Sentenza 14 maggio 2019
Massime • 1
In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche disposte in un procedimento relativo a delitto di lesioni personali in cui, a seguito di una telefonata anonima, le forze dell'ordine avevano individuato il luogo dell'aggressione e ivi appreso che la stessa era stata causata da una lite familiare).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni su fonte confidenziale: in teoria inutilizzabili, ma .. (Cass. 10670/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
In tema di autorizzazione di intercettazioni telefoniche le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni soltanto quando abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre è sempre consentita l'intecettazione in caso ulteriori elementi; il divieto di utilizzazione della fonte confidenziale non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare (sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l' indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione). CORTE SUPREMA DI …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 11640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11640 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1640 -20 " In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANTONELLA ZI ZZ Sent. n. sez. 493/2019 - Presidente - UP 14/05/2019 VINCENZO SIANI R.G.N. 39424/2018 LUIGI FABRIZIO MANCUSO Relatore - TERESA LIUNI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'Avv. Claudio Davino, sostituto processuale dell'Avv. Cinzia Pecoraro difensore di MO RO, giusta nomina che deposita in udienza, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8.6.2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava MO RO alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 3.400,00 di multa per i seguenti reati, commessi il 9.10.2016: lesioni personali in danno del proprio padre MO DE, aggravate per l'uso di arma e perché commesse contro l'ascendente; detenzione e porto in luogo pubblico di arma, aggravati dal nesso teleologico con l'altro reato.
2. MO RO proponeva appello volto a criticare sia l'affermazione di responsabilità, sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il quantum sanzionatorio. Con sentenza del 21.3.2018, la Corte di appello di Palermo rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
3. In base alla ricostruzione dei fatti recepita dalle citate sentenze, il 9.10.2016 MO DE, verosimilmente al culmine di una lite, era stato attinto da diversi colpi di arma da fuoco, aveva riportato lesioni ed era stato sottoposto a intervento chirurgico per l'estrazione dei proiettili che lo avevano raggiunto. L'attenzione degli investigatori, intervenuti sul luogo del fatto a seguito di una telefonata anonima, si era concentrata su una violenta faida che era in corso al quartiere Z.E.N. di Palermo, tra due gruppi criminali n rivali che si contendevano l'egemonia dello spaccio della zona. A tali gruppi appartenevano, contrapponendosi, MO RO da un lato e il padre MO DE dall'altro. Le indagini erano proseguite con un'attività di intercettazione risultata importante ai fini dell'accertamento della penale responsabilità di MO RO. Il 9.10.2016, nella sala d'attesa degli uffici investigativi della Squadra Mobile di Palermo, venivano intercettati i dialoghi tra NA AN (madre di MO RO e moglie della vittima), NA NZ (cognato della vittima), MO IT (fratello di MO RO e figlio della vittima) e MO EN (sorella della vittima). Dai dialoghi emergeva, secondo i giudici del merito, che tali persone erano a conoscenza del fatto che a sparare era stato MO RO, all'esito dell'ennesimo litigio avuto con il padre DE. La polizia giudiziaria aveva riferito che MO RO era stato l'unico familiare a non recarsi in ospedale per verificare le condizioni di salute del proprio genitore. Infatti, MO RO, invece di sincerarsi delle condizioni di salute del padre, quel 2 giorno era partito in treno per Napoli e, il giorno successivo, aveva preso il treno diretto a Bologna. In sede di interrogatorio successivo al fermo operato nei suoi confronti, MO RO aveva affermato di essersi recato a Bologna per ragioni di lavoro, ma tale circostanza, secondo i giudici del merito, era stata del tutto smentita dal contenuto dei messaggi scritti (whatsapp) estrapolati dal suo telefono cellulare. La sentenza di appello, in particolare, notava che «Dal contenuto dei suddetti messaggi si evince, quindi, che il MO [RO] non si era recato a Bologna per ragioni di lavoro come affermato in sede d'interrogatorio - ma il predetto, in realtà, - era fuggito, proprio dopo aver ferito il padre, in attesa che si calmassero le acque;
che si era pentito di ciò che aveva fatto e sperava che il padre non morisse, anche perché la propria posizione si sarebbe ulteriormente aggravata;
che aveva preso la decisione di ritornare a Palermo, dopo l'emissione del decreto di fermo, su consiglio del difensore, per ragioni di convenienza;
che il difensore l'aveva convinto che a proprio carico non c'erano prove;
che tutta la sua famiglia lo stava aiutando». La stessa sentenza poneva in luce che «In realtà non ha trovato alcun fondamento quanto dichiarato dall'imputato, secondo il quale egli aveva intenzione di trovare lavoro a Modena, dove viveva il fratellastro, atteso che i messaggi whatsapp, impressi nel cellulare dello stesso e riconducibili ai momenti immediatamente successivi al ferimento del padre, non fanno alcun m riferimento a tale esigenza, ma esprimono, invece, il suo stato d'animo, per quanto commesso e per le condizioni di salute del genitore». Il giudice di a/ appello osservava, inoltre, che ai predetti messaggi deve conferirsi la natura di confessione stragiudiziale. Con riferimento alla censura relativa alla utilizzazione di fonte confidenziale, il giudice di appello affermava che il rilievo difensivo doveva essere disatteso, perché tale fonte aveva solo consentito alle forze di polizia di raggiungere la scena criminis. La sentenza di appello, poi, osservava che dovevano essere disattesi i rilievi difensivi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, avuto riguardo alla personalità dell'imputato, all'intensità del dolo e ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
4. L'avv. Cinzia Pecoraro, difensore di fiducia di MO RO, ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. È stato violato l'art. 203 cod. proc. pen., perché non è stata verificata l'attendibilità della fonte confidenziale della 3 polizia giudiziaria da cui l'indagine scaturì. La Corte di appello ha disatteso tale doglianza difensiva, ritenendo che il divieto di utilizzo della fonte confidenziale non possa estendersi anche ai dati utili all'individuazione dei invece.soggetti da intercettare. In base alla giurisprudenza di legittimità, l'attività cf- di intercettazione non poteva essere compiuta, perché scaturiva da fonte anonima. Le risultanze delle intercettazioni, pertanto, erano inutilizzabili ai fini del giudizio di responsabilità penale dell'imputato. Inoltre, il giudice di appello non ha considerato che in un passaggio delle intercettazioni ambientali, avvenute nella sala d'attesa degli uffici investigativi della Squadra Mobile di Palermo, NA AN disse, secondo le trascrizioni, "le hanno avute le discussioni...ma no di questo livello...per questo ti dico per me non è mio figlio"». Quanto ai messaggi whatsapp, non può costituire la base di una affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio il fatto che l'imputato, in numerosi messaggi, si sentiva disperato per quanto era successo al padre.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, con riferimento alla decisiva valenza probatoria allegata alla confessione stragiudiziale che, rivestendo carattere di semplice indizio, doveva essere adeguatamente riscontrata da elementi di chiaro significato esterni ad essa. Le intercettazioni dei familiari non possono assurgere a riscontro della tesi accusatoria, perché si tratta di semplici commenti da parte di soggetti che avevano appreso la dinamica dei fatti dagli inquirenti. I messaggi whatsapp, Грисс poi, denotano solo una seria preoccupazione del MO per le condizioni di salute del padre e un senso di colpa per aver litigato con lui qualche ora prima. I giudici del merito hanno omesso la doverosa valutazione circa la genuinità e la spontaneità della confessione in relazione al fatto contestato.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il giudice di appello avrebbe dovuto valutare positivamente la possibilità di concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato. Dal momento in cui si è reso conto di essere indiziato dei fatti in esame, MO RO, trovandosi a molti chilometri di distanza da Palermo, ha cercato un contatto con gli agenti della Questura del capoluogo siciliano, contatto poi avvenuto, tramite il precedente difensore dell'imputato, il 10.10.2016. 4.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla misura della pena inflitta, 4 ritenuta eccessiva. Ad avviso della difesa, il giudice di appello non ha preso nella dovuta considerazione il comportamento processuale dell'imputato, e la pena ha travalicato la gravità dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È manifestamente infondato, quindi inammissibile, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che i risultati dell'attività di intercettazione sarebbero inutilizzabili stante l'impossibilità di verificare l'attendibilità della fonte confidenziale indicata in atti, dalla quale - secondo il ricorrente sarebbe scaturita detta attività.
1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in base alla regola generale le informazioni acquisite in via confidenziale dalla polizia giudiziaria non possono integrare gli indizi di reato posti alla base del provvedimento di autorizzazione delle operazioni di intercettazione. L'art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede specificamente, nella valutazione dei gravi indizi di reato, l'applicazione della regola di esclusione dettata nell'art. 203 cod. proc. pen., che impone il divieto di utilizzabilità delle informazioni acquisite da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o dei servizi di scurezza, se provenienti da fonti confidenziali, e se gli informatori non siano stati interrogati, né assunti a sommarie informazioni (Sez. 6, n. 29666 del 31.5.2011, Rv. 250558). È stato chiarito, però, che, in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis, e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (Sez. 6, n. 39766 del 15.4.2014, Pascali e altri, Rv. 260456). La sanzione della inutilizzabilità, pertanto, non opera quando l'informazione assunta dal confidente anonimo ha costituito solo un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d'iniziativa della polizia giudiziaria, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell'autorizzazione delle disposte intercettazioni. Il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, infatti, determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni 5 telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 3, n. 1258 del 19.9.2012 - dep. 10.1.2013, Rv. 254174). È stato precisato che il divieto di utilizzazione delle informazioni confidenziali è espressamente limitato alla valutazione dei gravi indizi di reato e non opera, dunque, nei casi in cui la fonte anonima si limiti a riferire agli inquirenti il numero dell'utenza utilizzata dall'indagato, già autonomamente attinto da gravi indizi per il reato oggetto del procedimento (Sez. 4, n. 108 del 16.11.2007 - dep. 4.1.2008, Rv. 238254), ovvero in relazione all'acquisizione degli elementi necessari per individuare i siti ove allocare gli apparati tecnici necessari per l'esecuzione delle operazioni (Sez. 1, n. 33027 del 13.7.2011, Rv.250816).
1.2. Sulla base dei principi richiamati, deve affermarsi che nel caso concreto in esame la Corte di appello ha correttamente valutato l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto, come opportunamente evidenziato in motivazione, l'informazione proveniente dalla fonte anonima non fornì elementi a carico dell'odierno ricorrente, ma consentì alle forze di polizia soltanto di individuare e raggiungere la scena criminis, ove gli agenti intervenuti accertarono il ferimento di MO DE. Sul posto emerse che la causa dei fatti era stata una lite familiare, per cui il giudice di merito, fornendo un ulteriore elemento di legittimità di utilizzo delle intercettazioni, ha spiegato che quelle svolte nei confronti dei familiari si basavano proprio sul collegamento tra i fatti oggetto di indagine e il rapporto di parentela tra MO RO e MO DE. 2. È manifestamente infondato, quindi inammissibile, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha dedotto violazione di norme di legge e illogicità della motivazione con riferimento alla valenza probatoria attribuita alla confessione stragiudiziale, ricavata dai messaggi whatsapp.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la confessione stragiudiziale, pur non costituendo prova assoluta di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, allorché di essa, valutata in sé e nel contesto dei fatti, raffrontata quindi con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificare la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 5, Sent. n. 38252 del 15.7.2008, Rv. 241572). 6 2.2. Nel caso in esame, il giudice di appello non è incorso in alcun errore di diritto o vizio di motivazione. Quanto ai messaggi whatsapp provenienti dall'imputato, i giudici del merito hanno correttamente affermato, sulla base di esposizione lineare e coerente, che il contenuto dei messaggi non lascia dubbi in ordine alla volontarietà dell'azione delittuosa commessa dall'imputato contro il proprio genitore;
che l'ammissione dei fatti in essi contenuta ha il valore di confessione stragiudiziale;
che essa è corroborata dalle altre risultanze investigative, quali le intercettazioni di conversazioni. In merito alla valutazione della spontaneità e genuinità delle conversazioni intercettate, la sentenza di primo grado (che, per costante giurisprudenza, è destinata a fondersi con quella di appello in caso di conferma: Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, E, Rv. 277218), ha evidenziato che non vi erano elementi per ipotizzare preordinati intenti calunniosi ai danni del ricorrente, anche alla luce del fatto che le stesse intercettazioni avvennero a brevissima distanza temporale dal delitto.
3. Sono manifestamente infondati, quindi inammissibili, anche il terzo e l'ultimo motivo di ricorso, riguardanti rispettivamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Le censure possono essere trattate congiuntamente, perché afferenti entrambe al trattamento sanzionatorio.
3.1. Circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha sancito che le relative valutazioni costituiscono espressione di giudizio di fatto. Il riconoscimento può essere escluso dal giudice del merito fornendo т и р б motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità - purché congrua e non contraddittoria neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei - pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). Per quanto attiene al quantum sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'obbligo di motivazione del giudice di merito, sulla determinazione in concreto della misura della pena, deve ritenersi adempiuto allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25.9.2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
3.2. Nel caso ora in esame, la motivazione del provvedimento impugnato è rispettosa dei richiamati principi, coerente e immune da vizi logici. La decisione impugnata adeguatamente sostenuta da un discorso 7 argomentativo lineare, in cui, ai fini della negazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha opportunamente sottolineato il comportamento tenuto da MO RO successivamente ai fatti-egli partì il giorno del delitto per raggiungere la città di Bologna -, la particolare l'intensità del dolo che si evince dalla efferatezza dell'azione delittuosa, l'elevata capacità a delinquere dimostrata, il dispregio per la persona umana. Inoltre, il giudice di appello ha spiegato che non è possibile ravvisare alcun elemento favorevole in grado di dimostrare una minor capacità a delinquere dell'imputato. Infine, il giudice di appello ha adeguatamente e conclusivamente affermato che la pena concretamente inflitta è giustificata per le concrete modalità di svolgimento del fatto, e ha operato congruo rinvio alle norme di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Detta motivazione, quindi, supera ampiamente il vaglio di legittimità demandato a questa Corte.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, 14 maggio 2019. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Chemos of LA TA No . DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 APR 2020 PR CANCEL Piatra Di Meolo 8