Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 30420
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'assenza solo temporanea del difensore dell'imputato durante l'udienza preliminare, alle quale abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento decisivo, è causa di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. C) cod. proc.pen. con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 cod.proc.pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'assenza temporanea del difensore non può essere causa di nullità assoluta in quanto incide soltanto sulla pienezza "dell'assistenza" dell'imputato presente o della "rappresentanza" di quello assente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 30420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30420
    Data del deposito : 15 marzo 2001

    Testo completo