Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
L'assenza solo temporanea del difensore dell'imputato durante l'udienza preliminare, alle quale abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento decisivo, è causa di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. C) cod. proc.pen. con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 cod.proc.pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'assenza temporanea del difensore non può essere causa di nullità assoluta in quanto incide soltanto sulla pienezza "dell'assistenza" dell'imputato presente o della "rappresentanza" di quello assente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 30420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30420 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 15/03/2001
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 427
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO NN " N. 005552/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
1) NT EN N. IL 14/01/1953
2) NT DO N. IL 18/02/1972
3) NT DO N. IL 10/06/1968
4) DE LF N. IL 13/12/1962
5) PA RO N. IL 16/06/1954
6) VE SC N. IL 06/09/1961
7) LU GE N. IL 06/05/1961
8) AM NC N. IL 03/04/1970
9) EM PE N. IL 20/11/1960
10) LU AT N. IL 06/11/1974
11) LL PO N. IL 17/06/1964
12) DE RA N. IL 28/08/1965
13) IN AT N. IL 16/03/1956
14) UM RI N. IL 16/05/1956
15) RA TT N. IL 14/11/1966
16) IO PE N. IL 01/02/1958
17) ER NN N. IL 02/10/1962
18) CA PE N. IL 08/08/1956
19) OR AR N. IL 05/11/1963
20) RB AT N. IL 16/02/1957
avverso la sentenza del 03/07/1999 Corte Assise Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SI Bruno;
sentito il Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di VA ON, DO ON (n. 72), DO ON (n. 68), ED DE, CI UA, NC BO, NG UM, LV UM, IP GA, RA DE, TT RA e US CA e per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da ZO RU, LV GL, LE RU US IO, AN GA, RA RE e LV AR;
per US ON ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di favoreggiamento e il rigetto del ricorso nel resto;
sentiti i difensori degli imputati, avv.ti Domenico CO Balzano, Michele Corabona, IO SE, LL IR, Sergio LA, LV LL, SS LL, ED DI, FE SI, NT NI, ZO D'Anna, la Corte osserva
In fatto e in diritto
VA ON nato nel 1972, DO ON nato nel 1968, ED DE, CI UA, NC BO, NG UM, ZO RU, US ON, LV UM, IP GA, RA DE, LV GL, LE RU, TT RA, US IO, AN GA, US CA, RA RE e LV AR ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale, il 03/07/1999, la corte d'assise d'appello di Napoli, separate le posizioni degli appellanti AP ed IT, ha confermato le statuizioni di condanna pronunciata il 19/12/1997 dalla locale corte d'assise, rideterminando, tuttavia, la pena nei confronti di alcuni imputati, in guida che dal coordinamento delle due decisioni risulta il seguente prospetto accusatorio e sanzionatorio:
1) VA ON, imputato dell'omicidio in danno di NC NE e dei connessi reati in materia di armi, consumati in Boscotrecase il 10/06/1984 (capi D e E), condannato alla pena dell'ergastolo.
2) DO ON di VA nato nel 1972, imputato di omicidio consumato in danno di OS IN, omicidio tentato in danno di ZO RI, violazioni della disciplina delle armi e incendio Solaso, commessi in Boscotreacase il 03/02/1992 (capi I, L. M.), alla pena di ventidue anni di reclusione.
3) DO ON di RN nato nel 1968, imputato degli stessi reati contestati al suo omonimo, alla pena di quindici anni di reclusione. 4) ED DE, imputato dell'0micidio volontario di ED AS e dei connessi reati in materia di armi, consumati in Torre Annunziata il 20/02/1992 (capi A e B); dell'omicidio IN e del tentato omicidio RI, connesse violazioni della disciplina della armi e incendio doloso, consumati in Boscotrecase il 03/0201992 (capi I, L, M); dell'omicidio in danno di IG, delle connesse violazioni della disciplina delle armi, esplosioni pericolose e incendio doloso, consumati in Torre del Greco i9l 21/05/1994 (capi S, T, U, V), condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni.
5) CI UA, imputato degli stessi reati ascritti a VA ON, nonché dell'omicidio di LV ES e delle connesse violazioni della disciplina delle armi, commessi in Torre Annunziata il 13/02/1991 (capi F e G), alla pena dell'ergastolo. 6) NC BO, imputato degli stessi reati ascritti a VA ON e, in parte, a CI UA, alla pena dell'ergastolo. 7) NG UM, imputato dell'omicidio volontario in danno di MB IT, connesse violazioni della disciplina delle armi ed esplosioni pericolose, consumati in Trecase il 22/02/1994 (capi N, O, P), nonché dell'omicidio ME e degli altri reati connessi contestati ad ED DE (capi S, T, U, V), alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni.
8) ZO RU, imputato dell'omicidio ES e connesse violazioni delle leggi sulle armi, consumati in concorso con CI UA in Torre Annunziata il 13/02/1991, alla pena di ventidue anni di reclusione.
9) US ON, imputato dell'omicidio ME e dei reati connessi consumati in concorso con ED DE (capi S, T, U, V), nonché del delitto di favoreggiamento in relazione all'omicidio IN e dei reati collegati, commessi in concorso con DO ON di VA, DO ON di RN e con lo DE, alla pena di ventotto anni di reclusione.
10) LV UM, imputato degli stessi reati contestati ad NG UM (capi N, O, P, S, T, U, V), alla pena di trenta anni di reclusione.
11) IP GA, imputato dell'omicidio ME e reati connessi (capi S, T, U, V), in concorso con ED DE, NG e LV UM e US ON, alla pena di ventotto anni di reclusione.
12) RA DE, imputato dell'omicidio ME e reati connessi (capi S, T, U, V), alla pena dell'ergastolo. 13) LV GL, imputato degli omicidi AS e NE, nonché di connessi reati in materia di armi, consumati in concorso con VA ON e ED DE (capi A, B, D, E), condannato alla pena di trenta anni di reclusione.
14) LE RU, imputato dell'omicidio NE e delle connesse violazioni delle leggi sulle armi (capi D e E), alla pena di undici anni di reclusione.
15) TT RA, imputato degli omicidi IT e ME, nonché di reati connessi in concorso con i UM ed altri (capi N, O, P, S;
T, U, V), alla pena di ventidue anni di reclusione. 16) US IO, imputato degli omicidi AS e IN - il secondo, poi, qualificato come favoreggiamento - IT e ME, dei reati connessi e di due episodi di rapina aggravata (capi A, B, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Z, A1), condannato alla pena di trent'anni di reclusione.
17) AN GA, imputato degli omicidi ES e IN, del tentato omicidio RI, nonché dei reati connessi (capi F, G, I, L, M), alla pena di trent'anni di reclusione. 18) US CA, imputato dell'omicidio NE e di violazioni della disciplina delle armi (capi D e E), alla pena dell'ergastolo. 19) RA RE, imputato degli omicidi AS e IN, del tentato omicidio RI e dei reati connessi (capi A, B, I, L, M), alla pena di ventidue anni di reclusione.
20) LV AR, imputato degli omicidi IN, IT e ME, del tentato omicidio RI e dei reati connessi (capi I, L, M, N, O, P, S, T, U, V), condannati alla pena di trent'anni di reclusione.
I fatti per cui si procede s'iscrivono in un contesto di eccezionale di rilevanza criminale, punteggiato da numerosi episodi cruenti, riconducibili in massima parte, come ampiamente illustrato dal giudice di primo grado, ai conflitti insorti tra i diversi gruppi camorristici (Alfieri-Bardellino, ON, GA, ME) per la spartizione delle zone d'influenza e la conquista dell'egemonia nella gestione delle attività economiche considerate più lucrose. L'esistenza di un'organizzazione di grande spessore delinquenziale capeggiata da VA ON e collegata al "clan VO", a sua volta referente in Campania della mafia siciliana, risulta giudizialmente accertata nel processo scaturito dalle indagini condotte per chiarire i retroscena della cosiddetta "Strage di S. DR compiuta dai narcotrafficanti per contrastare il divieto imposti dai ON di spacciare droga nella zona di loro pertinenza. A fornire ulteriori chiarimenti sulla struttura gerarchica, i componenti e le molteplici azioni criminose ascrivibili al sodalizio hanno contribuito, dopo l'assassinio di CI VO, le dichiarazioni rese da molti dei suoi membri (GL, RU, RE, CA ed altri) e dagli appartenenti ad altre bande, ragione per cui i giudici che hanno trattato questo processo nelle fasi di merito hanno considerato punto focale del loro compito la valutazione di tali elementi e si sono conseguentemente a lungo indugiati nella enunciazione dei criteri cui si sarebbero attenuti, in base ai principi elaborati della giurisprudenza, nella interpretazione dell'art. 192, c.p.p.. Correlativamente le maggiori critiche dei ricorrenti, che sollevano questioni di responsabilità, si appuntano sul percorso logico seguito dalle due sentenze nell'espletamento di questa operazione e sulla completezza dell'apparato argomentativo che sostiene le decisioni, finendo, però, come meglio li vedrà in seguito, per varcare i limiti del giudizio di legittimità e straripare in considerazioni di mero fatto.
Alcuni ricorrenti pongono, altresì, specifici problemi di natura procedurale ed anche di diritto penale sostanziale. Esaminando sinteticamente i vari atti d'impugnazione, si osserva, anzitutto, che gli imputati GL, RU, RA, IO, GA, RE e AR si limitano a doglianza relative al trattamento sanzionatorio, il quarto e il quinto anche con riferimento alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442, c.p.p., che, secondo questi due ricorrenti "andava (loro) riconosciuta per effetto dello status di collaboratori". 1A) Per VA ON si eccepisce, con il primo motivo di gravame, la nullità degli atti compiuti nel corso dell'udienza preliminare, svoltasi in più giorni, e di tutti quelli successivi fino alla sentenza di secondo grado, sull'assunto che la persona dalla quale alcuni imputati, tra cui, almeno temporaneamente, lo stesso ON, erano stati assistiti, non aveva l'abilitazione all'esercizio della professione forense, perché cancellata LLalbo (artt. 178/c, 179, c.p.p., anche in relazione agli artt. 420, 422 e 439, c.p.p.).
1B) con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione e, specialmente, la violazione dell'art. 132, c.p.p., in relazione alla responsabilità dell'imputato per l'omicidio del Gennaro, affermata sulla base di dichiarazioni accusatorie (GL, RU e CA) non convergenti, prive di riscontri obiettivi e non valutate adeguatamente quanto all'attendibilità soggettiva dei loro autori. 1C) con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 500 e 503, c.p.p., per avere i giudici di merito indebitamente utilizzato come elementi di riscontro alle propalazioni del collaborante RU le dichiarazioni rese al pubblico ministero dal CA e ritratte in dibattimento, che avrebbero potuto essere impiegate solo ai fini della "valutazione d'inattendibilità del racconto dibattimentale".
1D) Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 577/1, n. 3, c.p.p., in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione, sull'assunto che la corte territoriale non era riuscita a dimostrare l'esistenza dei requisiti ideologici, psicologici e cronologici richiesti dalla legge, dando credito, al contrario, ed una ricostruzione degli eventi tale da consolidare la tesi della mancanza di un apprezzabile intervallo di tempo tra la riunione in cui il delitto fu deliberato e la sua esecuzione.
1E) Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 61, n. 1 c.p., sul presupposto della mancata rituale contestazione dell'aggravante dell'errata indicazione della reale ragione del delitto, non identificabile con la semplice appartenenza degli esecutori a una organizzazione mafiosa.
1F Con il sesto motivo si censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2 c.p., nonostante che l'omicidio del NE fosse conseguenza dello stato d'ira provocato sull'eliminazione di CI VO, fatto questo sicuramente ingiusto e tale da legittimare in qualche modo la reazione del ON.
1G Con il settimo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, semplicemente assimilando la posizione del ON a quella del UA.
2A Per DO ON di VA si deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, c.p.p., in relazione alla responsabilità dell'imputato per l'omicidio consumato dal UD e per quello tentato del RI, affermata dai giudici di merito utilizzando il criterio della "convergenza del molteplice" con riferimento a dichiarazioni, quelle del AR, dell'GA e dell'RE, tutt'altro che univoche, come da loro attuata e obiettiva analisi rende palese.
2B Con il secondo motivo, la violazione dell'art. 56, commi secondo e terzo, c.p., nonché vizio di motivazione riguardo al rigetto della tesi della sussistenza di un caso di desistenza volontaria, sull'assunto che, secondo la descrizione dell'episodio fatta dagli stessi collaboratori, il guidatore di una delle sue auto impiegate nell'azione, quella sulla quale si trovava il ON, impressionato LLaccidentata esplosione di un colpo d'arma da fuoco sull'altra, preferì abbandonare il campo e segnalò con il lampeggio dei fari, la sua intenzione ai complici, i quali, non comprendendolo, proseguirono nell'impresa da soli e comunque senza alcun fattivo contributo degli altri.
2C Con il terzo motivo si deduce la violazione dello stesso art. 56, nonché degli artt. 110 e 82, c.p., sul rilievo, legato alla circostanza del volontario allontanamento del ON dalla scena del delitto, che l'imputato non può essere chiamato a rispondere dell'errore commesso dagli esecutori materiali dell'omicidio nella identificazione della persona da eliminare (IN in luogo del TA o del ME).
2D-E I due residui motivi riguardano la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e il giudizio di comparazione formulato dalla corte di merito ai sensi dell'art. 69, c.p.. 3A Per DO ON di RN, imputato degli stessi reati contestati al suo omonimo, si critica la valutazione compiuta dai giudici di primo e di secondo grado delle chiamate in correità dei collaboranti AR, GA e RE, senza coglierne le intime contraddizioni, specie riguardo il ruolo di "specchiettista" attribuito all'imputato sul presupposto sicuramente errato, tenuto conto del particolare contesto ambientale, ch'egli non fosse noto alle visite designate.
4-5-6A Per ED DE, RA DE e NC BO lo stesso difensore solleva, con il primo motivo, la medesima eccezione di nullità degli atti dell'udienza preliminare e di quelli successivi causata dal difetto di legittimazione del difensore dal quale alcuni imputati furono sia pure saltuariamente assistiti. 4-5-6B Con il secondo motivo, dopo un lungo escurso sui criteri che secondo l'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata dovrebbero presiedere alla valutazione della dichiarazione dei collaboranti, critica la metodologia applicata dai giudici di merito in proposito e con riferimento ai diversi fatti criminosi ascritti agli imputati, rimarcando la mancanza di un'adeguata motivazione sul requisito dell'attendibilità soggettiva dei clamanti.
4-5-6C Lo stesso vizio argomentativo i tre ricorrenti evidenziano relativamente al diniego di circostanze attenuanti generiche. 7A Anche CI UA lamenta, con il primo motivo, la violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p., riguardo alla valutazione compiuta dalle corti di primo e secondo grado delle propalazioni dei collaboranti relative a entrambi gli omicidi a lui ascritti (NE e ES), sottolineando l'assenza nella pronuncia gravata di una congrua motivazione sulla credibilità dei dichiaranti e l'adozione del criterio della convergenza del molteplice senza alcuna considerazione della mancanza di validi riscontri obiettivi. 7B Con il secondo motivo ripropone la questione della nullità degli atti compiuti all'udienza preliminare in assenza di un difensore abilitato.
7C Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'identità del disegno criminoso tra i due omicidi e alla configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione.
7D Con il quarto, il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 34, 36 e 37 c.p.p. in relazione alla sentenza n. 241/99 della Corte
costituzionale, sul presupposto che il consigliere relatore nel procedimento d'appello aveva fatto parte sempre con lo stesso ruolo del collegio giudicante in un diverso processo conclusosi con la sua condanna per il delitto di associazione di tipo camorristico, nel quale si era preso in considerazione, ai fini del giudizio, il suo coinvolgimento in fatti per cui ora si procede.
8A Per NG UM, con distinti atti di ricorso, il primo sottoscritto da due diversi difensori, il secondo da un terzo avvocato, si propongono censure comuni a quelle formulate dai ricorrenti già presi in considerazione, sia riguardo alla nullità dell'udienza preliminare, sia riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei "P e, specialmente, del AR e del RA, valutazione compiuta senza "spendere una parola" sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.
8B Con il primo atto d'impugnazione il ricorrente si duole, altresì, del giudizio d'irrilevanza espresso dalla corte territoriale della deposizione dell'IT, il quale avrebbe smentito uno dei collaboranti, invalidandone la credibilità e facendo crollare il castello accusatorio basato, ancora una volta, sul canone ermeneutico della convergenza del molteplice.
8C Secondo il UM, infine, il giudice di merito non avrebbe dato una valida giustificazione dell'irrogazione della pena perpetua, nonostante il "ruolo marginale" da lui svolto in entrambi gli omicidi.
9A Per ZO RU con unico motivo di ricorso si critica la metodologia adottata dalla corte territoriale nell'apprezzamento delle chiamate in correità dell'GA, del GL e del RU. Il ricorrente si sofferma, in particolare, sulle contraddizioni a suo parere rilevabili tra le dichiarazioni, in parte "de relato" dei collaboranti, rimarcando il contrasto ravvisabile tra quelle dell'GA e di alcuni testimoni oculari (Paseggia e AV), nonché gli esiti degli accertamenti compiuti sul corpo del ES e sul tipo di arma usata per l'omicidio (consulenza balistica).
10A Anche US ON propone, con il primo motivo di ricorso, l'eccezione di nullità del processo causata dalla presenza, anche nella fase dibattimentale di un difensore non abilitato. 10B-C Con il secondo e terzo motivo deduce, poi, difetto e illogicità della motivazione sulla valenza probatoria attribuita dai giudici di merito alle dichiarazioni dei collaboranti relativamente agli omicidi IN e ME.
10D Con il quarto motivo, il ON si duole della scarsa e sbrigativa giustificazione opposta dalla corte territoriale alla sua richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per chiarire il contenuto delle narrazioni dei propalanti e, specialmente, del RA.
10E Con il quinto, deduce, ancora, vizio di motivazione in ordine al diniego della diminuente di cui all'art. 114, c.p., nonostante il ruolo marginale da lui ricoperto nell'esecuzione dei delitti. 10F-G Gli ultimi due motivi riguardano il concorso delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 577/1, n. 3 e 61, n. 1 c.p.p., nonché la negata declaratoria di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche.
11A Anche per il difensore di LV UM la motivazione adottata dalle corti di merito e, segnatamente, dalla corte di secondo grado è "censurabile sotto ogni più recondito profilo". Prima ancora di approfondire questo tema, il ricorrente, però, denuncia, in via preliminare, la nullità dell'udienza preliminare già segnalata da altri difensori, precisando di averne appreso la causa solo all'esito del giudizio di primo grado.
11B Con il secondo motivo il UM sviluppa l'argomento dell'erronea applicazione fatta dalla sentenza impugnata dell'art. 192, c.p. relativamente alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del AR e del RA, "senza provvedere ad alcuno dei controlli pure imposti dalla citata norma" e senza verificare, in particolare, anzitutto la credibilità soggettiva dei collaboranti e, poi, l'esistenza di riscontri obiettivi idonei a consentire il superamento delle contraddizioni rilevabili nei loro racconti, l'inconsistenza della prospettata causale dell'omicidio IT e dei dati ricavabili dalle indagini di polizia giudiziaria, nonché, limitatamente all'omicidio ME, anche delle deposizioni dei testimoni escussi.
11C-D-E I residui tre motivi di gravame riguardano la ritenuta sussistenza delle due aggravanti contestate, la mancata applicazione dell'art. 81, c.p.v, c.p. e la misura della pena irrogata nel massimo senza adeguata giustificazione.
12A Anche IP GA pone, in primo luogo, il problema della validità dell'udienza preliminare in relazione alla presenza di un difensore non legittimato.
12B Solleva, quindi, anche lui, la questione dell'incompatibiltà del consigliere relatore della causa, precisando, tuttavia, che a differenza del UA non rivestiva nel procedimento relativo al delitto di cui all'art. 416 bis, c.p. la qualifica d'imputato e aggiungendo di non avere spiegato la dichiarazione di ricusazione del giudice perché venuto a conoscenza della circostanza solo nel caso dell'udienza.
12C Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, c.p.p., in ordine alla valenza probatoria attribuita dalla sentenza gravata alle dichiarazioni dei "P, seguendo "criteri interpretativi alquanto confusi" e tralasciando di considerare le insuperabili contraddizioni rilevabili nelle ricostruzioni dei fatti fornite dal AR e dal RA con conseguente indebolimento di tutto l'apparato argomentativo posto a base dell'affermazione di responsabilità.
13A Con atto di ricorso da lui personalmente sottoscritto US CA deduce anch'egli la violazione degli artt. 96, segg., 34, segg. c.p.p. per le ragioni già illustrate, valendosi, inoltre, dei criteri seguiti dalle corti di merito per la valutazione delle chiamate in correità o reità.
- In termini del tutto analoghi è un ulteriore atto di ricorso sottoscritto da RA DE che il 3/11/1999 ha revocato il mandato conferito all'avvocato IO SE, firmatario del precedente ricorso, e nominato quale suo nuovo difensore l'avvocato ED DI.
- Va, infine, rilevato che con motivi "nuovi", "aggiunti", "ulteriori", "note d'udienza" e simili, presentati nell'imminenza della data (22/5/2000) fissata per la prima volta ai fini della trattazione dei ricorsi, i difensori di alcuni imputati e, precisamente, dei tre ON, del UA e dei due UM, chiedono l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442, c.p.p., come consentito anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo dalla normativa introdotta LLart. 30/1, lett. B, della legge 16/12/1999, n. 479, o attraverso l'annullamento della correlativa statuizione negativa della sentenza impugnata e/o attraverso la riduzione o modificazione della pena operata direttamente nel grado di giudizio in corso, adombrando profili d'illegittimità costituzionale di un'eventuale interpretazione della legge contraria a tale opzione.
- Tanto premesso sui fatti e sullo svolgimento del processo, osserva, anzitutto, il collegio che le impugnazioni proposte LLGA, dal IO, dal RA, dal GL, dal AR, LLRE e dal RU sono inammissibili ai sensi degli artt. 581, lett. C, 591/1, lett. C, 606/3, c.p.p., perché fondate su motivi non specifici, di merito e, in ogni caso, manifestamente infondati.
- Del tutto inconsistenti sono i ricorsi dell'GA e del IO, i quali si limitano ad una lapidaria denuncia di presunte violazioni degli artt. 62 bis, 81, c.p., 8, L. 203/91 e 442, c.p.p., che i giudici di merito avrebbero commesso, senza tenere in alcun conto le argomentazioni svolte su tali punti nelle due sentenze o contrastandole con affermazioni, come quella concernente la diminuente del rito abbreviato, prive di qualsivoglia valenza giuridica.
- Sul medesimo piano si pongono le doglianze del RA che sembra persino ignorare la decisione dei giudici di primo grado di riconoscere il vincolo della continuazione tra i diversi reati al lui scritti ed applicargli la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8, delle legge del 91, nonché le attenuanti generiche, tutti i benefici dei quali, pertanto, egli incongruamente lamenta il diniego.
- Dal conto suo, il difensore del GL, dopo una vasta dissertazione sulle finalità della pena e sui criteri che il giudice deve seguire nella sua concreta determinazione, si duole genericamente dell'entità di quella irrogata al suo assistito, che le corti di merito hanno adeguatamente giustificato con il puntuale richiamo alla gravità degli episodi criminosi (omicidi, Natti e generoso) nei quali l'imputato è stato ritenuto coinvolto con i ruoli di notevole importanza.
- Perfettamente sovrapponibili al ricorso del GL sono quelli proposti dal AR e LLRE, che soffrono per la stessa indefinitezza e che per tale ragione sono parimenti inammissibili. - Quanto al gravame del RU, anch'esso riguardante la misura della pena, è appena il caso di ricordare che nella determinazione del trattamento sanzionatorio non deve ispirarsi a criteri "benevolenza", bensì di giustizia, attenendosi ai principi enunciati dal legislatore (art. 133, c.p.). - L'inammissibilità dei ricorsi fin qui esaminati comporta per i proponenti, a mente dell'art. 616, c.p.p. l'obbligo di pagare le spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa nell'esperimento di impugnative e chiaramente pretestuose, anche di una sanzione pecunaria fissata nella misura stimata congrua in un milione di lire pro capite.
- I gravami degli altri imputati vanno, invece, respinti perché privi di fondamento.
Le principali questioni di diritto enucleabili dalla maggior parte degli atti di imputazione, per il resto prevalentemente intrisi di considerazioni, le quali, in quanto attinenti alla ricostruzione e alla valutazione dei fatti compiuti dai giudici di merito, non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità, possono così sintetizzarsi:
1) Incapacità del difensore di alcuni imputati nel corso dell'udienza preliminare protrattasi per più giorni (v. ON, A. DE, R. DE, BO, UA, A. UM, S. UM e GA) e al dibattimento (ON).
2) Incompatibilità del consigliere relatore nel processo di secondo grado (UA, GA, CA, R. DE).
3) Valutazione delle chiamate in correità e reità (v. ON, A. ON di VA, A. ON di RN, A. DE, R. DE, BO, UA, A. UM, RU, ON, S. UM, GA, CA).
4) Applicabilità della diminuente prevista LLart. 442, c.p.p. (i ON, il UA e il UM).
Su questi temi, di carattere più generale, conviene soffermarsi subito, mentre gli altri problemi giuridici fatti da alcuni ricorrenti (applicazione dell'art. 81 cfr. c.p.; configurabilità delle circostanze aggravanti della premeditazione e del motivo abbietto, utilizzabilità delle dichiarazioni ritrattate dal CA;
modifica dell'arma impiegata nell'omicidio forestiero;
desistenza LLazione omicidiale in danno dell'Audicino; denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esecuzione dell'IT) possono essere esaminati, trattando delle singole posizioni. - Riguardo al primo dei temi indicati, si osserva, in primo luogo, che, secondo la sentenza impugnata (pag. 50), l'anomalia denunciata dagli appellanti non si è ripetuta nella fase del dibattimento, durante il quale "il Dott. GN non è stato mai nominato ex art. 97, 4^ co. c.p.p.". Va aggiunto che, per quanto emerge dalla pronuncia di primo grado nessuna eccezione fu sollevata in quella sede dagli interessati.
E la giurisprudenza di legittimità è tutt'altro che univoca nel considerare assoluta e insanabile la nullità in parola (cfr., tra le altre, S.U.P. n. 9 del 25/3/98; Sez. 4^ n. 1621 del 3/11/1995). Il problema è stato nuovamente affrontato in epoca recente da questa Corte da un procedimento che vedeva imputati anche alcuni degli attuali ricorrenti. La Corte, pur rimarcando che "l'inosservanza delle norme processuali relative al diritto di difesa per sua natura provoca lesioni di interessi potenziali che il legislatore ha tenuto presente e tutelato in astratto al di la della indicazione delle conseguenze concrete che la parte ha subito dalla violazione verificatosi", ha chiarito che "l'assenza solo temporanea del difensore, il quale all'udienza preliminare in corso abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento difensivo, non può essere qualificato come 'assenza' sanzionata LLart. 179 c.p.p." in quanto incide soltanto sulla pienezza dell'"assistenza" dell'imputato presente o della "rappresentanza" di quello assente, rientrando, perciò, nella previsione dell'art. 178, lett. c del predetto codice con conseguente limitazione dell'"eccepibilità" o "rilevabilità" della relativa nullità ai sensi dell'art. 180 (cfr. amplius, Cass. Sez. 1^ 13/10/2000, n. 873). Da questo indirizzo il collegio non ritiene di doversi discostare, sembrando la soluzione privilegiata la più equilibrata nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. - Quanto all'asserita violazione dell'art. 34 c.p.p., che alcuni ricorrenti continuano a sostenere con argomentazioni in verità piuttosto generiche e scarsa convinzione, basterà rilevare che la situazione in cui si sarebbe venuta a trovare il giudice relatore nel processo d'appello (ma analoga questione era stata già sollevata in primo grado da VA ON e dal figlio DO nei confronti dell'intera Corte d'Assise) non rientra e non può rientrare, che altrimenti si potrebbe rischiare la paralisi dell'apparato giudiziario nella previsione della norma citata, neppure tenendo conto della lettura estremamente dilatata datane dalla Corte Costituzionale nei suoi innumerevoli interventi, perché essa postula, in ogni caso, l'indentità del procedimento inteso nelle sue varie possibili articolazioni, o quanto meno, del fatto oggetto di valutazione da parte del medesimo giudice (Corte Cost. n. 371/96). L'inosservanza delle disposizioni sulla incompatibilità del giudice non è, comunque, causa di nullità del provvedimento, avendo il legislatore apprestato rimedi più rapidi ed efficaci con gli istituti previsti dagli art. 36 e 37 c.p.p.. E, nella specie, di tali istituti gli interessati si sono avvalsi o avrebbero potuto avvalersi (art. 38/2 c.p.p.: ricorso GA) e l'esito negativo delle loro iniziative non li autorizza a riproporre, in questa sede, doglianze da considerarsi palesemente inammissibili.
- Circa i criteri di valutazione delle chiamate in correità e in reità va ricordato brevemente che, secondo la ricca e ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia LLentrata in vigore del nuovo codice di rito, un'interpretazione corretta del disposto dell'art. 192/3 c.p.p. non può prescindere dal rilievo che il legislatore considera le dichiarazioni del coimputato e degli altro soggetti, assimilati come "elementi di prova", i quali tuttavia, a differenza di quelli ricavabili dalla testimonianza (art. 194 c.p.p.), di per se limitata se non contrastata, di piena efficacia dimostrativa, abbisognano di dati che ne corroborino l'attendibilità.
Nel caso della testimonianza è sufficiente, quindi, che il giudice verifichi la mancanza di elementi dissonanti, in quello della chiamata in correità o in reità è necessario che accerti l'esistenza di elementi consonanti.
Ma proprio perché le fonti da ultimo menzionate hanno già, normativamente, valenza probatoria, è chiaro che "gli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità "non devono avere pari capacità dimostrativa dei fatti per cui si procede, perché ciò renderebbe persino superfluo il ricorso alle fonti primarie, soppiantate dai dati di riscontro, di per se idonei allo scopo, ma semplicemente l'attitudine a convalidare quelle fonti. A queste regole ermeneutiche si è sostanzialmente attenuta, come meglio si vedrà più avanti, la corte territoriale nell'analisi delle propalazioni accusatorie dei collaboranti, sicché anche sotto questo profilo i ricorsi ora in esame sono infondati. - Relativamente al problema dell'applicabilità agli imputati, che ne hanno fatto richiesta fin LLudienza preliminare, nonostante il divieto frapposto dalla normativa allora vigente, o successivamente, fino all'odierna udienza, per effetto delle modifiche introdotte nella struttura del giudizio abbreviato da leggi posteriori, della diminuente prevista LLart. 442, c.p.p., valgono le seguenti considerazioni.
L'art. 442, c.p.p., come riformulato dalla legge 16/12/1999, n. 473, restauratrice del testo originario della disposizione, bocciato dalla sentenza n. 176/91 della Corte Costituzionale per contrasto con l'art. 76 delle legge fondamentale, causate effettivamente la conversione della pena perpetua in quella temporanea attraverso l'estensione del giudizio abbreviato all'accertamento dei reati per i quali è comminato l'ergastolo.
L'art. 4 ter della legge 5/6/2000, n. 144 detta, poi, le regole per l'applicazione della nuova disciplina ai processi in corso, drasticamente limitandola all'ipotesi che, resasi necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'imputato accetti di essere giudicato in base agli elementi già acquisiti e consenta, in tal modo, in conformità con l'intento deflativo perseguito dal nuovo legislatore, la rapida definizione della causa. Questo regime entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza impugnata (3/7/1999) non si attaglia, però, alla fattispecie in esame, nella quale la richiesta di rito abbreviato, a suo tempo formulata da alcuni imputati, non poteva essere valutata, come in effetti, correttamente è stata valutata dalla corte territoriale, che alla stregua della normativa vigente all'epoca e dei criteri integrativi generalmente utilizzati in maniera specie con riferimento alla verifica della configurabilità delle circostanze aggravanti ostative.
Resta, quindi, solo da stabilire, se al di fuori, del controllo circa la congruità della motivazione adottata sul punto del giudice di merito, il quale ha giustamente escluso la possibilità di ravvisare un "grossolano errore giuridico da parte del P.M." nella contestazione delle aggravanti anzidette, uno spiraglio all'ingresso in questa sede di legittimità della problematica attinente al trattamento sanzionatorio premiale sia aperto dalla considerazione della natura sicuramente sostanziale della norma dettata LLart. 442/2, c.p.p..
La risposta non può essere che negativa.
La nascita del diritto dell'imputato a vedersi irrogare una pena più mite è, invero, subordinata, alla condizione essenziale che il giudizio si sia celebrato, in modo reale o formale, con il rito abbreviato, vale a dire al concorso di un presupposto di natura eminentemente processuale, il quale non può che essere regolato da norme anch'esse di natura processuale, sottratte, in quanto tali, alla particolare disciplina della disposizione invocata dai ricorrenti, vale a dire l'art. 2, c.p. (cfr. amplius, Cass. Sez. 1^ n. 691 del 15/6/2000). L'impossibilità di estendere l'influenza di tale regola alle norme processuali penali risulta, infatti, in insanabile contrasto con il canone ermeneutico dettato LLart. 14 delle disposizioni sulla legge in generale nella materia delle leggi eccezionali (cfr., amplius, Cass. Sez. 1^, n. 652 del 5/6/2000) si è già fatta carico di precisare l'ambito dell'art. 2 c.p. e proprio riguardo all'innesto del giudizio abbreviato sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito, sottolineando che l'intento stimolatorio della relativa richiesta non può assimilarsi a quella "mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto oggetto del giudizio, previsto dal codice penale sostanziale, che rappresenta la ragione giustificatrice della deroga ai principi generali".
E ciò fuga, anche, ogni possibile sospetto d'illegittimità dell'art. 30, lett B della legge del 99, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
- La maggior parte dei ricorrenti ha criticato, sotto diversi profili, lamotivazione adottata dai giudici di merito per confermare la fondatezza delle accuse a respingere le doglianze degli appellanti.
È opportuno, perciò, permettere alcune brevi note sui limiti del sindacato che la nuova disciplina del giudizio di cassazione consente a questa corte di esercitare sui provvedimenti impugnati ai sensi dell'art. 606/1, lett. E c.p.p..
Va, in particolare sottolineato (cfr., da ultima, SS.U.P. 31/5/2000, Jakani) che alla corte di cassazione "è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in gravi precedenti di giudizio, ma anche di saggiare la temuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, operando un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati LLesterno".
"Nell'ottica monodista del nuovo legislatore che ha concentrato la sua attenzione sul 'testo' del provvedimento impugnato, questo si presenta all'osservatore come un elaborato dell'intelletto articolato in una serie di proposizioni concatenate costituenti un sistema logico in sè compiuto e autonomo, impermeabile, quindi, a intrusioni concettuali esorbitanti dal suo ambito".
"Appare chiaro, allora, che il sindacato di legittimità della motivazione è costretto negli angusti confini di un controllo limitato alla coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, condotto, cioè alla stregua degli stessi parametri valutativi cui è 'geneticamente' informata, ancorché questi siano, in ipotesi, rimpiazzabili con altri non meno validi e congruenti". - Riguardo ai singoli ricorsi si aggiungono le considerazioni che seguono:
1) VA ON.
- Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni sopra esposte (pagg. 19-20).
- Quanto al secondo, esclusa, per le ragioni già dette (supra), la possibilità di sindacare le valutazioni di merito del contenuto delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti va ribadito, riguardo al ON, ma anche a tutti gli altri ricorrenti che hanno sollevato lo stesso problema, la legittimità dell'assunzione a elementi di riscontro delle propalazioni di uno dei clamanti di quelle, in tutto e in parte convergenti, di altri, proprio perché, come si è evidenziato (pag. 22) l'art. 192/3 c.p.p. non limita in alcun modo la libertà del giudice di gasare il proprio convincimento sui dati più disparati che siano forniti di un'adeguata efficacia dimostrativa.
Per altro verso, altrettanto legittimo è il rinvio operato dalla corte di secondo grado alle considerazioni volte dai giudici di prime cure quando l'argomento sia stato trattato in modo completo, corretto ed esaustivo. E invero, la corte d'assise si è a lungo soffermata sul tema dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca di tutti i confidenti ed anche del GL, del CA e del RU, dei quali ha sondato con lo specillo la personalità, il comportamento e le affermazioni (pag. 46, segg. sent. 1^ grado), sicché sarebbe stato davvero superfluo e inutile ripetere cose già dette e non contrastate in modo apprezzabile dagli appellanti. I giudici di merito non hanno neppure tralasciato di evidenziare altri significativi elementi ("risultanze di generica" e "testimonianza di tale AN NN), coordinandoli logicamente con le fonti d'informazione principali e componendo, così, un quadro probatorio pienamente convincente.
- Quanto al terzo motivo, analogo a quello enunciato dal ON nel procedimento che lo vede imputato dell'omicidio di CA IA, non resta che rinviare alla motivazione adottata sul punto della già citata sentenza di questa corte in data 13/10/2000, nella quale si è sottolineata la correttezza della tesi dell'utilizzabilità, anche come prove, delle dichiarazioni del reticente usate per le contestazioni. E ciò non solo in sintonia con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma anche dei chiarimenti forniti in materia dalla Corte Costituzionale (sent. 361/98) che scrutinando l'art. 513 c.p.p., ha esteso ai soggetti indicati LLart. 210 c.p.p. le regole dettate LLart. 500/2 bis c. 4 c.p.p., donde la possibilità, sul piano della ragionevolezza difficilmente contestabile, di ritenere lo stesso regime applicabile, e a maggio ragione, all'ipotesi di chi in dibattimento ritratti quanto ha detto in precedenza, come, per l'appunto, ha fatto il CA. - Quanto al quarto motivo, quantunque possa apparire persino singolare la negazione della circostanza aggravante della premeditazione in un omicidio di matrice camorristica motivato da ragioni di rappresagli e di ritorsione per l'eliminazione di un membro autorevole del clan di appartenenza, ciò nondimeno la corte di merito si è fatta carico di elencare personalmente, pur rimarcando la rapidità della nozione punitiva, rivelatrice, se non altro, dell'efficienza del gruppo criminale, di elementi da cui attratto il convincimento del concorso, nella specie, sia del dato cronologico, che di quello cronologico richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale, adempiendo il suo obbligo di motivazione. - Quanto al quinto motivo, il collocamento dell'omicidio Generosi, come, del resto, di tutti quelli che sono oggetto del presente procedimento, in un contesto ambientale di abissale degrado morale, sociale e culturale, nel quale diviene difficile persino ammettere che nella coscienza dei diversi personaggi implicati sopravviva un barlume di rispetto per la vita umana, potrebbe, paradossalmente, dare, persino, adito a qualche dubbio sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 c.p.. Sennonché, il relativo giudizio va espresso alla stregua del comune sentire, non dei canoni della logica criminale, e non v'è dubbio che all'uomo della strada, al "bonus pater familias" ripugni l'idea della soppressione di una persona, ancorché anch'essa eventualmente di forte caratura delinquenziale, in attuazione dei perversi meccanismi che regolano attraverso l'uso costante della metodologia della intimidazione, della violenza e della morte, lo svolgimento delle illecite attività dei sodalizi mafiosi.
- Quanto al sesto motivo è appena il caso di rilevare che il carattere abietto riconosciuto dai giudici di merito al movente del delitto tronca anche ogni possibile discorso sulla configurabilità dell'invocata circostanza attenuante della provocazione, la quale appare concettualmente incompatibile con la situazione ipotizzata LLart. 62, n. 2 c.p., nella quale la causa psichica della condotta illecita è costituita dal fatto ingiusto altrui (nella specie l'oltraggio e il danno arrecato da un gruppo di delinquenti ad un altro gruppo di delinquenti), in quanto di per se idoneo a scatenare nell'agente una tempesta emotiva di tale intensità da limitare grandemente l'efficienza dei suoi freni inibitori. - Quanto all'ultimo motivo di quelli enunciati nel ricorso principale, è tutta evidenza che, tenuto conto delle eccezionale pericolosità locale del ON, come evidenziata dai giudici di merito nella descrizione dei fatti a lui addebitati e nella definizione del ruolo da lui svolto nella ideazione e realizzazione del progetto criminoso, non vi era alcuna necessità che la sentenza s'indugiasse più di tanto sulla esposizione delle ragioni, persino intuitive, del diniego di circostanze e attenuanti generiche. - Anche i "motivi nuovi" concernenti l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. sono infondati per le considerazioni svolte in precedenza (pag. 23 segg.).
- Il ricorso del ON va, dunque, respinto.
In applicazione degli artt. 157 160 c.p., 129, c.p.p., deve dichiararsi l'estinzione del reato di detenzione abusiva di armi comuni da sparo di cui al capo E per intervenuta prescrizione (10/6/1999), senza che da ciò possa, peraltro, derivare alcun effetto favorevole all'imputato, al quale è stata irrogata la pena dell'ergastolo senza isolamento diurno (art. 72/2 c.p.). 2) Ado ON di VA.
Riguardo al primo motivo, che investe la valutazione delle dichiarazioni del AR, dell'GA, dell'RE ed altre persone coinvolte nel fallito attentato al clan ME, si rinvia alle osservazioni sviluppate sul tema, trattando la posizione di VA ON.
Entrambe le corti territoriali, ma specialmente quella di primo grado hanno dedicato la dovuta attenzione alla questione dell'attendibilità dei collaboranti, sottolineando la sostanziale convergenza dei loro racconti, frutto di percezione diretta a degli eventi e l'esistenza di numerosi elementi di convalida quali le deposizioni della mancata vittima NT TA, di ZO RI, ferito per sbaglio, e di altri testimoni di sicura affidabilità (cfr. pag. 88 sent. primo grado).
Il ricorrente, d'altro canto, pur prospettando formalmente la violazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione sul punto nella sostanza propone una diversa lettura delle chiamate in correità delle quali si spinge a riportare parzialmente il contenuto per sottolinearne le divergenze, in guisa da esigere da questa corte un tipo di giudizio estraneo ai suoi compiti istituzionali. - Quanto al secondo motivo di gravame, anch'esso intriso, per la verità, i rilievi di merito, come tali inammissibili in questa sede, si osserva che il problema della configurabilità a favore del ON (ma anche di ED DE) di un'ipotesi di desistenza volontaria LLazione sussumibile nella previsione dell'art. 56/3 c.p. può solo risolversi in base alla ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto provato (rinvenimento nel veicolo di cartucce esplose;
dichiarazioni del TA e del AR;
ecc. ecc.) che anche gli occupanti della lancia "Tema" fecero uso delle armi, sparando contro l'abitazione del ME e del cognato e che, se si allontanarono dal luogo prima degli altri, lo fecero per precise ragioni di prudenza, essendosi venuti a trovare in prossimità della caserma dei carabinieri. - La riconosciuta prima partecipazione del ON (e dello DE) all'impresa criminosa con funzioni, cioè, non di semplice copertura (il che non cambierebbe comunque di molto i termini del discorso), bensì di supporto e integrazione del gruppo di fuoco principale, dimostra, altresì, la correttezza della soluzione data dai giudici di merito al problema dell'applicabilità (terzo motivo) ai due imputati del disposto dell'art. 82, del disposto dell'art. 82 c.p. che equipara, a tutti gli effetti, la responsabilità per il danno arrecato alla persona cui l'offesa era diretta a quello verso la persona diversa, sicché una volta accertata l'esistenza degli estremi del concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., è del tutto irrilevante che l'esecutore materiale abbia, per avventura, sbagliato il bersaglio o colpito un bersaglio erroneamente individuato o casualmente frappostosi.
- Anche le residue censure (4^ e 5^ motivo sono infondate, giacché la corte di merito ha, sia pure succintamente, spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente in tutti i caso di omicidio portati alla sua cognizione la circostanza aggravante della premeditazione (pagg. 52 sent. imp.), dando conto, inoltre, dei motivi del rifiuto apposto alla modifica del giudizio espresso ai sensi dell'art. 69 c.p. del giudice di prime cure. - Quanto ai "motivi nuovi, essi sono infondati per le ragioni già esposte (pag. 23 segg.).
3) DO ON di RN.
Anche le censure mosse alla sentenza aggravata da questo ricorrente in quanto mirano a ottenere una rilettura delle chiamate in correità dei collaboranti sono inammissibili e, in ogni caso, manifestamente infondate.
Si è già detto dell'attento esame compiuto dai giudici di primo grado e ripreso da quelli di secondo delle dichiarazioni dell'RE del AR e dell'GA, vagliate in tutti i loro aspetti, anche i più problematici. La corte d'Assise non ha mancato, d'altro conto, di indicare gli ulteriori elementi di convalida della propalazioni accusatorie, confrontandone alcuni essenziali passaggi con i dati obiettivi emersi dalle indagini (ad es. abbigliamento del tarallo al momento dell'attentato), mentre il giudice d'appello ha efficacemente controbattuto, sul piano logico, l'obiezione difensiva concernente la presunta incongruenza di utilizzare come "specchiettista" una persona non ignota alle vittime designate, sottolineando l'abituale estraneità dell'imputato (ammesso dalla stessa difesa) alla vita e all'attività del sodalizio criminoso.
- Per ciò che concerne l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442, c.p.p. si rinvia alle pagine 23, segg.. 4) NC BO, ED DE e RA DE. Relativamente al primo motivo riguardante specificamente il BO, ma estensibile a tutti e tre i ricorrenti si richiama quanto già scritto alle pagine 19 e 20.
La tesi sostenuta dalla corte territoriale è giuridicamente inesatta, ma la nullità determinata dalla temporanea presenza nel procedimento di un difensore non abilitato è classificabile, come s'è visto, tra quelle "a regime intermedio" (art. 180 c.p.p.) e andava, pertanto, eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in considerazione della natura di atto pubblico, istituito per legge, dell'albo professionale (art. 1 R.D.L. 27/11/1993, u. 1578), ritenere il rilevante l'avvenuta conoscenza della cancellazione in un momento successivo.
- Quanto al secondo motivo è sufficiente rimarcare che di là dalla dotta dissertazione sui criteri ermeneutici cui deve ispirarsi il giudice nell'applicazione dell'art. 192/3 c.p.p. le critiche mosse dalla difesa alla sentenza impugnata sono alquanto generiche perché non tengono nel debito conto il rinvio della stessa esplicitamente o implicitamente operato alla pronuncia di primo grado, la quale dedica ampio spazio alla dinamica delle narrazioni dei collaboranti, compreso il GL (pagg. 46 segg. sent.), personaggio questo fondamentale nell'economia del processo che nel corso delle sue lunghe dichiarazioni (ud. 2 luglio e 7 ottobre 1997) ha chiarito anche il punto, evidenziato dal ricorrente, relativo all'iniziale confusione tra l'omicidio consumato in danno al NE, avvenuto lo stesso giorno dell'uccisione di CI VO, e quello tentato dei fratelli Verde, avvenuto qualche giorno dopo.
Altrettanto puntuale ed esaustiva si rivela l'analisi compiuta dalla corte d'assise delle propalazioni di US CA, la cui ritrattazione al dibattimento è considerata "del tutto falsa e forzata" con argomentazioni ineccepibili sul piano logico, che esaltano, inoltre, la ricchezza di dettagli inediti offerta dal racconto di questo imputato rispetto a quello del GL. I giudici di merito non hanno, d'altro canto, pretermesso di ridurre le marginali divergenze che contraddistinguono le diverse dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, considerandole, tuttavia, nel contesto generale della massa utili informazioni fornite dai collaboranti come assolutamente irrilevanti.
- I giudici anzidetti hanno anche dato conto, in termini succinti, ma adeguati, in rapporto alla personalità degli imputati ed alla eccezionale gravità dei fatti delle ragioni del rifiuto opposto al riconoscimento di attenuanti.
- Quanto fin qui detto vale, in particolare, fu il BO, imputato dell'omicidio NE, ma può estendersi ad ED DE, coinvolto in tutta una serie di episodi criminosi, tra cui l'omicidio IN e il tentato omicidio RI, che lo accomunano nella valutazione delle fonti di prova compiuta dai giudici di merito ai coimputati DO ON di VA e DO ON di RN, le cui posizioni sono state già trattate.
Anche a proposito dell'omicidio AS il ricorrente difensore concentra tutta la sua attenzione sulla motivazione, in effetti non particolarmente perspicace della corte d'assise d'appello, dimenticando le argomentazioni assai più profonde e congruenti, della corte di primo grado (pagg. 90 segg.), la quale, ancora una volta, ha sottoposto, dopo averne diligentemente riferito il contenuto, a serrata critica le dichiarazioni relative all'episodio rese dal GL, LLGA, LLRE e dal IO, traendone conseguenze diverse a seconda dell'affidabilità dei loro autori.
- Per il resto, i ricorsi dei tre imputati non pongono specifiche questioni di legittimità, giacché o progettano, inammissibilmente in questa sede, una interpretazione alternativa dei dati storici esaminati nei gradi precedenti ovvero lamentano carenze motivazionali, specie con riferimenti al diniego di attenuanti e alla misura della pena, in realtà insussistenti.
- Il rilievo vale anche per l'autonomo atto di impugnazione personalmente sottoscritto da RA DE, che ripropone inoltre, le eccezioni concernenti la violazione degli art. 97/4, c.p.p. e 34 c.p.p., delle quali si è già parlato (pagg. 19 20 21). - Nei confronti dei due DE, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione (21/11/1998) del resto di cui al capo 5^ (art. 703 c.p.), senza che ciò possa, peraltro, incidere in alcun modo sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla durata dell'isolamento diurno tenuto conto della natura contravvenzionale del reato medesimo (art. 72/2, c.p.).
5) CI UA.
Riguardo al primo motivo di ricorso si osserva che anche relativamente all'omicidio ES, come per l'omicidio NE già preso in considerazione trattando dei correi del UA, i giudici di merito non si sono sottratti all'obbligo di indicare e valutare le fonti di prova secondo i criteri suggeriti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, cui dianzi (pagg. 21 22) si è fatto riferimento.
Ciò vale, in particolare, per la sentenza di primo grado, la quale si è a lungo soffermata sulle dichiarazioni dell'GA uno degli esecutori materiali del delitto, bene a conoscenza delle sue modalità e dei retroscena, saggiandone l'attendibilità e ricercando gli elementi di convalida, individuati non solo nelle narrazioni, parziali ma pur sempre utili, del GL e del RU, ma anche in altri dati signaficativi, quali le testimonianze di RA CA, sulla causale del delitto, di AN AV e AN AS sulla dinamica dell'operazione delittuosa, tutti accuratamente indicati e vagliati nella loro valenza probatoria. - Neppure i giudici di merito si sono sottratti all'obbligo di affrontare il problema della presunta discrepanza tra il racconto dell'GA e le conclusioni del perito balistico sulle caratteristiche della pistola usata per uccidere il ES, pervenuto a una conclusione che non infrange le regole della logica e non è quindi censurabile in questa sede (cfr. pagg. 68 sent. 1^ grado;
pag. 57 sent. 2^ grado).
- Dell'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'udienza preliminare si è già detto ripetutamente.
Anche la questione della pretesa incompatibilità del giudice al latere del collegio di 2^ grado è stata esaminata e risolta in senso contrario all'assunto difensivo (v. supra, pag. 20 e 21). - Le altre censure mosse dal UA alla decisione gravata sono appena accennate. Va, comunque, notato che la corte d'appello non ha omesso di chiarire le ragioni della ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 577/1 n. 3 c.p. (v. pagg. 52 sent.) ed ha altresì, correttamente escluso la possibilità di ritenere legati dal vincolo della continuazione i vari omicidi solo perché tutti di matrice mafiosa.
L'istituto disciplinato LLart. 81 c.p. non è certo un espediente escogitato dal legislatore per premiare i delinquenti più pericolosi, perché recidivi. Esso allo scopo di mitigare il principio del rigido cumulo materiale delle pene quando sia dimostrato che le diverse violazioni di legge furono tutte attuazioni di un unico impulso criminoso originario, perché solo in questo caso la minore pericolosità sociale manifesta LLagente giustifica il più benevolo trattamento sanzionatorio.
Occorre, dunque, la prova rigorosa del verificarsi di tale condizione che nella fattispecie in esame è, invece, palesemente smentita dal carattere estemporaneo delle rivoluzioni criminose, legate all'evolversi delle organizzazioni e alla esigenza delle medesime di compiere, di volta in volta, le scelte ritenute più idonee a soddisfare l'esigenza di mantenere il predominio sul territorio "governato" e assicurarsi lo spazio vitale per proliferare nel tessuto sociale, eliminando ogni eventuale ostacolo. Anche il ricorso del UA va, pertanto, respinto con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., richiamandosi, per quanto riguarda l'inapplicabilità della diminuente di cui all'art. 442/2 c.p.p., le osservazioni fatte in precedenza (cfr. pagg. 23 24 25).
- Per il resto, le critiche esposte in due atti di impugnazione presentati dal UM si appuntano essenzialmente sulla valutazione data dalla corte di assise di appello delle propalazioni dei collaboranti e sui motivi del rifiuto opposto dalla corte medesima alla domanda di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame del coimputato CO IT.
Sotto il primo profilo, premesso che il UM è imputato tra l'altro, di due omicidi (IT e ME), nei quali sono coinvolti numerosi altri tra gli attuali ricorrenti (LV UM, TT RA, US IO, LV AR, il primo;
ED DE, US ON, LV UM, IP GA, RA DE, TT RA, US IO, il secondo), rispetto ai quali, per quanto non si sia già detto, possono valere analoghe considerazioni, l'analisi compiuta dalle corti di merito delle chiamate in correità, seguitamente dal AR e dal RA, rei confessi e autori di racconti ritenuti di grande chiarezza e precisione, nonché dei non pochi altri elementi di convalida desunti dalle dichiarazioni di altri coimputati (RE) o di testimoni oculari estranei all'ambiente mafioso o dagli esiti delle indagini di polizia giudiziaria, si appalesa idonea a comporre un quadro probatorio di tale pugnanza ed efficacia da non risultare minimamente intoccato dalle obiezioni difensive, che sembrano ignorare, oltre tutto, la regola della reciproca integrazione delle motivazioni che sorreggono le due sentenze di merito.
Neppure tengono conto del fatto le argomentazioni note dalla corte di secondo grado per respingere la richiesta di sentire l'IT vanno necessariamente valutate alla luce del rilievo dedicato dalla pronuncia gravata all'imponenza del materiale esistente a sostegno delle accuse e della conseguente superfluità di ogni ulteriore indagine.
D'altro canto, il ruolo, tutt'altro che secondario attribuito al UM dai giudici di primo e secondo grado nella ideazione ed esecuzione dei due efferati delitti e delle illecite attività collaterali dà ampliamente ragione del diniego di un trattamento sanzionatorio meno severo.
Il ricorso va, quindi, respinto.
I reati contravvenzionali di esplosione pericolose (art. 703 c.p.) di cui ai capi P e V si sono estinti per prescrizione il 22 agosto e il 21 novembre 1998: ciò non comporta, peraltro, la riduzione dell'isolamento diurno applicato all'imputato in quanto l'art. 72/2 c.p. fa riferimento solo ai delitti.
7) ZO RU.
ZO RU è imputato dell'omicidio ES contestato anche a CI UA e AN GA, sicché possono ripetersi a proposito del suo ricorso le considerazioni svolte trattando del UA mandante del delitto, circa la completezza e congruenza dell'esame compiuto da entrambi i giudici di merito delle dichiarazioni rese LLesecutore materiale e degli altri elementi probatori di contorno (supra, pagg. 38 segg.) non senza ricordare che, come hanno pure osservato i giudici anzidetti, le conclusioni del perito balistico non sono in insanabile contrasto logico con quelle del clamante, data la possibilità di una modifica dell'orma impiegata per trasformarla da monofilare in cifilare e aumentare il numero dei colpi disponibili.
Dal testo delle due sentenze non risulta, d'altro canto, che il AS, venditore ambulante di sigarette presente ai fatti, abbia indicato un tipo di veicolo completamente diverso da quello di cui l'OR ha riferito di essersi servito, trattandosi, invece, anche a voler dar credito alla tesi del riccorente, di un mezzo di trasporto comunque a due sole ruote, scelto evidentemente per la sua agibilità e manovrabilità.
8) US ON -
Il primo motivo di gravame, ribadito che secondo la sentenza impugnata (pag 50) la presenza di un difensore non abilitato è stata registrata solo durante l'udienza preliminare (e risalendo il decreto che dispone il giudizio al 23/5/1996 non può essere che così, sicché la data del 18/5/1996 indicata dal ricorrente come di svolgimento del dibattimento di primo grado è palesemente errata) è destituito di fondamento per le ragioni già esposte (supra, pagg. 19 e segg.).
- Quanto al secondo e terzo motivo, riguardanti una pretesa mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'omicidio ME e reati connessi, nonché per il ritenuto delitto di semplice favoreggiamento degli autori dell'omicidio IN, sono già state poste in risalto, trattando dei coimputati ED DE e ON l'accuratezza e la perspicuità dell'analisi delle fonti di prova eseguita dai giudici di merito, specialmente di primo grado, alle cui osservazioni il ricorrente non muove censure specifiche. - Generiche e intrise di merito sono anche le critiche rivolte alla sentenza impugnata relativamente al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che è stato ampiamente giustificato con il rilievo dell'imponenza del compendio probatorio e della superfluità di qualsivoglia accertamento ulteriore in contrasto, peraltro, con la presunzione legale di completezza delle indagini compiute in primo grado.
- Va, poi, notato che il ruolo, tutt'altro che secondario, attribuito dalle corti di primo e di secondo grado al ON nel fatto omicidiario dà ragione del rifiuto dell'invocata attenuante di cui all'art. 114, c.p., la quale postula che il contributo data dal concorrente alla commissione del reato sia del tutto trascurabile, in guisa che l'evento dannoso si sarebbe ugualmente prodotto pur con qualche eventuale maggiore difficoltà.
- Per quanto riguarda la configurabilità delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti si rinvia alle considerazioni svolte alle pagg. 29 e 30 (supra).
- Si osserva, infine, che la corte territoriale ha giustificato il rigetto della richiesta di un giudizio di plusvalenza delle riconosciute attenuanti generiche, rimarcando la molteplicità su fatti criminosi ascritti all'imputato e, quindi, implicitamente, la sua rilevante pericolosità sociale, e adempiuto anche su questo punto l'obbligo di dar conto della ragione del convincimento manifestato.
- Il gravame, va, dunque, respinto.
Occorre, tuttavia, rilevare che i reati di cui ai capi U (esplosioni pericolose) e I (ritenuto favoreggiamento reale commesso in occasione dell'omicidio IN il 3/2/1992) si sono estinti per prescrizione rispettivamente il 21/11/1998 e il 3/8/1999.
In applicazione del disposto dell'art. 620, lett. L, c.p.p., questa stessa corte può, peraltro, provvedere alla nuova determinazione della sanzione definitiva, eliminando dalla pena stabilita dal giudice di merito quattro anni di reclusione per il delitto (cfr. pag. 71 sent. imp.) e cinque giorni di reclusione per la contravvenzione e fissando, perciò, in ventitrè anni, undici mesi, venticinque giorni di reclusione la pena che il ON deve in concreto espiare.
9) LV UM.
LV UM è imputato degli omicidi IT e ME, già esaminati trattando dei ricorsi di altri concorrenti in tali reati (NG UM, ED DE, ecc.).
Il suo atto d'impugnazione non solleva questioni nuove rispetto a quelle di diritto processuale e sostanziale e (nullità del decreto dispositivo del giudizio e degli atti successivi;
applicabilità della diminuente di cui all'art. 442/2, c.p.p.; concorso delle circostanze aggravanti contestate;
esclusione del vincolo della continuazione tra le violazioni principali) su cui si è sufficientemente discettato.
- Neppure la tesi dell'erronea applicazione dell'art. 192/3, c.p.p. è sostenuta da argomentazioni congruenti e specifiche che non appaiono indifferenti all'analisi, tutt'altro che superficiale, sbrigativa e scorretta, compiuta principalmente dalla corte di primo grado delle dichiarazioni accusatorie del AR e del RA, nonché degli altri elementi di prova, in guisa da esaurire il tema e svuotare di ogni efficacia invalidante le obiezioni difensive, le quali, d'altro canto, nel ricorso oltre ad assumere sovente il tenore di mere asserzioni ispirate ad astratti principi giuridici di creazione giurisprudenziale si tingono inammissibilmente di merito. - Mette conto di rilevare, da ultimo, che le ragioni dell'entità della pena irrogata all'imputato per due omicidi di matrice camorristica e reati connessi, ancorché, forse, non esplicitamente sciorinate dalla corte territoriale, emergono, però, con solare evidenza, dal contenuto della valutazione forzatamente negativa della personalità del soggetto di cui è permeata la sentenza. - il disposto degli artt. 73 e 78, c.p., cui fa riferimento la pronuncia gravata, priva, altresì, di ogni effetto favorevole al UM la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contavvenzionali di cui ai capi P ed U imposta, in questa sede, dal dettato dell'art. 129, c.p.p.. 10) IP GA.
Anche i motivi di gravame dell'imputato in parola sono assimilabili a quelli di molti altri ricorrenti, riproponendo le medesime problematiche (presenza di difensore non abilitato all'udienza preliminare;
incompatibilità del consigliere relatore nel collegio della corte d'assise d'appello; erronea applicazione dell'art. 192/3 c.p.p. riguardo alla valutazione del AR e del RA.
È sufficiente, perciò, richiamare le osservazioni fatte in precedenza su tali punti, con la sola precisazione, cui peraltro già si è fatto cenno, che l'art. 38/2 consente di proporre la dichiarazione di ricusazione anche in udienza, quando la causa relativa sia divenuta nota solo in quella sede con l'unico limite del rispetto del termine indicato dal legislatore.
- La continuazione (art. 703 c.) addebitata al GA Capo U della rubrica si è estinta per prescrizione il 21/11/1998. A norma dell'art. 620, lett. L c.p.p., la pena di ventotto anni di reclusione inflitta al ricorrente, tenendo conto del complesso delle imputazioni a lui ascritte, può ridursi di cinque giorni e conseguentemente rideterminata in ventisette anni, undici mesi, venticinque giorni di reclusione.
11) US CA.
Quasi perfettamente sovrapponibili a quelle del GA sono le censure mosse alla decisione impugnata, in termini, peraltro, persino più generici, dal CA ed è inutile ripetere cose già dette. Può solo ribadirsi con particolare riferimento alla pretesa violazione dell'art. 192/3 c.p.p., da un lato, che non v'è alcun ostacolo giuridico o concettuale a considerare come elementi di sostegno a una chiamata in correità un'altra chiamata in correità, foss'anche di valenza probatoria minore o parziale, quando la prima sia ritenuta dal giudice già molto convincente per la sua oggettiva attendibilità e per la credibilità e l'affidabilità del suo autore;
LLaltro, che, nella fattispecie, le corti di merito hanno fondato il loro giudizio di colpevolezza su una serie di ulteriori elementi, considerati con insindacabile apprezzamento di fatto, idonei a completare il mosaico probatorio e a dare la necessaria certezza della fondatezza delle accuse.
- Anche rispetto al CA il delitto di detenzione abusiva di armi comuni da sparo inglobato nel capo E della rubrica deve dichiararsi estinto per prescrizione, senza che ciò possa essere tuttavia di alcun pratico giovamento all'imputato condannato alla pena perpetua senza isolamento diurno (art. 72, c.p.). - A norma dell'art. 616, c.p.p., i ricorrenti le cui impugnazioni vengono respinte, senza ulteriori statuizioni ai sensi dell'art. 620, lett. A, c.p.p., sono tenuti, in soldo tra loro e con gli autori dei ricorsi inammissibili, al pagamento delle spese processuali. P.M.Q.
la Corte, visti gli artt. 606, 615, 616, 620, c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON VA e CA US, limitatamente al reato di detenzione di armi comuni da sparo di cui al capo E;
di DE ED, UM NG, UM LV, GA IP e DE RA, limitatamente al reato di esplosioni pericolose di cui ai capi P ed U;
di ON US, limitatamente ai reati di favoreggiamento reale di cui al capo I e di esplosioni pericolose di cui al capo U, per essere gli stessi reati estinti per prescrizione. elimina per il GA la pena di cinque giorni di reclusione e per il ON la pena di quattro anni e cinque giorni di reclusione.
Dichiara inammissibile i ricorsi di GA AN, IO US, RA TT, GL LV, AR LV, RE RA e RU LE.
Rigetta gli altri ricorsi.
Condanna ON DO di VA, ON DO di RN, UA CI, BO NC, RU ZO, GL LV, RU LE, RA TT, IO US, GA AN, RE RA e AR LV al pagamento, in solido, delle spese processuali;
GA, IO, RA, GL, AR, RE e RU anche della somma di un milione di lire ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001