di osservazione.

  • Rigettato
    Motivazione apodittica e inesistente

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che le dichiarazioni di TE TA hanno trovato riscontro oggettivo. La difesa non ha opposto elementi concreti per dubitare delle valutazioni.

  • Rigettato
    Determinazione della pena

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'esclusione delle attenuanti generiche è stata ampiamente motivata e che gli aumenti di pena sono stati contenuti e non arbitrari.

  • Rigettato
    Nullità per omesso avviso di anticipazione udienza

    La Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata, affermando che la notifica al difensore era sufficiente trattandosi di imputato già dichiarato contumace e che l'anticipazione non riguardava la prima udienza.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e travisamento della prova

    La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, affermando che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto e che non vi è stato travisamento della prova. La questione del ne bis in idem è stata ritenuta infondata in quanto il reato di detenzione di hashish e cocaina per cui l'imputato era stato arrestato è stato escluso nella contestazione.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto e che la Corte di appello ha motivato adeguatamente il diniego basandosi sulla spregiudicatezza dimostrata dall'imputato.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che le informazioni confidenziali sono legittimamente utilizzabili per avviare l'attività investigativa e che la difesa non ha prodotto i decreti autorizzativi.

  • Rigettato
    Erronea valutazione della prova in dibattimento

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che le censure sono generiche e non si confrontano con la motivazione dei giudici di merito che richiamano conversazioni e riscontri probatori. La Corte ha precisato che, sebbene la Corte di appello non abbia risposto a una specifica censura, tale omissione non è decisiva.

  • Inammissibile
    Mancata applicazione del V comma dell'art. 73 DPR 309/90

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto non proposto in sede di appello.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che le intercettazioni sono utilizzabili e che le informazioni confidenziali sono legittime per avviare le indagini. La difesa non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità deposizioni agenti di PG

    Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto le intercettazioni sono state ritenute utilizzabili.

  • Rigettato
    Responsabilità basata su intercettazioni e dichiarazioni

    La Corte ha ritenuto che le censure siano una mera riproposizione di doglianze già disattese in appello e che il contenuto dei dialoghi abbia trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di TA TE e nei servizi di osservazione.

  • Inammissibile
    Fatto di lieve entità

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto non proposto in sede di appello.

  • Rigettato
    Responsabilità basata su intercettazioni e dichiarazioni

    La Corte ha ritenuto che le censure siano una mera riproposizione di doglianze già disattese in appello e che il contenuto delle intercettazioni abbia trovato pieno riscontro nei servizi di osservazione e pedinamento e nelle dichiarazioni degli ufficiali di PG.

  • Rigettato
    Violazione legge e vizio motivazione decreti autorizzativi intercettazioni

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che la difesa non ha assolto all'onere di allegare i decreti autorizzativi.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità intercettazioni

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato ed esaminato al punto 2.1 dei ricorsi comuni.

  • Rigettato
    Violazione legge e vizio motivazione apporto causale e dolo di concorso

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che la Corte di appello ha esaminato compiutamente gli episodi contestati, evidenziando i servizi di osservazione, il contenuto delle conversazioni intercettate e i riscontri ai colloqui. La difesa sollecita una rilettura dei dati istruttori non consentita in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Fatto di lieve entità

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto non proposto in sede di appello.

  • Rigettato
    Responsabilità basata su intercettazioni

    La Corte ha ritenuto che le censure siano una mera riproposizione di doglianze già disattese in appello e che il contenuto delle intercettazioni abbia trovato pieno riscontro nei servizi di osservazione e pedinamento e nelle dichiarazioni degli ufficiali di PG.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che le intercettazioni sono utilizzabili e che le informazioni confidenziali sono legittime per avviare le indagini. La difesa non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità deposizioni agenti di PG

    Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto le intercettazioni sono state ritenute utilizzabili.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18027
    Data del deposito : 20 maggio 2026

    Testo completo