Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di intercettazioni, la previsione di cui all'art. 267 comma quarto cod. proc. pen., secondo cui nell'esecuzione delle operazioni il PM può avvalersi di un ufficiale di Polizia giudiziaria, deve intendersi estesa anche agli agenti di PG, non ostandovi alcun divieto e non essendo prevista alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in relazione alla qualifica dell'ausiliario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2008, n. 12091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12091 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 20/02/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 259
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 040320/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI PE, N. IL 22/07/1970;
2) DI PE FF, N. IL 22/07/1955;
3) DI SC, N. IL 21/12/1969;
avverso ORDINANZA del 15/09/2007 GIP TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO LAURENZA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti FURFARO S., GAITO A., EPIFANI V., LILLO G., CORLETO P..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RD EP nonché DI NC VA e DI EP LE hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione per saltum, ex art. 311 c.p.p., comma 2, avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lecce, in data 15.9.2007, con cui era stata applicata, nei loro confronti, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p., per avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso,
emanazione di quella nota come "sacra corona unita", avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla notoria caratura criminale di DI LE, già condannato con sentenza definitiva per partecipazione a detta associazione mafiosa, avente a disposizione armi anche da guerra e finalizzata essenzialmente alla commissione di furti, danneggiamenti, estorsioni in danno di imprenditori edili, agricoli e commerciali (in Brindisi fino al febbraio 2007) nonché per numerosi reati "fine", come specificati nei relativi capi d'imputazione riportati nell'ordinanza impugnata. Con i motivi di ricorso si deduceva:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche;
violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3; dell'art. 271 c.p.p., comma 1 come richiamato dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis;
dell'art. 267 c.p.p. in relazione all'art. 271 c.p.p.. In particolare si rilevava che il decreto n. 920/05, in data 9.11.05, con cui il P.M. aveva autorizzato le intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura Renault Scenic tg. Cy148 ET, intestata a RD EP, recava una motivazione meramente apparente riguardo alle le ragioni di "eccezionale urgenza", legittimanti il ricorso al regime esecutivo derogatorio mediante l'utilizzazione degli impianti in dotazione della polizia giudiziaria. L'inizio delle intercettazioni a distanza di quasi cinque mesi (in data 27.3.2006) dalla data (9.11.2005) di detto decreto contraddiceva, infatti, la sussistenza in concreto di dette ragioni. Si imponeva, quindi, la declaratoria di inutilizzabilità delle relative intercettazioni. Del pari inutilizzabili, per violazione dell'art. 727 c.p.p., in difetto di atto di rogatoria internazionale, sarebbero: le intercettazioni eseguite all'estero, autorizzate con Decreto n. 605 del 2005, in data 27.7.05; quelle autorizzate con decreto n. 371/05, in data 28.4.2005, convalidato dal GIP il 29.4.2005, sull'utenza radiomobile albanese n. 00355/692778325 in uso a Lekli Arben;
le intercettazioni telefoniche inerenti le telefonate in entrata sull'utenza satellitare (e scheda telefonica appartenente al Bangladesc) 0088/21650360713, in uso a LO ON, coperte dal Decreto n. 978 del 2006; quelle all'interno Opel Astra tg. AD 240FT, in uso a Lekli Arben coperte dal Decreto n. 351 del 2005. In ordine alle intercettazioni tra presenti, autorizzate con Decreto n. 311 del 2006, in data 17.3.2006, convalidato dal GIP il 18.3.2006, presso la casa circondariale di Brindisi, si deduceva il difetto di motivazione sulla sussistenza, in concreto, dei presupposti di legge di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, stante la mancata specificazione delle ragioni della insufficienza ed inidoneità degli impianti presso la Procura.
Quanto alle intercettazioni telefoniche sulla utenza 347/5105452, intestata a RD EP, autorizzate con Decreto n. 859 del 2005 dal GIP, relative ad un arco temporale dal 21.10.2005 al 6.7.2006, si rilevava che i decreti di proroga si fermavano alla data del 10.3.2006 non essendo stati tali decreti rivenuti nel "faldone n. 3" sicché sarebbero inutilizzabili le intercettazioni successive alla data di scadenza dell'ultima proroga (10.3.2006); sotto altro profilo difettavano i presupposti della insufficienza o inidoneità degli impianti presso la Procura e le ragioni di eccezionale urgenza per potere utilizzare gli impianti in dotazione della Polizia giudiziaria. Parimente, per le intercettazioni ambientali autorizzate dal GIP con Decreto n. 739 del 2005 all'interno dell'auto Wolkswagen Polo tg. Ba 457 TB, intestata a Lekli Victor, mancavano nel "faldone n. 3" i decreti di proroga successivi alla data del 14.3.2006 e, pertanto, erano inutilizzabili le intercettazioni successive a tale data e, difettando i presupposti di cui all'art.268 c.p.p., comma 3, si imponeva la declaratoria di inutilizzabilità
delle intercettazioni medesime.
Con memoria integrativa, ex art. 311 c.p.p., si deducevano, a difesa di DI EP LE, i seguenti ulteriori motivi, così sintetizzati:
1) violazione degli artt. 125 e 292 c.p.p., in tema di motivazione del provvedimento cautelare in quanto ri-producendo integralmente la richiesta di ordinanza cautelare, era inficiata da motivazione apparente, in assenza di autonomo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
in particolare, si indicavano DI EP LE e il di lui fratello come partecipanti al narcotraffico, fatto mai a costoro contestato;
2) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, ai sensi degli artt. 2, 14, 15 Cost.; 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, 266, 267, 268, 271 c.p.p.;
non sussistendo sufficienti indizi di illiceità con riferimento ad un reato "in atto" e tenuto conto che le dichiarazioni del collaboratore FO NA, arrestato nel gennaio 2005, erano successive a tale data, non era giustificata l'invasione della sfera privata mediante intercettazioni fondate su meri sospetti;
sarebbero state, peraltro, intercettate utenze cellulari straniere senza richiesta di rogatoria allo stato gestore dell'utenza medesima e, comunque, in difetto dei requisiti di insufficienza, inidoneità degli impianti presso la Procura e delle ragioni di eccezionale urgenza.
Inoltre la mancata possibilità di controllo dell'autorità giudiziaria sulle modalità delle intercettazioni eseguite dal "delegato", la omessa indicazione nei decreti di autorizzazione della qualità di "ufficiale di polizia giudiziaria", richiamata dall'art.267 c.p.p., comma 4, costituivano ulteriori elementi di illegittimità dei decreti stessi con riguardo alla generica indicazione di "agenti di polizia giudiziaria";
3) l'apposizione di microspia all'interno di un'autovettura equivaleva a quella effettuata nel domicilio ovvero in luogo di privata dimora sicché si poneva il problema di garanzia costituzionale, evidenziato dalla dottrina, che il decreto del P.M. indicasse le modalità per l'installazione dell'apparato di intercettazione nel luogo di privata dimora e che le relative operazioni risultassero da verbale. Si sollevava, quindi, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., comma 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 13, in relazione agli artt. 2 e 14 Cost. "nella parte in cui tali norme consentono, fra le modalità operative delle captazioni di conversazione, la collocazione di microspia all'interno di un luogo di privata dimora o comunque riservato, con l'uso di mezzi fraudolenti, in assenza di una specifica disciplina legislativa che tassativamente indichi i casi e i modi in cui sia consentita la limitazione della riservatezza".
Anche nell'interesse di RD EP era depositata memoria integrativa con cui si illustravano ulteriormente le censure svolte nel ricorso introduttivo con particolare riguardo:
a) alla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in difetto di una rielaborazione "autonoma" del materiale probatorio pedissequamente elencato da parte del giudicante;
b) alla violazione delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità in ordine ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni;
c) alla violazione di legge per difetto di giurisdizione relativamente alle intercettazioni su utenza internazionale mobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla censura relativa al difetto dei presupposti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, va, innanzitutto, evidenziato che le S.U. della Suprema Corte, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale circa il livello di concreta specificazione che la motivazione deve assumere in riferimento alla insufficienza o inidoneità degli impianti della procura ed alla indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza", ha statuito che dalla motivazione sul punto deve emergere l'esistenza di una obiettiva situazione, idonea a rappresentare la fattispecie concreta e la sua corrispondenza con quella astratta, non essendo sufficiente la mera attestazione del P.M. di aver accertato che gli impianti sono insufficienti o inidonei e che ricorrono le ragioni di urgenza (Cass. S.U. n. 919/2004 n. 30347/07). Nel caso in esame, con riguardo ai decreti investiti da dette censure (decreto n. 920/05; n. 311/06), si osserva, innanzitutto, che dalla motivazione posta a base della ordinanza cautelare impugnata non è dato desumere che le intercettazioni effettuate in base ai decreti stessi abbiano avuto una determinante efficacia dimostrativa ai fini del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di indagine ed alla conseguente applicazione della misura cautelare in carcere. Peraltro anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti legittimamente siano sufficienti a giustificare il provvedimento adottato. Orbene, nel caso di specie, gli elementi a carico dei ricorrenti risultano individuati in base ai risultati delle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali anche diverse da quelle che si assumo inutilizzabili per difetto dei requisiti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, nonché in base alle dichiarazioni dei collaboratori, ai servizi di osservazione e pedinamento della polizia giudiziaria, agli innumerevoli riscontri di P.G., come descritti nell'ordinanza impugnata con riferimento ai delitti ipotizzati a carico dei singoli coindagati ed, in particolare, al reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p.p. ed ai reati fine. Il GIP, quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, ha applicato il disposto dell'art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 3 che prevede l'applicazione della misura coercitiva massima e della presunzione di pericolosità sociale connessa alla condotta partecipativa in questione in assenza della dimostrazione, da parte degli associatici aver rescisso i legami con l'organizzazione criminosa. Gli elementi pro-batori, di natura logica e rappresentativa, individuati dal GIP non consentono, quindi, di escludere il giudizio di probabilità della colpevolezza degli imputati, quand'anche si voglia prescindere dalle intercettazioni autorizzate con Decreto n. 920 del 2005 e n. 311 del 2006. Va aggiunto che tali decreti riguardano intercettazioni ambientali da eseguirsi all'interno dell'autovettura Renault Scenic e presso la Casa Circondariale di Brindisi e che, con riferimento a tale tipo di intercettazione, deve ritenersi di natura ordinaria la utilizzazione di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, considerati gli ostacoli tecnici e le particolari esigenze che impediscono un utile impiego degli impianti installati presso la Procura, il cui normale uso è previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3 con disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche (Cass. n. 10076/99; n. 5156/98). Va poi rilevato che l'abitacolo di un'autovettura, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora ai fini dei limiti alla possibilità di disporvi intercettazioni, sicché sotto tale profilo, non rileva il dedotto ritardo con cui le stesse avrebbero avuto inizio a fronte della congrua motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza, ravvisate nella permanenza del reato associativo e nel fine di impedirne eventuali sviluppi ed ulteriori conseguenze (V. Cass. n. 2613/05). In ogni caso nessuna norma impone (a pena di nullità o inammissibilità) che le operazioni debbano avere inizio nel giorno prefissato dal P.M., rilevando solo che sia rispettato l'arco di tempo entro il quale le operazioni si debbono svolgere (Cass. n. 3541/99). Si osserva poi che, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti nella memoria, ex art. 311 c.p.p., la ordinanza cautelare non si limita ad un generico e generale rinvio alla richiesta del P.M., ma ha sottoposto ad un autonomo vaglio critico la portata degli indizi medesimi in relazione alle fattispecie criminose contestate.
Quanto alle intercettazioni telefoniche inerenti utenze mobili estere, trattasi, secondo la indicazione dei relativi decreti autorizzativi, di operazioni di intercettazione "in partenza dall'Italia" e dirette verso un' utenza internazionale che non comportano violazione delle norme sulle rogatorie internazionali in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano (Cass. n. 37646/2004) e nessuna attività di intercettazione risulta effettuata all'estero.
Quanto al mancato rinvenimento materiale, negli atti di causa, dei decreti di proroga, riguardanti gli originari Decreti n. 859 del 2005 e n. 739 del 2005, che renderebbe inutilizzabili le intercettazioni ambientali successive al termine di ultima scadenza, si osserva che questa Corte, in tema di intercettazioni telefoniche in sede cautelare, ha affermato che è sanzionata da inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al GIP o al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi o delle eventuali proroghe, al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge, non anche la mancata allegazione di tali atti nel fascicolo trasmesso alla Corte di Cassazione sicché da tale omissione non può derivare la sanzione invocata, considerato che il Tribunale del riesame ha comunque dato atto di aver esaminato i decreti di intercettazione e le relative proroghe (Cass S.U. 20.11.96, Glicola;
Cass. n. 3631/2000). È appena il caso di osservare poi che la previsione dell'art. 267 c.p.p., comma 4, secondo cui il P.M. nelle operazioni di intercettazione si può avvalere di "un ufficiale di polizia giudiziaria" è da intendersi estesa anche agli agenti di polizia giudiziaria, non ostandovi alcun divieto al riguardo e non essendo prevista alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in relazione alla qualifica dell'ausiliario del P.M..
Si osserva, infine, che la eccezione di legittimità costituzionale come riportata nella parte espositiva, è stata sollevata tardivamente solo nella memoria contenente motivi nuovi ed è, peraltro, manifestamente infondata ed irrilevante, in relazione alla mancata previsione delle modalità di installazione delle microspie nei luoghi di privata dimora, considerato che, nella specie, le intercettazioni sono state effettuate all'interno dell'abitacolo di un'autovettura che non è considerare luogo di privata dimora in quanto spazio destinato normalmente al trasporto di persone e cose, sfornito dei conforti minimi per potervi risiere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo e compiervi atti della vita domestica (Cass. n. 26010/2004). Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Vanno espletati, a cura della cancelleria, gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008