Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
Il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2019, n. 8729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8729 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
08729-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO - Presidente - Sent. n. sez. 2805/2019 UP 12/11/2019- FR MANTOVANO R.G.N. 18414/2019 ANDREA PELLEGRINO LUCIA AIELLI Relatore MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BR LI nato a [...] il [...] PP EL nato a [...] il [...] RT DA nato a [...] il [...] MD BE nato il [...] RA FR nato a [...] il [...] SC DO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto per i ricorrenti MD BE e SC DO NO e l'inammissibilita' per i ricorrenti BR LI, PP EL, RT DA e RA FR uditi i difensori avvocato GILARDINO ERICA in difesa di MD BE che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avv. PIPICELLI GABRIELE in difesa di BR LI e PP EL che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avvocato PETTITI BARTOLOMEO in FR che ha chiesto l'accoglimento dei 2 difesa di RT DA e RA motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/10/2018 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 16/5/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di FO AR, IB AU, DE BE, TU LO in ordine al reato di cui al capo b) perchè estinto per prescrizione, assolveva FO AR e CO RD ST dal reato a loro ascritto al capo h) per non aver commesso il fatto, assolveva FO AR e IB AU dal reato a loro ascritto al capo i) per non aver commesso il fatto ed esclusa la recidiva per FO AR, riduceva le pene complessivamente inflitte in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 640, 648 bis c.p. confermando integralmente l'affermazione di responsabilità quanto al ricorrente LT AL. I giudici di merito hanno ritenuto provato che i prevenuti facessero parte di un'organizzazione criminale dedita alla consumazione di truffe, caratterizzate tutte dal medesimo modus operandi e cioè gli imputati fingendosi mandatari di società inglesi o russe, interessate ad acquistare immobili di ingente valore, avvalendosi di uno strumentario comune e mediante una specifica e collaudata ripartizione di ruoli, inducevano in errore le vittime, con le quali trattavano sino ad arrivare ad un accordo sul prezzo del bene, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, dato dal prezzo pagato per la finta mediazione immobiliare che solo apparentemente veniva custodito in buste sigillate, mentre veniva sostituito con banconote false.
2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione con un unico atto di ricorso BR AU e PP LO deducendo:
2.1. vizio di carenza di motivazione, la Corte d'appello non avrebbe risposto alle obiezioni difensive in ordine alla sussistenza del reato associativo, in luogo del semplice concorso di persone;
IB contesta, in particolare, la propria responsabilità con riguardo al capo c), non potendosi ritenere sussistente la tentata truffa sulla base delle dichiarazioni del teste ER che lo aveva indicato quale autista;
anche con riferimento al capo d) il ricorrente deduce l'inconsistenza probatoria in relazione al contributo fornito ai fini della truffa, analoga censura viene mossa dal BR in relazione al capo g); mentre TU LO lamenta l'inconducenza delle telefonate intercettate a ritenere provata la sua responsabilità in ordine al delitto di riciclaggio di cui al capo O), la Corte d'appello non si sarebbe fatta carico delle doglianze difensive omettendo di motivare in ordine al profilo soggettivo del reato. I ricorrenti si dolgono, altresì, dell'eccessività della pena, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'erroneo aumento per la continuazione, del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione (questi ultimi due profili relativi a TU).
3. RA AL e RT AR, a loro volta, con un unico atto di ricorso deducono : 1) LT: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contenuto delle deposizioni dei testi PO e CH, ad avviso del ricorrente ci si 1 troverebbe di fronte ad una caso di travisamento della prova poiché dalle testimonianze non emergerebbe la partecipazione del LT alla truffa risultando lo stesso assente e non partecipe della trattativa;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva posto che il ricorrente vanterebbe precedenti penali risalenti nel tempo e l'episodio più recente del 2009, non era passato in giudicato al momento della emissione della sentenza di condanna;
egli risulta, inoltre, avere beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale con il che sarebbero venuti meno gli effetti penali della condanna;
aggiunge, con il terzo motivo, che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare positivamente, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, il ruolo marginale svolto. 2) FO: lamenta il vizio di violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione ai capi g), d) e c) in quanto sarebbe stata travisata la testimonianza della p.o. NA, le risultanze probatorie in ordine alla idoneità degli atti al conseguimento dell'ingiusto profitto, l'intervenuta desistenza volontaria con riferimento al capo c). Con il successivo motivo il ricorrente censura la decisione della Corte di appello ritenendola affetta da difetto di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 c.p., deduce, poi, doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il ricorrente, per come ritenuto anche dalla Corte d'appello, aveva mostrato un comportamento collaborativo.
4. Il ricorrente KA BE eccepisce, con il primo motivo, l'omessa notifica all'imputato, delle date di udienza "anticipate" ( ud. 27/12/2017 e 18/1/2018); con il secondo motivo il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria, invero dimostrata da un' intercettazione telefonica progr. 6282 del 25/7/2011, non rinvenuta in appello, ma esistente e dalla quale si desumerebbe l'interruzione volontaria dell'azione criminosa .
5. SC RD ST deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all'imputato dei decreti di anticipazione delle udienze già fissate per il 15/12/2017, 18/1/2018, 2/2/2018. L'imputato, assente alle udienze, avrebbe dovuto ricevere la notifica dei decreti di anticipazione, emessi fuori udienza, ai sensi dell'art. 465 c.p.p., a nulla rilevando che l'imputato assente è rappresentato dal difensore (art. 420 bis c.p.p.), in quanto detta rappresentanza riguarderebbe solo situazioni riferibili all'udienza, al di fuori della quale non avrebbe senso parlare di rappresentanza. Sarebbe ravvisabile, secondo il ricorrente, una nullità assoluta (art. 178 lett. c), 179 c.p.p.) rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. Con il secondo motivo CO deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo. La Corte territoriale non avrebbe individuato gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 c.p., rispetto alla diversa ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, non avrebbe cioè motivato in ordine alla sussistenza del vincolo associativo tendenzialmente permanente e comunque stabile, non avrebbe individuato la struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira, l'indeterminatezza del programma criminoso. 2 In ogni caso gli indici probatori rivelatori della fattispecie associativa, rispetto al concorso di persone e cioè la prolungata consumazione di determinati reati fine, non sarebbero rilevanti per CO i cui contatti con FO (non emergendo contatti con gli altri associati), sarebbero collocabili in un periodo di tempo esiguo ( da maggio a ottobre 2011) e comunque di molto successivo rispetto alla data di consumazione del reato associativo ( da maggio 2009 ad ottobre 2011). Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 56 c.p. avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del tentativo di truffa posto che i soggetti con i quali furono intrattenute le trattative immobiliari di cui ai capi d) e g) dell'imputazione, non avevano alcun potere dispositivo sui beni . Il quarto motivo si concentra sulla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria. Avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere che gli imputati non desistettero autonomamente dal proposito criminoso. Le testimonianze di RA a NA evidenziavano infatti che la trattativa si chiuse prima che le persone offese comunicassero all'imputato, la volontà di non proseguire l'affare. Il quinto motivo attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena che il ricorrente reputa eccessiva tenuto conto del limitato periodo di tempo nel quale partecipò all'associazione e del ruolo marginale svolto, essendo illogico il richiamo all'entità del provento della truffa posto che al CO non è contestata la truffa di cui al capo b). Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili perchè basati su motivi generici e manifestamente infondati 2. Osserva il Collegio che nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nei ricorsi e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, c.p.p.
3. Inoltre, nel caso di specie, ci si trova, dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di 3 AD travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti. Fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. Invero, nei ricorsi, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole ai ricorrenti, sull'interpretazione delle testimonianze delle persone offese, rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità degli imputati, in ordine ai fatti loro ascritti.
4. Entrando nello specifico va detto che i ricorsi di IB AU e TU LO sono inammissibili perché tardivi essendo stati depositati in data 7/2/2019 quando invece il termine per la presentazione del ricorso era il 22/2019 essendo stato indicato in sentenza il termine per il deposito della motivazione in trenta giorni, poi prorogato di ulteriori trenta giorni ( sino al 18/12/2018), a decorrere dal quale devono computarsi quarantacinque giorni 45 ex art. 544 c.p.p., sino al 2/2/2019. 5. Quanto alle censure sollevate dagli altri ricorrenti in ordine alla configurabilità del delitto associativo, la Corte d'appello ha dedicato a tale capo uno specifico paragrafo richiamando la sentenza di primo grado, posto che le doglianze difensive sono state ritenute inidonee a scalfire la portata dimostrativa del materiale probatorio acquisito, conformemente valutato dai giudici di merito. Il giudice di appello ha spiegato che la fattispecie associativa risultava dimostrata non solo per la ricorrenza di uno specifico e collaudato modus operandi, ma per la individuazione di una organizzazione strutturata, caratterizzata dalla ripartizione di ruoli e compiti ben precisi, dall'utilizzo di uno strumentario comune ( banconote false, biglietti da visita creati ad hoc ) con ricorso a nomi, sempre gli stessi, alla stessa provenienza dei facoltosi possibili acquirenti. E la decisione dei giudici di merito si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte in 4 St base alla quale ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (sez. 6 n. 3886 del 7/11/2011, Rv. 251562; Sez. 2 n. 20451 del 03/04/2013, Rv. 256054), dovendosi escludere l'ipotesi del mero concorso di persone nel reato continuato, in considerazione della particolare connotazione del pactum sceleris posto che la fattispecie associativa è caratterizzata da un vincolo fra tre o più persone tendenzialmente stabile o permanente volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti al quale si accompagna la predisposizione di un minimo di organizzazione strutturale e la consapevolezza degli associati di fare parte del sodalizio e di contribuire con la loro condotta all'attuazione del comune programma delinquenziale, mentre nel concorso di persone nel reato continuato, si tratta di un accordo occasionale che si dissolve ogni volta all'esito della realizzazione della singola condotta criminosa ( Sez. 2, n. 933/2013, Rv. 258009; Sez. 5, n.1964/2018, Rv. 274442).
6. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente RA AL tenta di introdurre, sotto mentite spoglie, censure che attengono al significato da attribuire alle diverse prove (testimoniali) piuttosto che dedurre travisamenti della prova per omissione o falsificazione, il che rende inammissibile il ricorso, non essendo consentita in cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ( Sez. 6, n. 25255/2012, Rv. 253099). La Corte d'appello ha infatti evidenziato che i testimoni PO e CH avevano rinosciuto nell'efficgie di LT lo ST" che aveva condotto le trattative in ordine alla vendita dell'immobile di 11 cui al capo b) collocato nell'ambito del progetto criminoso ( pag. 26 della setenza impugnata). In relazione alla contestata recidiva specifica, rileva il Collegio che la censura è generica non avendo il ricorrente specificato la data del passaggio in giudicato della sentenza, riguardante un reato commesso nel 2009, rispetto al quale non sarebbe stato possibile contestare la recidiva, mentre l'affidamento in prova al servizio sociale, dato l'esito favorevole, da cui discenderebbe l'esclusione della recidiva, non è stato validato. La Corte, infine, ha escluso le circostanze attenuanti generiche non ravvisando elementi positivi di valutazione, dovendosi a tal proposito ricordare che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952/2017, Rv. 271269;Sez. 3, n. 54179/2018, Rv. 275440).
9. Anche il ricorso di RT AR è generico e basato su valutazioni in fatto non deducibili in cassazione ( motivo I, II, III, riguardanti le truffe di cui ai capi g), d), c), a tal proposito basti ricordare che il ricorrente ha reso confessione ammettendo di avere partecipato alla falsa rappresentazione del contesto negoziale assumendo di avere truffato soggetti anch'essi animati da fini illeciti il che, tuttavia, non lo esime da responsabilità dovendosi ribadire che, 5 quando l'agente si è procurato, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, un ingiusto profitto in danno di altri, il delitto sussiste anche se il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, giacché non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, ne' vengono meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 10792/2001, Rv. 218673; Sez. 1, n. 42890/2013, Rv. 257296). Vi è da aggiungere, con riguardo alla idoneità degli atti ed alla ritenuta insussistenza della desistenza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie, le trattative avevano raggiunto la soglia del tentativo punibile, essendo stato innescato il meccanismo causale capace di produrre l'evento, non perfezionatosi sol perché la p.o. si era allarmata per le richieste modalità del pagamento e dunque l'azione criminosa si era interrotta non già per effetto di una scelta volontaria dell'agente, ma per una causa indipendente dalla sua volontà ( pag. 31 della motivazione )( Sez. 2, n. 16054/2018, Rv. 272677; Sez. 3 n. 17518/2018, dep. 2019, Rv. 275647). Quanto al reato associativo di cui al capo a) ( motivo IV) devono richiamarsi le considerazioni sopra espresse al punto 5, mentre con riguardo al trattamento sanzionatorio la Corte di merito, ha escluso le attenuanti generiche pur eliminando la recidiva ed ha rideterminato la pena modulandola in relazione alla personalità di ciascuno, alle concrete modalità del fatto ed all'intensità del dolo, non si ravvisa in tale modus procedendi alcun arbitrio o palese illogicità.
9. Con riguardo al ricorrente KA BE va osservato che primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, non si rileva alcuna nullità per l'omessa notifica all'imputato del decreto con il quale è stata anticipata la data dell' udienza poiché pacificamente eseguita la notifica al difensore. L'art. 465 c.p.p., nel prevedere la possibilità per il Presidente del Tribunale o della Corte di Assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio, di anticipare l'udienza o differirla, per giustificati motivi (comma 1), stabilisce che il decreto debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa ed ai difensori, fermi restando i termini di cui all'art. 429 c.p.p., commi 3 e 4, almeno sette giorni prima della nuova udienza (comma 2). Tale disposizione, pur riferita alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed essere quindi posti in condizione di partecipare all'udienza rinviata a data diversa da quella già programmata. Nel mentre, invero, i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 c.p.p., comma 3), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni. Sicché l'eventuale omissione determina una nullità riconducibile all'art. 178 c.p.p., lett. c), incidendo sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private. Questa Corte pronunciando sul punto ha affermato che "È illegittima la decisione del giudice di appello che rigetti l'eccezione di nullità del giudizio in ragione 6 dell'anticipazione dell'udienza di discussione senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza, a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente ex art. 477 c.p.p. deve essere ex art. 465 c.p.p. notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio d'appello" (cfr. Sez. 5, n. 7943/2007 ). Nel caso di specie non sussiste, però, alcuna nullità, risultando dagli atti che del rinvio fu data comunicazione ai difensori mediante notifica. Il rinvio non andava, invece, notificato agli imputati già dichiarati assenti, in forza del principio della rappresentanza da parte del difensore dell'imputato contumace o assente. È indiscutibile quindi che il difensore rappresenti l'imputato contumace o assente non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche quando il dibattimento è sospeso (l'art. 477 c.p.p. prevede che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, presidente dispone che esso venga proseguito....). È assolutamente pacifico che del rinvio del dibattimento disposto in udienza venga dato avviso orale a verbale e che quindi il difensore ne prenda atto anche in rappresentanza dell'imputato contumace o assente. Sarebbe, allora, del tutto irragionevole ritenere che del rinvio del dibattimento disposto fuori udienza debba essere dato avviso all'imputato contumace o assente personalmente e non al difensore che lo rappresenta. Siffatta "distinzione" non troverebbe alcuna giustificazione e si porrebbe in aperta antitesi e senza alcuna previsione espressa con il principio della rappresentanza dell'imputato contumace. La correttezza di tale interpretazione è confermata dal fatto che laddove il legislatore ha voluto che l'imputato, benché contumace ( ora assente), sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (si pensi alle nuove contestazioni). L'art. 520 c.p.p. prevede infatti che in tal caso la contestazione venga inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale medesimo venga notificato per estratto all'imputato (comma 1); il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione (comma 2). Risulta evidente che, in presenza di nuove contestazioni, l'imputato deve venirne a conoscenza, risultando modificata la situazione cristallizzata nel decreto di citazione originariamente notificato. Una tale esigenza non ricorre, invece, quando si tratti di sviluppo, per così dire fisiologico, del dibattimento. Va quindi enunciato il principio di diritto che il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo "sufficiente" la notifica al difensore che lo rappresenta. L'avviso personale all'imputato contumace (o a quello oggi dichiarato assente) di un fatto processuale, quando non vi sono espresse previsioni dalla legge, né ragioni particolari, riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta, non è comunicazione "dovuta" e, quindi, la sua omissione non determina alcuna nullità ( Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014, Rv. 261514). 7 At Il secondo motivo di doglianza è altrettanto generico, il ricorrente si duole della omessa valutazione di una prova ( intercettazione ) che dimostrerebbe la intervenuta desistenza volontaria da parte del DE, attestata anche dall'utilizzo della formula "quasi flagranza del reato" da parte del giudice di primo grado. Dimentica al riguardo il ricorrente che il richiamo al fermo, avvenuto nella quasi flagranza del reato, non esclude che il reato sia stato compiuto, sia pure nella forma tentata ma indica la sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato ( nella specie la valigetta con il doppio fondo utilizzata per le truffe ), in un rapporto di stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" dello stesso, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Sez. 2, n. 20687/2017,Rv. 270360; Sez. 4, n. 53553/2017, Rv. 271683). D'altra parte la Corte territoriale ha ben evidenziato che la truffa di cui al capo c), non fu consumata solo per l'allertarsi delle vittime, sorprese dall' imposta e non discutibile modalità di corrispondere la commissione per la mediazione, in contanti e in nero, dovendosi pertanto escludere la desistenza che richiede che la determinazione del soggetto agente di non proseguire nell'azione criminosa, si concreti indipendentemente da cause esterne che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana ( Sez. 4, n. 12240/2018, Rv. 272535; Sez. 2, n. 41484/2009, Rv. 245233). 10. Quanto, infine, al ricorso di SC RD ST, vanno ripetute le considerazioni sopra esposte in relazione alla posizione di DE in merito all' insussistenza di cause di nullità del giudizio di appello per l'omessa notifica all'imputato, personalmente, del decreto di anticipazione delle udienze emesso fuori udienza. Generiche le ulteriori censure avanzate dal ricorrente in merito alla ritenuta sussistenza del reato associativo, che la Corte d'appello ha positivamente ricavato da elementi probatori di significativa rilevanza e per i quali si rimanda a quanto già precedentemente detto al punto 5. Così con riferimento alla ritenuta idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente ai fini della perpetrazione delle truffe di cui ai capi d) e g) ed alla omessa valutazione degli argomenti difensivi di cui ai punti 5) e 6) dell'atto di appello, deve rilevarsi che le doglianze sono generiche perché reiterative di censure già esaminate dalla Corte di merito ed ivi adeguatamente risolte. E' pacifico che la condotta del CO fu indirizzata verso soggetti privi del potere dispositivo sul bene, ma si è trattato dei contatti preliminari funzionali alla successiva vendita del bene e con quella direttamente collegati. Va al riguardo ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che subisce il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno (Sez. 2, n. 43143/2013, Rv. 257495; Sez. 2, n. 2281/2015 ; Rv. 265773; Sez. 2,n. 39958/2018, Rv. 273820). Va rilevato infatti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende uniformarsi, il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro sia diverso dal soggetto 8 SA passivo del danno e, in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato (ben potendo quest'ultimo rimanere, sino alla fine, all'oscuro di tutto), sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato, risultando il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente ( Sez. 5, n. 18968/2017, Rv. 271060), del tutto isolato . Quanto poi alla configurabilità della desistenza volontaria, le censure del ricorrente appaiono manifestamente infondate e tendenti ad una rivalutazione del fatto posto che al decisione di interrompere l'azione criminosa, non fu determinata da una scelta volontaria dell'imputato ma determinata da fattori esterni e cioè dalla volontà dell'interlocutore di non proseguire la trattativa (Sez. 3, n. 17518/2018, Rv. 275647). Da ultimo con riferimento alla dosimetria della pena ed al diniego delle attenuati generiche, la Corte d'appello ha risposto in maniera corretta ed esaustiva al relativo motivo di appello, giustificando il trattamento sanzionatorio avendo riguardo alla partecipazione del CO all'associazione con ruolo tutt'altro che marginale e alla consumazione da parte del ricorrente di due reati scopo Nel ricorso non si prospettano ulteriori argomentazioni meritevoli di valutazione in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella concreta commisurazione della pena da infliggere sulla base dei criteri fissati nell'art. 133 c.p. Sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende
p.q.m.
Dichiara inammissibili i i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende COSI' DECISO IL 12/11/2019 Presidente Il consigliere estensore Il presidente Mirella Cervadorq Lucia Aielli Aucia sulli DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 MAR. 2020 IL CANCELERERE, E EMA O R Claudia Pianel P O V O N