Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2009, n. 24879
CASS
Sentenza 5 maggio 2009

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L'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto, che sostituisce il cosiddetto interrogatorio di garanzia nel caso in cui all'esito sia applicata una misura cautelare, non deve essere preceduto dal deposito della richiesta di misura e degli atti su cui la stessa si fonda, secondo quanto disposto dall'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., pur quando l'applicazione della misura segua ad una richiesta scritta del P.M..

Lo svolgimento dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto deve essere preceduto, ove il P.M. assente abbia fatto richiesta di misura cautelare, dalla lettura, ad opera del giudice, della richiesta stessa, in modo da consentire alla difesa di poter contraddire e, quindi, all'interrogatorio di convalida di poter validamente sostituire il cosiddetto interrogatorio di garanzia successivo all'applicazione della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2009, n. 24879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24879
    Data del deposito : 5 maggio 2009

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