Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 1
In base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito·al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia.
Commentario • 1
- 1. Ricorso in cassazione o percorso ad ostacoli?Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 giugno 2025
Cass., Sez. IV, 23 aprile 2025, n. 16382, Shaba Bardhyl La vicenda.- Interessante sentenza della Corte di cassazione in tema di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e dei requisiti necessari per ritenere il ricorso ammissibile. Il Tribunale, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, il quale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per reati in materia di sostanze stupefacenti. Contro il provvedimento del tribunale del riesame, aveva proposto ricorso il difensore dell'indagato, eccependo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ma il ricorso è stato dichiarato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2017, n. 18335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18335 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
Aer 18335-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/06/2017 ✓ 3/17* 1283/1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente - SENTENZA M FAUSTO IZZODott. AN MARIA CIAMPI Rel. Consigliere N. Dott. REGISTRO GENERALE Dott.ssa CARLA MENICHETTI Consigliere Dott. UGO BELLINI Consigliere 11503/2017 + 5756/2017 Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA Consigliere (riunito in data odierna) ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da :
1. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA N. IL 19.09.1987; 2. CO CA AN N. IL 12.04.1971; 3. ON SA 4. CA MP EA N. IL 08.03.1988; N. IL 21.12.1987; 5. LA MI 6. CA MP CA N. IL 03.05.1984; Avverso le sentenze della CORTE D'APPELLO DI MESSINA in data 14 marzo e 20 aprile 2016; preliminarmente la Corte, tenuto conto che i procedimenti n. 16 RG 11503/2017 e n. 20 RG 5756/2017, sono riferibili ad un unico processo e che la separazione della posizione di AL AM ME fu originata da un impedimento, sentiti il PG e le parti che nulla oppongono, dispone la riunione del procedimento n. 20 RG 5756/2017 al procedimento RG 11503/2017; successivamente, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. AN MARIA CIAMPI, udite le conclusioni del PG in persona del dott. IO Balsamo che ha chiesto, in accoglimento del ricorso del PG, l'annullamento con rinvio della sentenza nella parte in cui ha escluso per NT CA FR il ruolo di capo e promotore dell'associazione ed il rigetto di tutti i restanti ricorsi e per i ricorrenti gli avvocati Silvestro Salvatore del foro di Messina (NT CA FR e BO IS), Pruiti Ciarello Alessandro del foro di PA (AL AM DR, AL IR e AL AM ME) che ne hanno chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 marzo 2016 la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenze rese in data 7 maggio e 12 maggio 2015, rispettivamente dal GUP presso il Tribunale di PA e dal GUP del Tribunale di Messina, escluso nei confronti di NT CA FR il ruolo di capo e promotore contestato nel procedimento n. 1666/2015, ritenuta la NTnuazione tra il delitto associativo e quello di cui al capo O) del procedimento n. 1832/2015, ridetermina la pena inflitta in complessivi anni dieci di reclusione;
concesse a TE IS le attenuanti generiche, prevalenti sulla aggravante contestata, ridetermina la pena inflitta in anni dieci di reclusione;
; assolve AL IR e AL AM IO dal reato loro ascritto al capo Y della rubrica del proc. n. 1832/2015 perché il fatto non sussiste;
ritenuta la NTnuazione tra il reato associativo e quelli di cui al capo Z) del proc. n. 1832/2015, ridetermina la pena inflitta a AL AM DR in complessivi anni otto di reclusione;
ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 con riferimento ai capi D9, H) ed R) del proc. 1832/2015, ridetermina la pena inflitta a AL IR in complessivi anni sei di reclusione ed € 60.000,00 di multa.
2. Con sentenza in data 20 aprile 2016, la stessa Corte territoriale confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Messina appellata da AL AM ME con cui lo stesso era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990 in concorso con gli altri odierni ricorrenti separatamente giudicati.
3. Avverso tali decisioni ricorrono :
2.1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, limitatamente alla 2 posizione di NT CA FR, deducendo nullità della sentenza impugnata ex art. 606 lett. b) c.p.p. ed e) per travisamento di prove decisive e contraddittorietà della motivazione quanto all'intervenuta esclusione del ruolo di capo e promotore 2.2. con ricorso congiunto a mezzo dell'avvocato Salvatore Silvestro BO IS e NT CA FR, denunciando entrambi, con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990; con un secondo motivo, quanto alla BO, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione;
con un terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 74 VI comma e 73 V comma DPR 309/1990; con un quarto motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero delle persone;
con un quinto motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al V comma dell'art. 73.; con un sesto motivo quanto alla BO violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio.
2.3 AL AM DR a mezzo del difensore di fiducia con un primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 267, 268, 271 e 438 c.p.p. con riferimento alla mancata motivazione sia dei decreti di convalida ch e di quelli di urgenza e di proroga delle intercettazioni;
con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990; con un terzo motivo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione;
con un quarto motivo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74 comma 6; con un quinto motivo vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero delle persone;
con un sesto motivo 73 V comma: con un settimo motivi lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche 2.4 AL IR con un primo motivo, reitera l'eccezione di incompetenza del GUP presso il Tribunale di PA, stante la connessione qualificata esistente tra i delitti ascrittigli e quello di associazione per delinquere;
con un secondo motivo reitera parimenti l'eccezione di nullità della sentenza del GUP presso il Tribunale di PA in quanto i fatti ascrittigli non sarebbero stati enunciati nei capi di imputazione in forma chiara e precisa;
con un terzo motivo reitera ancora l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p.; con gli ulteriori motivi censura la gravata sentenza quanto alla ritenuta affermazione di penale responsabilità per gli episodi di spaccio e la mancata concessione delle attenuanti generiche 2,5 AL AM ME a mezzo del difensore di fiducia con un primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento alla mancata motivazione sia dei decreti 3 di convalida che di quelli di urgenza e di proroga delle intercettazioni. Con il secondo e terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990 ed in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione;
con un quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale reputato di ricondurre l'associazione in esame nel paradigma dell'art. 74 comma 6 DPR n. 309/1990; con un quinto motivo lamenta vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero delle persone;
con il sesto ed ultimo motivo censura infine la gravata sentenza quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
3. E' stata presentata memoria integrativa nell'interesse di NT CA FR relativamente al ricorso del PG di cui si chiede dichiararsene l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il motivo di ricorso proposto dal Procuratore Generale è fondato, apparendo sussistente il dedotto vizio motivazionale del provvedimento impugnato. Parimenti fondato il motivo di ricorso comune agli imputati NT CA FR, BO IS, AL AM DR e AL AM ME limitatamente alla ritenuta aggravante del delitto associativo di un numero di persone superiore a dieci. Infondati si rilevano nel resto i ricorsi dei predetti imputati, mentre va rigettato in toto il ricorso di AL IR. Va premesso in fatto che, come emerge dalle sentenze di merito, il procedimento ha tratto spunto dalla captazione di talune conversazioni ambientali eseguite presso la sala colloqui del carcere di "Gazzi" in Messina, ove era ristretto NT CA FR, in esecuzione di ordinanza custodiale.
5. Per ragioni di ordine logico deve partirsi dalla disamina delle doglianze preliminari ed in punto di responsabilità. A riguardo va ulteriormente premesso con riferimento ai ricorsi proposti dagli imputati- che nell'esaminare i motivi di ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quella del giudice per le indagini preliminari hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002, n 10163, Lombardozzi, Rv. 221116). Parimenti opportuno, poi, appare soffermarsi brevemente sui principi in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione, posto che diversi sono i profili di inammissibilità di alcuni dei motivi posti a fondamento dei ricorsi presentati dagli imputati. Orbene, come è noto, una prima causa di inammissibilità va individuata nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 591, lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi 4 nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi della norma citata determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, Rv. 242129; Cass., sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, Rv. 219087). È inammissibile, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), il ricorso per Cassazione fondato, come in molti dei ricorsi presentati dagli imputati, su motivi che ripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell' art. 591 c.p.p. commal, lett. c), all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. 4, 18.9.1997, n. 256, Rv. 210157; Cass., sez. 5, 27.1.2005 - 25.3.2005, .n. 11933, Rv. 231708; Cass., sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, Rv. 207389). Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della I. n. 246 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, Rv. 234148). Da ultimo, infine, va rammentato che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così 5 l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cass., sez. 2, 12/02/2009, n. 8619). Alla luce di quanto sopra permesso le censure dei ricorrenti peraltro in gran parte comuni possono essere congiuntamente esaminate.
6. Con riferimento alla questione preliminare relativa alle disposte intercettazioni ambientali captate all'interno della sala colloqui del carcere di Messina, i ricorrenti ripropongono senza elementi di novità ed in maniera assolutamente aspecifica le stese lagnanza proposte innanzi alla Corte territoriale (mancherebbe la motivazione afferente all'urgenza ed alla indisponibilità degli impianti della Procura;
la proroga sarebbe stata disposta dal GIP senza che al decreto del giudice sia seguito quello esecutivo del PM) con le cui motivazioni omettono di confrontarsi. Ed invero sul punto la gravata sentenza, con ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte ha in primo luogo posto in rilievo come in sede di giudizio abbreviato possano essere eccepite esclusivamente le cd. inutilizzabilità patologiche, suscettibili di essere sussunte nella previsione dell'art. 191 c.p.p.; in secondo luogo come il decreto di proroga della durata delle intercettazioni non comporti di per sé il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti;
in terzo luogo, quanto alla mancata indicazione dell'indisponibilità degli impianti della Procura, come la predetta indisponibilità vada motivata nel momento in cui l'intercettazione viene avviata, ma non debba essere ribadita per tutte le successive proroghe. A ciò si aggiunga che i ricorrenti, in violazione del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, non hanno allegato all'atto di impugnazione, ne' ha reso altrimenti accessibili alla cognizione di questo giudice di legittimità, i decreti autorizzativi, in relazione ai quali lamentano il vizio di motivazione, documenti il cui accesso diretto è precluso al giudice di legittimità, essendo stato eccepito, in definitiva, non tanto un "error in procedendo", quanto piuttosto la mancanza di adeguata motivazione (cfr. Cass., sez. u., 31.10.2001, n. 42792, Rv. 220092; Cass., sez. 1, 17/01/2011, n, 5833; Cass., sez. 6, 08/07/2010, n. 29263 C. e altro, Rv. 248192; Cass., sez. 6^, 08/07/2009, n. 31765). Costituisce, infatti, orientamento consolidato in sede di giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in 6 copia nel giudizio di cassazione, indicando la sua collocazione nel fascicolo ovvero allegandolo in copia al ricorso (cfr. Cass., sez. 2, 20/03/2012, n. 25315 N. e altro, Rv. 253073; Cass., sez. 6^, 24/01/2012, n. 25254, A. e altro, Rv. 252895), onere, nel caso di specie, non adempiuto dal ricorrente. Tale orientamento, peraltro, ha già trovato compiuta espressione nel principio di ordine generale affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, per il quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali -positive o negative addotte a fondamento del vizio processuale (cfr. Cass., sez. un., 16/07/2009, n. 39061 Rv. 244329). Ulteriore e decisiva ragione di inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, va individuata, altresì, nella circostanza debitamente evidenziata nella gravata sentenza- - che, come da tempo affermato da un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art. 267 c.p.p. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza (cfr. Cass., sez. 2, 22/11/1994, n. 2533, Seminara;
Cass., sez. 1, 22.4.2004, n. 23512, Termini, Rv. 228245; Cass., sez. 6, 16.7.2009, n, 35930, Iaria e altri, Rv. 244872; Cass., sez. 5, 16.3.2010, n. 16285, Baldissin e altro, Rv. 247266). Dall'esame dei singoli ricorsi si evince che un motivo comune a molti ricorrenti è rappresentato dalla contestata idoneità delle condotte poste in essere dagli imputati, come ricostruite dai giudici di merito, ad essere ricondotte al paradigma normativo di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990 Le proposte censure si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale che ha evidenziato valorizzando il contenuto criptico delle conversazioni intercettate e la sussistenza del reato associativo ed il ruolo svolto dai singoli imputati. Va anche ricordato avere affermato come, circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la configurabilità della stessa non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata 19 di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 30463 del 7.7.2011, Cali, Rv. 251011; sez. 1, n. 7 4967 del 22.12.2009 - dep. 8.2.2010, Galioto, Rv. 246112). Nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (sez. 6, n. 25454 del 13.2.2009, Mammoliti e altri, Rv. 244520, fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato con riguardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collegato ad un'organizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stupefacenti da destinare alla rivendita). In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni (cfr. sul punto sez. 2, n. 16540 del 27.3.2013, Piacentini e altri che ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla NTgua fattispecie del concorso di persone nel reato NTnuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile sez. 6, n. 7387 del 3.12.2013, Pompei, Rv. 258796). In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi il Collegio ritiene altresì di condividere e dover ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte. Va pertanto riaffermato il principio di cui al precedente di questa Corte regolatrice costituito da sez, 6 n. 3509/2012 per cui, in definitiva, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in 8 via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'importatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via NTnuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale NTnuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra -secondo quanto precisato in altra pronuncia più recente- la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (sez. 6, n. 41612 del 19.6.2013, Manta, rv. 257798). E' stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così sez. 4, n. 51716 del 16.10.2013, Amodio e altri, Rv. 257905, fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che risultava essere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale era occultata e venduta la sostanza stupefacente). Venendo al ricorso proposto dal PG, si osserva quanto segue: la Corte territoriale, dopo aver ritenuto di non dover condividere i rilievi formulati dalla difesa nel suo atto di appello in ordine alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, con una motivazione di poche righe esclude la contestata aggravante, ovvero l'aver il NT CA FR rivestito un ruolo apicale nella predetta associazione sul mero rilievo che "lo stato detentivo dello stesso per tutto l'arco temporale gli ha impedito di assumere un effettivo ruolo guida dell'attività illecita che i suoi sodali ponevano in essere, tanto che nella maggior parte dei casi egli è stato informato in un secondo tempo di tali attività. Le indicazioni che egli ha fornito a AL IR sono consistite in informazioni delle quali questi necessitava per mantenere i contatti necessari alla prosecuzione del traffico, ma non possono essere considerate vere e proprie direttive". Ben più pregnante sul punto la motivazione del primo giudice, sottraendosi quindi la Corte territoriale ad un rafforzato onere motivazionale, omettendo di confrontarsi adeguatamente con le ragioni del provvedimento riformato, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti. Il GUP infatti aveva posto in rilievo (con ciò adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine accetta il rischio di periodi _ _ 9 di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento -così ex multis, da ultimo, in tema di associazione per delinquere, Sez. 2, n, 8641 del 24/01/2017, Rv. 269121-), l'indicato stato di detenzione non era da ritenersi idoneo a recidere i contatti tra gli associati ed il ruolo di rilievo del NT CA FR nella organizzazione e nella direzione delle attività illecite, peraltro all'esterno e sul campo eseguite da AL IR e da AL AM DR. Il GUP ha riportato a riguardo ampi stralci dei colloqui oggetto di captazione ambientale eseguita all'interno del carcere Gazzi di Messina, rilevando come "Come frequente è apparsa la capacità del NT CA, anche con l'ausilio di altri familiari... di eludere i controlli carcerari proprio al fine di restare parte attiva nella predisposizione delle attività illecite in materia di smercio di droga e di veicolare all'esterno proprie volontà e ciò tramite l'invio di biglietti o lettere ed anche in qualche occasione riuscendo a colloquiare telefonicamente e direttamente con LA IR che si sostituiva infatti al telefono al CA MP (cugino del predetto NT CA) e che era stato autorizzato, quest'ultimo, ai colloqui telefonici. La comunanza di intenti illeciti tra i tre e specialmente tra CO CA FR e LA 6 IR è stata poi avvalorata dalla attività di supporto economico fornita proprio dal nominato LA in favore dei familiari dell'amico detenuto. "Nessun dubbio può quindi residuare così la sentenza del Tribunale- sul fatto che i predetti CO CA FR, LA IR e CA MP DR fossero all'epoca dei fatti ben inseriti in contesti di sicuro rilievo criminale e per quel che qui interessa sicuramente anche riguardanti il redditizio settore del narcotraffico". Quanto al motivo concernente la mancata applicazione dell'art. 74 comma 6 DPR n. 309 del 1990 osserva il Collegio: la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990 (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 12357 del 19/01/2016, Rv. 267267. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la sussistenza della fattispecie in questione valorizzando l'entità delle forniture concordate ed effettuate, per più chilogrammi di stupefacente a settimana). Il che è da escludersi nel caso di specie avendo congruamente evidenziato che "si tratta di operazioni che per quantitativo trattato e per valore dello stupefacente, non sono compatibili con la previsione di cui all'art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990. La corte territoriale ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. Ed invero le valutazioni riguardanti la concessione delle 10 attenuanti generiche sono sottratte al sindacato di legittimità quando non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (cfr. Cass., sez. 3, 23/05/2012, n. 40566, D.B.S.). Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è, infatti, sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva dal reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, come avvenuto nel caso in esame. (cfr. ex plurimis, sezione 4, 14/06/2012, n. 40048). Fondato è invece il motivo di gravame, comune ai ricorrenti indicati in dispositivo concernente la ritenuta aggravante del delitto associativo di un numero di persone superiore a dieci per l'assorbente considerazione che per alcuni dei nominativi in proposito indicati nella gravata sentenza è intervenuta sentenza di proscioglimento. Su questo punto come sulla questione del ruolo ricoperto da NT CA FR va disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Va integralmente rigettato il ricorso di AL IR, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Premessa la riunione al presente giudizio di quello nr. 5756/2017 : annulla la sentenza impugnata nei confronti di NT CA FR, limitatamente al punto concernente l'esclusione del ruolo di capo e promotore;
nonché nei confronti dello stesso NT CA FR, BO IS, AL AM DR, AL AM ME, limitatamente alla ritenuta aggravante del delitto associativo di un numero di persone superiore a dieci, con rinvio su detti punti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta i ricorsi dei predetti imputati nel resto. Rigetta il ricorso di AL IR che condanna al pagamento delle spese processuali Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2017 IL CONSIGLIERE ESTENSORE Depositata in Cancelleria IL PRESIDENTE (dott. FR Maria Ciampi)Cpmpi) (dott. Fausto Izzo) Oggi, 26 APR. 2018 Il Funzionano Giudiziarie Patrizia Ciorra 11