Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7443
CASS
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato adeguamento al dictum del giudice rimettente o motivazione identica alla sentenza annullata

    La Corte del rinvio ha riesaminato le dichiarazioni, inferendone la irrilevanza, sia in termini di ammissione degli addebiti, siccome fondati su prova granitica, ma anche con riferimento alla posizione di altri soggetti, rispetto ai quali il riferito non era neppure idoneo a fungere da chiamata in correità, altresì evidenziando che le dichiarazioni inerivano a fatti di omicidio, tentato e consumato, nel contesto associativo, potendosi semmai invocare l’attenuante di che trattasi nei relativi processi, quanto al presente essendosi risolte in affermazioni del tutto generiche, soprattutto considerata la solidità della piattaforma probatoria. Si tratta di motivazione congrua e coerente con i principi consolidati di questa Corte di legittimità. Non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione. Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio. La Corte del rinvio non ha ritenuto le dichiarazioni prive di rilievo siccome formulate in fase avanzata del procedimento, sicché, sotto tale profilo, vi è totale conformità al principio espresso dal giudice rimettente che ha ritenuto legittima tale possibilità; e neppure ha affermato che lo scrutinio di proficuità del riferito era impossibile nel giudizio d’appello. Pertanto, neppure sotto tale profilo, la sentenza si pone in contrasto con quanto stabilito in diritto e, quindi, in maniera vincolante, dal giudice rimettente.

  • Rigettato
    Mancata rivalutazione del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravante della disponibilità delle armi

    Il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la gravità del ruolo rivestito dall’imputato all’interno del sodalizio, la personalità dello stesso siccome emersa dai dialoghi intercettati, il suo rapporto fiduciario con il CATERINO, la delicatezza del ruolo affidatogli quale custode delle armi del gruppo, delle provviste di stupefacente e del telefono utilizzato per contattare il fornitore BOCCHETTI, infine, la sua pronta disponibilità a svolgere i compiti di volta in volta affidatigli dal BORGIA e dal DE LUCA. Tale giudizio costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità per omessa notifica del decreto di citazione

    Ai fini della disamina della doglianza, occorre premettere che, all’udienza del 13 maggio 2025, il DR era stato assistito dall’Avv. Agostino di Santo, presente; che il citato difensore, nell’occorso, aveva eccepito la mancata notifica del decreto di citazione all’imputato, ristretto agli arresti domiciliari, nulla avendo rilevato quanto alla citazione dell’Avv. Di Matteo; la Corte aveva rinviato all’udienza del 01 luglio 2025 e, a tale udienza, presente il citato Avv. di Santo, per l’Avv. Di Matteo era stato presente un altro difensore che aveva rilevato il mancato avviso all’Avv. Di Matteo; l’Avv. di Santo si era associato all’eccezione; con ordinanza letta in quell’udienza, la Corte territoriale aveva osservato che il difensore dell’imputato DR aveva eccepito il mancato avviso per quell’udienza all’Avv. Di Matteo; che detto difensore era stato effettivamente nominato nel 2023 per proporre ricorso per cassazione, risultando unico difensore in quel giudizio; che la nomina aveva avuto efficacia solo per il giudizio di legittimità, dagli atti risultando unico difensore del DR l’Avv. di Santo; che doveva, a tal fine, considerarsi irrilevante la procura speciale rilasciata a entrambi i legali per rinunciare ai motivi e proporre concordato in appello, essa non costituendo un autonomo atto di nomina per il giudizio, non essendo stato l’atto neppure esibito dal sostituto processuale presente all’udienza. La procura speciale del 10/08/2023, effettivamente rilasciata all’Avv. Di Matteo, era espressamente inerente al giudizio di legittimità, essendo stata conferita al fine di “proporre impugnazione avverso la sentenza n. 4077/2023 emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sez. VI in data 27 marzo 2023”; cosicché da essa non può ricavarsi alcuna nomina per il giudizio di merito conseguito all’annullamento da parte del giudice di legittimità. Inoltre, deve convenirsi con i giudici territoriali quanto alla irrilevanza della procura speciale rilasciata per proporre concordato in appello: il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. Il principio vale anche per la rinuncia parziale che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato: anch’essa, infatti, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale; ne consegue che essa non può essere effettuata dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompresa nella discrezionalità tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia a una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati. È alla stregua di tali principi, dunque, che deve ritenersi l’irrilevanza della procura speciale rilasciata per proporre istanza di concordato in appello: essa, infatti, ha avuto il solo scopo di fornire al difensore (anche quello già munito di procura difensiva per il processo, cioè l’Avv. di Santo) il titolo che ne fondasse la legittimazione a rinunciare parzialmente all’impugnazione, senza che ciò, tuttavia, possa valere anche quale nomina a difensore di fiducia per il processo ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen.

  • Rigettato
    Mera apparenza del ragionamento giustificativo del quantum di pena per i reati satellite

    La Corte d’appello ha premesso che, nella sentenza annullata, gli aumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi 6) e 7) della rubrica, riqualificati in ipotesi di cui all’art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990, erano stati pari a complessivi mesi nove di reclusione; la Corte rimettente ha ritenuto fondata la censura difensiva, con la quale si era lamentata la mancata giustificazione di tale aumento in misura maggiore rispetto ai sodali e il giudice del rinvio, a seguito del rinnovato giudizio, ha condiviso detto giudizio, avuto riguardo al ruolo esecutivo del AG (trasportatore dello stupefacente con la propria autovettura) e alla fungibilità del suo contributo, rideterminando gli aumenti in mesi uno per ciascun capo, in luogo dell’aumento di mesi quattro e giorni quindici individuato dalla prima Corte d’appello. A fronte del rinnovato scrutinio, il giudice del rinvio ha ritenuto congruo, rispetto al ruolo ascritto all’imputato, un aumento invero assai contenuto, rispetto al quale la difesa si è limitata a esprimere il suo contrario avviso, formulando una censura generica e affermando la irragionevolezza dell’aumento, poiché in misura identica a quella individuata per altro, non meglio precisato, coimputato il cui ruolo, neppure descritto, si afferma apoditticamente esser stato più incisivo. Sebbene il dritto vivente abbia richiamato alla necessità che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, deve pure rilevarsi che, in quella stessa sede, il massimo organo della nomofilachia ha anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve esser tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. E, nella specie, esclusa ogni forma di arbitrio nell’esercizio del potere discrezionale del giudice o di surrettizio cumulo materiale delle pene, non può non rilevarsi la misura assai contenuta dei singoli aumenti e la conseguente assenza di qualsivoglia profilo di arbitrario esercizio del potere discrezionale da parte del giudice del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7443
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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