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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7443 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VA RI LB nato a [...] il [...] RA NO nato a [...] il [...] ON GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello;
udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Giuseppina Casella, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di NO DR e GI AG e il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di RI LB AP;
uditi, altresì, l’Avv. Sergio Mazzone, del foro di Avellino, per RI LB VA, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
l’Avv. Gianluca Di Matteo, del foro di Santa Maria Capua Vetere, per NO RA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; l’Avv. Fabio Greco, del foro di Napoli, per GI ON, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; presente anche l'Avv. Agostino di Santo, del foro di Santa Maria Capua Vetere per NO RA. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7443 Anno 2026 Presidente: ON ND Relatore: EL GA Data Udienza: 17/02/2026 4 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento (giusta sentenza n. 29080 del 2024) da parte della Corte di cassazione di una precedente sentenza con la quale, confermata l’affermazione di penale responsabilità nei confronti, tra gli altri, di NO DR, GI AG e RI LB AP per plurime violazioni del d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (artt. 74 e 73), il giudice del gravame aveva tuttavia rideterminato la pena per AP e AG, quanto a quest’ultimo riqualificando i reati satellite in ipotesi pp.e pp. dall’art. 73 comma 4 del d.P.R. cit., ha confermato il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice d’appello nei confronti del AP e rideterminato, invece, quello nei confronti degli altri due imputati, esclusa la recidiva per il DR. 2. La Corte rimettente, in particolare, aveva ritenuto la inammissibilità dei ricorsi, anche quanto al riconoscimento delle generiche, e delimitato il thema decidendum alla recidiva per il DR, agli aumenti per la continuazione, quanto al AG e all’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7, d.P.R. n 309 del 1990, quanto al AP. La Corte del rinvio ha accolto il motivo di gravame del DR, escludendo la recidiva, tuttavia confermando il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la residua aggravante della disponibilità delle armi, avuto riguardo alla gravità del ruolo rivestito dall’imputato, valutato come cruciale per l’associazione, anche se non apicale, ritenendo pertanto la non concedibilità delle prime in termini di prevalenza sulla seconda. Quanto, invece, al AG, quel giudice ha ritenuto sproporzionato il trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al suo ruolo esecutivo, indicando come equo un aumento per la continuazione con i capi 6) e 7) nella misura di mesi uno ciascuno e, per il AP, ha confermato la sentenza di condanna, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309/1990. In particolare, quel giudice ha richiamato la nota del Procuratore distrettuale di risposta alla richiesta di informazioni avanzata dalla Corte territoriale, osservando che i dati non erano pertinenti ai reati per i quali era processo, dai verbali di collaborazione non emergendo elementi idonei agli specifici fini scrutinati. In altri termini, per quel giudice, la genericità del riferito che aveva attinto soggetti già raggiunti da solide fonti probatorie a carico, alla stregua delle quali era intervenuta condanna in primo grado, non consentiva di valutare quell’apporto come idoneo a impedire che l’attività delittuosa venisse portata a ulteriori conseguenze. Le dichiarazioni, in sostanza, avevano seguito lo scioglimento del sodalizio a opera degli inquirenti, senza aver fornito alcun concreto e apprezzabile contributo alla cessazione delle attività delittuose, non avendo l’imputato neppure accennato agli investimenti dei profitti dei reati realizzati sino all’arresto, né ai luoghi di occultamento delle armi, diverse da quelle cadute in sequestro. 5 3. La difesa del AP, ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7, d.P.R. n. 309/1990: il giudice del rinvio non si sarebbe adeguato al dictum del giudice rimettente o, comunque, avrebbe motivato il diniego in maniera identica rispetto alla sentenza oggetto di annullamento. Nell’affermare ciò, il deducente ha proposto un articolato rinvio ai principi in materia, anche per evidenziare che una valutazione della attenuante in chiave soggettiva sarebbe più coerente con il principio di personalità della responsabilità penale. 4. La difesa del DR ha proposto ricorso, formulando due motivi. 4.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale, oltre a vizio della motivazione, quanto alla decisione della Corte del rinvio di rigetto dell’eccezione sollevata per l’omessa notifica del decreto di citazione in appello a uno dei difensori di fiducia dell’imputato. Nel decreto di citazione per l’udienza del 13/05/2025, datato 11 marzo 2025, era stato indicato solo l’Avv. Agostino di Santo e non anche l’Avv. Gianluca Di Matteo, al quale l’imputato aveva conferito mandato in data 10 agosto 2023. Il primo difensore aveva eccepito la mancata notifica del decreto all’imputato, ristretto in regime di arresti domiciliari, ma non anche quella nei confronti del co-difensore. Notificato il decreto all’imputato, costui conferiva procura speciale a entrambi i difensori per rinunciare a tutti i motivi d’appello a eccezione di quelli relativi alla pena o per formulare proposta di concordato ai sensi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen. All’udienza di rinvio, altro avvocato, in sostituzione dell’avv. Di Matteo, aveva eccepito l’omessa notifica del decreto di citazione a quest’ultimo; la Corte del gravame rigettava l’eccezione, ritenendo la nomina di quel difensore circoscritta al solo giudizio di cassazione, dagli atti del precedente giudizio d’appello emergendo che l’unico difensore di fiducia era stato l’Avv. di Santo e che la procura speciale era priva del valore di nomina. 4.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla mancata rivalutazione del giudizio di comparazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell’esclusione della recidiva. 5. La difesa dell’imputato AG ha formulato un unico motivo, con il per la continuazione, allegando la mera apparenza del ragionamento giustificativo del quantum di pena a tal titolo irrogato per i reati satellite, pari a quello individuato per altro coimputato, il cui ruolo è stato considerato più incisivo e privo di quella fungibilità attribuita dal giudice al AG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo unico formulato con il ricorso proposto nell’interesse del AP è manifestamente infondato. La Corte rimettente aveva censurato l’assenza di un’adeguata giustificazione del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309/1990, evidenziando 6 che l’accertamento dell’utilità e proficuità delle dichiarazioni collaborative, pur se rese in fase avanzata del procedimento, poteva essere apprezzato anche nel giudizio d’appello, stante l’assenza di preclusioni temporali. Il giudice del rinvio ha riesaminato le dichiarazioni, inferendone la irrilevanza, sia in termini di ammissione degli addebiti, siccome fondati su prova granitica, ma anche con riferimento alla posizione di altri soggetti, rispetto ai quali il riferito non era neppure idoneo a fungere da chiamata in correità, altresì evidenziando che le dichiarazioni inerivano a fatti di omicidio, tentato e consumato, nel contesto associativo, potendosi semmai invocare l’attenuante di che trattasi nei relativi processi, quanto al presente essendosi risolte in affermazioni del tutto generiche, soprattutto considerata la solidità della piattaforma probatoria. Si tratta, a ben vedere, di motivazione del tutto congrua e, soprattutto, coerente con i principi consolidati di questa Corte di legittimità: non costituiscono, infatti, presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Rv. 212759 – 01; Sez. 4, n. 46435 del 18/11/2008, Rv. 242311 – 01, in cui la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione – peraltro parziale – di colpevolezza e nel riconoscimento fotografico di due soli fornitori d'eroina, con rifiuto di indicare le generalità dei fornitori di cocaina;
Sez. 3, n. 21624 del 15/4/2015, Rv. 263822 – 01; Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018). Né può apprezzarsi una violazione dell’art. 627, cod. proc. pen., sul punto essendo sufficiente ricordare che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 3, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, Rv. 288174 – 03). Peraltro, nella specie, la Corte del rinvio non ha ritenuto le dichiarazioni prive di rilievo siccome formulate in fase avanzata del procedimento, sicché, sotto tale profilo, vi è totale conformità al principio espresso dal giudice rimettente che ha ritenuto legittima tale possibilità; e neppure ha affermato che lo scrutinio di proficuità del riferito era impossibile nel giudizio d’appello. Pertanto, neppure sotto tale profilo, la sentenza si pone in contrasto con quanto stabilito in diritto e, quindi, in maniera vincolante, dal giudice rimettente. 3. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell’interesse del AG, per manifesta infondatezza e genericità dell’unica doglianza formulata. 7 La Corte d’appello ha premesso che, nella sentenza annullata, gli aumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi 6) e 7) della rubrica, riqualificati in ipotesi di cui all’art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990, erano stati pari a complessivi mesi nove di reclusione;
la Corte rimettente ha ritenuto fondata la censura difensiva, con la quale si era lamentata la mancata giustificazione di tale aumento in misura maggiore rispetto ai sodali e il giudice del rinvio, a seguito del rinnovato giudizio, ha condiviso detto giudizio, avuto riguardo al ruolo esecutivo del AG (trasportatore dello stupefacente con la propria autovettura) e alla fungibilità del suo contributo, rideterminando gli aumenti in mesi uno per ciascun capo, in luogo dell’aumento di mesi quattro e giorni quindici individuato dalla prima Corte d’appello. Orbene, a fronte del rinnovato scrutinio, il giudice del rinvio ha ritenuto congruo, rispetto al ruolo ascritto all’imputato, un aumento invero assai contenuto, rispetto al quale la difesa si è limitata a esprimere il suo contrario avviso, formulando una censura generica e affermando la irragionevolezza dell’aumento, poiché in misura identica a quella individuata per altro, non meglio precisato, coimputato il cui ruolo, neppure descritto, si afferma apoditticamente esser stato più incisivo (si rinvia quanto alla specificità dei motivi di ricorso, al diritto vivente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 – 01). Peraltro, sebbene il dritto vivente abbia richiamato alla necessità che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, deve pure rilevarsi che, in quella stessa sede, il massimo organo della nomofilachia ha anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve esser tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01). E, nella specie, esclusa ogni forma di arbitrio nell’esercizio del potere discrezionale del giudice o di surrettizio cumulo materiale delle pene, non può non rilevarsi la misura assai contenuta dei singoli aumenti e la conseguente assenza di qualsivoglia profilo di arbitrario esercizio del potere discrezionale da parte del giudice del merito. 4. Il primo motivo proposto nell’interesse dell’imputato DR è manifestamente infondato. 4.1. Ai fini della disamina della doglianza, occorre premettere, sulla scorta degli atti processuali, compulsabili da questo giudice di legittimità – stante la natura processuale del motivo – che, all’udienza del 13 maggio 2025, il DR era stato assistito dall’Avv. Agostino di Santo, presente;
che il citato difensore, nell’occorso, aveva eccepito la mancata notifica del decreto di citazione all’imputato, ristretto agli arresti domiciliari, nulla avendo rilevato quanto alla citazione dell’Avv. Di Matteo;
la Corte aveva rinviato all’udienza del 01 luglio 2025 e, a tale udienza, presente il citato Avv. di Santo, per l’Avv. Di Matteo era stato presente un altro difensore che aveva rilevato il mancato avviso all’Avv. Di Matteo;
l’Avv. di 8 Santo si era associato all’eccezione; con ordinanza letta in quell’udienza, la Corte territoriale aveva osservato che il difensore dell’imputato DR aveva eccepito il mancato avviso per quell’udienza all’Avv. Di Matteo;
che detto difensore era stato effettivamente nominato nel 2023 per proporre ricorso per cassazione, risultando unico difensore in quel giudizio;
che la nomina aveva avuto efficacia solo per il giudizio di legittimità, dagli atti risultando unico difensore del DR l’Avv. di Santo;
che doveva, a tal fine, considerarsi irrilevante la procura speciale rilasciata a entrambi i legali per rinunciare ai motivi e proporre concordato in appello, essa non costituendo un autonomo atto di nomina per il giudizio, non essendo stato l’atto neppure esibito dal sostituto processuale presente all’udienza. 4.2. Tutto ciò trova piena conferma negli atti: dagli stessi, emerge infatti che la procura speciale del 10/08/2023, effettivamente rilasciata all’Avv. Di Matteo, era espressamente inerente al giudizio di legittimità, essendo stata conferita al fine di “proporre impugnazione avverso la sentenza n. 4077/2023 emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sez. VI in data 27 marzo 2023”; cosicché da essa non può ricavarsi alcuna nomina per il giudizio di merito conseguito all’annullamento da parte del giudice di legittimità. Inoltre, deve convenirsi con i giudici territoriali quanto alla irrilevanza della procura speciale rilasciata per proporre concordato in appello: il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 266244 – 01; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663 – 01). Il principio vale anche per la rinuncia parziale che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato: anch’essa, infatti, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale;
ne consegue che essa non può essere effettuata dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompresa nella discrezionalità tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia a una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati (Sez. U, n. 12603/2016, cit. Rv. 266245 – 01). È alla stregua di tali principi, dunque, che deve ritenersi l’irrilevanza della procura speciale rilasciata per proporre istanza di concordato in appello: essa, infatti, ha avuto il solo scopo di fornire al difensore (anche quello già munito di procura difensiva per il processo, cioè l’Avv. di Santo) il titolo che ne fondasse la legittimazione a rinunciare parzialmente all’impugnazione, senza che ciò, tuttavia, possa valere anche quale nomina a difensore di fiducia per il processo ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen. 4.3. Il secondo motivo proposto nell’interesse del DR è manifestamente infondato. La difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, manifestando un mero dissenso, inidoneo però a introdurre elementi indicativi di un vizio dell’incedere argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Sul punto, va ribadito che il giudizio di comparazione costituisce esercizio di un potere 9 valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181 – 02, in cui si è ribadito che non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di aver considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto;
Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 – 01). 4.4. Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la gravità del ruolo rivestito dall’imputato all’interno del sodalizio, la personalità dello stesso siccome emersa dai dialoghi intercettati, il suo rapporto fiduciario con il CATERINO, la delicatezza del ruolo affidatogli quale custode delle armi del gruppo, delle provviste di stupefacente e del telefono utilizzato per contattare il fornitore BOCCHETTI, infine, la sua pronta disponibilità a svolgere i compiti di volta in volta affidatigli dal BORGIA e dal DE LUCA. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dell’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 La Consigliera est. Il Presidente GA EL ND ON
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello;
udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Giuseppina Casella, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di NO DR e GI AG e il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di RI LB AP;
uditi, altresì, l’Avv. Sergio Mazzone, del foro di Avellino, per RI LB VA, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
l’Avv. Gianluca Di Matteo, del foro di Santa Maria Capua Vetere, per NO RA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; l’Avv. Fabio Greco, del foro di Napoli, per GI ON, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; presente anche l'Avv. Agostino di Santo, del foro di Santa Maria Capua Vetere per NO RA. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7443 Anno 2026 Presidente: ON ND Relatore: EL GA Data Udienza: 17/02/2026 4 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento (giusta sentenza n. 29080 del 2024) da parte della Corte di cassazione di una precedente sentenza con la quale, confermata l’affermazione di penale responsabilità nei confronti, tra gli altri, di NO DR, GI AG e RI LB AP per plurime violazioni del d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (artt. 74 e 73), il giudice del gravame aveva tuttavia rideterminato la pena per AP e AG, quanto a quest’ultimo riqualificando i reati satellite in ipotesi pp.e pp. dall’art. 73 comma 4 del d.P.R. cit., ha confermato il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice d’appello nei confronti del AP e rideterminato, invece, quello nei confronti degli altri due imputati, esclusa la recidiva per il DR. 2. La Corte rimettente, in particolare, aveva ritenuto la inammissibilità dei ricorsi, anche quanto al riconoscimento delle generiche, e delimitato il thema decidendum alla recidiva per il DR, agli aumenti per la continuazione, quanto al AG e all’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7, d.P.R. n 309 del 1990, quanto al AP. La Corte del rinvio ha accolto il motivo di gravame del DR, escludendo la recidiva, tuttavia confermando il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la residua aggravante della disponibilità delle armi, avuto riguardo alla gravità del ruolo rivestito dall’imputato, valutato come cruciale per l’associazione, anche se non apicale, ritenendo pertanto la non concedibilità delle prime in termini di prevalenza sulla seconda. Quanto, invece, al AG, quel giudice ha ritenuto sproporzionato il trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al suo ruolo esecutivo, indicando come equo un aumento per la continuazione con i capi 6) e 7) nella misura di mesi uno ciascuno e, per il AP, ha confermato la sentenza di condanna, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309/1990. In particolare, quel giudice ha richiamato la nota del Procuratore distrettuale di risposta alla richiesta di informazioni avanzata dalla Corte territoriale, osservando che i dati non erano pertinenti ai reati per i quali era processo, dai verbali di collaborazione non emergendo elementi idonei agli specifici fini scrutinati. In altri termini, per quel giudice, la genericità del riferito che aveva attinto soggetti già raggiunti da solide fonti probatorie a carico, alla stregua delle quali era intervenuta condanna in primo grado, non consentiva di valutare quell’apporto come idoneo a impedire che l’attività delittuosa venisse portata a ulteriori conseguenze. Le dichiarazioni, in sostanza, avevano seguito lo scioglimento del sodalizio a opera degli inquirenti, senza aver fornito alcun concreto e apprezzabile contributo alla cessazione delle attività delittuose, non avendo l’imputato neppure accennato agli investimenti dei profitti dei reati realizzati sino all’arresto, né ai luoghi di occultamento delle armi, diverse da quelle cadute in sequestro. 5 3. La difesa del AP, ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7, d.P.R. n. 309/1990: il giudice del rinvio non si sarebbe adeguato al dictum del giudice rimettente o, comunque, avrebbe motivato il diniego in maniera identica rispetto alla sentenza oggetto di annullamento. Nell’affermare ciò, il deducente ha proposto un articolato rinvio ai principi in materia, anche per evidenziare che una valutazione della attenuante in chiave soggettiva sarebbe più coerente con il principio di personalità della responsabilità penale. 4. La difesa del DR ha proposto ricorso, formulando due motivi. 4.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale, oltre a vizio della motivazione, quanto alla decisione della Corte del rinvio di rigetto dell’eccezione sollevata per l’omessa notifica del decreto di citazione in appello a uno dei difensori di fiducia dell’imputato. Nel decreto di citazione per l’udienza del 13/05/2025, datato 11 marzo 2025, era stato indicato solo l’Avv. Agostino di Santo e non anche l’Avv. Gianluca Di Matteo, al quale l’imputato aveva conferito mandato in data 10 agosto 2023. Il primo difensore aveva eccepito la mancata notifica del decreto all’imputato, ristretto in regime di arresti domiciliari, ma non anche quella nei confronti del co-difensore. Notificato il decreto all’imputato, costui conferiva procura speciale a entrambi i difensori per rinunciare a tutti i motivi d’appello a eccezione di quelli relativi alla pena o per formulare proposta di concordato ai sensi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen. All’udienza di rinvio, altro avvocato, in sostituzione dell’avv. Di Matteo, aveva eccepito l’omessa notifica del decreto di citazione a quest’ultimo; la Corte del gravame rigettava l’eccezione, ritenendo la nomina di quel difensore circoscritta al solo giudizio di cassazione, dagli atti del precedente giudizio d’appello emergendo che l’unico difensore di fiducia era stato l’Avv. di Santo e che la procura speciale era priva del valore di nomina. 4.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla mancata rivalutazione del giudizio di comparazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell’esclusione della recidiva. 5. La difesa dell’imputato AG ha formulato un unico motivo, con il per la continuazione, allegando la mera apparenza del ragionamento giustificativo del quantum di pena a tal titolo irrogato per i reati satellite, pari a quello individuato per altro coimputato, il cui ruolo è stato considerato più incisivo e privo di quella fungibilità attribuita dal giudice al AG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo unico formulato con il ricorso proposto nell’interesse del AP è manifestamente infondato. La Corte rimettente aveva censurato l’assenza di un’adeguata giustificazione del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309/1990, evidenziando 6 che l’accertamento dell’utilità e proficuità delle dichiarazioni collaborative, pur se rese in fase avanzata del procedimento, poteva essere apprezzato anche nel giudizio d’appello, stante l’assenza di preclusioni temporali. Il giudice del rinvio ha riesaminato le dichiarazioni, inferendone la irrilevanza, sia in termini di ammissione degli addebiti, siccome fondati su prova granitica, ma anche con riferimento alla posizione di altri soggetti, rispetto ai quali il riferito non era neppure idoneo a fungere da chiamata in correità, altresì evidenziando che le dichiarazioni inerivano a fatti di omicidio, tentato e consumato, nel contesto associativo, potendosi semmai invocare l’attenuante di che trattasi nei relativi processi, quanto al presente essendosi risolte in affermazioni del tutto generiche, soprattutto considerata la solidità della piattaforma probatoria. Si tratta, a ben vedere, di motivazione del tutto congrua e, soprattutto, coerente con i principi consolidati di questa Corte di legittimità: non costituiscono, infatti, presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Rv. 212759 – 01; Sez. 4, n. 46435 del 18/11/2008, Rv. 242311 – 01, in cui la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione – peraltro parziale – di colpevolezza e nel riconoscimento fotografico di due soli fornitori d'eroina, con rifiuto di indicare le generalità dei fornitori di cocaina;
Sez. 3, n. 21624 del 15/4/2015, Rv. 263822 – 01; Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018). Né può apprezzarsi una violazione dell’art. 627, cod. proc. pen., sul punto essendo sufficiente ricordare che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 3, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, Rv. 288174 – 03). Peraltro, nella specie, la Corte del rinvio non ha ritenuto le dichiarazioni prive di rilievo siccome formulate in fase avanzata del procedimento, sicché, sotto tale profilo, vi è totale conformità al principio espresso dal giudice rimettente che ha ritenuto legittima tale possibilità; e neppure ha affermato che lo scrutinio di proficuità del riferito era impossibile nel giudizio d’appello. Pertanto, neppure sotto tale profilo, la sentenza si pone in contrasto con quanto stabilito in diritto e, quindi, in maniera vincolante, dal giudice rimettente. 3. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell’interesse del AG, per manifesta infondatezza e genericità dell’unica doglianza formulata. 7 La Corte d’appello ha premesso che, nella sentenza annullata, gli aumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi 6) e 7) della rubrica, riqualificati in ipotesi di cui all’art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990, erano stati pari a complessivi mesi nove di reclusione;
la Corte rimettente ha ritenuto fondata la censura difensiva, con la quale si era lamentata la mancata giustificazione di tale aumento in misura maggiore rispetto ai sodali e il giudice del rinvio, a seguito del rinnovato giudizio, ha condiviso detto giudizio, avuto riguardo al ruolo esecutivo del AG (trasportatore dello stupefacente con la propria autovettura) e alla fungibilità del suo contributo, rideterminando gli aumenti in mesi uno per ciascun capo, in luogo dell’aumento di mesi quattro e giorni quindici individuato dalla prima Corte d’appello. Orbene, a fronte del rinnovato scrutinio, il giudice del rinvio ha ritenuto congruo, rispetto al ruolo ascritto all’imputato, un aumento invero assai contenuto, rispetto al quale la difesa si è limitata a esprimere il suo contrario avviso, formulando una censura generica e affermando la irragionevolezza dell’aumento, poiché in misura identica a quella individuata per altro, non meglio precisato, coimputato il cui ruolo, neppure descritto, si afferma apoditticamente esser stato più incisivo (si rinvia quanto alla specificità dei motivi di ricorso, al diritto vivente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 – 01). Peraltro, sebbene il dritto vivente abbia richiamato alla necessità che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, deve pure rilevarsi che, in quella stessa sede, il massimo organo della nomofilachia ha anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve esser tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01). E, nella specie, esclusa ogni forma di arbitrio nell’esercizio del potere discrezionale del giudice o di surrettizio cumulo materiale delle pene, non può non rilevarsi la misura assai contenuta dei singoli aumenti e la conseguente assenza di qualsivoglia profilo di arbitrario esercizio del potere discrezionale da parte del giudice del merito. 4. Il primo motivo proposto nell’interesse dell’imputato DR è manifestamente infondato. 4.1. Ai fini della disamina della doglianza, occorre premettere, sulla scorta degli atti processuali, compulsabili da questo giudice di legittimità – stante la natura processuale del motivo – che, all’udienza del 13 maggio 2025, il DR era stato assistito dall’Avv. Agostino di Santo, presente;
che il citato difensore, nell’occorso, aveva eccepito la mancata notifica del decreto di citazione all’imputato, ristretto agli arresti domiciliari, nulla avendo rilevato quanto alla citazione dell’Avv. Di Matteo;
la Corte aveva rinviato all’udienza del 01 luglio 2025 e, a tale udienza, presente il citato Avv. di Santo, per l’Avv. Di Matteo era stato presente un altro difensore che aveva rilevato il mancato avviso all’Avv. Di Matteo;
l’Avv. di 8 Santo si era associato all’eccezione; con ordinanza letta in quell’udienza, la Corte territoriale aveva osservato che il difensore dell’imputato DR aveva eccepito il mancato avviso per quell’udienza all’Avv. Di Matteo;
che detto difensore era stato effettivamente nominato nel 2023 per proporre ricorso per cassazione, risultando unico difensore in quel giudizio;
che la nomina aveva avuto efficacia solo per il giudizio di legittimità, dagli atti risultando unico difensore del DR l’Avv. di Santo;
che doveva, a tal fine, considerarsi irrilevante la procura speciale rilasciata a entrambi i legali per rinunciare ai motivi e proporre concordato in appello, essa non costituendo un autonomo atto di nomina per il giudizio, non essendo stato l’atto neppure esibito dal sostituto processuale presente all’udienza. 4.2. Tutto ciò trova piena conferma negli atti: dagli stessi, emerge infatti che la procura speciale del 10/08/2023, effettivamente rilasciata all’Avv. Di Matteo, era espressamente inerente al giudizio di legittimità, essendo stata conferita al fine di “proporre impugnazione avverso la sentenza n. 4077/2023 emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sez. VI in data 27 marzo 2023”; cosicché da essa non può ricavarsi alcuna nomina per il giudizio di merito conseguito all’annullamento da parte del giudice di legittimità. Inoltre, deve convenirsi con i giudici territoriali quanto alla irrilevanza della procura speciale rilasciata per proporre concordato in appello: il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 266244 – 01; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663 – 01). Il principio vale anche per la rinuncia parziale che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato: anch’essa, infatti, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale;
ne consegue che essa non può essere effettuata dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompresa nella discrezionalità tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia a una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati (Sez. U, n. 12603/2016, cit. Rv. 266245 – 01). È alla stregua di tali principi, dunque, che deve ritenersi l’irrilevanza della procura speciale rilasciata per proporre istanza di concordato in appello: essa, infatti, ha avuto il solo scopo di fornire al difensore (anche quello già munito di procura difensiva per il processo, cioè l’Avv. di Santo) il titolo che ne fondasse la legittimazione a rinunciare parzialmente all’impugnazione, senza che ciò, tuttavia, possa valere anche quale nomina a difensore di fiducia per il processo ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen. 4.3. Il secondo motivo proposto nell’interesse del DR è manifestamente infondato. La difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, manifestando un mero dissenso, inidoneo però a introdurre elementi indicativi di un vizio dell’incedere argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Sul punto, va ribadito che il giudizio di comparazione costituisce esercizio di un potere 9 valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181 – 02, in cui si è ribadito che non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di aver considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto;
Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 – 01). 4.4. Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la gravità del ruolo rivestito dall’imputato all’interno del sodalizio, la personalità dello stesso siccome emersa dai dialoghi intercettati, il suo rapporto fiduciario con il CATERINO, la delicatezza del ruolo affidatogli quale custode delle armi del gruppo, delle provviste di stupefacente e del telefono utilizzato per contattare il fornitore BOCCHETTI, infine, la sua pronta disponibilità a svolgere i compiti di volta in volta affidatigli dal BORGIA e dal DE LUCA. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dell’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 La Consigliera est. Il Presidente GA EL ND ON