Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2019, n. 8729
CASS
Sentenza 12 novembre 2019

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Il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2019, n. 8729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8729
    Data del deposito : 12 novembre 2019

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