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Sentenza 6 marzo 2026
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 8779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8779 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA IE LI nato a [...] il [...] AT IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla "doglianza relativa alla mancata considerazione della causa di non punibilità, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 maggio 2025, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pordenone del 16 febbraio 2023, ha assolto ER LM VE e NA NA dal reato di cui al capo A) (art. 147, co.
4-ter, d.lgs. 219/2006) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B) (artt. 56, 110, 515 c.p.) in mesi uno di reclusione per ciascuno, concedendo il beneficio della non menzione e confermando, nel resto, la sentenza di primo grado perché, in qualità di soci amministratori della "La FELICE soc. Agric.", avevano posto in 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8779 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/01/2026 vendita sul sito internet della predetta società prodotti contenenti canapa non proveniente da coltivazione propria nonché olio di canapa con CBD non ricavato con metodi biologici naturali, non provenendo dall'Italia e non conoscendone i metodi di produzione, e quindi prodotti per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pubblicizzata sul sito, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla loro volontà. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, ER LM VE e NA NA, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) / c.p.p., in relazione agli artt. 56, 515 c.p. e 192 c.p.p., per erronea e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La difesa lamenta un palese travisamento delle risultanze processuali che avrebbe condotto a un mal governo delle norme citate, con conseguente apparenza della motivazione. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del reato di tentata frode in comniercio sulla base della presunta capacità decettiva della condotta pubblicitaria degli imputati. La sentenza impugnata individua quattro elementi pubblicizzati sul sito internet che sarebbero falsi: la coltivazione diretta da parte della società, la piena tracciabilità dei prodotti, la presenza di analisi tossicologiche e le metodiche biologiche di produzione. La difesa contesta tale ricostruzione, sostenendo che il giudizio della Corte d'appello è superficiale e sommario, non essendosi confrontato con specifici riferimenti probatori indicati nei motivi di gravame. Si argomenta che il termine "produciamo", utilizzato sul sito, non coincide lessicalmente con "coltiviamo", ma si riferisce a un più ampio processo di selezione, trasformazione, essiccazione e lavorazione delle infiorescenze, attività effettivamente svolta dagli imputati, come dichiarato da VE in sede di interrogatorio, le cui dichiarazioni sarebbero state ignorate. Si censura, inoltre, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'accusa si sarebbe limitata alla "prova, sufficiente in questa sede, dell'assenza di elementi a supporto della veridicità delle affermazioni pubblicate", ravvisando in ciò un'inammissibile inversione dell'onere della prova. La difesa sostiene, al contrario, la veridicità delle altre affermazioni pubblicitarie, richiamando prove documentali che sarebbero state pretermesse dai giudici di merito: una nota dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli del 22 ottobre 2020 che attesterebbe il rispetto dei parametri di legge sul THC;
documenti di acquisto (fatture da SA BAMBU' Lodi Srl e PURA CBD) che proverebbero la tracciabilità e l'origine biologica dei prodotti. Infine, si contesta l'affermazione della Corte secondo cui la difesa si sarebbe limitata a qualificare le condotte come "magnificazione commerciale in buona fede" (c.d. dolus bonus), mentre nell'atto di appello si sarebbe sempre sostenuta la veridicità delle 2 affermazioni, contestando in radice il teorema accusatorio. Si conclude che la motivazione della sentenza sia meramente apparente, non essendosi confrontata con elementi potenzialmente decisivi prospettati dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) i,c.p.p., per la totale omissione di pronuncia in ordine alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., espressamente formulata con i motivi di appello. La difesa evidenzia come la sentenza impugnata non affronti in alcun modo la specifica tematica, nonostante fosse oggetto di uno specifico motivo di gravame. Tale omissione integrerebbe un vizio di motivazione assente, che rende la sentenza illegittima, impedendo agli imputati di comprendere le ragioni del diniego e alla Corte di cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità. Si sostiene, inoltre, che nella fattispecie sussisterebbero tutti i requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità: il quantum di pena inflitto;
l'eccezionalità del fatto;
la modestissima offensività del reato;
la valutazione positiva della personalità degli agenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo del ricorso la difesa denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità ma le censure formulate, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere integrato il delitto contestato al capo b). 2. Vale la pena, allora, ribadire che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito. Con riguardo, poi, al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano a oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Così precisato il perimetro del sindacato di legittimità, deve rilevarsi, come già anticipato, che con il primo motivo si propone una lettura alternativa delle risultanze processuali che viene contrapposta a quella logica e coerente sviluppata dai giudici di merito chiedendo alla Corte di procedere a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. 3.1 La Corte di appello ha fondato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentata frode in commercio su una valutazione puntuale delle affermazioni pubblicitarie presenti sul sito internet degli imputati, confrontandole con i dati fattuali emersi dall'istruttoria. In particolare, la sentenza ha evidenziato la palese difformità tra quanto dichiarato - "prodotti [...] coltivati nell'azienda agricola da loro gestita" e ricavati "con metodi biologici naturali" - e la realtà accertata, ovvero che "il fondo agricolo locato dalla società non era mai stato coltivato" e non vi era disponibilità di strutture idonee a consentire un'attività di produzione diretta e biologica. La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, con motivazione non manifestamente illogica, che il messaggio pubblicitario nel suo complesso, corredato anche dall'immagine di una coltivazione in serra, fosse univocamente diretto a ingenerare nel potenziale acquirente il convincimento di acquistare un prodotto a filiera corta, direttamente coltivato e lavorato dall'azienda venditrice con metodi garantiti. Tale valutazione, in quanto attinente al significato fattuale delle espressioni e delle immagini usate e alla loro potenziale capacità ingannatoria, costituisce un giudizio di merito 4 che, se adeguatamente motivato come nel caso di specie, si sottrae al sindacato di legittimità. 3.2 Le censure difensive relative alla distinzione semantica tra "produrre" e "coltivare", oltre non corrispondere alla comune accezione del lemma "produrre", non denunciano un'obiettiva contrarietà al senso comune del significato contestato ma propongono una differente interpretazione del messaggio che viene ritenuta preferibile. Viene, infatti, proposta una nozione di "produzione di infiorescenze" comprensiva delle sole operazioni di "essiccazione, di lavorazione e di pulitura delle stesse" che confligge con la presentazione complessiva del prodotto, che ingenera nel consumatore la legittima convinzione che i prodotti commercializzati traessero origine dalle piantagioni degli imputati - se non altro in quanto, da una parte, l'art. 21 d.lgs. 206/05 vieta, considerandola ingannevole, una pratica commerciale che contenga "informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induceio è idonea ad indurre in errore il consumatore medio" riguardo, fra l'altro, "al metodo di fabbricazione", e, dall'altra, l'art. 2 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale impone di evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche- e comunque, a tutto voler concedere, si pone come alternativa a quella della Corte 'senza disvelare in quella contestata profili di macroscopica irrazionalità o intrinseca contraddittorietà sindacabili in questa sede. 4. Neppure può ravvisarsi il lamentato vizio di travisamento della prova per omissione. I ricorrenti si limitano a menzionare, al fine di suffragare la validità dei propri assunti relativi alla veridicità del metodo biologico utilizzato e/o della tracciabilità dei prodotti, prove (interrogatorio, nota A.D.M., fatture di acquisto) senza allegarli integralmente né trascriverne i passaggi decisivi che dimostrerebbero l'errore percettivo del giudice, violando così il principio di autosufficienza del ricorso, che sanziona con l'inammissibilità i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 4.1 Va anche ricordato che vertendosi in tema di deduzione di travisamento per omissione, occorre che il ricorrente, a pena d'inammissibilità, adduca non solo l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, in più, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di 5 radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Danniano, Rv. 249035; Sez 5, n. 21865 del 20/2/2025, Profumo). Anche sotto tale profilo il ricorso risulta deficitario in quanto, a fronte dell'affermazione della Corte distrettuale, che aveva rilevato che dalle perquisizioni non era emersa la disponibilità di strutture mobili e immobili tali da dimostrare che la società commercializzasse beni derivanti "da una coltivazione diretta del prodotto di piena tracciabilità, di completa analisi, di produzione con metodi biologici", la difesa richiama documenti che attribuiscano a terzi attività che, per il significato attribuito al messaggio pubblicitario dalla Corte territoriale, sarebbero dovuti rientrare nel ciclo produttivo della società "La Fenice azienda agricola". 4.2 Deve osservarsi, inoltre, che nell'iter motivazionale il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, 19 n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). 4.3 Non sussiste, infine, l'ipotizzata inversione dell'onere della prova. La Corte di appello non ha posto a carico degli imputati la prova della propria innocenza, ma ha correttamente ritenuto che l'accusa avesse fornito la prova della falsità delle qualità dichiarate, dimostrando l'assenza di una coltivazione diretta e di strutture produttive, elementi che smentivano le specifiche garanzie offerte al pubblico. A fronte del quadro accusatorio solido, in grado di provare gli elementi integranti il reato, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di vicinanza della prova, rilevando che sarebbe stato onere degli imputati allegare elementi concreti a sostegno della tesi difensiva, cosa che non è avvenuta. Ciò non costituisce una violazione dell'art. 533 c.p.p., ma una corretta applicazione dei principi che governano la valutazione della prova indiziaria. Questa Corte ha precisato che "nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n.m. nonché, in tema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284). Sotto questo profilo, in alcune sentenze, con condivisibili 6 argomentazioni, è stato altresì evocato il principio, noto nel processo civile, della "vicinanza della prova", secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza, spetta all'imputato allegare o provare il contrario: «In tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli;
Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio;
Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, non massinnate)" (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). 5. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo del ricorso. È vero che la sentenza impugnata omette una risposta esplicita in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis c.p. Tuttavia, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione quando il rigetto della stessa risulti implicitamente dalla motivazione complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa alla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, relativa alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.; Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 in relazione alla richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatog. Tale principio ha trova applicazione anche in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., la quale deve essere ritenuta implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Sulla scia di tale indirizzo, la giurisprudenza ha riconosciuto l'adeguatezza dell'apparato motivazionale in tema di "particolare tenuità del fatto" qualora la struttura argomentativa della sentenza di appello valorizzi fattori negativi ritenuti rilevanti quali indice del disvalore significativo della vicenda criminosa, così rivelando, implicitamente, l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng;
Sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena;
Sez. 6, n. 40039 del 21/09/2022, Maggio;
Sez. 3, n. 32833 del 25/05/2022, Greco). 7 5.1 Venendo al caso in esame, pur senza esplicitamente rispondere al motivo di appello riguardante la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale, nel giustificare un trattamento sanzionatorio che si discosta dal minimo edittale, ha esplicitamente qualificato la condotta come dotata di "una certa gravità", sottolineando la particolarità dei prodotti ("sostanze ai limiti della configurazione quali medicinali") e il fatto che erano state offerte " al pubblico sostanze del genere delle quali, alla fine, si sconosce la provenienza (e le qualità)". Tale valutazione sulla non trascurabile gravità del fatto e sulla sua potenziale pericolosità per la fiducia dei consumatori in un settore delicato, sebbene sviluppato in ordine alla commisurazione della pena, è logicamente e giuridicamente incompatibile con il giudizio di "particolare tenuità dell'offesa" richiesto dall'art. 131-bis c.p., così da costituire un rigetto implicito ma inequivocabile all'applicazione della causa di non punibilità. 5.2 A ciò va aggiunto che le doglianze difensive formulate nel ricorso attengono al silenzio della Corte territoriale sul tema dell'applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p. e su non condivisibili valutazioni in ordine alla gravita del fatto, che valorizza il trattamento sanzionatorio, sebbene si discosti sensibilmente dal minimo edittale, e "all'eccezionalità del fatto" e all'insussistenza di conseguenze pregiudizievoli, che non tiene conto che si è in presenza di un'attività esercitata in forma professionale che è stata interrotta dal tempestivo intervento della p.g. 5.2.1 La manifesta infondatezza del motivo costituisce un'ulteriore ragione che lo condanna all'oblio. E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In applicazione di questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 - 01; Sez. 2 - , n. 35949 del 20/06/2019, Liberati, RV. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). 8 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d.-ella (assa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/1/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla "doglianza relativa alla mancata considerazione della causa di non punibilità, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 maggio 2025, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pordenone del 16 febbraio 2023, ha assolto ER LM VE e NA NA dal reato di cui al capo A) (art. 147, co.
4-ter, d.lgs. 219/2006) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B) (artt. 56, 110, 515 c.p.) in mesi uno di reclusione per ciascuno, concedendo il beneficio della non menzione e confermando, nel resto, la sentenza di primo grado perché, in qualità di soci amministratori della "La FELICE soc. Agric.", avevano posto in 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8779 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/01/2026 vendita sul sito internet della predetta società prodotti contenenti canapa non proveniente da coltivazione propria nonché olio di canapa con CBD non ricavato con metodi biologici naturali, non provenendo dall'Italia e non conoscendone i metodi di produzione, e quindi prodotti per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pubblicizzata sul sito, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla loro volontà. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, ER LM VE e NA NA, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) / c.p.p., in relazione agli artt. 56, 515 c.p. e 192 c.p.p., per erronea e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La difesa lamenta un palese travisamento delle risultanze processuali che avrebbe condotto a un mal governo delle norme citate, con conseguente apparenza della motivazione. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del reato di tentata frode in comniercio sulla base della presunta capacità decettiva della condotta pubblicitaria degli imputati. La sentenza impugnata individua quattro elementi pubblicizzati sul sito internet che sarebbero falsi: la coltivazione diretta da parte della società, la piena tracciabilità dei prodotti, la presenza di analisi tossicologiche e le metodiche biologiche di produzione. La difesa contesta tale ricostruzione, sostenendo che il giudizio della Corte d'appello è superficiale e sommario, non essendosi confrontato con specifici riferimenti probatori indicati nei motivi di gravame. Si argomenta che il termine "produciamo", utilizzato sul sito, non coincide lessicalmente con "coltiviamo", ma si riferisce a un più ampio processo di selezione, trasformazione, essiccazione e lavorazione delle infiorescenze, attività effettivamente svolta dagli imputati, come dichiarato da VE in sede di interrogatorio, le cui dichiarazioni sarebbero state ignorate. Si censura, inoltre, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'accusa si sarebbe limitata alla "prova, sufficiente in questa sede, dell'assenza di elementi a supporto della veridicità delle affermazioni pubblicate", ravvisando in ciò un'inammissibile inversione dell'onere della prova. La difesa sostiene, al contrario, la veridicità delle altre affermazioni pubblicitarie, richiamando prove documentali che sarebbero state pretermesse dai giudici di merito: una nota dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli del 22 ottobre 2020 che attesterebbe il rispetto dei parametri di legge sul THC;
documenti di acquisto (fatture da SA BAMBU' Lodi Srl e PURA CBD) che proverebbero la tracciabilità e l'origine biologica dei prodotti. Infine, si contesta l'affermazione della Corte secondo cui la difesa si sarebbe limitata a qualificare le condotte come "magnificazione commerciale in buona fede" (c.d. dolus bonus), mentre nell'atto di appello si sarebbe sempre sostenuta la veridicità delle 2 affermazioni, contestando in radice il teorema accusatorio. Si conclude che la motivazione della sentenza sia meramente apparente, non essendosi confrontata con elementi potenzialmente decisivi prospettati dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) i,c.p.p., per la totale omissione di pronuncia in ordine alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., espressamente formulata con i motivi di appello. La difesa evidenzia come la sentenza impugnata non affronti in alcun modo la specifica tematica, nonostante fosse oggetto di uno specifico motivo di gravame. Tale omissione integrerebbe un vizio di motivazione assente, che rende la sentenza illegittima, impedendo agli imputati di comprendere le ragioni del diniego e alla Corte di cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità. Si sostiene, inoltre, che nella fattispecie sussisterebbero tutti i requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità: il quantum di pena inflitto;
l'eccezionalità del fatto;
la modestissima offensività del reato;
la valutazione positiva della personalità degli agenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo del ricorso la difesa denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità ma le censure formulate, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere integrato il delitto contestato al capo b). 2. Vale la pena, allora, ribadire che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito. Con riguardo, poi, al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano a oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Così precisato il perimetro del sindacato di legittimità, deve rilevarsi, come già anticipato, che con il primo motivo si propone una lettura alternativa delle risultanze processuali che viene contrapposta a quella logica e coerente sviluppata dai giudici di merito chiedendo alla Corte di procedere a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. 3.1 La Corte di appello ha fondato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentata frode in commercio su una valutazione puntuale delle affermazioni pubblicitarie presenti sul sito internet degli imputati, confrontandole con i dati fattuali emersi dall'istruttoria. In particolare, la sentenza ha evidenziato la palese difformità tra quanto dichiarato - "prodotti [...] coltivati nell'azienda agricola da loro gestita" e ricavati "con metodi biologici naturali" - e la realtà accertata, ovvero che "il fondo agricolo locato dalla società non era mai stato coltivato" e non vi era disponibilità di strutture idonee a consentire un'attività di produzione diretta e biologica. La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, con motivazione non manifestamente illogica, che il messaggio pubblicitario nel suo complesso, corredato anche dall'immagine di una coltivazione in serra, fosse univocamente diretto a ingenerare nel potenziale acquirente il convincimento di acquistare un prodotto a filiera corta, direttamente coltivato e lavorato dall'azienda venditrice con metodi garantiti. Tale valutazione, in quanto attinente al significato fattuale delle espressioni e delle immagini usate e alla loro potenziale capacità ingannatoria, costituisce un giudizio di merito 4 che, se adeguatamente motivato come nel caso di specie, si sottrae al sindacato di legittimità. 3.2 Le censure difensive relative alla distinzione semantica tra "produrre" e "coltivare", oltre non corrispondere alla comune accezione del lemma "produrre", non denunciano un'obiettiva contrarietà al senso comune del significato contestato ma propongono una differente interpretazione del messaggio che viene ritenuta preferibile. Viene, infatti, proposta una nozione di "produzione di infiorescenze" comprensiva delle sole operazioni di "essiccazione, di lavorazione e di pulitura delle stesse" che confligge con la presentazione complessiva del prodotto, che ingenera nel consumatore la legittima convinzione che i prodotti commercializzati traessero origine dalle piantagioni degli imputati - se non altro in quanto, da una parte, l'art. 21 d.lgs. 206/05 vieta, considerandola ingannevole, una pratica commerciale che contenga "informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induceio è idonea ad indurre in errore il consumatore medio" riguardo, fra l'altro, "al metodo di fabbricazione", e, dall'altra, l'art. 2 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale impone di evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche- e comunque, a tutto voler concedere, si pone come alternativa a quella della Corte 'senza disvelare in quella contestata profili di macroscopica irrazionalità o intrinseca contraddittorietà sindacabili in questa sede. 4. Neppure può ravvisarsi il lamentato vizio di travisamento della prova per omissione. I ricorrenti si limitano a menzionare, al fine di suffragare la validità dei propri assunti relativi alla veridicità del metodo biologico utilizzato e/o della tracciabilità dei prodotti, prove (interrogatorio, nota A.D.M., fatture di acquisto) senza allegarli integralmente né trascriverne i passaggi decisivi che dimostrerebbero l'errore percettivo del giudice, violando così il principio di autosufficienza del ricorso, che sanziona con l'inammissibilità i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 4.1 Va anche ricordato che vertendosi in tema di deduzione di travisamento per omissione, occorre che il ricorrente, a pena d'inammissibilità, adduca non solo l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, in più, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di 5 radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Danniano, Rv. 249035; Sez 5, n. 21865 del 20/2/2025, Profumo). Anche sotto tale profilo il ricorso risulta deficitario in quanto, a fronte dell'affermazione della Corte distrettuale, che aveva rilevato che dalle perquisizioni non era emersa la disponibilità di strutture mobili e immobili tali da dimostrare che la società commercializzasse beni derivanti "da una coltivazione diretta del prodotto di piena tracciabilità, di completa analisi, di produzione con metodi biologici", la difesa richiama documenti che attribuiscano a terzi attività che, per il significato attribuito al messaggio pubblicitario dalla Corte territoriale, sarebbero dovuti rientrare nel ciclo produttivo della società "La Fenice azienda agricola". 4.2 Deve osservarsi, inoltre, che nell'iter motivazionale il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, 19 n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). 4.3 Non sussiste, infine, l'ipotizzata inversione dell'onere della prova. La Corte di appello non ha posto a carico degli imputati la prova della propria innocenza, ma ha correttamente ritenuto che l'accusa avesse fornito la prova della falsità delle qualità dichiarate, dimostrando l'assenza di una coltivazione diretta e di strutture produttive, elementi che smentivano le specifiche garanzie offerte al pubblico. A fronte del quadro accusatorio solido, in grado di provare gli elementi integranti il reato, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di vicinanza della prova, rilevando che sarebbe stato onere degli imputati allegare elementi concreti a sostegno della tesi difensiva, cosa che non è avvenuta. Ciò non costituisce una violazione dell'art. 533 c.p.p., ma una corretta applicazione dei principi che governano la valutazione della prova indiziaria. Questa Corte ha precisato che "nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n.m. nonché, in tema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284). Sotto questo profilo, in alcune sentenze, con condivisibili 6 argomentazioni, è stato altresì evocato il principio, noto nel processo civile, della "vicinanza della prova", secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza, spetta all'imputato allegare o provare il contrario: «In tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli;
Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio;
Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, non massinnate)" (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). 5. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo del ricorso. È vero che la sentenza impugnata omette una risposta esplicita in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis c.p. Tuttavia, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione quando il rigetto della stessa risulti implicitamente dalla motivazione complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa alla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, relativa alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.; Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 in relazione alla richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatog. Tale principio ha trova applicazione anche in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., la quale deve essere ritenuta implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Sulla scia di tale indirizzo, la giurisprudenza ha riconosciuto l'adeguatezza dell'apparato motivazionale in tema di "particolare tenuità del fatto" qualora la struttura argomentativa della sentenza di appello valorizzi fattori negativi ritenuti rilevanti quali indice del disvalore significativo della vicenda criminosa, così rivelando, implicitamente, l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng;
Sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena;
Sez. 6, n. 40039 del 21/09/2022, Maggio;
Sez. 3, n. 32833 del 25/05/2022, Greco). 7 5.1 Venendo al caso in esame, pur senza esplicitamente rispondere al motivo di appello riguardante la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale, nel giustificare un trattamento sanzionatorio che si discosta dal minimo edittale, ha esplicitamente qualificato la condotta come dotata di "una certa gravità", sottolineando la particolarità dei prodotti ("sostanze ai limiti della configurazione quali medicinali") e il fatto che erano state offerte " al pubblico sostanze del genere delle quali, alla fine, si sconosce la provenienza (e le qualità)". Tale valutazione sulla non trascurabile gravità del fatto e sulla sua potenziale pericolosità per la fiducia dei consumatori in un settore delicato, sebbene sviluppato in ordine alla commisurazione della pena, è logicamente e giuridicamente incompatibile con il giudizio di "particolare tenuità dell'offesa" richiesto dall'art. 131-bis c.p., così da costituire un rigetto implicito ma inequivocabile all'applicazione della causa di non punibilità. 5.2 A ciò va aggiunto che le doglianze difensive formulate nel ricorso attengono al silenzio della Corte territoriale sul tema dell'applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p. e su non condivisibili valutazioni in ordine alla gravita del fatto, che valorizza il trattamento sanzionatorio, sebbene si discosti sensibilmente dal minimo edittale, e "all'eccezionalità del fatto" e all'insussistenza di conseguenze pregiudizievoli, che non tiene conto che si è in presenza di un'attività esercitata in forma professionale che è stata interrotta dal tempestivo intervento della p.g. 5.2.1 La manifesta infondatezza del motivo costituisce un'ulteriore ragione che lo condanna all'oblio. E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In applicazione di questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 - 01; Sez. 2 - , n. 35949 del 20/06/2019, Liberati, RV. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). 8 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d.-ella (assa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/1/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente